Attività di propaganda elettorale. 1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
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Attività di propaganda elettorale. 1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
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Attività di propaganda elettorale. 1. L'occupazione L’occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
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Attività di propaganda elettorale. 1. L'occupazione 1.L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
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