Common use of Assicurazione a carico dell’impresa Clause in Contracts

Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo una somma assicurata pari a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi per ogni comune: - una somma pari ad euro 1.500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; - una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni arrecati a terzi durante le prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

Appears in 1 contract

Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 129129 del D.Lgs 163/2006, comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere viene stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo e prevede una somma assicurata pari a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi per ogni comuneEuro 2.000.000 (duemilioni). Tale assicurazione prevede: - una somma pari ad euro 1.500.000,00 per rischi La polizza assicurativa di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; - una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni arrecati causati a terzi durante viene stipulata per una somma assicurata pari a Euro 2.000.000 (duemilioni) . Tale assicurazione prevede: Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale, le prestazioni ed stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:danni causati dalle imprese mandanti.

Appears in 1 contract

Samples: www.aobrotzu.it

Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 129dell'articolo 103, comma 17, del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione obbligato almeno 10 giorni prima della consegna del contrattoservizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile civile, amministrativa e penale per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavorinell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori avvio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; del servizio. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in caso di omesso garanzia o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo una somma assicurata preesistenti per un importo pari a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi per ogni comunequello di appalto maggiorato dell'IVA; Per quanto concerne invece i danni causati a terzi la polizza assicurativa deve ricomprendere anche: - una somma pari ad euro 1.500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; - una somma pari a 500.000,00 euro – la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire per responsabilità civile per propria e/o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico; – la copertura dei danni arrecati a terzi durante che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le prestazioni ed norme vigenti e verso i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione preveda importi contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o percentuali da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nel luigo del servizio e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; – l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al luogo del servizio, i componenti dell’ufficio di scoperto direzione del servizio, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di franchigiapremio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia. Le garanzie di cui al presente articolo, queste condizioni:prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.lucca.it

Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore L’Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contrattodell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa deter- minati e che preveda anche una polizza assicurativa a garanzia della di responsabilità civile per danni causati a terzi terzi, nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa lavori sino alla data di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo emissione dell’ultimo Certificato di assicurazioneCollaudo. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna Consegna dei lavori Lavori e cessa alla data di emissione del certificato dell’ultimo Certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoXxxxxxxx; le stesse polizze devono inoltre essere riferite all’oggetto dell’Accordo Quadro e recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante Appaltante e sono efficaci senza riserve anche an- che in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123dell' Aggiudicata- rio. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori preesistenti e deve prevedere una garanzia di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di responsabilità civile per danni causati a terzi o cause di forza maggiorenell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo deve prevedere una somma assicurata pari a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi per ogni comune: - una somma di importo pari ad € 1.000.000,00 (euro 1.500.000,00 per rischi di esecuzioneun milione/00) e deve: • prevedere la copertura dei danni delle opere, danneggiamenti temporanee e permanenti, eseguite o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel in corso di esecuzione esecu- zione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e alla- gamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque an- che luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; • prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle prestazioni ed i capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con l’Accordo Quadro e gli Ordini di Lavoro anche ai sensi dell’articolo 1665 del Codice Civile; • trattandosi di lavori indicati nel presente documento; - una riconducibili alla fattispecie di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere o interes- sare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma pari a 500.000,00 assicurata deve comprendere, ol- tre all’importo dei lavori incrementato dell’I.V.A., l’importo del valore delle predette preesistenze, già stimato e quantificato in € 1.000.000,00 (euro per un milione/00). La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati causati a terzi durante deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e deve: • prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le prestazioni ed norme vigenti e verso i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione preveda importi contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo com- messo dall’Impresa o percentuali da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Ap- paltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione Appaltante; • prevedere la copertura dei danni biologici; • prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d’opera. Le garanzie di scoperto cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l’Aggiudicatario sia un’Associazione Temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla Mandataria Capogruppo coprono senza alcuna ri- serva anche i danni causati dalle Imprese Mandanti. Alla data dell’emissione dell’ultimo Certificato di Xxxxxxxx, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o di franchigia, queste condizioni:agli in- terventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle polizze almeno 10 giorni prima della formale consegna dei lavori.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 129, comma 1del D. Lgs. 163/2006, del Codice dei contratti, l’Appaltatore l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All AlI Risks» (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo deve prevedere una somma assicurata pari a 2.000.000,00 così ripartita non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. In alternativa la somma assicurata potrà essere articolata nelle seguenti voci al lordo dell’Iva: Per danni ad opere da stipularsi per ogni comune: - una somma pari realizzare 60% dell’importo contrattuale Per danni ad euro 1.500.000,00 per rischi opere, impianti, preesistenti 35% dell’importo contrattuale Per danni ad opere di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale demolizione e sgomberi 5% dell’importo contrattuale La polizza deve prevedere la copertura dei danni di impianti ed e opere temporanee, permanenti e anche preesistenti verificatesi nel preesistenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d’impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle prestazioni ed i lavori indicati capacità tecniche da essa esigibili nel presente documento; - una somma pari a 500.000,00 euro caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati causati a terzi durante deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 2.000.000,00 (iva inclusa) e deve prevedere anche: - la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le prestazioni ed norme vigenti e verso i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione preveda importi contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o percentuali da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante; - la copertura dei danni biologici; - specificamente l'indicazione che tra le "persone assicurate” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera. Le garanzie di scoperto o cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di franchigiaconcorrenti, queste condizioni:giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.brescia.it

Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 129dell'art. 103, comma 1D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., del Codice dei contratti, l’Appaltatore l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo deve prevedere una somma assicurata pari a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi per ogni comunenon inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve: - una somma pari ad euro 1.500.000,00 per rischi di esecuzione▪ prevedere la copertura dei danni delle opere, danneggiamenti temporanee e permanenti, eseguite o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; ▪ prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle prestazioni ed i lavori indicati capacità tecniche da essa esigibili nel presente documentocaso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile; - una somma pari a 500.000,00 euro per La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati causati a terzi durante deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve: ▪ prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le prestazioni ed norme vigenti e verso i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione preveda importi contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o percentuali da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione; ▪ prevedere la copertura dei danni biologici; ▪ prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera. Le garanzie di scoperto o cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di franchigiaconcorrenti, queste condizioni:giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, 5° c., D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.martellago.ve.it

Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 129, comma 1, del Codice D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contrattolavori ai sensi dell'art. 125 D.P.R. 207/2010, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori così quantificate: ▪ Partita 1 - Opere - importo di progettazione, insufficiente progettazione, azioni appalto maggiorato dell'IVA ▪ Partita 2 - Opere preesistenti – per € 250.000,00 (duecentocinquantamila) ▪ Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 50.000,00 (cinquantamila) La polizza assicurativa di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo una somma assicurata pari a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi per ogni comune: - una somma pari ad euro 1.500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; - una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni arrecati causati a terzi durante le prestazioni ed deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i lavori indicati nel presente documentosottoelencati rischi: ▪ danni a cose dovuti a vibrazioni; Qualora il contratto ▪ danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di assicurazione preveda importi o percentuali basi di scoperto appoggio o di franchigiasostegni in genere; ▪ danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, queste condizioni:prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto a Misura

Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 129dell'articolo 13, comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contrattoalmeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante e secondo la destinazione equivale, ai soli fini della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione. Le garanzie assicurative sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate presentate in conformità allo schema-schema tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo dm 123 del 2004, n. 123. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante Committenza a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori così quantificate: ▪ Partita 1 - Opere - importo di progettazione, insufficiente progettazione, azioni appalto maggiorato dell'IVA ▪ Partita 2 - Opere preesistenti e Beni mobili - per € 3.000.000 (Euro tremilioni/00) La polizza assicurativa di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo una somma assicurata pari a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi per ogni comune: - una somma pari ad euro 1.500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; - una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni arrecati causati a terzi durante deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 2.000.000 (Euro duemilioni/00) Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le prestazioni ed stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i lavori indicati nel presente documento; Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:danni causati dalle imprese mandanti.

Appears in 1 contract

Samples: www.arcidiocesicamerino.it

Assicurazione a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, 104 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50 del 2016 e dell’articolo 103 del Regolamento Generale, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una polizza assicurativa a garanzia della di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione provvisorio e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo parti non ancora collaudate; a favore tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa garanzia assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del Regolamento Generale, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale ; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo ) e deve: - prevedere una somma assicurata pari non inferiore a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi euro 110.000,00 (centodiecimila/00); - essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile ai sensi dell’art. 103 del Regolamento Generale per ogni comune: - danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma pari assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; - una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni arrecati a terzi durante le prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; (cinquecentomila/00). Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:: in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3 del presente articolo, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante; in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Appears in 1 contract

Samples: old.molfetta.clio.it