Banca delle ore - Lavoro straordinario. 1. L’impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Collective Bargaining Agreement
Banca delle ore - Lavoro straordinario. 1. L’impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore - Lavoro straordinario. 1. L’impresa L’azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
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Samples: Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore - Lavoro straordinario. 1. L’impresa L’Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice lavoratore nel limite massimo di 2 due ore al giorno o di 10 dieci ore settimanali. Con decorrenza 1.1.2008 la disciplina relativa alle prestazioni aggiuntive di cui al precedente comma è la seguente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore - Lavoro straordinario. 1. L’impresa L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratore/ lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
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Banca delle ore - Lavoro straordinario. 1. L’impresa L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 due ore al giorno o di 10 dieci ore settimanali.
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Samples: Associazione Nazionale
Banca delle ore - Lavoro straordinario. 1. L’impresa L’azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratore/ lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
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Banca delle ore - Lavoro straordinario. 1. L’impresa L'Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice lavoratore nel limite massimo di 2 due ore al giorno o di 10 dieci ore settimanali. Con decorrenza 1.1.2008 la disciplina relativa alle prestazioni aggiuntive di cui al precedente comma è la seguente.
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