Contratto di Assicurazione Multirischi
Europ Assistance Italia S.p.A.
Contratto di Assicurazione Multirischi
“Business Pass”
Il presente Fascicolo informativo, contenente
− Nota informativa, comprensiva del glossario
− Condizioni di assicurazione
− Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
Copertina Fascicolo Informativo Modd. 08245/08213 – Ed. 01.12.2010 Pagina 1 di 1
Contratto di assicurazione Multirischi
BUSINESS PASS
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A.I.R.E. | Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero | |
Assicurato | La persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, o l’iscritto all’A.I.R.E. con rapporto di dipendenza/consulenza con il Contraente, compresi Amministratori in viaggio di lavoro per lo stesso, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione | |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. | |
Contraente: | La persona giuridica con sede legale in Italia, che sottoscrive la Polizza di assicurazione a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Per le prestazioni di Tutela Legale, per Contraente si intende il Soggetto che stipula l’Assicurazione e beneficiario dell’indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra le Parti | |
Europ Assistance | L’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. | |
Franchigia | La somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’Assicurato/Contraente | |
Indennizzo/Risarcimento | La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. | |
Massimale | La somma massima stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista | |
Polizza | Il documento contrattuale che prova l’Assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato | |
Premio | La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni | |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. | |
Scoperto | La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo ed un massimo espresso in valore assoluto. | |
Sinistro | l’evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza o di rimborso o di indennizzo da parte dell’Assicurato. Ad eccezione della copertura Tutela Legale per cui il sinistro è il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati | |
Viaggio di lavoro | Lo spostamento dell’Assicurato per motivi di lavoro dal comune della sua residenza o dalla sede del Contraente per l’Italia o l’estero fino al suo rientro al luogo di partenza. Per gli Iscritti all’A.I.R.E. si intende lo spostamento per motivi di lavoro dalla residenza all’estero o dalla sede estera della Contraente, fino al suo rientro al luogo di partenza. |
Modd. 08245/08213 – Nota Informativa “Business Pass” – Ed. 01.12.2010
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 52.313.205,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 23.988.119,00.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 113,05% : tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 41.172.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.418.000,00.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Per coperture di durata pari a 365 giorni, il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenza: La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata all’assicuratore entro sessanta giorni dalla data di scadenza della polizza.
Si rinvia all’art. 9 delle “Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente” per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi ai viaggi di lavoro effettuati dal Dipendente/Consulente della Società Contraente.
Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, ma in alcuni casi opzionabili, previste nelle seguenti VI Sezioni delle “Condizioni di Assicurazione”:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza (obbligatoria) – vedi artt. 12 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II – Assicurazione Rimborso Spese Mediche (opzionale) – vedi artt. 13 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III – Assicurazione Bagaglio, Effetti personali (opzionale)– vedi artt. 18 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IV – Assicurazione Responsabilità Civile (opzionale) – vedi artt. 22 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione V – Assicurazione Infortuni (opzionale) – vedi artt. 26 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
- Sezione VI – Assicurazione Tutela Legale (opzionale) – vedi artt. 34 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto di assicurazione prevede, dei limiti, validi per tutte le garanzie, relativi:
− al soggiorno continuato all’estero – art. 23 delle “Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente”;
− all’assunzione di responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza – art. 5 delle “Condizioni di Assicurazione”;
− alle persone non assicurabili – art. 11 delle “Condizioni di Assicurazione”.
Le principali limitazioni sono riportate, all’interno di ciascuna Sezione delle “Condizioni di Assicurazione”, negli articoli di seguito indicati:
- Sezione II – Assicurazione Rimborso Spese Mediche – art. 14;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni – artt. 27 e 31;
- Sezione VI – Assicurazione Tutela Legale – art. 35.
Le principali esclusioni sono riportate nelle Condizioni di Assicurazione all’art. 3 e in ciascuna sezione delle “Condizioni di Assicurazione”, in un apposito articolo denominato “Esclusioni” :
- Sezione II – Assicurazione Rimborso Spese Mediche – art. 15;
- Sezione III – Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali – art. 19;
- Sezione IV – Assicurazione Responsabilità Civile – art. 23;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni – art. 28;
- Sezione VI – Assicurazione Tutela Legale –art. 40;
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – dei massimali.
Si rinvia agli articoli seguenti, delle “Condizioni di Assicurazione” per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza – art. 12, punti 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24;
- Sezione II – Assicurazione Rimborso Spese Mediche – art. 13;
- Sezione III – Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali – art. 18;
- Sezione IV – Assicurazione Responsabilità Civile – art. 22;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni – art. 26;
- Sezione VI – Assicurazione Tutela Legale –art. 34;
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi degli scoperti e delle franchigie. Si rinvia agli articoli seguenti, delle “Condizioni di Assicurazione”, per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione II – Assicurazione Rimborso Spese Mediche – art. 13;
- Sezione III – Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali – art. 18;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni – art. 26;
Esempio di scoperto:
ammontare del danno stimato = € 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00 € 1.000,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale € 9.000,00
Esempi di franchigia:
se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio al 3%, riassorbibile oltre il 20%
❑ qualora il grado di invalidità accertato sia pari al 3%, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all’Assicurato;
❑ qualora il grado di invalidità permanente sia pari al 10% la Impresa indennizzerà all’Assicurato la somma così calcolata: Capitale Assicurato x 7% (10 invalidità permanente accertata-3 franchigia);
❑ qualora il grado di invalidità sia superiore al 20%, l’Impresa indennizzerà all’Assicurato l’intera percentuale accertata (franchigia riassorbibile)
se la franchigia assoluta pattuita è pari a somma fissa, esempio di € 500,00:
❑ i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei massimali previsti)
se la franchigia relativa pattuita è di € 500,00:
❑ i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente
Il contratto di assicurazione prevede, dei limiti di età assicurabile applicabili alle Sezioni II – Assicurazione Rimborso Spese Mediche e V – Assicurazione Infortuni: si rinvia agli artt. 14 e 27 delle “Condizioni di Assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
4. Periodi di carenza contrattuali
Il contratto di assicurazione non prevede dei periodi di carenza contrattuali.
5. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario – Nullità
Avvertenze:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui),.Si rinvia all’art. 1 delle “Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente”.
Il contratto di assicurazione non prevede la compilazione del questionario sanitario.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Avvertenze:
Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle “Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente” per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la comunicazione da parte della Società Contraente, al momento della stipula del contratto, di viaggi di lavoro dei propri dipendenti solo in Italia, con successiva denuncia di sinistri avvenuti all’estero.
7. Premi
La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
• assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia
S.p.A. (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza),
• accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario,bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Xxx l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.
i pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di € 750,00 (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza) Avvertenze:
Europ Assistance o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
• sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Sono previsti adeguamenti del premio. Si rinvia all’art. 18 delle “Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente” per gli aspetti di dettaglio.
