Autolimitazione Clausole campione

Autolimitazione. 1. Il SGAD deve fornire ai giocatori un sistema semplice ed evidente per l‟autolimitazione del gioco e renderlo operativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Tale sistema deve essere accessibile almeno dalla pagina sulla tutela del giocatore/condotta di gioco responsabile. 3. Il SGAD deve impedire l‟accesso al giocatore che non abbia preventivamente ed esplicitamente impostato i parametri di autolimitazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 4. Con effetto immediato al momento della ricezione di un ordine di autolimitazione, il SGAD deve garantire che tutti i limiti specificati vengano applicati correttamente all‟interno del sistema. 5. È accettabile che le autolimitazioni vengano applicate a partire dal successivo login del giocatore nel SGAD; in ogni caso, il giocatore deve essere chiaramente informato delle limitazioni che verranno applicate. 6. L‟EVA controllerà che sia stato implementato un meccanismo che consenta al giocatore di ridurre il grado di severità delle autolimitazioni impostate previo preavviso non inferiore a sette giorni. 7. Le autolimitazioni non devono essere influenzate da variazioni temporali esterne, come nel caso di anni bisestili ed entrata in vigore dell‟ora legale. 8. Le autolimitazioni non devono essere influenzate da eventi che intervengono sullo status interno, come ordini o revoche di autoesclusione. 9. Il sistema di autolimitazione deve comprendere obbligatoriamente il limite di deposito per periodo temporale: limite del deposito massimo complessivo in un determinato periodo di tempo (per es. giornaliero, settimanale, ….). Inoltre alla prima richiesta di verifica periodica della conformità della piattaforma (dopo 12 mesi), deve comprendere anche le seguenti opzioni: a. limite di partecipazione al gioco per partita: limite dell‟importo massimo individuale giocabile per ogni singola partita; b. limite di partecipazione al gioco per periodo temporale: limite di importo cumulativo scommettibile in un determinato periodo di tempo (per es. Giornaliero, settimanale);
Autolimitazione. Il SGAD deve fornire ai giocatori un sistema semplice ed evidente per l’autolimitazione del gioco e renderlo operativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale sistema deve essere accessibile almeno dalla pagina sulla tutela del giocatore/condotta di gioco responsabile. Le uniche funzioni accessibili al giocatore che non abbia ancora impostato i propri limiti devono essere quella di configurazione degli stessi ed eventualmente la partecipazione alle sessioni di apprendimento gratuite. Il SGAD non può in ogni caso proporre al giocatore parametri di default, i quali devono essere scelti autonomamente dal giocatore. Il limite impostato dal giocatore deve essere finito (non può essere accettato il valore “nessun limite”). Con effetto immediato al momento della ricezione di un ordine di autolimitazione, il SGAD deve garantire che tutti i limiti specificati vengano applicati correttamente all’interno del sistema. È accettabile che le autolimitazioni vengano applicate a partire dal successivo login del giocatore nel SGAD; in tal caso al giocatore deve essere impedito l’accesso al gioco finché non effettua un nuovo login. L’EVA controllerà che sia stato implementato un meccanismo che consenta al giocatore di ridurre il grado di severità delle autolimitazioni impostate previo preavviso non inferiore a sette giorni. Nel caso in cui nei giorni successivi alla richiesta di modifica ma prima della scadenza dei 7 giorni il giocatore imposti un nuovo limite, vi saranno due diverse ipotesi: nel caso in cui tale nuovo limite aumenti il grado di severità dell’autolimitazione rispetto al valore precedentemente impostato, la modifica sarà applicata immediatamente. Se il nuovo limite, invece, riduce il grado di severità rispetto a quello precedentemente impostato, esso sarà inteso come un annullamento della precedente disposizione e come una impostazione di un nuovo valore di autolimitazione che sarà efficace dopo 7 giorni dalla nuova richiesta (in questo caso dalla prima richiesta di modifica alla applicazione dell’ultima modifica passeranno verosimilmente più di sette giorni, fino ad un massimo di 13 giorni) Le autolimitazioni non devono essere influenzate da variazioni temporali esterne, come nel caso di anni bisestili ed entrata in vigore dell’ora legale. Le autolimitazioni non devono essere influenzate da eventi che intervengono sullo status interno, come ordini o revoche di autoesclusione. Il sistema di autolimitazione deve comprendere obbligatoriamente il l...

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  • Limitazioni Le prestazioni erogate devono essere ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e specificamente indicate nel decreto di accreditamento. Se la Struttura dovesse perdere i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento successivamente alla stipula del presente Accordo lo stesso decade automaticamente.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE La Società non è obbligata ad indennizzare: a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti od in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui; b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate; c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti; e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili; f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; i) i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato; La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari: j) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo; k) le opere e gli impianti preesistenti; l) i costi di demolizione e di sgombero; m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità; n) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; o) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a) avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine. c) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico; d) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; e) determinati da dolo dell’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; f) derivanti da smarrimento, negligenza od incuria dell’Assicurato, perdita del bene, furto; g) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l’abitazione dell’Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l’Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: III.2.4) Appalti riservati:

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre: