Azioni positive per le pari opportunità. Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto sopra le Parti costituiranno un gruppo di lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'o- biettivo di valorizzarne l'impiego. Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente defini- ti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le XX.XX. e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende co- stituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Le Parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture associative. Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia dei programmi applicati.
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Azioni positive per le pari opportunità. Le Parti parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione raccomandazione CEE 13.12.84 del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto sopra le Parti parti costituiranno un gruppo di lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'o- biettivo l’obiettivo di valorizzarne l'impiegol’impiego. Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente defini- ti definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le XX.XX. Organizzazioni sindacali e l'eventuale l’eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende co- stituisce costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Le Parti parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture associative. Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia l’efficacia dei programmi applicati.
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Azioni positive per le pari opportunità. Le Parti parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione raccomandazione CEE 13.12.84 del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative attualmente in vigore in tema di parità uomo-uomo- donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto sopra le Parti costituiranno un gruppo di lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'o- biettivo di valorizzarne l'impiego. Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente defini- ti a livello definiti dal Comitato paritetico nazionale, sono considerati progetti concordati con le XX.XX. Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende co- stituisce costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Le Parti parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture associative. Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia dei programmi applicatistrutture.
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Azioni positive per le pari opportunità. Le Parti parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione raccomandazione CEE 13.12.84 del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto sopra le Parti parti costituiranno un gruppo di lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'o- biettivo l'obiettivo di valorizzarne l'impiego. Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente defini- ti definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le XX.XX. Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende co- stituisce costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Le Parti parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture associative. Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia dei programmi applicati.
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