9. Rivalse
Avvertenze:
Nella Sezioni: V – Assicurazione Infortuni, Europ Assistance rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. Si rinvia all’art. 32 delle “Condizioni di Assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
10. Diritto di recesso
Avvertenze:
Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all’altra parte Si rinvia all’art. 8 delle “Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente” per gli aspetti di dettaglio.
11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente, consapevolmente o con colpa grave non adempie agli obblighi di comunicazione e dichiarazione pattuiti e richiesti perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
12. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
13. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
Per la Sezione I –Assicurazione Assistenza, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Per la Sezione II – Assicurazione Rimborso Spese Mediche, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi di una malattia improvvisa o di un infortunio; la denuncia deve essere fatta, per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.
Per la Sezione III – Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il furto/furto con scasso/rapina/scippo/perdita/smarrimento/avaria/ritardata consegna del proprio bagaglio; la denuncia deve essere fatta, per iscritto, entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro.
Per la Sezione IV – Assicurazione Responsabilità Civile, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui l’Assicurato ha conoscenza dell’avvenuto sinistro da parte del terzo; la denuncia deve essere fatta per iscritto, entro 15 giorni dal verificarsi del sinistro o dal momento in cui l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Per la Sezione V - Assicurazione Infortuni, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’infortunio occorso all’Assicurato durante il viaggio di lavoro; la denuncia deve essere fatta, per iscritto, entro 3 giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto la possibilità.
Per la Sezione VI – Assicurazione Tutela Legale, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale; si rimanda all’art. 41 per gli aspetti di dettaglio; la denuncia deve essere fatta per iscritto al verificarsi del sinistro.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- art. 7 “Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente”;
- artt. 2 e 6 “Condizioni di Assicurazione”;
- Sezione I - Assicurazione Assistenza – artt. 2 e 12, punti 8, 14, 15, 16, 21, e 25 delle “Condizioni di Assicurazione”;
- Sezione II – Assicurazione Rimborso Spese Mediche – art. 16 delle “Condizioni di Assicurazione”;
- Sezione III – Assicurazione Bagaglio – art. 20 delle “Condizioni di Assicurazione”;
- Sezione IV – Assicurazione Responsabilità Civile – art. 25 delle “Condizioni di Assicurazione”;
- Sezione V - Assicurazione Infortuni –art. 29 delle “Condizioni di Assicurazione”;
- Sezione VI – Assicurazione Tutela Legale –art. 42 delle “Condizioni di Assicurazione”.
15. Assistenza diretta – Convenzioni
Non è prevista assistenza diretta
16. Reclami
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Xxxxxx Xxxxxx x. 0 XXX 00000 Xxxxxx , telefax n. 00.00.00.00.00, indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00000 Xxxx
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
17. Arbitrato
Per la Sezione VI- Assicurazione Tutela Legale delle “Condizioni di Assicurazione”, è previsto l’Arbitrato in caso di disaccordo in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro. Si rinvia all’art. 44 per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: è comunque fatta salva la facoltà per l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
* * *
INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia
SpA] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Ai sensi dell’art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che: Xxxxxxxxxxx è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.
Europ Assistance Italia SpA è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000- Xxxxxx.
Il contratto di assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione
: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia SpA di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione di durata inferiore ad un mese.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia SpA - Servizio Clienti - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa
***
Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Xxxxx Xxxxxxxxxx
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER IL CONTRAENTE DEFINIZIONI
A.I.R.E.: Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
Assicurato: la persona fisica residente in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea, o l’Iscritto all’A.I.R.E. con rapporto di dipendenza/consulenza con il Contraente, compresi Amministratori in viaggio di lavoro per lo stesso, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: la persona giuridica, con sede legale in Italia, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Per le prestazioni di Tutela Legale, per Contraente si intende il Soggetto che stipula l'assicurazione e beneficiario dell’indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Decorrenza e Durata: per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza e per durata il periodo di validità della stessa, come risultante dal Modulo di Polizza. La garanzia cessa comunque nel momento in cui viene meno il rapporto di dipendenza o di consulenza dell’Assicurato con il Contraente.
Estensione territoriale: ad eccezione della Garanzia di Tutela Legale per cui è valida la definizione riportata nella specifica sezione, si intendono tutti i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite, fatte salve le limitazioni in seguito specificate nelle singole prestazioni. Le seguenti prestazioni non vengono erogate nei Paesi esclusi: Segnalazione di un medico specialista all’estero; Invio di un’equipe medica all’estero; Interprete a disposizione all’estero; Legale a disposizione all’estero; Anticipo spese prima necessità; Anticipo cauzione penale all’estero; Invio bagaglio sostitutivo all’estero.
PAESI ESCLUSI Sono esclusi i seguenti paesi: Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Xxxxxx, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx, Isole Minori, Isole Xxxxxxxx, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Garanzia: l'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Polizza: il documento contrattuale che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni.
Prestazione (fatta eccezione per la copertura Tutela Legale): l’assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: l’evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza o di rimborso o di indennizzo da parte dell’Assicurato. Ad eccezione della copertura Tutela Legale per cui il sinistro è il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”).
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
Viaggio di lavoro: lo spostamento dell’Assicurato per motivi di lavoro dal comune della sua residenza o dalla sede del Contraente per l’Italia o l’estero fino al suo rientro al luogo di partenza. Per gli Iscritti all’A.I.R.E. si intende lo spostamento per motivi di lavoro dalla residenza all’estero o dalla sede estera della Contraente, fino al suo rientro al luogo di partenza.
Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni sottoscritte dal Contraente per lo stesso rischio. Il Contraente/Assicurato deve dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l’Assicurato attivasse altra impresa, le prestazioni di assistenza previste in polizza saranno operanti, nei limiti e alle condizioni stabilite, esclusivamente quale rimborso al Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
Art.3. PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, salvo diversa previsione contrattuale. Se il Contraente non paga i premi o le rate successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 C.C.
Art.4. MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Art.6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio, successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.7. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile.
Ad eccezione per la Copertura di Tutela Legale per cui è valida la seguente modalità:
1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0 - fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Art.8. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla erogazione della prestazione/garanzia o dal rifiuto a prestarla, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso, Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Art.9. PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, data da una delle parti all’altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d’anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.
Nel caso il Contraente scelga una polizza di tipo “temporaneo”, come risultante sul Modulo di Xxxxxxx, la stessa cessa i suoi effetti alla data indicata nel Modulo di Polizza stesso.
Art.10. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
in caso di alienazione dell’Azienda del Contraente o di parte delle sue attività, gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro–quota.
