ATTIVITA’ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA Clausole campione

ATTIVITA’ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA. Fermo quanto disposto dall’art. 4.4 ‘Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio, diminuzione o aggravamento del rischio’, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; - l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio. A tal fine per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento all’Art. 1.6 – Tabella delle attività.
ATTIVITA’ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA. Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dell’Assicurato dichiarata dal Contraente in Polizza, senza che ne sia stata data comunicazione dal Contraente a Europ Assistance, in caso di sinistro: l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell’indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in riferimento alla classificazione dei rischi prevista. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate esplicitamente saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. ATTIVITA’ 100% 100% 100% EFFETTUATA AL 70% 100% 100% MOMENTO DEL 37% 52% 100%
ATTIVITA’ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA. Fermo quanto disposto dagli Art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, Art.5 “Aggravamento del rischio”, Art. 6 “Diminuzione del rischio”, Art. 55 “Esclusioni”, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dell’Assicurato dichiarata in Polizza, senza che l’Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione ad Europ Assistance, in caso di sinistro: – l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; – l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio.

Related to ATTIVITA’ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).