Assicurazione indennità giornaliera di malattia. 1 I contratti per l’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia dovranno essere stipulati in base alle disposizioni seguenti: a) pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: l’impresa deve sti- pulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal, un’indennità giornaliera dell’80% del salario. Con la prestazione d’inden- nità giornaliera di malattia viene tacitato l’obbligo di corresponsione del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324a CO; b) versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sop- portati, dall’impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. 2 Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere alle se- guenti norme: a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro; b) il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo due giorni di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro; c) il versamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. In caso di tubercolosi o di poliomielite, le prestazioni verranno versate per 1400 giorni entro 7 anni consecutivi; d) il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzio- nata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%; e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per convalescenza e non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute; f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia; g) le prestazioni ai sensi dell’art. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva, per un periodo limitato sulla base della scala bernese; h) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di continuare in qualità di assicurato individuale, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale sarà stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collet- tiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assi- curazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza prestazioni differite; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo. 3 Disposizioni particolari: a) il dipendente deve presentare il primo giorno di assenza un certificato medico attestante l’inabilità al lavoro. Tutti gli eventuali attestati per prolunghi di malattia devono pervenire al datore di lavoro prima della scadenza di quello precedente; b) ogni assenza, non soltanto per infortunio (compreso quello non professionale) o per malattia, ma anche per altri motivi, deve essere annunciata al datore di lavoro entro le 24 ore seguenti ma co- munque prima della ripresa del lavoro normalmente prevista.
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Assicurazione indennità giornaliera di malattia. 1 I contratti per l’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia dovranno essere stipulati in base alle disposizioni seguenti:
a) pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: l’impresa deve sti- pulare stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal, un’indennità giornaliera dell’80% del salario. Con la prestazione d’inden- nità d’indennità giornaliera di malattia viene tacitato l’obbligo di corresponsione del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324a del CO;
b) versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sop- portatisopportati, dall’impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
2 Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere alle se- guenti seguenti norme:
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro;
b) il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo due giorni di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro;
c) il versamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. In caso di tubercolosi o di poliomielite, le prestazioni verranno versate per 1400 giorni entro 7 anni consecutivi;
d) il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzio- nata proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per convalescenza e non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia;
g) le prestazioni ai sensi dell’art. 324a del CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva, per un periodo limitato sulla base della scala bernese;
h) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di continuare in qualità di assicurato individuale, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale sarà stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collet- tivacollettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assi- curazione dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza prestazioni differitepremi differiti; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.
3 Disposizioni particolari:
a) il dipendente deve presentare il primo giorno di assenza un certificato medico attestante l’inabilità al lavoro. Tutti gli eventuali attestati per prolunghi di malattia devono pervenire al datore di lavoro prima della scadenza di quello precedente;
b) ogni assenza, non soltanto per infortunio (compreso quello non professionale) o per malattia, ma anche per altri motivi, deve essere annunciata al datore di lavoro entro le 24 ore seguenti ma co- munque prima della ripresa del lavoro normalmente prevista.
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Assicurazione indennità giornaliera di malattia. 1 I contratti per l’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia dovranno essere stipulati in base alle disposizioni seguenti:
a) pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: l’impresa deve sti- pulare stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal, un’indennità giornaliera dell’80% del dell’ultimo salario. Con la prestazione d’inden- nità d’indennità giornaliera di malattia viene tacitato l’obbligo di corresponsione pagamento del salario da parte del datore di lavoro lavoro, ai sensi dell’art. 324a CO;
b) versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sop- portatisoppor- tati, dall’impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
2 Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere alle se- guenti seguenti norme:
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro;
b) il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo due giorni di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro;
c) il versamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. In caso di tubercolosi o di poliomielite, le prestazioni verranno versate per 1400 giorni entro 7 anni consecutivi;
d) il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzio- nata proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per convalescenza e non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia;
g) le prestazioni ai sensi dell’art. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva, per un periodo limitato limitate sulla base della scala bernese;
h) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di continuare in qualità qua- lità di assicurato individuale, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale sarà stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collet- tivacollettiva. Se l’assicurazione l’as- sicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione assi- curazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assi- curazione dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza prestazioni differitepremi differiti; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.
3 Disposizioni particolari:
a) il dipendente deve presentare il primo giorno di assenza un certificato medico attestante l’inabilità al lavoro. Tutti gli eventuali attestati per prolunghi di malattia devono pervenire al datore di lavoro prima della scadenza di quello precedente;
b) ogni assenza, non soltanto per infortunio (compreso quello non professionale) o per malattia, ma anche per altri motivi, deve essere annunciata al datore di lavoro entro le 24 ore seguenti ma co- munque prima della ripresa del lavoro normalmente prevista.
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Assicurazione indennità giornaliera di malattia. 1 I contratti per l’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia dovranno essere stipulati in base alle disposizioni seguenti:
a) pagamento Pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: l’impresa l’im- presa deve sti- pulare stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL CNM che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal, garantisca un’indennità giornaliera giornaliera13 dell’80% del salariodell’ultimo salario versato secondo l’orario di lavoro normale contrattuale . Con la prestazione d’inden- nità il versamento dell’indennità giornaliera di malattia dell’assicurazione collettiva viene interamente tacitato l’obbligo di corresponsione pagamento del salario da parte del datore di lavoro lavoro, ai sensi dell’art. 324a 324a/b del CO;.
b2 Premi:
a) versamento Versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sop- portatisopportati, dall’impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
2 b) Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli
3 Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere alle se- guenti seguenti norme:
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro;
b) il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo due giorni un giorno di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro;
c) il versamento pagamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. In caso di tubercolosi o di poliomielite, le prestazioni verranno versate per 1400 giorni entro 7 anni consecutivi;
d) il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzio- nata proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per convalescenza e non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia;
g) le prestazioni ai sensi dell’art. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva, per un periodo limitato sulla base della scala bernese;
h) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di continuare in qualità di assicurato individuale, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale sarà stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collet- tiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assi- curazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza prestazioni differite; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.
3 Disposizioni particolari:
a) il dipendente deve presentare il primo giorno di assenza un certificato medico attestante l’inabilità al lavoro. Tutti gli eventuali attestati per prolunghi di malattia devono pervenire al datore di lavoro prima della scadenza di quello precedente;
b) ogni assenza, non soltanto per infortunio (compreso quello non professionale) o per malattia, ma anche per altri motivi, deve essere annunciata al datore di lavoro entro le 24 ore seguenti ma co- munque prima della ripresa del lavoro normalmente prevista.
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