Art.11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.12. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art.13. POLIZZA A FAVORE DEL TERZO
Europ Assistance e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell’interesse degli assicurati il cui rapporto con Europ Assistance è regolato esclusivamente dalla polizza; è, quindi, inteso che in ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o richiesta che l’Assicurato dovesse avanzare in relazione alle prestazioni rese da Europ Assistance in forza della presente assicurazione, risponderà esclusivamente Europ Assistance stessa.
Art.14. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente versa all’atto della sottoscrizione della presente polizza e così successivamente ad ogni rinnovo annuale, il premio comprensivo di imposte come previsto nel Modulo di Polizza quale anticipo rispetto al conguaglio che verrà effettuato sulla base di quanto previsto all'Art. 15 – PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO.
Art.15. PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è convenuto in tutto o in parte in base al numero di dipendenti/consulenti che vengono inviati per lavoro dal Contraente fuori dal comune ove il Contraente ha la propria sede e fuori dal comune di residenza dell’Assicurato, al numero delle giornate trasferta, ed in base al tipo di
copertura prescelta dal Contraente stesso. Tale premio comprensivo d'imposta, è specificatamente indicato per ogni rischio assicurato nel Modulo di Polizza.
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
Art. 15.1. PREMIO E REGOLAZIONE PER COPERTURE ANNUALI NOMINATIVE E GIORNALIERE NOMINATIVE
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, Europ Assistance provvederà ad effettuare il conguaglio del premio, tenendo presente i premi incassati a titolo di anticipo e quelli dovuti a seguito delle comunicazioni effettuate dal Contraente e a seguito di quanto stabilito quale “Minimo garantito” Art. 16.
Qualora il minimo garantito non fosse stato raggiunto, il Contraente dovrà versare ad Europ Assistance la differenza fra i premi anticipati corrisposti e quello minimo garantito.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
La tempestività e l'esatta comunicazione di tali dati costituisce condizione essenziale per l'erogazione delle prestazioni assicurative.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Europ Assistance, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 15.2. PREMIO E REGOLAZIONE PER COPERTURE GIORNALIERE FORFETTARIE
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto a Europ Assistance i dati necessari e più precisamente:
▪ numero dei dipendenti;
▪ numero dei consulenti (con i dati anagrafici);
▪ numero delle giornate trasferta.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte di Europ Assistance.
Europ Assistance e il Contraente di comune accordo stabiliscono che:
A) per variazioni percentuali in aumento nel numero dei dipendenti/consulenti e del numero delle giornate trasferta:
▪ minori o uguali al 10%: non si darà luogo ad alcuna regolazione;
▪ superiori al 10%: la regolazione avverrà come se non esistesse la soglia del 10%;
B) per variazioni percentuali in diminuzione nel numero dei dipendenti/consulenti e del numero delle giornate trasferta:
▪ minori o uguali al 10%: non si darà luogo ad alcuna variazione contrattuale;
▪ superiori al 10%: Europ Assistance e il Contraente si impegnano a ridefinire il numero dei dipendenti/consulenti cui applicare le garanzie previste dal presente contratto. Il premio minimo garantito dell’annualità di riferimento rimane comunque acquisito da Europ Assistance, mentre per l’annualità successiva, verrà ridotto in proporzione alla riduzione percentuale dei dipendenti/consulenti.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per Europ Assistance
di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
La tempestività e l'esatta comunicazione di tali dati costituisce condizione essenziale per l'erogazione delle prestazioni assicurative. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Europ Assistance, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
Art.16. PREMIO MINIMO GARANTITO
Con la sottoscrizione della presente polizza e per ogni rinnovo annuale dell’assicurazione, il Contraente si impegna a corrispondere ad Europ Assistance a titolo di premio minimo garantito l’importo previsto nel Modulo di Polizza.
In caso di rinnovo automatico, il Contraente si impegna a versare ad Europ Assistance al medesimo titolo, l’importo di cui sopra, aggiornato secondo le modalità previste all’Art. 18 - ADEGUAMENTO.
Art.17. MANCATO PAGAMENTO PREMI DI CONGUAGLIO
Qualora il Contraente non provveda al pagamento dei premi di conguaglio, secondo i termini previsti nel precedente Art. 15 – PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO, la copertura assicurativa a favore degli Assicurati resterà sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze ai sensi dell’Art. 1901 C.C.
Art.18. ADEGUAMENTO
Le somme assicurate nelle garanzie, gli importi previsti nelle prestazioni di assistenza e il premio da corrispondersi ad Europ Assistance sono soggetti ad aggiornamenti annuali per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira/euro. Le variazioni in aumento/diminuzione saranno pari a quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell’annualità precedente. Nessun aumento/diminuzione di premio si verificherà nel caso in cui la variazione di suddetto indice dovesse essere inferiore al 5% restando inteso che nel caso di variazione di detta percentuale si applicherà l’intera variazione in aumento/diminuzione.
Nel caso di tacito rinnovo e comunque ad ogni scadenza annuale il premio dovuto dal Contraente per l’annualità successiva sarà adeguato in misura pari all’ultima variazione accertata disponibile.
Art.19. DIRITTO DI VERIFICA
Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza; il Contraente è altresì tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: il libro paga prescritto dall’art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
Art.20. DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI
Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati copia delle Condizioni di Assicurazione Mod. 08213 e l’Informativa al Cliente per il Trattamento di Dati Personali.
Art.21. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Le prestazioni e le garanzie della presente Xxxxxxx sono dovute in seguito a sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente in occasione di viaggio di lavoro per il Contraente.
▪ le prestazioni della presente Polizza, fatta eccezione per la copertura Tutela Legale, sono dovute in seguito ad infortunio o malattia e sono fornite ad ogni Assicurato fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza;
▪ le garanzie della presente Polizza inclusa la copertura Tutela Legale, potranno essere richieste senza limiti di numero per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza nell’ambito delle coperture e dei massimali scelti dal Contraente, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Art.22. DURATA DELLE PRESTAZIONI
Europ Assistance si impegna a fornire agli Assicurati le prestazioni previste nelle condizioni di assicurazione Mod. 08213 che forma parte integrante della presente polizza, nell’ambito delle coperture e dei massimali scelti dal Contraente, così come indicato nel Modulo di polizza. La durata dell’assicurazione nei confronti di ogni singolo assicurato è il periodo che intercorre tra la data di inizio del viaggio fino al termine dello stesso, purché non posteriore alla scadenza della polizza e sempre che il dipendente/consulente sia in rapporto di dipendenza/consulenza con il Contraente.
La polizza cessa nei confronti dei singoli Assicurati nel momento in cui viene meno il rapporto di dipendenza/consulenza con il Contraente.
Art.23. SOGGIORNO CONTINUATO ALL’ESTERO
Qualora, nel corso di validità della presente polizza, l’Assicurato soggiorni all’estero per un periodo ininterrotto di oltre novanta giorni, tutte le garanzie e le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti novanta giorni non sono dovute, salvo diversa indicazione riportata nel Modulo di polizza.
