DELLA CONVENZIONE Clausole campione

DELLA CONVENZIONE. Committente della Convenzione Fornitore Aggiudicatario Amministrazioni autorizzate all’utilizzo della Convenzione Data di attivazione della Convenzione Durata della Convenzione Servizi in convenzione Raggruppamento Temporaneo fra le Imprese "DEDAGROUP S.p.A." (capogruppo) e "DEXIT S.r.l.", Località Palazzine n. 120/F – Trento 30 luglio 2018 48 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa.
DELLA CONVENZIONE. 1. L’utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al sistema del Punto ordinante. 2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti ordinanti ed inviati all’Appaltatore, nei quali saranno indicate le quantità dei prodotti che acquisteranno nell’arco della durata degli stessi ordinativi; l’Appaltatore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6. 3. È a carico dell’Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora l’Appaltatore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la presente Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
DELLA CONVENZIONE. La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra la Regione e la CLICON per il monitoraggio, la valutazione ed il miglioramento dei percorsi terapeutici e diagnostici e delle modalità di utilizzo delle risorse in pratica clinica, con particolare riferimento all’assistenza farmaceutica territoriale, ospedaliera ed ai dispositivi medici. L’oggetto di tale convenzione è rappresentato dalla produzione di una reportistica semestrale, attraverso l’integrazione di tutti i flussi amministrativi correnti e di eventuali altri flussi informativi elettronici disponibili presso la Regione/ASREM funzionali al calcolo degli indicatori oggetto del report. Rispetto ai flussi informativi, in modo esemplificativo ancorché non esaustivo, si segnalano: anagrafe assistibili, scelta e revoca dei pazienti, esenzioni per patologia, farmaceutica convenzionata territoriale, farmaci in distribuzione per conto, farmaci in erogazione diretta, File F, schede di dimissione ospedaliera, specialistica ambulatoriale convenzionata, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata, pronto soccorso, laboratorio analisi con esiti, anatomia patologica con esiti, sistema informativo salute mentale. Rispetto agli indicatori oggetto del report, si rimanda all’elenco degli indicatori già disponibili nel CRUSCOTTO, più dettagliatamente descritti nell’Allegato tecnico (Allegato 2). La produzione della reportistica in oggetto avviene tramite il CRUSCOTTO. Il CRUSCOTTO è uno strumento di business intelligence basato sull'acquisizione dei flussi amministrativi e di eventuali altri flussi informativi elettronici disponibili presso la Regione/ASREM. Una volta acquisiti, tali flussi sono caricati all’interno dell’infrastruttura del CRUSCOTTO. Nello specifico, il contenuto passa attraverso procedure di parsing, estrazione e normalizzazione del dato, per essere poi immesso all'interno di un data warehouse unico, indipendente dalla fonte specifica del dato (funzione data warehousing). Attraverso una specifica funzione del CRUSCOTTO (funzione dashboard), dedicata al reporting, il CRUSCOTTO provvede automaticamente all’estrazione dei dati dai flussi amministrativi e dagli altri eventuali flussi informativi elettronici correnti ed al calcolo degli indicatori contenuti nel modello di reportistica. Tutti i dati acquisiti per l’inserimento all’interno del sistema sono conservati in forma anonima. Il processo di anonimizzazione viene effettuato alla fonte, prima del caricamento sul ser...
DELLA CONVENZIONE. Committente della Convenzione Fornitore Aggiudicatario Amministrazioni autorizzate all’utilizzo della Convenzione Data di attivazione della Convenzione Durata della Convenzione Durata degli Ordinativi di fornitura Servizi in convenzione Quantitativo Massimo Prezzi dei prodotti in Convenzione Marzo 2016 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, 4 marzo 2016, salvo esaurimento del quantitativo massimo fissato dalla Convenzione all’art. 3, eventualmente incrementato ai sensi dello stesso articolo.
DELLA CONVENZIONE. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora l’Associazione si renda responsabile di violazione di legge, oppure di contratto cioè non rispettando le disposizioni previste nella presente convenzione, perciò incorrendo nel proprio grave inadempimento. Ciò ricorre, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi e fattispecie sotto elencati e predeterminati: 1. sospensione, anche parziale, dei servizi oggetto della presente convenzione in assenza di giustificato motivo; 2. abituali ritardi, deficienze o negligenze nel servizio, qualora la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere il servizio stesso, secondo il giudizio insindacabile della Amministrazione comunale; 3. quando l’associazione del servizio si renda colpevole di frodi, accertata evasione fiscale, ovvero sia soggetto a procedure concorsuali; 4. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell’Ente comunale volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e della convenzione; 5. cessione della convenzione, dell’attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell’affidatario, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell’affidatario; 6. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali; 7. violazione delle norme di sicurezza previste dal X.Xxx. 81/2008; 8. intervenuta cancellazione dall’Albo o Registro indicato negli atti della procedura comparativa; 9. venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 10. violazione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2014;
DELLA CONVENZIONE. 1. Con la Convenzione, la DCSII s’impegna a svolgere in favore dell’Amministrazione i servizi della Soluzione Base nel rispetto dei termini e condizioni di seguito indicati, della Carta dei Servizi, nonché dei documenti che la DCSII fornirà di volta in volta all’Amministrazione ed aventi ad oggetto le specifiche tecniche ad uso del personale dell’Amministrazione stessa e la soluzione per la gestione del personale dell’Amministrazione nel Sistema. In particolare, la soluzione prescelta è costituita da: servizi di gestione, elaborazione ed elaborazione del cedolino stipendiale e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali. 2. La Soluzione Base, include i servizi di seguito elencati e forniti tramite il Sistema: a) Gestione anagrafica dipendenti (nome, cognome, codice fiscale, residenza, ecc.); b) Gestione anagrafica contrattuale (comparto, profilo e livello professionale, indennità tabellari, ecc.); c) Gestione anagrafica organico (ufficio di appartenenza, sede di lavoro, ecc.); d) Analisi, monitoraggio ed aggiornamento in base alle modifiche normative e al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro; e) Gestione competenze accessorie (straordinario, indennità, ecc.); f) Aggiornamento a seguito di immissione dei dati variabili individuali necessari al corretto calcolo delle retribuzioni; g) Elaborazioni contabili delle competenze retributive fisse e accessorie ai fini del pagamento; h) Adempimenti previsti da specifica normativa (fiscale, contributiva, ecc.) che hanno una specifica periodicità (es. DMA, UNIEMENS, CUD, 770); i) Gestione fondi di previdenza complementare; j) Gestione delle ritenute erariali ed extra erariali gravanti su stipendi e versamento agli enti creditori; k) Gestione reportistica; l) Attivazione di sistemi strutturati di monitoraggio per la raccolta di feedback sui servizi erogati e m) Assistenza fiscale diretta e indiretta (modelli 730) e invio telematico all’Agenzia delle Entrate; n) Pubblicazione su portale dedicato di xxxxxxxx, modelli CUD e modelli 730 per la consultazione del dipendente previa autenticazione; o) Funzionalità self-service su Portale a disposizione degli amministrati (richiesta detrazioni per familiari a carico, compilazione mod. 730, variazione residenza anagrafica, richiesta e approvazione di specifiche tipologie di assenza ecc.); p) Servizio di assistenza dedicato agli operatori del Sistema e ai dipendenti; (di seguito, congiuntamente, i “Servizi”).
DELLA CONVENZIONE. 1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. 2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. 3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

