Common use of Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni Clause in Contracts

Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni. 1. Dopo che la Convenzione è divenuta efficace, il Direttore dell’Esecuzione IS, sulla base delle indicazioni del R.U.P. IS, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. 2. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, che verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore. 3. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nella Convenzione di Cassa per fatto o colpa dell’Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dalle stesse. 4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione delle Convenzioni di Cassa superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2. 5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto Aderente per l’avvio dell’esecuzione della Convenzione di Cassa. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto Aderente di risolvere la Convenzione stessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 21.

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Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni. 1. Dopo che la Convenzione è divenuta efficace, il Direttore dell’Esecuzione IS, sulla base delle indicazioni del R.U.P. IS, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. 2. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbaleAlfinediconsentirel’avviodell’esecuzione,ilDirettoredell’Esecuzione,incontraddittorio conl’Appaltatore,redigeappositoverbale, che verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore. 3. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nella Convenzione di Cassa per fatto o colpa dell’Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dalle stesse. 4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione delle Convenzioni di Cassa superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2. 5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto Aderente per l’avvio dell’esecuzione della Convenzione di Cassa. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto Aderente di risolvere la Convenzione stessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 21.

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Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni. 1. Dopo che la Convenzione è divenuta efficace, il Direttore dell’Esecuzione IS, sulla base delle indicazioni del R.U.P. IS, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. 2. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzionedell’Esecuzione IS, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, che verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione IS e dall’Appaltatore. 3. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nella Convenzione di Cassa per fatto o colpa dell’Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dalle stesse. 4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione delle Convenzioni di Cassa superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze recesso di cui al precedente comma 2. 5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto Aderente per l’avvio dell’esecuzione della Convenzione di Cassa. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto Aderente di risolvere la Convenzione stessa ai sensi e per gli effetti dell’artdel successivo art. 21.

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Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni. 1. Dopo che la Convenzione è divenuta efficace, il Direttore dell’Esecuzione ISil, Responsabile degli atti amministrativi sulla base delle indicazioni del R.U.P. IS, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. 2. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’EsecuzioneResponsabile degli atti amministrativi, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, che verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore. 3. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nella Convenzione di Cassa per fatto o colpa dell’Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dalle stesse. 4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione delle Convenzioni di Cassa superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2. 5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto Aderente per l’avvio dell’esecuzione della Convenzione di Cassa. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto Aderente di risolvere la Convenzione stessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 21.

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