Aziende in crisi. Le Parti riconoscono la necessità di individuare strumenti utili ad affrontare le situazioni di crisi che possono presentarsi a svantaggio delle imprese e dei lavoratori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, per stato di crisi deve intendersi una crisi aziendale che abbia già registrato ripetuti accordi tra le Parti che prevedano sia il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali che degli ammortizzatori sociali disponibili. In tali casi, le intese potranno riguardare una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali eventualmente definiti in seguito all’aumento del 1° settembre 2016. Al termine del periodo di differimento i minimi contrattuali dovranno essere riallineati agli importi previsti dal presente CCNL. La definizione delle intese suddette avverrà in base alla seguente procedura: - l’azienda interessata invierà all’Associazione territoriale aderente a Confimi Impresa la proposta di differimento; - l’Associazione territoriale si attiverà con le Organizzazioni sindacali territoriali per illustrare la proposta ed avviare un confronto. Resta peraltro inteso che gli accordi non potranno intervenire in modo definitivo sui minimi retributivi, sugli aumenti periodici di anzianità e sui diritti individuali derivanti da norme inderogabili.
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Samples: Collective Labor Agreement, Collective Bargaining Agreement
Aziende in crisi. Le Parti parti riconoscono la necessità di individuare strumenti utili ad affrontare le situazioni di crisi che possono presentarsi a svantaggio delle imprese e dei lavoratori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, per stato di crisi deve intendersi una crisi aziendale che abbia già registrato ripetuti accordi tra le Parti parti che prevedano sia il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali che degli ammortizzatori sociali disponibili. In tali casi, le intese potranno riguardare una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali eventualmente definiti in seguito all’aumento previsti rispettivamente alla scadenza del 1° settembre 2016giugno 2014 e 1° giugno 2015 con differimento fino a 12 mesi. Al termine del periodo di differimento i minimi contrattuali dovranno essere riallineati agli importi previsti dal presente CCNLc.c.n.l. La definizione delle intese suddette avverrà in base alla seguente procedura: - l’azienda l'azienda interessata invierà all’Associazione all'Associazione territoriale aderente a Confimi Impresa la proposta di differimento; - l’Associazione l'Associazione territoriale si attiverà con le Organizzazioni sindacali territoriali per illustrare la proposta ed avviare un confronto. Resta peraltro per altro inteso che gli accordi non potranno intervenire in modo definitivo sui su minimi retributivi, sugli aumenti periodici di anzianità e sui i diritti individuali derivanti da norme inderogabili.
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Aziende in crisi. Le Parti parti riconoscono la necessità di individuare strumenti utili ad affrontare le situazioni di crisi che possono presentarsi a svantaggio delle imprese e dei lavoratori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, per stato di crisi deve intendersi una crisi aziendale che abbia già registrato ripetuti accordi tra le Parti parti che prevedano sia il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali che degli ammortizzatori sociali disponibili. In tali casi, le intese potranno riguardare una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali eventualmente definiti in seguito all’aumento previsti rispettivamente alla scadenza del 1° settembre 2016giugno 2014 e 1° giugno 2015 con differimento fino a 12 mesi. Al termine del periodo di differimento i minimi contrattuali dovranno essere riallineati agli importi previsti dal presente CCNLc.c.n.l. La definizione delle intese suddette avverrà in base alla seguente procedura: - l’azienda l'azienda interessata invierà all’Associazione all'Associazione territoriale aderente a Confimi Impresa la proposta di differimento; - l’Associazione l'Associazione territoriale si attiverà con le Organizzazioni sindacali territoriali per illustrare la proposta ed avviare un confronto. Resta peraltro per altro inteso che gli accordi non potranno intervenire in modo definitivo sui su minimi retributivi, sugli gli aumenti periodici di anzianità e sui i diritti individuali derivanti da norme inderogabili.
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Aziende in crisi. Le Parti riconoscono la necessità di individuare strumenti utili ad affrontare le situazioni di crisi che possono presentarsi a svantaggio delle imprese e dei lavoratori. A titolo esemplificativo esemplificativo, ma non esaustivo, per stato di crisi deve intendersi una crisi aziendale che abbia già registrato ripetuti accordi tra le Parti che prevedano sia il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali che e per la quale le aziende interessate stiano usufruendo degli ammortizzatori sociali disponibiliconservativi in via di esaurimento o che potrà essere altresì conclamato dall’avvio delle procedure concorsuali. In tali casi, le intese potranno riguardare una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali eventualmente definiti in seguito all’aumento del 1° settembre 2016definiti. Al termine del periodo di differimento i minimi contrattuali dovranno essere riallineati agli importi previsti dal presente CCNL. La definizione delle intese suddette avverrà in base alla seguente procedura: - l’azienda interessata invierà all’Associazione territoriale aderente a Confimi Impresa la proposta di differimento; - l’Associazione territoriale si attiverà con le Organizzazioni sindacali territoriali per illustrare la proposta ed avviare un confronto. Resta peraltro inteso che gli accordi non potranno intervenire in modo definitivo sui minimi retributivi, sugli aumenti periodici di anzianità e sui diritti individuali derivanti da norme inderogabili.
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