Art.24. COPERTURE GIORNALIERE FORFETTARIE
Qualora nel modulo di polizza sia stata prescelta la copertura giornaliera forfetaria, si intenderanno Assicurati tutti i dipendenti del Contraente iscritti a Libro Matricola in occasione di viaggi di lavoro per il Contraente medesimo. In caso di sinistro il Contraente si impegna a produrre, su richiesta di Europ Assistance la documentazione comprovante la trasferta di lavoro del dipendente al quale è occorso il sinistro.
Art.25. COMUNICAZIONE PER L’OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Per le coperture annuali nominative:
Il Contraente si impegna a comunicare ad Europ Assistance i seguenti dati identificativi degli Assicurati:
▪ dati anagrafici (con specifica se dipendente o consulente);
▪ classe di rischio;
▪ destinazione;
▪ data inizio copertura (in caso di inserimento in corso di polizza). Per le coperture giornaliere nominative:
Il Contraente si impegna a comunicare ad Europ Assistance almeno due giorni lavorativi prima della entrata in copertura del singolo Assicurato i seguenti dati identificativi:
▪ dati anagrafici (con specifica se dipendente o consulente);
▪ classe di rischio;
▪ destinazione;
▪ data fine copertura.
Per le coperture giornaliere forfettarie:
Il Contraente si impegna a comunicare ad Europ Assistance prima della decorrenza della Polizza i seguenti dati:
▪ stima del numero dei dipendenti che viaggiano iscritti a libro matricola;
▪ suddivisione del numero dei dipendenti per classi di rischio;
▪ stima delle giornate trasferta.
Nel caso in cui si intendano coprire anche dei Consulenti, il Contraente si impegna a comunicare ad Europ Assistance preliminarmente:
▪ i dati anagrafici;
▪ classe di rischio; nonché, di volta in volta,
▪ data di inizio e fine viaggio;
▪ destinazione.
La tempestività e l’esatta comunicazione di tali dati degli Assicurati costituisce condizione essenziale per l’erogazione delle prestazioni e delle garanzie assicurative.
Art.26. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.27. PUBBLICAZIONI
Nelle proprie pubblicazioni relative alla presente Xxxxxxx, il Contraente dovrà riportare la descrizione delle coperture assicurative fornite da Europ Assistance in forza della Polizza e dovrà, inoltre, rispettare quanto previsto dagli artt. 39 e ss. del Reg. 35/2010. In tali pubblicazioni, il Contraente potrà riportare il marchio ed il logo Europ Assistance che dovrà richiedere ad Europ Assistance stessa. Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante Europ Assistance, dovrà da questa essere preventivamente approvato, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte di Europ Assistance medesima.
Art.28. RISOLUZIONE ESPRESSA
La Polizza si intenderà risolta ipso iure Art. 1456 c.c. nel caso il Contraente non rispetti quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, in particolare quanto stabilito agli Artt.
Art.29. PRIVACY
29.1. INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, I.s.v.a.p., Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui ai punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A., in Italia e all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a. e 1.b. , altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Ufficio Protezione Dati.
XxxxxxxxxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
29.2. CLAUSOLA PRIVACY
Il Contraente si impegna a consegnare all’Assicurato le Condizioni di Assicurazione e l’Informativa al Cliente per il trattamento dei dati personali e a far sottoscrivere dall’Assicurato il consenso - al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all’estero dei Dati comuni e sensibili che riguardano l’Assicurato stesso - che conserverà in originale presso di sé.
Si impegna a tenere indenne Europ Assistance Italia S.p.A. da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. in conseguenza dell’inadempimento di fornire l’informativa e raccogliere il consenso dell’Assicurato di cui alla presente clausola.
A.I.R.E.: Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
Assicurato: la persona fisica residente in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea, o l’Iscritto all’A.I.R.E. con rapporto di dipendenza/consulenza con il Contraente, compresi Amministratori in viaggio di lavoro per lo stesso, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Avaria: si intende il danno subito dal bagaglio per rottura in conseguenza di collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.
Bagaglio: i capi d’abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con se in viaggio.
Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Europ Assistance deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Contraente: la persona giuridica, con sede legale in Italia, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Per le prestazioni di Tutela Legale, per Contraente si intende il Soggetto che stipula l’assicurazione e beneficiario dell’indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Decorrenza e Durata: per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza e per durata il periodo di validità della stessa, come risultante dal Modulo di Polizza. La garanzia cessa comunque nel momento in cui viene meno il rapporto di dipendenza o di consulenza dell’Assicurato con il Contraente.
Delitto Colposo: colposo o contro l’intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall’autorità giudiziaria.
Delitto Doloso: doloso o secondo l’intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Estensione territoriale: ad eccezione della Garanzia di Tutela Legale per cui è valida la definizione riportata nella specifica sezione, si intendono tutti i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite, fatte salve le limitazioni in seguito specificate nelle singole prestazioni. Le seguenti prestazioni non vengono erogate nei Paesi esclusi: Segnalazione di un medico specialista all’estero; Invio di un’equipe medica all’estero; Interprete a disposizione all’estero; Legale a disposizione all’estero; Anticipo spese prima necessità; Anticipo cauzione penale all’estero; Invio bagaglio sostitutivo all’estero.
PAESI ESCLUSI Sono esclusi i seguenti paesi: Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Xxxxxx, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx, Isole Minori, Isole Xxxxxxxx, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell’inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno “extracontrattuale”, perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. Franchigia: la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’Assicurato/Contraente.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: l’assicurazione che non rientra nell’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall’Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall’Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all’imputato mediante “informazione di garanzia”. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Xxxxxxxx improvvisa: la malattia di acuta insorgenza che colpisce l’Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all’inizio del viaggio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.
Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato il paziente.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente, l’Assicurato nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante congiuntamente agli eventuali intercalari che riportano le garanzie scelte.
Pericolo di vita: quando previa valutazione da parte dei medici di Europ Assistance, in contatto con i medici curanti del paziente, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l’evento morte.
Polizza: il documento contrattuale che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni.
Prestazione: (fatta eccezione per la copertura Tutela Legale) l’assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “delitto colposo” e “delitto doloso”). Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero: la permanenza in un istituto di cura che contempli almeno un pernottamento.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scippo: il reato, previsto agli art. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, con un minimo ed un massimo espressi in valore assoluto.
Sinistro: l’evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza o di rimborso o di indennizzo da parte dell’Assicurato. Ad eccezione della copertura Tutela Legale per cui il sinistro è il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”).
Somma Assicurata: somma dovuta a titolo di indennizzo: ai beneficiari, in caso di morte, all’Assicurato in caso di Invalidità Permanente.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
Transazione: l’accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l’insorgere di una lite o pongono fine ad una già iniziata.
Tutela Legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.
