Banca delle ore. La banca delle ore è uno strumento per aumentare la flessibilità dell’orario di lavoro, sia in ordine a particolari esigenze personali dei dipendenti, sia in ordine alla possibilità di razionalizzare l’erogazione dei servizi da parte dell’A.C. Tale strumento è altresì finalizzato alla riduzione dello straordinario retribuito. La banca viene alimentata, su base volontaria, dalle ore effettuate in regime di orario straordinario e comporta per i dipendenti il diritto a fruire di ore di riposo compensativo, anche anticipatamente rispetto al maturare del credito orario, e per l’A.C. il diritto a impiegare gli stessi dipendenti in prestazioni anche al di fuori della propria struttura, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza. Per l’anno 2001, saranno individuati 3 settori/quartieri nei quali sperimentare la banca delle ore. Ad ognuno di questi settori verrà assegnato un monte ore calcolato in proporzione al numero dei dipendenti, che all’inizio dell’anno dovrà essere assegnato ai dipendenti interessati a fruire della banca, con un credito massimo individuale di 72 ore annue (36+36 di permesso personale già previste da contratto), da recuperarsi anche successivamente. Nell’assegnazione del monte ore sarà garantita priorità secondo la seguente casistica di condizioni: • studente lavoratore non rientrante nei contingenti e nelle condizioni previste per il diritto allo studio • applicazione della casistica contemplata nella legge sui congedi parentali • dipendenti con genitori o congiunti con problemi di salute. I recuperi per le ore prestate saranno concordati dal dipendente con il responsabile del settore/quartiere. In caso di richieste concorrenti in specifici giorni od orari, laddove si possano creare disfunzioni nell’attività del servizio l’assegnazione del permesso avverrà tenendo conto dei criteri sopra elencati. I recuperi saranno di norma fruiti entro l’anno solare. Per i dipendenti inseriti nella banca, l’A.C. potrà chiedere lo svolgimento di ore di servizio per prestazioni anche al di fuori della struttura di appartenenza, per un numero massimo di 36 ore annuali, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza e previo nulla osta del direttore di settore. In tal caso le ore così maturate andranno ad incrementare il monte ore individuale. Al dipendente che fa uso della banca, se nel momento della prestazione lavorativa compensativa (programmata e concordata) è in servizio con rientro pomeridiano, spetta il buono pasto, durante l’effettuazione della pausa pranzo. Le ore straordinarie effettuate dal dipendente confluiscono prioritariamente nella banca delle ore.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1999 – 2000, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1999 – 2000
Banca delle ore. La Con specifico riferimento alle previsioni di cui all’art. 127 del vigente c.c.n.l., le parti convengono di adottare quanto segue: • il recupero delle prestazioni aggiuntive (ex straordinario) e dell’eventuale riduzione d’orario (23 ore annuali) può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora; • esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all’anno, è possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente; • in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le eventuali ore rivenienti dalla riduzione d’orario (23 ore annuali) maturate e non recuperate sono da liquidare ed il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria ordinaria; invece, sempre in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le ore di prestazioni aggiuntive effettuate e non recuperate sono sempre da liquidare ma il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario; • in banca delle ore è uno strumento per aumentare la flessibilità dell’orario di lavoro, sia in ordine a particolari esigenze personali dei dipendenti, sia in ordine alla possibilità di razionalizzare l’erogazione dei servizi da parte dell’A.C. Tale strumento è altresì finalizzato alla riduzione dello confluiscono esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario retribuito. La banca viene alimentata, su calcolato sulla base volontaria, dalle ore effettuate in regime di orario straordinario e comporta per i dipendenti il diritto a fruire di ore di riposo compensativo, anche anticipatamente rispetto al maturare della retribuzione oraria maggiorata del credito orario, e per l’A.C. il diritto a impiegare gli stessi dipendenti in prestazioni anche al di fuori della propria struttura, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza25%. Per l’anno 2001prestazioni che prevedano una maggiorazione superiore al 25%, saranno individuati 3 settori/quartieri nei quali sperimentare la si darà seguito alla liquidazione di quanto spettante così come previsto dal c.c.n.l. 27.9.2005, senza accantonamento in banca delle