Assistenza medico specialistica. Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata promozione della qualità dell’assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di Servizi, l’Azienda ULSS garantisce l’assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali e il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati all’interno del budget aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni consistono nelle seguenti: • prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse non necessitino di particolari dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in base agli specifici standard ex LR n. 22 del 2002; • prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale, attivando opportuni e precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne l’accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa, promuovendo in accordo o su proposta del Centro di Servizi refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina. Le prestazioni specialistiche di cui al comma precedente comprendono gli interventi di igiene dentale e le cure odontoiatriche ai sensi dei provvedimenti DGR n. 1299 del 16/8/2017 e DGR n. 2109 del 19/12/2017 recanti disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica. Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 1411 del 6/9/2011 recante “Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n. 12 del 4/5/1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4/5/1999 e n. 1527 del 15/6/2001”. Qualora ne ricorrano le opportunità, tra l’Azienda ULSS ed il Centro di Servizi e su istanza del medico coordinatore potranno essere stabiliti accordi di assistenza specialistica programmata periodica per la supervisione e consulenza di talune patologie diffuse tra gli ospiti non autosufficienti del Centro di Servizi, nei limiti e modalità di cui al precedente comma 1.
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Samples: Contractual Agreement for the Definition of Legal and Economic Relations, Contractual Agreement for the Definition of Legal and Economic Relations, Contractual Agreement for the Definition of Legal and Economic Relations
Assistenza medico specialistica. Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata promozione della qualità dell’assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di Servizi, l’Azienda ULSS garantisce l’assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali e il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati all’interno del budget aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni consistono nelle seguenti: • − prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse non necessitino di particolari dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in base agli specifici standard ex LR n. 22 del 2002; • − prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale, attivando opportuni e precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne l’accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa, promuovendo in accordo o su proposta del Centro di Servizi refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina. Le prestazioni specialistiche di cui al comma precedente comprendono gli interventi di igiene dentale e le cure odontoiatriche ai sensi dei provvedimenti DGR n. 1299 del 16/8/2017 e DGR n. 2109 del 19/12/2017 recanti disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica. Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 1411 del 6/9/2011 recante “Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n. 12 del 4/5/1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4/5/1999 e n. 1527 del 15/6/2001”. Qualora ne ricorrano le opportunità, tra l’Azienda ULSS ed il Centro di Servizi e su istanza del medico coordinatore potranno essere stabiliti accordi di assistenza specialistica programmata periodica per la supervisione e consulenza di talune patologie diffuse tra gli ospiti non autosufficienti del Centro di Servizi, nei limiti e modalità di cui al precedente comma 1.
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Samples: Contract Agreement, Contract Agreement, Contract Agreement
Assistenza medico specialistica. Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata promozione della qualità dell’assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di Servizi, l’Azienda ULSS garantisce l’assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali e il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati all’interno del budget aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni consistono nelle seguenti: • - prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse non necessitino di particolari dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in base agli specifici standard ex LR n. 22 del 2002; • - prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale, attivando opportuni e precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne l’accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa, promuovendo in accordo o su proposta del Centro di Servizi refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina. Le prestazioni specialistiche di cui al comma precedente comprendono gli interventi di igiene dentale e le cure odontoiatriche ai sensi dei provvedimenti DGR n. 1299 del 16/8/2017 e DGR n. 2109 del 19/12/2017 recanti disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica. Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 1411 del 6/9/2011 recante “Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n. 12 del 4/5/1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4/5/1999 e n. 1527 del 15/6/2001”. Qualora ne ricorrano le opportunità, tra l’Azienda ULSS ed il Centro di Servizi e su istanza del medico coordinatore potranno essere stabiliti accordi di assistenza specialistica programmata periodica per la supervisione e consulenza di talune patologie diffuse tra gli ospiti non autosufficienti del Centro di Servizi, nei limiti e modalità di cui al precedente comma 1.
