DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Clausole campione

DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio successivamente alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Il Contraente ha l’obbligo di dare comunicazione scritta alla Compagnia oppure recandosi presso la filiale in cui ha sottoscritto la polizza, per ogni circostanza che modifica gli elementi del rischio assicurato. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Compagnia riduce in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva a tale comunicazione. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Compagnia ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il recesso della Compagnia ha effetto immediato se l’aggravamento non avrebbe consentito la sottoscrizione della polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia, nonché la mancata comunicazione alla Compagnia di qualsivoglia circostanza che intervenga a modificare ogni elemento del rischio assicurato dalla polizza da parte del Contraente, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la stessa cessazione della polizza.
DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua: • rinuncia al relativo diritto di recesso.
DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Art. 9.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 9.4 Verifica della soddisfazione del Cliente Pag. Pag. Pag. Pag. 6 di 19 6 di 19 6 di 19 6 di 19
DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. (vedi oltre art.21)
DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Art. 9.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Pag. Pag. Pag. 6 di 19 6 di 19 6 di 19
DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. In caso di variazioni che comportino una diminuzione (2) del rischio, il CONTRAENTE ne deve dare comunicazione alla SOCIETÀ in una delle forme previste dal successivo articolo: “FORMA DELLE COMUNICAZIONI” . In tal caso la SOCIETÀ è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive al momento in cui è pervenuta la comunicazione del CONTRAENTE. In alternativa la SOCIETÀ potrebbe esercitare il proprio diritto di recesso dal CONTRATTO entro due mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della suddetta comunicazione. Tale recesso avrà effetto dopo un mese. Anche nei casi di aggravamento (3) del Rischio il CONTRAENTE è tenuto a darne comunicazione scritta alla SOCIETÀ mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Infatti gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla SOCIETÀ potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO/RISARCIMENTO, nonché la cessazione dell’assicurazione.
DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Contratto di Assicurazione Cyber Protection Business > sezione I Se il Cliente comunica alla Compagnia informazioni inesatte che sono rilevanti per la validità della polizza (ad esempio la tipologia di attività assicurata) il Contraente può perdere tutto o in parte il diritto alla prestazione assicurata e causare persino l’annullamento della polizza.
DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. (vedi oltre Art. 21 Buona fede)