Common use of Assemblee in orario di lavoro Clause in Contracts

Assemblee in orario di lavoro. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità previste dalla normativa vigente; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, secondo la normativa vigente. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono in via ordinaria alle ultime ore didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore. 6. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e‐mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o ‐ nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali ‐ assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea ‐ o alle assemblee ‐ di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 7. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 8. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. In caso di massiccia adesione all’assemblea, per la quale non è possibile garantire la vigilanza sugli studenti, il Dirigente sospende tutte le attività didattiche della giornata, dandone preavviso alle famiglie. b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, in proporzione alle classi, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, (2 per sede) a rotazione. In altri casi in modo proporzionato. 9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini e, comunque, in concomitanza con esami interni che implichino la presenza dei docenti. 10. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 7 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 11. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

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Assemblee in orario di lavoro. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità previste dalla normativa vigente; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, secondo la normativa vigente. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono in via ordinaria alle ultime ore didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore. 6. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e‐maile-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 7. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 8. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. In caso di massiccia adesione all’assemblea, per la quale non è possibile garantire la vigilanza sugli studenti, il Dirigente sospende tutte le attività didattiche della giornata, dandone preavviso alle famiglie. b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, in proporzione alle classi, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, (2 per sede) a rotazione. In altri casi in modo proporzionato. 9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini e, comunque, in concomitanza con esami interni che implichino la presenza dei docenti. 10. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 7 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 11. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

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Assemblee in orario di lavoro. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità previste dalla normativa vigente; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, secondo la normativa vigente. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono in via ordinaria alle ultime ore didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore. 6. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e‐mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o ‐ nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali ‐ assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea ‐ o alle assemblee ‐ di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 7. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 8. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, ,sospende le attività didattiche delle sole classi, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. In caso di massiccia adesione all’assemblea, per la quale non è possibile garantire la vigilanza sugli studenti, il Dirigente sospende tutte le attività didattiche della giornata, dandone preavviso alle famiglie. b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, in proporzione alle classi, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, (2 per sede) a rotazione. In altri casi in modo proporzionato. 9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini e, comunque, in concomitanza con esami interni che implichino la presenza dei docentiscrutini. 10. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 7 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 11. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

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Assemblee in orario di lavoro. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel compartocomparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità previste dalla normativa vigentedell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del compartocomparto ai sensi dell'art. 1, secondo la normativa vigentecomma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono in via ordinaria alle ultime ore didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore. 6. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e‐mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o ‐ nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali ‐ assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea ‐ o alle assemblee ‐ di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 7. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 8. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, ,sospende le attività didattiche delle sole classi, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. In caso di massiccia adesione all’assemblea, per la quale non è possibile garantire la vigilanza sugli studenti, il Dirigente sospende tutte le attività didattiche della giornata, dandone preavviso alle famiglie. b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, in proporzione alle classi, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, (2 per sede) a rotazione. In altri casi in modo proporzionato. 9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini e, comunque, in concomitanza con esami interni che implichino la presenza dei docentiscrutini. 10. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 7 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 11. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

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Assemblee in orario di lavoro. 10.xx r.s.u. I dipendenti hanno diritto a partecipare, può indire per la propria Istituzione Scolastica assemblee durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo l’orario di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più e fuori orario di due assemblee al mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi lavoro di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità previste dalla normativa vigente; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, secondo la normativa vigente. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono in via ordinaria alle ultime ore didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore. 6. La convocazione dell'assemblea, che riguardano tutti o parte dei dipendenti 0.xx convocazione, la durata, la sede (se interna da concordare con la dirigenza), l’ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e l'eventuale del lavoro) e l’eventuale partecipazione di dirigenti responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto almeno 7 giorni prima (+ n° giorni tanti quanti sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 i festivi eventualmente compresi nei 7) al dirigente scolastico. Per le assemblee fuori dell’orario di lezione il preavviso è ridotto a 4 (quattro) giorni prima, con 0.xx comunicazione scritta, fonogramma, fax o e‐mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta affissa all’albo di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o ‐ nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali ‐ assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea ‐ o alle assemblee ‐ di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 7Istituto. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, provvede ad avvisare tutto il personale interessato mediante lettera circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assembleanell’orario dell’assemblea 0.xx personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella sezione o nella classe o nel plesso di appartenenza qualora l’assemblea venga convocata nelle prime due ore dell’attività scolastica 5.qualora l’assemblea riguardi il solo personale a.t.a. Tale dichiarazione fa fede ai fini va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso ed il funzionamento del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 8centralino telefonico della sede direzionale, mediante l’impiego di un collaboratore scolastico o di un assistente amministrativo. Il dirigente scolastico sceglie il nominativo seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico: a. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di partecipazione all’assemblea chiedendo l’eventuale sostituzione 0.xx personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per n° 10 (dieci) ore pro-capite ad anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in sede diversa da quella di servizio, il dirigente scolastico conteggia per le assemblee ogni dipendente che partecipa all’assemblea, in cui è coinvolto anche relazione all’orario di servizio del singolo lavoratore ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell’assemblea, il personale docente, tempo necessario per la partecipazione alla stessa 0.xx dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi, /sezioni i cui docenti hanno abbiano precedentemente dichiarato di partecipare all'assembleaall’assemblea, avvertendo le famiglie interessate i genitori degli alunni e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. Il dirigente scolastico, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. In in caso di massiccia percentuale di adesione all’assembleamolto elevata del personale, può valutare la sospensione dell’attività didattica per la quale non è possibile garantire la mancata vigilanza sugli studenti, il Dirigente sospende tutte le attività didattiche della giornata, dandone preavviso alle famiglie. b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, in proporzione alle classi, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, (2 per sede) a rotazione. In altri casi in modo proporzionato. 9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo discontinuità nello svolgimento degli esami e degli scrutini e, comunque, in concomitanza con esami interni che implichino la presenza dei docenti. 10. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 7 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 11. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.delle lezioni

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