Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
Banca delle ore. 1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di frui- zione delle stesse.
2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre prece- dente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizza- zione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra.
3. L’azienda fornirà ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art 1 del presente CCNL nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.
4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni.
5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa pre- stazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo due modalità:
a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata al- l’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.
7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa.
8. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei...
Banca delle ore. Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 126 e 127, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
Banca delle ore. La banca delle ore si costituisce con l’accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l’anno di maturazione e per il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga. Le ore accantonate in banca ore, potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di minimo due ore e, quando saranno richieste a copertura dell’intera o per più giornate lavorative, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore richieste e non godute per motivate esigenze organizzative saranno retribuite, su specifica richiesta del dipendente, entro il mese successivo. Ulteriori articolazioni dell’istituto e la verifica dell’andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale, come previsto nell’articolo 7 lettera f).
Banca delle ore. 1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 90 che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'Amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di Amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
Banca delle ore. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore.
Banca delle ore. La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare, straordinario e delle 25,33 ore per ex festività soppresse (che vengono inserite in ragione di 1/12 per ogni mese intero di lavoro) che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l'anno di maturazione e per il semestre successivo (18 mesi). Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di minimo quattro ore concordando il loro godimento tra azienda e dipendente. Quando saranno richieste a copertura dell'intera o per più giornate lavorative saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio. Le Aziende pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito (con la paga oraria vigente a tale data) relativi all'anno precedente eventualmente non usufruiti. Alla stessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni eventuali residui orari rimasti a debito.
Banca delle ore. 1. Dal primo gennaio 2008 è istituita la “Banca delle ore”quale strumento per permettere la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell’ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Nella Banca delle ore verranno accantonate le ore che la lavoratrice/il lavoratore matu- ra nel corso dell’anno a vario titolo come, ad esempio :
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
3. L’adesione all’istituto della Banca delle ore è volontaria, individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione di Ente.
4. La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi e modalità di verifica periodica delle po- sizioni individuali.
5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo di paga corrente, eccetto che nel caso in cui si debba salda- re un debito verso la Banca delle ore.
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residui.
Banca delle ore. 1. Viene introdotto un conto personale di ogni dipendente personale ATA, denominato banca ore, dove si dovranno accreditare: • Tutti i periodi eccedenti l’orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale; • Tutti i periodi di almeno 30 minuti non programmati e non programmabili di intensificazione delle prestazioni i periodi inferiori svolti oltre al normale orario di servizio, sono da recuperare nella settimana; • Tutti i periodi concessi dall’amministrazione per garantire l’effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessità. Verranno addebitati invece: • Recuperi di permessi brevi: • Recuperi chiusura nei prefestivi dei periodi di sospensione delle attività didattiche. • Recuperi di cui al comma 3 dell’articolo 33 (orario plurisettimanale) Tale quantità di ore potrà dare luogo a: • A forme di recupero (ferie aggiuntive) nei periodi di sospensione delle attività didattiche; • Particolari crediti formativi e/o di aggiornamento. • Retribuzione di ore eccedenti e di straordinario nei limiti delle risorse economiche definite nel Contratto Economico annuale
2. Il personale in servizio in plessi utilizzati per consultazioni elettorali, nei giorni di chiusura può:
a) chiedere giorni di xxxxx;
b) optare per forme di recupero che saranno addebitate nella banca ore;
c) essere utilizzato in plessi non coinvolti nelle operazioni elettorali. Il diniego delle ferie o delle forme di recupero deve essere motivato in forma scritta dal DSGA. In nessun caso al personale che non ha volontariamente deciso di avvalersi di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) del presente comma può essere modificato l’orario e essere costretto a recuperare ore in periodi successivi alla tornata elettorale.
3. Tutte le prestazioni eccedenti l’orario di servizio
4. Per aggiornamento da svolgersi all’interno dell’orario di servizio, vengono stabilite 40 ore nell’arco di ogni anno scolastico.
5. Il saldo della Banca è stabilito perentoriamente al 31/08 di ogni a.s.. Per il personale a tempo determinato deve essere saldato al termine delle lezioni o al 30/06. In caso di impossibilità giustificata o documentata di recupero entro il 31/08, i dipendenti in servizio presso la medesima istituzione possono, su richiesta accolta dal D.S.G.A., recuperare entro il 30/11. Per coloro che non fossero in servizio nel successivo a.s. il credito è saldato.
Banca delle ore. I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasfor- mazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordi- nario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensa- tivo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario. La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordina- rio in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno. I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comun- que non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo. Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro stra- ordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli im- pianti consortili. Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensa- tivo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straor- dinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’anno.