In Caso Di Sinistro Clausole campione

In Caso Di Sinistro. Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve: a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente al tour operator o presso l’Agenzia dove è stato prenotato; b) dare avviso ad Allianz Global Assistance entro il termine massimo di 5 giorni da quello in cui si è verificata la causa che ha determinato la rinuncia al viaggio (ferma la possibilità di ottenere la riduzione dello scoperto prevista all'art. 1.2 lett b. denunciando il sinistro entro le ore 24:00 del giorno di accadimento), fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia telefonica al numero 02 26 609 331, on line sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx o scritta all'indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx: - cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio; - circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi); - data di partenza prevista; - costo del viaggio per persona; - numero di polizza 206570; - numero di prenotazione (Pratica) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del viaggio; - luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per consentire l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della patologia o tipo dell’evento assicurato; - nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN; - codice fiscale del destinatario del pagamento. A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance. c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far pervenire esclusivamente a mezzo posta ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni – Casella Postale 461 - Xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx: - documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata); - copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; - in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx: copia c...
In Caso Di Sinistro. L’Assicurato deve dare avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 461 – Xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx entro 5 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero del Certificato Assicurativo ed indicando, inoltre: 5.6.1 in caso di furto, rapina, scippo 5.6.2 in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto 5.6.3 in caso di distruzione totale o parziale
In Caso Di Sinistro. L’Assicurato o chi per lui deve: - dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.); - mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie. -
In Caso Di Sinistro. 1. Lei deve richiedere immediatamente il blocco della Carta Coperta contattando la banca che ha emesso la carta. 2. Lei deve segnalare il Sinistro a Noi entro 72 ore dalla Rapina. 3. Lei deve fornire la prova dell'importo, della data e dell'ora del prelievo coperto.
In Caso Di Sinistro. Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assi- curato, o chi per esso, deve: a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o tra- mite l’Agenzia dove è stato prenotato; b) entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che causa la rinuncia al viaggio inoltrare a Allianz Global Assistance denuncia telefonica al numero 02.26609.290 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, indicando: • cognome, nome, xxxxxxxxx e recapito telefonico delle per- sone che rinunciano al viaggio; • circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e progno- si); • data di partenza prevista; • costo del viaggio per persona; • numero di polizza 194738; • numero di pratica riportato sulla conferma di xxxxxxxxxx- ne inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del viaggio); • in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicu- rato e della persona la cui malattia è all’origine della ri- nuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da par- te del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance. c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e co- munque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A.
In Caso Di Sinistro. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono: A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; B) comunicare per iscritto ad Assimoco o all'Intermediario entro i dieci giorni successivi all’evento o successivi al momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, le circostanze e modalità dell'evento, l'importo approssimativo del danno, nome e domicilio delle persone danneggiate, il nominativo di eventuali testimoni; C) in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un reato doloso, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ed inoltrarne copia ad Assimoco o all'Intermediario; D) anticipare con email o fax ad Assimoco o all'Intermediario, l’evento di estrema gravità o che abbia prodotto il decesso o gravi lesioni di persone; E) comunicare ad Assimoco o all'Intermediario, una distinta dettagliata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione della quantità e del rispettivo valore; F) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; G) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; H) tenere a disposizione le cose non rubate e le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo, aver necessariamente diritto al risarcimento; I) dare la dimostrazione della qualità, della quantità della proprietà/possesso e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; J) mettere a disposizione di Assimoco e dei periti incaricati ogni documento utile ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Assimoco e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. Le spese in relazione a quanto previsto alle lettere A), F) e G) sono a carico di Assimoco ai sensi delle norme vigenti. L'inadempimento degli obblighi, ai sensi delle norme vigenti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
In Caso Di Sinistro. Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Assimoco possono recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da Assimoco ha efficacia dopo 15 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa. In entrambi i casi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Assimoco rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta di legge, relativo al periodo di rischio non corso. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o di qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. Assimoco a seguito di sinistro ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell’indennizzo, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad Assimoco. La tua assicurazione cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). Assimoco ti restituirà il premio pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo). Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Assimoco possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata mensile di premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla comunicazione di recesso. Contestualmente Assimoco sospenderà l’incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l’assicurazione decade. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso. Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ONERI FISCALI E RINVII ALLA NORMATIVA DI LEGGE
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  • Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

  • Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.

  • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Prima di presentare una richiesta di Sinistro l’Assicurato dovrà verificare l’alimentazione elettrica, verificare se ci sono cause visibili del danno o del malfunzionamento e consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nel manuale del produttore. Ai fini dell’istruzione del Sinistro è possibile inviare una email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, oppure contattare telefonicamente il numero 000 000 000* dall’Italia oppure il numero +00 00 000 00000 dall’estero, dalle ore 8:30 alle ore 21:00, dal lunedì al venerdì e, il sabato e la domenica, dalle 10:00 alle 19:00, oppure inviare una richiesta per posta al seguente indirizzo: Amazon Protect – xxx Xx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX). Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, il centro di assistenza tecnica autorizzato dall’Assicuratore cercherà di risolvere il problema telefonicamente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, verrà predisposto l’esame del Prodotto: ▪ Per prodotti di piccole dimensioni, verrà inviato un corriere a prelevare il Prodotto ovvero verrà fornita una busta prepagata per l’invio del Prodotto al riparatore autorizzato; ▪ Per prodotti di grandi dimensioni sarà inviato un tecnico presso il domicilio dell’Assicurato. I Prodotti sostituti dall’Assicuratore, non verranno restituiti all’Assicurato. La copertura assicurativa opera con le modalità sopra descritte con riferimento a Guasti e Xxxxx Accidentali che si verifichino nel Territorio. Se il Prodotto subisce un Guasto o un Danno Accidentale mentre l’Assicurato si trova fuori dal Territorio, per poter beneficiare della copertura assicurativa, l’Assicurato dovrà richiedere l’autorizzazione alla riparazione, da parte di un riparatore autorizzato, utilizzando i recapiti sopra forniti. Al momento del contatto verrà convenuto l’importo massimo del costo della riparazione che l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato, solo previa esibizione della relativa fattura o altra conferma di pagamento. In alternativa, l’Assicurato potrà aspettare di ritornare al proprio domicilio, seguendo la procedura sopra descritta. L’Assicuratore si impegna a liquidare l’Indennizzo, ossia a effettuare la riparazione del Prodotto Assicurato ovvero a fornire un Prodotto Sostitutivo o un Buono Regalo, secondo quanto previsto all’art. 2 tempestivamente, a partire dalla data in cui sarà in possesso di tutti gli elementi necessari per accertare il Sinistro.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Liquidazione dei sinistri L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione. Le Compagnie non sono tenute a fornire alcuna copertura assicurativa e non sono obbligate a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possano esporle a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell’Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.

  • Gestione del sinistro L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

  • Relazioni sindacali Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita

  • INSORGENZA DEL SINISTRO Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen- to in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordati. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: • dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita; • il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: • vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

  • SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.