ASSISTENZA STRADALE facendo fede i tempari ufficiali della casa co- struttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un mezzo sostitutivo che abbia massa comples- siva a pieno carico non superiore a 35 x.xx le cui caratteristiche siano equivalenti a quelle del Vei- colo assicurato e comunque idoneo al trasporto di cose/persone, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale mezzo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illi- mitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi per Xxxxxxxx. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicu- rato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicura- zioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cau- zionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato diretta- mente dall’Assicurato. La Prestazione non è operante per: • immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costrut- trice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumu- labili con quelli relativi al danno da riparare. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio di- sponibile ad erogare il servizio.
ASSISTENZA STRADALE. Verti, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza stradale si av- vale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX)
ASSISTENZA STRADALE. L’assicurazione non è valida: • quando l’auto, al momento del sinistro, è guidata da persona sotto l’effetto di sostanze stupefacenti • in caso di dolo o colpa grave del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge • in occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, cicloni, trombe d’aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose). Le prestazioni, inoltre, non sono fornite in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx- belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni se le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
ASSISTENZA STRADALE. La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato in caso di incidente stradale i servizi di assistenza indicati ai successivi articoli 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3. Per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi, la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, chiamando: La garanzia è valida nei casi in cui: • l’auto non può essere utilizzata • l’auto è in grado di proseguire la marcia ma c’è il rischio di peggiorare i danni oppure muoverlo può mettere in pericolo l’incolumità delle persone seguito di: - incidente stradale - guasto - incendio, fulmine, esplosione e scoppio - furto e rapina - forature e danni ai pneumatici - Malore del conducente durante la circolazione dell’auto.
ASSISTENZA STRADALE. Cosa assicura
ASSISTENZA STRADALE garanzia opzionale Garanzie di base La garanzia Assistenza stradale prevede due tipi di offerte: - Pacchetto base che include gli interventi di assistenza, le eventuali spese di rientro o albergo e i costi per il recupero del veicolo - Pacchetto deluxe, che estende alcune prestazioni del Pacchetto Base e aggiunge ulteriori servizi, quali, l’invio del taxi e il veicolo in sostituzione. Ogni singola copertura che compone la garanzia Assistenza stradale prevede un massimale dedicato.
ASSISTENZA STRADALE. (per i Camper e i Cara- van) - ESCLUSIONI Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provo- cati o dipendenti da:
a. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonauti- che e relative prove e allenamenti;
c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi ca- ratteristiche di calamità naturali, fenomeni di tra- smutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni pro- vocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimenti popo- lari, saccheggi, atti di terrorismo;
e. dolo o colpa grave dell’Assicurato;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiara- ta o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le au- torità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
ASSISTENZA STRADALE. (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione La Compagnia in collaborazione con Mapfre Asistencia S.A., garantisce 24 ore su 24 un aiuto immediato in caso di bisogno per il veicolo o per le persone trasportate. In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni, come specificato nell’art. 6.1 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 29). Avvertenza: La presente copertura è prevista con i massimali e limitazioni specificati negli artt. A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15, C.16, C.17, C.18 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per i dettagli relativi ad ogni singola prestazione (pagg. 00-00-00-00-00).
ASSISTENZA STRADALE. (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione La Compagnia in collaborazione con Mapfre Asistencia S.A. , garantisce 24 ore su 24 un aiuto immediato in caso di bisogno per il veicolo o per le persone trasportate. In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni, come specificato nell’art.8.1 della Sezio- ne 8 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 35), mentre le Esclusioni sono specificate nell’art. 8.3 della Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 35). Avvertenza: La presente copertura è prevista con i massimali e limitazioni specificati negli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 della Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per i dettagli relativi ad ogni singola prestazione (pagg. 00-00-00-00).
ASSISTENZA STRADALE. 5. Ogni diritto nei confronti della Società si pre- scrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla presta- zione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
6. I massimali indicati per ogni prestazione deb- bono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia pre- so preventivamente contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di forza maggiore, ritenuti tali ad insindaca- bile giudizio della Struttura Organizzativa.
8. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di que- sta Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso.
9. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di pre- stazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Società nel termine di tre giorni, pena la deca- denza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
10. Per tutto quanto non qui espressamente di- sciplinato, si applicano le disposizioni di legge.