Attribuzione e prove Clausole campione

Attribuzione e prove. La sentenza Xxxxxx x. Russia non solo è una rarità nella giurisprudenza internazionale in quanto distingue correttamente tra giurisdizione e attribuzione e articola correttamente il rapporto tra i due sulla base del modello personale di giurisdizione, ma altresì perché adotta e applica espressamente gli articoli del Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato della CDI, al fine di dimostrare che la condotta degli assassini era attribuibile alla Russia. Come emerge dall’analisi di Xxxxxxxxx, la sentenza Xxxxxxxxxx rappresenta il primo caso in cui la Corte applica effettivamente l’articolo 8 del Progetto di articoli per quanto concerne l’attribuzione della condotta dei privati sulla base di istruzioni, direzione o controllo dello Stato299. Detta disposizione infatti recita: “il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato un atto di uno Stato ai sensi del diritto internazionale se la persona o il gruppo di persone di fatto agiscono su istruzione, o sotto la direzione o il controllo di quello Stato nel porre in essere quel comportamento”300. Facendo applicazione di tale norma la Corte che ha deciso il ricorso Xxxxxx ha affermato che, ove fosse esistita la possibilità di un’operazione canaglia, che non comportava la responsabilità della Russia, le informazioni necessarie per corroborare tale ipotesi potevano essere note solo alle autorità di questo Stato, che pure avevano affermato la giurisdizione esclusiva su Xxxxxxx e Xxxxxx invocando la protezione costituzionale contro l’estradizione. In tal modo, quindi, l’onere della prova è stato trasferito alle autorità russe, che avevano il compito di svolgere le opportune indagini, al fine di determinare se il comportamento dei loro agenti fosse stato diretto o controllato da qualsiasi ente statale, ai sensi dell’articolo 8 del Progetto di articoli301. Tuttavia, il governo russo non ha compiuto alcun serio tentativo né di chiarire i fatti né di contrastare le conclusioni dalle autorità del Regno Unito, rifiutando anche di partecipare all’inchiesta pubblica inglese sulla morte di Xxxxxxxxxx. Per di più, le autorità russe non avevano ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 38 della Convenzione, opponendo un ingiustificato rifiuto a presentare una copia del materiale relativo all’inchiesta interna302. 299 Xxxxx Xxxxxxxxx, cit supra nota 269. 300 Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale, 2001, articolo 8. 301 Carter c. Ru...

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  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Cauzione provvisoria 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. 2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti. 3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.

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  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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