Cauzione provvisoria Clausole campione

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. 2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti. 3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I...
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante: 1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato; 2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Xxxxx Xxxxx n. 1 – 12100 Cuneo). La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara.
Cauzione provvisoria. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contene...
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. 2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016.
Cauzione provvisoria. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del lavoro da appaltare. Tale cauzione potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in xxx xxxxxxx- xx o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presenta- zione dell’offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principa- le, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima en- tro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repubblica di Cagliari.