ore. Ad ognuno di questi settori verrà assegnato un monte ore calcolato in proporzione al numero dei dipendenti, che all’inizio dell’anno dovrà essere assegnato ai dipendenti interessati a fruire della banca; • le Aziende provvederanno ad informare mensilmente i lavoratori, con un credito massimo individuale gli strumenti ritenuti più utili, circa la propria situazione relativa al quantitativo di 72 ore annue (36+36 complessive confluite in banca delle ore e circa i termini di permesso personale già previste da contratto), da recuperarsi anche successivamente. Nell’assegnazione del monte ore sarà garantita priorità secondo la seguente casistica di condizioni: • studente lavoratore non rientrante nei contingenti e nelle condizioni previste scadenza per il diritto allo studio • applicazione della casistica contemplata nella legge sui congedi parentali • dipendenti recupero delle stesse. Resta peraltro inteso che le parti si incontreranno per rendere coerente la sopra illustrata normativa con genitori o congiunti con problemi di salutele eventuali modifiche che dovessero intervenire nell’ambito del rinnovo del c.c.n.l. I recuperi per le ore prestate saranno concordati dal dipendente con il responsabile del settore/quartiere. In caso di richieste concorrenti in specifici giorni od orari, laddove si possano creare disfunzioni nell’attività del servizio l’assegnazione del permesso avverrà tenendo conto dei criteri sopra elencati. I recuperi saranno di norma fruiti entro l’anno solare. Per i dipendenti inseriti nella banca, l’A.C. potrà chiedere lo svolgimento di ore di servizio per prestazioni anche al di fuori della struttura di appartenenza, per un numero massimo di 36 ore annuali, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza e previo nulla osta del direttore di settore. In tal caso le ore così maturate andranno ad incrementare il monte ore individuale. Al dipendente che fa uso della banca, se nel momento della prestazione lavorativa compensativa (programmata e concordata) è in servizio con rientro pomeridiano, spetta il buono pasto, durante l’effettuazione della pausa pranzo. Le ore straordinarie effettuate dal dipendente confluiscono prioritariamente nella banca delle ore27.9.2005.
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Banca delle ore. La Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell’eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora e per multipli di quarti d’ora. Per la sola riduzione oraria (maturando questa pro quota mensile) si conviene che: - il predetto recupero debba avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno di maturazione, con le stesse modalità di preavviso fissate dall’art. 127 del CCNL 7.12.2000; - nel caso in cui il lavoratore, entro i termini suindicati, non esercita il diritto di richiedere per iscritto tale recupero, questo inderogabilmente viene a decadere. Le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive danno diritto ad un recupero obbligatorio che deve essere effettuato non oltre 12 mesi dal mese successivo all’effettivo espletamento della prestazione aggiuntiva, pena la sua decadenza. Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all’anno sia possibile, al termine del rapporto monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente. Si concorda, inoltre, per ragioni di equità, che in banca delle ore debbano confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Se il lavoro straordinario è uno strumento per aumentare quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l’orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la flessibilità dell’orario di lavoro, sia maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in ordine a particolari esigenze personali dei dipendenti, sia in ordine alla possibilità di razionalizzare l’erogazione dei servizi da parte dell’A.C. Tale strumento è altresì finalizzato alla riduzione dello straordinario retribuito. La banca viene alimentata, su base volontaria, dalle ore effettuate in regime di orario straordinario e comporta per i dipendenti il diritto a fruire di ore di riposo compensativo, anche anticipatamente rispetto al maturare del credito orario, e per l’A.C. il diritto a impiegare gli stessi dipendenti in prestazioni anche al di fuori della propria struttura, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza. Per l’anno 2001, saranno individuati 3 settori/quartieri nei quali sperimentare la banca delle ore. Ad ognuno di questi settori verrà assegnato un monte Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore calcolato notturne comprese tra le 22,00 e le 06,00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la relativa maggiorazione del 65% e non entrerà in proporzione al numero dei dipendenti, che all’inizio dell’anno dovrà essere assegnato ai dipendenti interessati a fruire della banca, con