Viaggio di lavoro: lo spostamento dell’Assicurato per motivi di lavoro dal comune della sua residenza o dalla sede del Contraente per l’Italia o l’estero fino al suo rientro al luogo di partenza. Per gli Iscritti all’A.I.R.E. si intende lo spostamento per motivi di lavoro dalla residenza all’estero o dalla sede estera della Contraente, fino al suo rientro al luogo di partenza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Le prestazioni e le garanzie della presente Xxxxxxx sono dovute in seguito a sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente in occasione di viaggio di lavoro per il Contraente.
▪ le prestazioni della presente Xxxxxxx, fatta eccezione per la garanzia Tutela Legale, sono dovute in seguito ad infortunio o malattia e sono fornite ad ogni Assicurato fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza;
▪ le garanzie della presente Polizza inclusa la copertura Tutela Legale, potranno essere richieste senza limiti di numero per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza nell’ambito delle coperture e dei massimali scelti dal Contraente, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti;
▪ le prestazioni e le garanzie cessano comunque nel momento in cui viene meno il rapporto di dipendenza o di consulenza dell’Assicurato con il Contraente.
Art. 2. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile. Ad eccezione per la garanzia di Tutela Legale per cui è valida la modalità indicata nella specifica sezione.
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, lotta armata o insurrezione anche in aree geografiche limitate, salvo quanto previsto all’art. Infortuni causati da guerra e insurrezione, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del
nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato;
d) tentato suicidio o suicidio;
e) uso di imbarcazioni a motore per tutte le attività sportive (sia a titolo dilettantistico che ricreativo che professionale) con l’esclusione dello sci nautico (esclusi i salti dal trampolino) e della pesca;
f) malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
g) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte; kite-surfing; sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
i) espianto e/o trapianto di organi;
j) tutte le attività che comportino uso di mine o sostanze pericolose e accesso a miniere o scavi.
Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Sono considerati tali i Paesi con grado di rischio uguale o superiore a 4.0 così come riportato nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx- xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx/. Tale limitazione non è valida per la garanzia di Tutela Legale per la quale è valido l’articolo corrispondente indicato nella specifica sezione.
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro, eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
Art. 5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Art. 6. INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
Art. 7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 8. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Art. 9. COESISTENZA DI DIVERSI ASSICURATORI
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, è fatto obbligo all’Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare ad Europ Assistance nel
termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza. Relativamente alle prestazioni, nel caso in cui richiedesse l’intervento di un’altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 11. PERSONE NON ASSICURABILI
Ad eccezione della garanzia Tutela Legale non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da sindrome da immunodeficienza acquisita, alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA
1. Consulenza medica
Qualora l’Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
2. Segnalazione di un medico specialista all’estero
Qualora l’Assicurato, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), necessitasse di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.
3. Informazioni sulla degenza
Qualora l’Assicurato osse ricoverato presso un ospedale, i medici della Struttura Organizzativa provvederanno a tenere costantemente aggiornati i familiari relativamente alle condizioni di salute dello stesso, fornendo le notizie cliniche di cui sono a conoscenza.
4. Trasferimento sanitario
La Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il trasferimento dell’Assicurato stesso fino al più vicino Istituto di cura attrezzato accessibile, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tali mezzi potranno essere:
▪ l’aereo sanitario;
▪ l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
▪ il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
▪ l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
In caso di Trasferimento Sanitario in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese mediche e farmaceutiche, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso fino alla concorrenza di 2.500,00 Euro per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa.
Nel massimale indicato sono comprese:
▪ le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a 200,00 Euro al giorno per Assicurato;
▪ le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 Euro per Assicurato e per sinistro;
▪ le spese per riparazione di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 Euro per Assicurato e per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
▪ le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto;
▪ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
▪ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato;
▪ tutte le spese sostenute dall’Assicurato, nel caso in cui non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
▪ le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio).
5. RIENTRO SANITARIO
Qualora l’Assicurato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato necessiti a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, di un periodo di convalescenza superiore ai 7 giorni, oppure di rientrare in un Istituto di cura attrezzato nel paese di residenza o domicilio, purché situato in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto con i medici dell’ospedale.
Tali mezzi potranno essere:
▪ l’aereo sanitario;
▪ l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
▪ il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
▪ l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà, l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.
Sono escluse dalla prestazione:
▪ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
▪ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato.
6. RIENTRO MALATO CONVALESCENTE
Qualora l’Assicurato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, di un periodo di convalescenza superiore ai 7 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro al suo domicilio o alla sua residenza, purché situati in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tali mezzi potranno essere:
▪ l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
▪ il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
▪ l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa che avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.
Sono escluse dalla prestazione:
▪ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
▪ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato.
7. TRASPORTO SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, purché situato in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea. Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi: fino ad un importo massimo di 20.000,00 Euro per sinistro.
Per gli importi eccedenti il massimale, Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono escluse dalla prestazione:
▪ le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per l’eventuale recupero della salma.
8. RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato dovesse rientrare, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, tenendo Europ Assistance a carico le spese, un biglietto ferroviario in prima classe o uno aereo in classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove è deceduto il familiare o dove viene sepolto, purché situato in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea.
Sono esclusi dalla prestazione:
▪ i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell’Assicurato:
l’Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro il certificato di morte del familiare.
9. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono esclusi dalla prestazione:
▪ le spese di soggiorno del familiare.
10. INVIO DI UN COLLEGA IN SOSTITUZIONE
Qualora successivamente alla prestazione di “Rientro dell’Assicurato” e/o “Rientro malato convalescente” si renda necessaria la sostituzione dell’Assicurato con un collega, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di andata (prima classe) o aereo di andata (classe economica), per permettere ad un collega di sostituire l’Assicurato nel suo incarico.
11. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO ALL’ESTERO
Qualora le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all’eventuale prenotazione di un albergo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di 200,00 Euro giornaliere per Assicurato ammalato/infortunato ed un massimo di 1.000,00 Euro per anno.
Sono escluse dalla prestazione:
▪ le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
12. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL’ESTERO Qualora l’Assicurato trovandosi all’estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.
13. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
i costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
14. LEGALE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di 5.000,00 Euro.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di 5.000,00 Euro, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di 5.000,00 Euro.
Sono esclusi dalla prestazione:
▪ il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
▪ il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
l’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
15. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di 1.000,00 Euro.
Massimale:
nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di 1.000,00 Euro, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di 2.500,00 Euro.
Sono escluse dalla prestazione:
▪ il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
▪ il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
l’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
16. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di 7.500,00 Euro. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di 7.500,00 Euro.
La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.
