Definizione di Cauzione provvisoria

Cauzione provvisoria l’offerta deve essere corredata da una garanzia di € 1.002,00 pari al 2% dell’importo del canone complessivo della concessione. Ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero mediante fideiussione che, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La fideiussione o la polizza devono prevedere le seguenti clausole: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà essere accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, a richiesta del concorrente una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione.
Cauzione provvisoria i concorrenti dovranno presentare una cauzione pari al 2 % del valore stimato dei lotti a cui intendono partecipare, secondo quanto previsto all'art.75 del D.Lgs. n.163/2006. La cauzione provvisoria costituisce garanzia anche per il versamento dell'eventuale sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis dell'art.38 del d.lgs. n.163/2006. Nel caso di escussione della cauzione a tale scopo, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà provvedere alla reintegrazione del relativo importo.
Cauzione provvisoria. Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro di Gruppo con più operatori economici per la fornitura di carburanti a mezzo fuel card da utilizzarsi presso la rete di punti vendita dai veicoli di Poste Italiane e dalle Società del Gruppo Poste”. In tal caso deve essere inserita a portale la copia scansionata della quietanza sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore.

Examples of Cauzione provvisoria in a sentence

  • La ditta dovrà trasmettere il DGUE, il PASSOE, il Patto d'integrità, il modello scheda dati per la comunicazione antimafia e la Cauzione provvisoria.

  • Le ditte concorrenti devono presentare Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestata ai sensi dell’art.

  • Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare la seguente documentazione: Cauzione provvisoria .Ai sensi e per gli effetti dell’art.

  • Relativamente alle Modalità di presentazione della Cauzione provvisoria (Disciplinare di Gara Art.

  • È richiesta la Cauzione provvisoria pari al due per cento dell’importo a base di gara, da prestare a favore del Comune, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa sottoscritta in originale.


More Definitions of Cauzione provvisoria

Cauzione provvisoria l'impresa partecipante dovrà presentare una garanzia pari all’2 % dell’importo dell’appalto, qualora partecipi a tutti i lotti, o riferito all’importo dei lotti per i quali partecipa, da prestare secondo le modalità prescritte all’art. 75 del d.lgs 163/06;
Cauzione provvisoria l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art.93 del Codice, pari al 2 (due) % dell’importo complessivo della concessione e, cioè, pari ad euro 636,00 (seicentotrentasei,00) ; il predetto importo è ridotto al 50 (cinquanta)
Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, l’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo a base di gara per ogni lotto;
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione deve essere pari almeno al 2 % dell'importo del servizio (compresi oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, IVA esclusa); — Cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.
Cauzione provvisoria. L’aggiudicatario deve costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo netto a base d’asta, in una delle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06 (ridotta del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione provvisoria garantisce espressamente anche il versamento della sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara , ex art.38, comma 2 bis del Codice dei Contratti.
Cauzione provvisoria l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, corrispondente al 2% (due percento) dell’importo complessivo d’appalto.
Cauzione provvisoria si applica l’art. 93 comma 1 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.