ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione. 2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza. 3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda con le modalità di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000. 4. Lo specialista e il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. 5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente. 6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianità di incarico agli effetti dell’art. 23. 7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni. 8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni. 9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda l'azienda conserva l’incarico l'incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda con le modalità di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000l’azienda.
4. Lo specialista e il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché semprechè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianità di incarico agli effetti dell’artdell'art. 23.
7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro
ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio studio, per gravi motivi personali e/o di comprovata necessità, familiari o per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda l’Azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero l’intero periodo di assenza.
32. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al del Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e ambulatoriale, il veterinario o il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda l’Azienda con le modalità di cui agli artartt. 79 e 80 del d.lgsD.Lgs. n. 267 del 2000.
43. Lo specialista e ambulatoriale, il veterinario o il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. Durante l’assenza dal servizio per richiamo alle armi l’Azienda conserva l’incarico all’interessato per tutto il periodo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
64. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 2 e 3 e 4 sono conteggiati come anzianità ai fini della prelazione di incarico agli effetti dell’artcui all’art. 2319.
75. Per l’incarico annuale a tempo determinato la durata massima di assenze non retribuite è di 60 giorni nell’anno; tale periodo è proporzionalmente ridotto in riferimento alla durata dell’incarico.
6. Salvo il caso di inderogabile urgenza, lo specialista ambulatoriale, il medico veterinario o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda con le modalità di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 2 7 del 2000.
4. Lo specialista e il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianità di incarico agli effetti dell’art. 23.
7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio studio, per gravi motivi personali e/o di comprovata necessità, familiari o per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda l’Azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero l’intero periodo di assenza.
32. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al del Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e ambulatoriale, il veterinario o il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda l’Azienda con le modalità di cui agli art. articoli 79 e 80 del d.lgsD.Lgs. n. 267 del 2000.
43. Lo specialista e ambulatoriale, il veterinario o il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. Durante l’assenza dal servizio per richiamo alle armi l’Azienda conserva l’incarico all’interessato per tutto il periodo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
64. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 2 e 3 e 4 sono conteggiati come anzianità ai fini della prelazione di incarico agli effetti dell’art. 23cui all’articolo 21.
75. Per l’incarico a tempo determinato la durata massima di assenze non retribuite è di 60 giorni nell’anno; tale periodo è proporzionalmente ridotto in riferimento alla durata dell’incarico.
6. Salvo il caso di inderogabile urgenza, lo specialista ambulatoriale, il medico veterinario o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà socialesociale , l’azienda l'azienda conserva l’incarico l'incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda con le modalità di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.
4. Lo specialista e il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché semprechè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianità di incarico agli effetti dell’artdell'art. 23.
7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda l'azienda conserva l’incarico l'incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda con le modalità di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.
4. Lo specialista e il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché semprechè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianità di incarico agli effetti dell’artdell'art. 23.
7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda l'azienda conserva l’incarico l'incarico allo specialista ambulatoriale ambulatoriale, e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda con le modalità di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.
4. Lo specialista specialista, e il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché semprechè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista specialista, e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianità di incarico agli effetti dell’artdell'art. 23.
7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio studio, per gravi motivi personali e/o di comprovata necessità, familiari o per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà solidarieta' sociale, l’azienda l'Azienda conserva l’incarico l'incarico allo specialista ambulatoriale ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco nell'arco del quinquennio sempre che esista la possibilità possibilita' di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è e' dovuto per l'intero periodo di assenza.
32. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al del Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e ambulatoriale, il veterinario o il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incaricodall'incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda l'Azienda con le modalità modalita' di cui agli art. articoli 79 e 80 del d.lgs. decreto legislativo n. 267 del 2000.
43. Lo specialista e ambulatoriale, il veterinario o il professionista che ha sospeso la propria attività attivita' per il richiamo alle armi è e' reintegrato nel precedente incarico, sempreché sempreche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. Durante l'assenza dal servizio per richiamo alle armi l'Azienda conserva l'incarico all'interessato per tutto il periodo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
64. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 2 e 3 e 4 sono conteggiati come anzianità anzianita' ai fini della prelazione di incarico agli effetti dell’artcui all'art. 2319.
75. Per l'incarico annuale a tempo determinato la durata massima di assenze non retribuite e' di 60 giorni nell'anno; tale periodo e' proporzionalmente ridotto in riferimento alla durata dell'incarico.
6. Salvo il caso di inderogabile urgenza, lo specialista ambulatoriale, il medico veterinario o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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ASSENZE NON RETRIBUITE. 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda con le modalità di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.
4. Lo specialista e il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianità di incarico agli effetti dell’art. 23.. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015
7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
9. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di assenze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata malattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempestivamente comunicata all’azienda.
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