Sono esclusi dalla prestazione:
▪ il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
▪ il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
l’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
17. INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO ALL’ESTERO
La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere le seguenti informazioni relative al soggiorno all’estero:
▪ informazioni sui documenti per soggiornare all’estero (iscrizione AIRE, cambio domiciliazione postale, documenti per espatrio);
▪ informazioni per smarrimento e rinnovo documenti personali;
▪ informazioni per conversione patente di guida;
potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
18. INFORMAZIONI TURISTICHE
La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere le seguenti informazioni relative al paese in cui intende recarsi:
▪ informazioni sul clima e le temperature;
▪ informazioni sugli indirizzi e numeri telefonici dei Consolati e Ambasciate italiane all’estero;
▪ informazioni sulle strutture ricettive del paese;
▪ informazioni sulle attrazioni locali del paese;
▪ informazioni sui corsi e scuole di lingue;
potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
19. INFORMAZIONI SANITARIE
La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere le seguenti informazioni relative al paese in cui intende recarsi:
▪ vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
▪ rischi sanitari e alimentari;
▪ precauzioni igienico - sanitarie;
▪ segnalazione dei Centri ospedalieri e informazioni sui documenti per l’accesso alle strutture pubbliche;
potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
20. EURA CONSIGLIA
La prestazione è fornita dalle 9.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere delle indicazioni su luoghi da visitare, eventi da non perdere e altre curiosità o informazioni relative alla città nella quale intende recarsi, potrà contattare la Struttura Organizzativa che nel giro di massimo 5 giorni lavorativi fornirà tutte le informazioni richieste.
La Struttura Organizzativa provvederà a recapitare la documentazione Eura Consiglia nella modalità da richiesta dall’Assicurato (email, fax o per posta ordinaria solo su territorio nazionale). Il data base di Eura Consiglia contiene più di 1000 città distribuite sui quattro continenti, qualora le informazioni sulla città richiesta dall’Assicurato non siano presenti, gli verranno fornite informazioni sulla Provincia, sulla Regione/Contea oppure sulla Nazione di riferimento.
In caso di Polizza Gruppo la prestazione è fornita solo per il Contraente o il primo Assicurato della Polizza.
21. INVIO BAGAGLIO SOSTITUTIVO
Qualora l’assicurato
a) per mancata consegna, debitamente comprovata dal vettore, in aeroporto all’estero del bagaglio registrato,
b) furto/furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del bagaglio avvenuto all’estero, necessitasse di disporre di abiti che gli consentano di continuare in maniera confortevole il viaggio od il soggiorno previsti, la Struttura Organizzativa provvederà a recapitare il bagaglio, predisposto da un familiare dell’Assicurato con il mezzo più rapido.
La consegna verrà effettuata franco dogana all’aeroporto più vicino alla località in cui si trova l’Assicurato, entro 24 h se la spedizione avviene in Italia, entro 3gg se avviene in Europa e entro 7gg se avviene nel Mondo. I tempi di consegna si intendono successivi alla consegna del bagaglio presso la Struttura Organizzativa.
Per il caso a) Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasporto.
Per il caso b) Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di Euro 775,69 per anno, con un limite di Euro 258,23 per sinistro.
In caso di presenza della “Assicurazione Bagaglio”, resta inteso che tale bagaglio partecipa proporzionalmente al valore assicurato e pertanto, ai fini dell’indennizzo, verrà considerato quale ulteriore collo registrato.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, l’indirizzo del familiare che provvederà a predisporre il bagaglio, ed il suo recapito telefonico.
L’Assicurato deve inviare via fax alla Struttura Organizzativa, al momento della richiesta: nel caso a):
▪ copia del reclamo presentato al vettore; oppure nel caso b):
▪ copia autentica della denuncia con il visto dell’Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro, l’elenco degli oggetti smarriti o rubati, i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno.
Esclusioni:
la prestazione di cui al punto a) non è operante se il rientro dell’Assicurato, quale risulta dal biglietto aereo, è anteriore al numero di giorni necessari alla spedizione come indicato sopra.
22. ASSISTENZA FAMILIARI PER LA DURATA DEL VIAGGIO
In caso di infortunio e/o malattia improvvisa occorsi ad un familiare rimasto a casa (genitori, figli conviventi, coniuge) dell’Assicurato in viaggio, la Struttura Organizzativa fornirà al familiare dell’assicurato:
▪ un consulto telefonico con i medici della Struttura Organizzativa per valutare il proprio stato di salute;
▪ l’invio di un medico a domicilio; nel caso successivamente ad una Consulenza Medica, emerga la necessità di una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel
centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi;
▪ l’invio di una autoambulanza a casa; nel caso successivamente ad una Consulenza Medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per il periodo di validità della Polizza con il limite di Euro 250,00 per sinistro.
Le prestazioni indicate sono operanti solo ed esclusivamente in Italia.
23. ASSISTENZA ABITAZIONE PER LA DURATA DEL VIAGGIO
Qualora l’assicurato necessitasse di assistenza alla sua abitazione per un intervento di emergenza occorso alla stessa durante il viaggio o nelle 24 ore successive al suo rientro o alla scadenza della Polizza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare 24 ore su 24, compresi i giorni festivi:
- un fabbro a seguito di:
a) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso alla casa;
b) furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;
- un idraulico a seguito di:
a) 1. allagamento o infiltrazione;
2. mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
Eventi esclusi:
▪ i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
▪ l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne all’edificio;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un’otturazione alle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico;
Eventi esclusi
▪ il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
▪ l’otturazione delle tubature mobili dei servizi igenico sanitari;
- un elettricista a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.
Eventi esclusi:
▪ corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
▪ interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
▪ guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico l’uscita e la spesa della manodopera dell’idraulico, del fabbro e dell’elettricista fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
▪ tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall’Assicurato.
Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l’abitazione sia presente una persona indicata dall’Assicurato.
Le prestazioni indicate sono operanti solo ed esclusivamente in Italia.
24. ASSISTENZA VEICOLO DA E PER LUOGO DI PARTENZA
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere, nel percorso da e per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, l’Assicurato potrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà:
▪ al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina meccanica più vicina;
oppure
▪ alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
▪ fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro avvenuto in Italia;
▪ fino ad un importo massimo di Euro 250,00 per sinistro avvenuto all’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
▪ le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
▪ le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
▪ le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Le prestazioni indicate sono operanti solo ed esclusivamente per i veicoli immatricolati in Italia.
25. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA LEGGERA
Qualora successivamente alla prestazione di “Rientro malato convalescente” e/o “Rientro sanitario” che abbia comportato il rientro dell’Assicurato in Italia presso il suo domicilio/residenza o presso un Istituto di Cura, e necessiti di una assistenza in forma domiciliare post ricovero, come comprovata da opportuna certificazione medica, la Struttura Organizzativa provvederà all’organizzazione e gestione dell’assistenza domiciliare.
Le modalità per l’accesso ed erogazione del servizio dopo le dimissioni dell’Assicurato dall’Istituto di Cura in cui era ricoverato, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa, una volta accertata la necessità della prestazione e in accordo con i medici curanti dell’Assicurato, entro 48 ore dal ricevimento di una richiesta scritta degli stessi;
La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare e gestire:
▪ la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e praramedico;
▪ presso il domicilio dell’assicurato, prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell’invio di farmaci urgenti.