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  • Durata della convenzione 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni decorrenti dal verbale di consegna degli impianti. [massimo 30] 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi: a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11; b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI). 5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

  • Risoluzione della convenzione 7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare). 7.2 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., altresì in caso di: a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio; b) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto; c) cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell’art. 6 (“Divieto di subconcessione”); 7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall’EGA. 7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di: a) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui all’art. 43 (“Garanzie”); b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 44 (“Assicurazioni”); potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate. 7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione. 7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione. 7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII decorso il termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore. 7.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art. 43 della presente Convenzione. 7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. 1

  • Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”. 2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo del Lotto pari a: 500 GWh per il Lotto n. 1, 650 GWh per il Lotto n. 2, 650 GWh per il Lotto n. 3, 600 GWh per il Lotto n. 6. 3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato E; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione. 4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato E. 5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. 6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo Massimo del Lotto comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l’aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito Plafond) pari al 10% del Quantitativo Massimo del Lotto. 7. Il fornitore, successivamente all’attivazione dei due quinti e del Plafond di cui di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell’esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito “Lotto/i Beneficiario/i”) attingendo dal Plafond dei restanti lotti allo stesso aggiudicati (di seguito “Lotto/i Cedente/i”). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del Plafond dovrà essere comunicata a mezzo PEC, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest’ultima. 8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

  • Oggetto e limiti della convenzione 1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente specificate all’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 17. 2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e assimilate” nonché la riscossione delle entrate tributarie. L’eventuale affidamento al Tesoriere della riscossione delle suddette entrate potrà essere oggetto di separati accordi. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria. 3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.

  • Convenzioni Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.

