Oggetto e limiti della convenzione. 1. La presente convenzione ha per oggetto il servizio di tesoreria del Comune di Calvizzano, intendendosi per esso il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all’ente medesimo e dallo stesso ordinate, alla custodia e amministrazione di titoli e valori, all’anticipazione di tesoreria, alle aperture di credito ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
2. Per le entrate patrimoniali e tributarie gestite direttamente dall’Ente, il Tesoriere deve provvedere, anche in via non esclusiva, all’incasso di dette entrate ed alla trasmissione agli uffici dei dati, delle matrici dei titoli di riscossione o bollettini di versamento, secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dai servizi informatici dell’Ente, unitamente all’invio dei flussi telematici dei dati di carico.
3. Il servizio è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, della Legge 29 ottobre 1984 n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria unica e dei relativi decreti attuativi, il D.Lgs. 218 del 15 dicembre 2017 e di ogni altra modifica ed integrazione normativa antecedente e successiva inerente la tesoreria, nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell’offerta e nel regolamento comunale di contabilità.
4. L'Ente ha facoltà di costituire in deposito presso il Tesoriere - ovvero in alternativa ha la facoltà di impegnare in altri investimenti gestiti dal Tesoriere stesso o da altri istituti di credito se ritenuti più convenienti - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. Tutti i conti correnti e i depositi intestati all’Ente o da esso comunque aperti e gestiti dovranno avere le medesime condizioni o condizioni migliorative del conto di tesoreria.
5. Presso il Tesoriere può essere aperto apposito conto corrente bancario intestato all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma sette e seguenti del presente articolo.
6. Il servizio di tesoreria, in conformità a quanto previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., deve essere gestito con metodologie e criteri informatici mediante collega...
Oggetto e limiti della convenzione. 1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente specificate all’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 17.
2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e assimilate” nonché la riscossione delle entrate tributarie. L’eventuale affidamento al Tesoriere della riscossione delle suddette entrate potrà essere oggetto di separati accordi. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
Oggetto e limiti della convenzione. 3.1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della normativa vigente in materia.
3.2. Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, della legge 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi, del d.Lgs. n. 279/1997, dell’articolo 35 del d.L. n. 1/2012 (legge n. 27/2012) e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente la tesoreria nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell’offerta presentata in sede di gara e nel regolamento comunale di contabilità.
3.3. L’esazione delle entrate è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del "non riscosso per riscosso" e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria disponibilità nelle riscossioni.
3.4. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 213 del d.Lgs. n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per una migliore organizzazione dello stesso. Inoltre, di comune accordo tra le parti potranno essere apportati, anche mediante semplice scambio di lettere, variazioni e integrazioni ritenute necessarie, anche per consentire l’adeguamento alle norme legislative e regolamentari, a condizioni non peggiorative per il Comune e nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del contratto.
Oggetto e limiti della convenzione. 1. Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente, ed in particolare la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della normativa vigente al riguardo, ed in particolare al D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, nonché delle altre disposizioni di legge o di regolamenti inerenti la materia. Il servizio è regolato, inoltre, dai patti e dalle condizioni contenute nella presente convenzione.
2. Di norma, e salvo diversa, esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l’esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria disponibilità nelle riscossioni.
3. Esulano dall’ambito del presente accordo le riscossioni delle entrate patrimoniali e assimilate, dei contributi di spettanza dell’Ente, delle entrate tributarie ed extratributarie, le riscossioni degli introiti relativi a servizi vari ed accessori dell’Unione quali, in via meramente esemplificativa, rette di frequenza e simili, entrate patrimoniali, affitti dei fabbricati di proprietà dell’Unione e, canoni di concessione precaria ed altro, effettuate dal Tesoriere senza ausilio di un riscuotitore speciale dell’Unione. Tali riscossioni verranno regolate da appositi, eventuali, accordi specifici.
4. Il servizio di Tesoreria è svolto in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente ed in particolare dal Regolamento di Contabilità, comprese le modifiche che venissero apportate agli stessi in esecuzione di eventuali disposizioni legislative.
Oggetto e limiti della convenzione. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie. Il Tesoriere esegue dette operazioni nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal Tesoriere. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dall’Ente, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni. Il Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste dal sistema informativo delle operazioni degli enti locali SIOPE (Sistema di rilevazioni telematica degli incassi e pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche, in attuazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289) per la gestione degli incassi e pagamenti, delle disposizioni tecniche e dei principi contabili di armonizzazione del sistema di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni futura ed eventuale modifica normativa sopraggiunta. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; presso il Tesoriere possono essere aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese può altresì estendersi, a richiesta, a Enti e Società partecipate dal Comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di Cassa o Tesoreria. A detti enti si estendono le condizioni di remunerazione del servizio di Tesoreria o di Cassa, nonché i tassi attivi e passivi previsti dalla presente...
Oggetto e limiti della convenzione. 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 16.
2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e assimilate” nonché dei contributi di spettanza dell’Ente, affidata sulla base di apposita convenzione al concessionario della riscossione; è esclusa altresì la riscossione delle altre entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di Tesoreria.
3. L’Ente costituisce in deposito, presso il Tesoriere, le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Oggetto e limiti della convenzione. 2.1 - Il Servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 15.
2.2 - Di norma e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
2.3 - Ai sensi di legge, ogni deposito dell’Ente e ogni eventuale suo investimento alternativo, sono costituiti presso il Tesoriere e dallo stesso gestiti.
Oggetto e limiti della convenzione. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impiegare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
Oggetto e limiti della convenzione. 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate.
2. L’Istituto Tesoriere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare i titoli ed i valori di proprietà del comune, nonché quelli depositati da terzi per cauzione e favore del Comune stesso.
3. E’ esclusa la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 446/1997. Esula, inoltre, dall’ambito di applicazione del presente accordo la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate e dei contributi di spettanza dell’Ente.
4. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, comprese le somme rinvenienti da mutui contratti dall'Ente e in attesa di utilizzo, le quali, in base alle norme vigenti in materia di indebitamento degli enti locali – e sempre che ricorrano gli estremi di applicazione dell'art. 14-bis della legge n. 202- 1991 - devono essere tenute in deposito presso l'Istituto Tesoriere (comma 34, art. 31 L. 448/98).
5. Qualora previsto nel Regolamento di Contabilità del Comune, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari gratuiti intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economati.
Oggetto e limiti della convenzione. 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Azienda, riferite sia ai servizi sanitari, che a quelli sociali su delega dei Comuni, gestioni correnti, gestioni liquidatorie ed, in particolare, le riscossioni ed i pagamenti ordinati dall'Azienda, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dalla stessa Azienda, con l’osservanza delle norme vigenti e di quelle contenute negli articoli che seguono, compresa l'amministrazione dei titoli e dei valori di cui al successivo art. 24.
2. L’Azienda costituisce in deposito presso il Tesoriere le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato
3. Nei casi in cui si renda necessario, per garantire una migliore capacità operativa ai presidi e servizi dell’Azienda, il Tesoriere deve rendersi disponibile ad attivare le procedure necessarie alla gestione dei funzionari delegati aziendali e delle casse economali.
4. Sono, altresì, oggetto della presente convenzione tutti i servizi previsti nel Capitolato di gara.