Le prestazioni sono fornite per un massimo di 10 ore complessive.
Sono escluse le prestazioni conseguenti a:
1) cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
2) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia).
Obblighi dell’Assicurato:
in caso di sinistro l’Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa entro 48 ore prima delle dimissioni dall’Istituto di Xxxx chiedendo dell’Assistenza Domiciliare e inviando via telefax al numero 02-58384761 l’opportuna certificazione medica con prescrizione dell’assistenza domiciliare.
L’inadempienza a tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
SEZIONE II – ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
(La seguente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e
se ne è stato pagato il relativo premio)
Art. 13. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o per interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio di lavoro, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto.
Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortunio stesso.
Massimale:
in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese mediche e farmaceutiche, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso fino alla concorrenza nel Paese di Residenza dell’Assicurato di 2.500,00 Euro e al di fuori del Paese di Residenza dell’importo previsto a tale titolo nel Modulo di Polizza, per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa.
Per le spese mediche e farmaceutiche, sostenute non a seguito di ricovero, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, come rimborso, fino alla concorrenza di 2.500,00 Euro per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa, sia in Italia che all’Estero.
Nel massimale indicato sono comprese:
▪ le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a 0,50% del massimale sottoscritto in Polizza con il minimo di Euro 100,00 ed il massimo di Euro 500,00 al giorno per Assicurato;
▪ le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a 0,50% del massimale sottoscritto in Polizza con il minimo di Euro 100,00 ed il massimo di Euro 500,00 per Assicurato;
▪ le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
▪ le spese di trasporto dell’Assicurato, solo se sostenute all’estero, dal luogo dell’infortunio all’Istituto di cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo, entro il limite del 10% del massimale previsto nel Modulo di Polizza con il limite massimo di 1.500 Euro.
Franchigia:
sulle spese sostenute non a seguito di ricovero in fase di rimborso viene applicata una franchigia di 52,00 euro.
L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza del premio.
Sono escluse:
▪ tutte le spese sostenute dall’Assicurato, nel caso in cui non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
▪ le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
▪ le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;
▪ le spese per le visite di controllo effettuate, al rientro nel luogo di residenza, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio.
Art. 16. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
in caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche) ed indicando:
▪ nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
▪ numero di Polizza;
▪ certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
▪ in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
▪ originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
▪ prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
Art. 17. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
in seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l’Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto della franchigia prevista. Per gli Iscritti all’AIRE il pagamento del danno avverrà presso la Contraente.
SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO
(La seguente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e
se ne è stato pagato il relativo premio)
Art. 18. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. XXXXXXXX ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse in viaggio danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all’inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi al momento del sinistro entro il massimale previsto.
In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s’intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal pullman, s’intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo dove è domiciliato l’Assicurato o dalla sede del Contraente in Italia o all’estero.
Massimale:
la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di Euro 2.500,00 per sinistro e per periodo di validità della Polizza.
In caso di furto, rapina, scippo, o smarrimento di Carte d’identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di 50 Euro.
Scoperto:
sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata, i danni a: apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, occhiali da vista o da sole. Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata, i danni a:
▪ cosmetici, medicinali, articoli sanitari;
▪ gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d’oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi.
La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.
La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
▪ dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell’Assicurato;
▪ rottura non conseguente a incidente occorso al mezzo di trasporto o a causa di forza maggiore;
▪ furto con scasso del bagaglio contenuto all’interno del bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso a chiave;
▪ furto dell’intero veicolo.
Xxxxx i massimali indicati in precedenza, l’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di 250,00 Euro.
Per rimborsi relativi a Personal Computer, tale limite si intende elevato a 500,00 euro. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto. Gli oggetti acquistati nel corso del viaggio sono rimborsabili solo dietro presentazione della ricevuta d’acquisto originale.
2. SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto.
Massimale:
il rimborso verrà effettuato fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno di durata della Polizza.
Sono esclusi dalla garanzia “Bagaglio ed effetti personali”:
▪ denaro, xxxxxxx, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d’identità, Passaporto e Patente di guida;
▪ tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
▪ i danni derivanti da dolo o colpa grave dell’Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
▪ i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
▪ il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
▪ il caso di furto senza scasso del bagaglio contenuto nel bagagliaio del veicolo;
▪ il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo o comunque visibile dall’esterno;
▪ il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa pubblica custodita tra le ore 20 e le ore 7;
▪ gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore, estraibili).
Sono esclusi dalla garanzia “Spese per ritardata consegna del bagaglio”:
▪ il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell’aeroporto della città di residenza dell’Assicurato;
▪ tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.
Art. 20. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, in caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio), presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro:
▪ nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
▪ numero di Polizza;
▪ copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
▪ copia autentica della denuncia con il visto dell’Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
▪ le circostanze dell’accaduto;
▪ l’elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
▪ i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
▪ copia della lettera di reclamo presentata all’albergatore o vettore eventualmente responsabile;
▪ giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
▪ originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
▪ fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell’intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso:
▪ copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l’Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
▪ copia della lettera di xxxxxxx inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
Per la garanzia “Spese per ritardata consegna del bagaglio”, l’Assicurato dovrà inviare una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o della società vettore che attesti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l’ora dell’avvenuta consegna.
Art. 21. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall’albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.
In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.
Per gli Iscritti all’AIRE il pagamento del danno avverrà presso la Contraente.
SEZIONE IV – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
(La seguente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e
se ne è stato pagato il relativo premio)
Art. 22. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in viaggio attinente esclusivamente la vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.
La garanzia è prestata nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Polizza.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
▪ cagionati dolosamente dall’Assicurato;
▪ alle cose mobili ed immobili che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
▪ derivanti dall’esercizio di una professione o attività retribuita;
▪ derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore in genere, salvo il caso della sola messa in moto avvenuta all’insaputa dei genitori da parte dei figli di età inferiore ai 14 anni;
▪ derivanti dalla detenzione di sostanze tossiche o radioattive e da inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua;
▪ derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria, dell’aeromodellismo, del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
▪ derivanti dalla proprietà della casa o dell’appartamento e i relativi impianti.
Art. 24. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi:
▪ il coniuge/convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
▪ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Art. 25. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, specificando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - RC) ed indicando:
▪ nome, cognome, xxxxxxxxx e numero di telefono;
▪ numero di Polizza;
▪ descrizione circostanziata dei fatti che hanno comportato i danni ai terzi e, ove tenuto, copia della denuncia presentata all’Autorità competente;
▪ richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
▪ eventuale riproduzione fotografica delle cose o delle parti di cosa danneggiate.