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Samples: Contractual Agreement for the Definition of Legal and Economic Relations
Assistenza medico specialistica. Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata promozione della qualità dell’assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di Servizi, l’Azienda ULSS garantisce l’assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali e il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati all’interno del budget aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni consistono nelle seguenti: • prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse non necessitino di particolari dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in base agli specifici standard ex LR n. 22 del 2002; • prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale, attivando opportuni e precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne l’accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa, promuovendo in accordo o su proposta del Centro di Servizi refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina. Le prestazioni specialistiche di cui al comma precedente comprendono gli interventi di igiene dentale e le cure odontoiatriche ai sensi dei provvedimenti DGR n. 1299 del 16/8/2017 e DGR n. 2109 del 19/12/2017 recanti disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica. Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 1411 del 6/9/2011 recante “Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n. 12 del 4/5/1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4/5/1999 e n. 1527 del 15/6/2001”. Qualora ne ricorrano le opportunità, tra l’Azienda ULSS ed il Centro di Servizi e su istanza del medico coordinatore potranno essere stabiliti accordi di assistenza specialistica programmata periodica per la supervisione e consulenza di talune patologie diffuse tra gli ospiti non autosufficienti del Centro di Servizi, nei limiti e modalità di cui al precedente comma 1.
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Assistenza medico specialistica. Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata promozione della qualità dell’assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di Servizi, l’Azienda ULSS garantisce l’assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali e il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati all’interno del budget aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni consistono nelle seguenti: • – prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse non necessitino di particolari dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in base agli specifici standard ex LR n. 22 del 2002; • – prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale, attivando opportuni e precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne l’accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa, promuovendo in accordo o su proposta del Centro di Servizi refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina. Le prestazioni specialistiche di cui al comma precedente comprendono gli interventi di igiene dentale e le cure odontoiatriche ai sensi dei provvedimenti DGR n. 1299 del 16/8/2017 e DGR n. 2109 del 19/12/2017 recanti disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica. Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 1411 del 6/9/2011 recante “Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n. 12 del 4/5/1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4/5/1999 e n. 1527 del 15/6/2001”. Qualora ne ricorrano le opportunità, tra l’Azienda ULSS ed il Centro di Servizi e su istanza del medico coordinatore potranno essere stabiliti accordi di assistenza specialistica programmata periodica per la supervisione e consulenza di talune patologie diffuse tra gli ospiti non autosufficienti del Centro di Servizi, nei limiti e modalità di cui al precedente comma 1.
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Samples: Contratto Di Servizio
Assistenza medico specialistica. Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata promozione della qualità dell’assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di Servizi, l’Azienda ULSS garantisce l’assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali e il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati all’interno del budget aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni consistono nelle seguenti: • − prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse non necessitino di particolari dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in base agli specifici standard ex LR n. 22 del 2002; • − prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale, attivando opportuni e precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne l’accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa, promuovendo in accordo o su proposta del Centro di Servizi refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina. Le prestazioni specialistiche di cui al comma precedente comprendono gli interventi di igiene dentale e le cure odontoiatriche ai sensi dei provvedimenti DGR n. 1299 del 16/8/2017 e DGR n. 2109 del 19/12/2017 recanti disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatricaodontoiatriche. Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla DGR LR n. 1411 26 del 6/9/2011 2012 recante “Oneri dei servizi Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n. 12 del 4/5/1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4/5/1999 emergenza” e n. 1527 del 15/6/2001”provvedimenti attuativi, nonché da ulteriori disposizioni regionali e statali in materia. Qualora ne ricorrano le opportunità, tra l’Azienda ULSS ed il Centro di Servizi e su istanza del medico coordinatore potranno essere stabiliti accordi di assistenza specialistica programmata periodica per la supervisione e consulenza di talune patologie diffuse tra gli ospiti non autosufficienti del Centro di Servizi, nei limiti e modalità di cui al precedente comma 1.
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Samples: Accordo Contrattuale