Cauzione provvisoria Clausole campione

Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. 2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti. 3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
Cauzione provvisoria. Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui il presente disciplinare preveda la possibilità di offrire sub-lotti, il Concorrente dovrà comunque calcolare la cauzione provvisoria sul valore di ciascun lotto cui afferisce il sublotto/i per il quale viene presentata offerta. A per la partecipazione ad un solo lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito del singolo lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. B per la partecipazione ad più di un lotto ovvero, ovvero, se previsto, uno o più sublotti nell’ambito di più lotti: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un'unica cauzione provvisoria applicando la percentuale del 2%. a) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario, b) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, c) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; d) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163). La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie. Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che, in caso di R.T.I...
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante: 1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato; 2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei lavori indicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. 4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 75 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo A16. 5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 6. La cauzione garantisce l’eventuale sanzione pecuniaria, conseguente al soccorso istruttorio previsto all’art.38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123, deve prevedere espressamen...
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara.
Cauzione provvisoria. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Cauzione provvisoria. Al riguardo e a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedente. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve essere intestata a pena di esclusione, a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazione.
Cauzione provvisoria. Ai sensi dell’Art. 30 Legge n° 109/’94 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.1998: L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale cauzione può essere: reale (contanti, titoli pubblici o garantiti dallo Stato); assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve essere accompagnata dall’impegno di un fideijussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione della gara dell’impresa che l’abbia presentata. E’ stabilita ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis Legge 109/94.
Cauzione provvisoria. 1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. 2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016.
Cauzione provvisoria. 1. E’ richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) costituita da garanzia fideiussoria, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. Detta garanzia fideiussoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la clausola concernente la sua l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante valida fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n. 123).