SEZIONE V – ASSICURAZIONE INFORTUNI
(La seguente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e
se ne è stato pagato il relativo premio)
Art. 26. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. INFORTUNI
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante il viaggio di lavoro nello svolgimento:
▪ delle attività professionali e secondarie dichiarate così come classificate nel successivo Art. “Classi di rischio”;
▪ di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
2. INVALIDITA’ PERMANENTE
Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente, l’indennizzo è dovuto solo se l’invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione) entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista nell’Allegato
1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della Polizza.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Franchigia assoluta sulla Invalidità Permanente: La liquidazione della indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia del 3%. Pertanto Europ Assistance non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore al 3% della totale.
Se invece l’invalidità permanente è di grado superiore al 3% della totale, Europ Assistance liquida l’indennità solo per la parte eccedente. Resta inteso che per invalidità permanente di grado superiore al 20% della totale, l’indennità verrà liquidata integralmente, senza deduzione di alcuna franchigia.
3. MORTE
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
4. MORTE PRESUNTA
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.
Se dopo il pagamento dell’indennizzo, è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente residuata.
5. ALTRI RISCHI COMPRESI
Sono compresi in garanzie anche:
▪ gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore, natanti;
▪ l’asfissia non di origine morbosa;
▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
▪ l’annegamento;
▪ la folgorazione;
▪ l’assideramento o il congelamento;
▪ i colpi di sole, di calore o di freddo;
▪ le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali;
▪ gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
▪ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
▪ le lesioni determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
6. RISCHIO VOLO
A parziale deroga del successivo art. “Esclusioni”, l’Assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
▪ da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
▪ da aero club.
La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza o da altre in suo favore per il rischio volo in abbinamento a Polizze infortuni comuni stipulate presso questa stessa società assicurativa non potrà superare i seguenti importi:
▪ per persona, 250.000,00 Euro per il caso morte, 250.000,00 Euro per il caso invalidità permanente;
▪ complessivamente per aeromobile, 1.000.000,00 Euro per il caso morte, 1.000.000,00 Euro per il caso invalidità permanente.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
7. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE
A parziale deroga del successivo art. “Esclusioni”, sono compresi nell’assicurazione gli infortuni causati da guerra, lotta armata o insurrezione anche in aree geografiche limitate per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi.
L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza del premio.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
▪ dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
▪ dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto previsto all’art. A.3 (Rischio volo);
▪ da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
▪ da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
▪ dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
▪ da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
▪ da guerra, lotta armata o insurrezione anche in aree geografiche limitate, salvo quanto previsto all’art.” Infortuni causati da guerra e insurrezione”;
▪ da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accentratrici, raggi X, ecc.).
Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:
▪ di sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore;
▪ dello sport del paracadutismo;
▪ dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing, guidoslitta, xxx, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idroscì, immersione con autorespiratore;
▪ di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata.
Art. 29. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ Assistance entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Per gli Iscritti all’AIRE, gli accertamenti e/o le perizie relative alla quantificazione dell’indennizzo devono essere effettuati in Italia, il pagamento del danno avverrà presso la Contraente.
Ai fini della presente copertura assicurativa contro i rischi da infortunio, le attività lavorative sono suddivise secondo i seguenti criteri:
CLASSI DI RISCHIO:
a) Attività amministrativa;
b) Attività amministrativa, lavoro manuale saltuario, accesso a officine/cantieri;
c) Attività manuale, in officine/cantieri, uso di macchine.
Tutte le attività che comportino uso di mine o sostanze pericolose e accesso a miniere o scavi non sono assicurabili salvo specifica pattuizione.
Art. 31. ATTIVITA’ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA
Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dell’Assicurato dichiarata dal Contraente in Polizza, senza che ne sia stata data comunicazione dal Contraente a Europ Assistance, in caso di sinistro:
l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio.
Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell’indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in riferimento alla classificazione dei rischi prevista. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate esplicitamente saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.
XXXXXXXX’ DICHIARATA
CLASSE | A | B | C |
ATTIVITA’ | 100% | 100% | 100% |
EFFETTUATA | AL 70% | 100% | 100% |
MOMENTO | DEL 37% | 52% | 100% |
SINISTRO |
Art. 32. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 33. CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
Europ Assistance corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. “Invalidità permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
VI – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
(La seguente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e
se ne è stato pagato il relativo premio)
Art. 34. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
▪ le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
▪ le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
▪ le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
▪ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera A);
▪ le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera B);
▪ le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
▪ le spese di giustizia;
▪ le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
▪ il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 -
D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
▪ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance
Art. 35. DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
▪ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
▪ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Sono Assicurati:
▪ la persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, o iscritto all’AIRE, con rapporto di dipendenza con il Contraente, in viaggio di lavoro per lo stesso, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
▪ la persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, o iscritto all’AIRE, con rapporto di consulenza con il Contraente, in viaggio di lavoro per lo stesso, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 37. PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono per i seguenti casi:
1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali/navali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C.
Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.
Art. 38. ESTENSIONE TERRITORIALE
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l’assicurazione si estende ai casi Assicurativi che insorgano in tutto il Mondo. In tutte le altre ipotesi la garanzia si estende ai casi Assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Il massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per sinistro e senza limite annuo con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza.
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’art. “Prestazioni Garantite” l’assicurazione non é prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:
1. derivanti da fatto doloso dell’assicurato;
2. conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
3. derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;
4. in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
5. derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
6. derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
7. derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art, 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
8. derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;
9. derivanti da controversie per il recupero crediti;
10. per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
11. per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
12. per contratti di compravendita di immobili;
13. per controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
14. per controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;
15. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
16. derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
17. derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;
18. derivanti da controversie non espressamente indicate nell’art. “Prestazioni Garantite” relative alla sezione Tutela Legale.
Art. 41. INSORGENZA DEL SINISTRO DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
▪ per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
▪ per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
▪ durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
▪ trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
▪ vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
▪ indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
▪ le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 42. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
▪ informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
▪ conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 44. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
▪ in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
▪ in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.
Dall’Italia 00.00.00.00.00
dall’estero +39. 00.00.00.00.00
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Xxxxxx Xxxxxx x. 0 XXX 00000 Xxxxxx, telefax n. 00.00.00.00.00, indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.
INFORMATIVA ALL’ASSICURATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
c. eventuale informazione e promozione commerciale di Europ Assistance Italia S.p.A.
d. eventuale informazione e promozione commerciale dei prodotti delle altre società Europ Assistance in Italia
e. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a) ;
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c – 1.d – 1.e);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari alla finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia
S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio, società del Gruppo Generali per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosidetta “catena assicurativa” quali a titolo esemplificativo agenti e sbagenti;
d. società controllate o collegate ad Europ Assistance Iyalia S.p.A. o dalle stessa incaricate per la finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi.
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