  • Assistenza diretta/in convenzione non prevista.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Manutenzione 1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Conduttore. 2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore. 3. Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.

  • Servizio di manutenzione Il servizio di manutenzione è opzionale e quindi dovrà essere prestato soltanto se espressamente richiesto dall’Amministrazione nel proprio AS. Il servizio di manutenzione deve essere realizzato dall’Aggiudicatario nel rispetto degli SLA previsti (cfr. par 4.1.5), anche con interventi da effettuarsi presso i siti dell’Amministrazione Contraente, pena l’applicazione delle penali indicate al par. 5. La manutenzione comprende le attività volte a garantire una pronta correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità, anche attraverso attività di supporto on-site. Sarà facoltà dell’Amministrazione Contraente richiedere a pagamento il servizio manutenzione in base al profilo di qualità richiesto per i servizi erogati, Low Profile (Business Day) o High Profile (H24), a cui sono associati i relativi SLA di cui al par. 4.1.4. Il profilo di qualità selezionato dovrà essere il medesimo per tutti i prodotti che interessano l’Appalto Specifico esperito dall’Amministrazione Contraente. Il servizio è previsto per annualità, quindi per 12 mesi o massimo 24 mesi. Resta inteso che, indipendentemente dalla finestra di erogazione associata al profilo selezionato, qualora gli interventi di manutenzione dovessero comportare una completa interruzione dell’attività lavorativa, gli interventi stessi dovranno essere effettuati in orario non coincidente con il periodo di operatività dell’Amministrazione. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno in ogni caso essere concordati preventivamente con l’Amministrazione. Le attività di manutenzione potranno essere richieste dalle Amministrazioni Contraenti sui soli elementi di fornitura acquistati nell’ambito del presente AQ e potranno essere acquistati solo contestualmente alla fornitura oggetto del servizio (l’Amministrazione non potrà quindi esperire un AS che abbia ad oggetto il servizio di manutenzione di prodotti già in possesso dell’Amministrazione), con avvio dalla “Data di accettazione” definita nel paragrafo 2.2.2. Le attività di manutenzione possono riassumersi in: • ricezione della chiamata di assistenza da parte dell’Amministrazione e assegnazione del Severity Code (cfr. par. Error! Reference source not found.) • risoluzione del problema tramite supporto telefonico all’utente (ove possibile) e/o eventuale intervento/i remoto/i in base alle personalizzazioni previste dalla PA; • risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario: o intervento presso la sede/luogo interessato o ripristino del servizio/funzionalità sui livelli preesistenti al guasto/anomalia, secondo gli SLA contrattualizzati, anche attraverso sostituzioni di elementi danneggiati o verifica funzionale del sistema per assicurare l’eliminazione della causa del guasto. Ogni intervento di manutenzione dovrà prevedere la redazione del relativo “verbale di intervento” e l’eventuale aggiornamento della documentazione di progetto. Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalità; tale verifica sarà a cura dell’Aggiudicatario, ma è lasciata libertà all’Amministrazione Contraente di coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle modalità operative richieste dall’Amministrazione. Tutte le attività previste (interventi del Fornitore presso l’Amministrazione, rimozione degli elementi, riparazione degli elementi guasti, successiva installazione) sono da intendersi incluse nel costo del servizio. Il servizio inoltre comprende l’attivazione, sui prodotti manutenuti, di tutte le eventuali Major release successive a quella installata sui prodotti acquisiti emesse dal produttore nel periodo di validità del servizio. Si precisa infine che, in caso di malfunzionamenti inerenti la componente software/firmware, il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente le Amministrazioni che hanno acquisito i medesimi beni provvedendo a tutte le attività volte all’aggiornamento della componente software/firmware soggetta al malfunzionamento. Tale attività dovrà essere svolta sia nel caso il malfunzionamento sia identificato proattivamente dal Fornitore o dal produttore sia nel caso esso sia identificato da un’Amministrazione Contraente. Dovrà essere prestata particolare attenzione a quanto attiene bug o problematiche che possano compromettere le funzionalità di sicurezza cui i prodotti acquistati sono destinati, rendendo di fatto, sia loro sia i sistemi da loro protetti, vulnerabili a exploit. In tale eventualità il Fornitore dovrà, oltre ad attivarsi tempestivamente per procedere alla risoluzione della problematica e all’aggiornamento dei sistemi, fornire eventuali work-around (documentati e inviati all’Amministrazione) che consentano di eliminare o quanto meno attenuare il rischio di sfruttamento delle falle identificate da parte di soggetti non autorizzati. Si riportano di seguito le personalizzazioni relative alla seconda fase.