un credito massimo individuale di 72 ore annue (36+36 di permesso personale già previste da contratto), da recuperarsi anche successivamente. Nell’assegnazione del monte ore sarà garantita priorità secondo la seguente casistica di condizioni: • studente lavoratore non rientrante nei contingenti e nelle condizioni previste per il diritto allo studio • applicazione della casistica contemplata nella legge sui congedi parentali • dipendenti con genitori o congiunti con problemi di salute. I recuperi per le ore prestate saranno concordati dal dipendente con il responsabile del settore/quartiere. In caso di richieste concorrenti in specifici giorni od orari, laddove si possano creare disfunzioni nell’attività del servizio l’assegnazione del permesso avverrà tenendo conto dei criteri sopra elencati. I recuperi saranno di norma fruiti entro l’anno solare. Per i dipendenti inseriti nella banca, l’A.C. potrà chiedere lo svolgimento di ore di servizio per prestazioni anche al di fuori della struttura di appartenenza, per un numero massimo di 36 ore annuali, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza e previo nulla osta del direttore di settore. In tal caso le ore così maturate andranno ad incrementare il monte ore individuale. Al dipendente che fa uso della banca, se nel momento della prestazione lavorativa compensativa (programmata e concordata) è in servizio con rientro pomeridiano, spetta il buono pasto, durante l’effettuazione della pausa pranzo. Le ore straordinarie effettuate dal dipendente confluiscono prioritariamente nella banca delle ore.. Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) da diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno oltre, a scelta del lavoratore, all’ulteriore recupero in banca delle ore o a l pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%. Nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d’anno, si deve procedere alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ancora da recuperare. La riduzione oraria maturata fino alla data di passaggio alla categoria dei quadri direttivi e non goduta, può essere, a richiesta del lavoratore, liquidata o trasformata in ferie da usufruire. Nel caso di prolungate assenze - quali malattie, infortuni, maternità, servizio militare – che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, il personale interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro dal servizio entro un congruo termine da concordare con l’Azienda, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene altresì riconosciuto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, per le prestazioni aggiuntive non recuperate. A specifica ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al CCNL (lavoro a tempo parziale) si conviene che:
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Banca delle ore. La banca delle ore è uno strumento per aumentare la flessibilità dell’orario Dalla data di lavoro, sia entrata in ordine a particolari esigenze personali dei dipendenti, sia in ordine alla possibilità di razionalizzare l’erogazione dei servizi da parte dell’A.C. Tale strumento è altresì finalizzato alla riduzione dello straordinario retribuito. La banca vigore del presente CCNL viene alimentata, su base volontaria, dalle ore effettuate in regime di orario straordinario e comporta per i dipendenti il diritto a fruire di ore di riposo compensativo, anche anticipatamente rispetto al maturare del credito orario, e per l’A.C. il diritto a impiegare gli stessi dipendenti in prestazioni anche al di fuori della propria struttura, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza. Per l’anno 2001, saranno individuati 3 settori/quartieri nei quali sperimentare istituita la banca delle ore, attraverso l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare/straordinario di cui all'Art. Ad ognuno di questi settori verrà assegnato un monte ore calcolato in proporzione al numero dei dipendenti64 L'accantonamento, che all’inizio dell’anno dovrà essere assegnato ai dipendenti interessati a fruire della banca, con un credito massimo individuale di 72 ore annue (36+36 di permesso personale già previste da contratto), da recuperarsi anche successivamente. Nell’assegnazione del monte ore sarà garantita priorità secondo la seguente casistica di condizioni: • studente lavoratore non rientrante nei contingenti e nelle condizioni previste per il diritto allo studio • applicazione della casistica contemplata nella legge sui congedi parentali • dipendenti con genitori o congiunti con problemi di salute. I recuperi per le ore prestate dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta della lavoratrice o del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario. L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 avverrà in maniera automatica. Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dalla lavoratrice e dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso. Le richieste saranno concordati dal accolte compatibilmente con le esigenze dell’Organizzazione purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero di lavoratrici e lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente con il responsabile del settore/quartierenelle organizzazioni che occupano meno di 10 dipendenti. In caso di richieste concorrenti in specifici giorni od orari, laddove si possano creare disfunzioni nell’attività eccedenti il suddetto limite del servizio l’assegnazione del permesso avverrà tenendo conto dei criteri sopra elencati10% vale il criterio cronologico della presentazione delle domande. I recuperi saranno di norma fruiti entro l’anno solare. Per i dipendenti inseriti nella banca, l’A.C. potrà chiedere lo svolgimento di ore di servizio per prestazioni anche al di fuori della struttura di appartenenza, La lavoratrice e il lavoratore escluso/a ha diritto a ripresentare la sua richiesta per un numero massimo di 36 ore annuali, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza e previo nulla osta del direttore di settore. In tal caso le ore così maturate andranno ad incrementare il monte ore individuale. Al dipendente che fa uso della banca, se nel momento della prestazione lavorativa compensativa (programmata e concordata) è in servizio con rientro pomeridiano, spetta il buono pasto, durante l’effettuazione della pausa pranzoperiodo diverso. Le ore straordinarie effettuate dal dipendente confluiscono prioritariamente nella richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati. Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la stipula, l'effettivo andamento della banca delle ore.
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Samples: www.fpscagliari.it
Banca delle ore. La banca Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di riferimento o quello programmato, di istituire la Banca delle ore è uno strumento e, quindi, un conto ore individuale per aumentare ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono le ore di prestazioni supplementari e straordinarie, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. Il datore di lavoro si impegna a garantire, nel corso del competente anno di fruizione, anche in assenza di accordo aziendale, il godimento di almeno il 30% delle ore complessivamente richieste a tale titolo, nei periodi individuati dagli interessati, salvo comprovate improcrastinabili necessità aziendali, tali da giustificare un motivato differimento degli stessi entro i due mesi successivi da quello cui la flessibilità dell’orario richiesta inerisce. Il restante 70% sarà usufruito, ove ve ne sia richiesta ai sensi del comma 3, entro l'anno successivo a quello di maturazione armonizzando le esigenze aziendali con quelle del lavoratore. Con specifico accordo aziendale, verranno definite le modalità di formale presentazione delle domande di usufruizione dei riposi compensativi, con l'espressa previsione di un obbligo di motivata risposta da parte del datore di lavoro, sia in ordine a particolari esigenze personali entro tempi certi, all'istanza presentata dal lavoratore. Al fine di garantire una corretta programmazione del lavoro, l'accordo aziendale di cui al periodo che precede definirà le modalità ed i termini di presentazione, per ciascun anno solare, di un calendario orientativo per il godimento dei dipendenti, sia in ordine alla possibilità di razionalizzare l’erogazione dei servizi riposi compensativi da parte dell’A.C. Tale strumento è altresì finalizzato alla riduzione dello straordinario retribuitodi ciascun interessato. La banca viene alimentata, su base volontaria, dalle ore effettuate in regime di orario straordinario e comporta per i dipendenti il diritto a fruire di ore di riposo compensativo, anche anticipatamente rispetto A livello aziendale sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al maturare del credito orario, e per l’A.C. il diritto a impiegare gli stessi dipendenti in prestazioni anche al di fuori monitoraggio dell'andamento della propria struttura, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza. Per l’anno 2001, saranno individuati 3 settori/quartieri nei quali sperimentare la banca Banca delle ore. Ad ognuno Nello spirito della norma, possono essere individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. L'orario di questi settori verrà assegnato lavoro per gli addetti a lavoro discontinui o di semplice attesa è di 48 ore settimanali. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un monte ore calcolato impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda deve comunicare al lavoratore interessato l'orario di lavoro e la relativa paga. Per i portieri/custodi degli stabili sede dell'azienda ovvero per ulteriori figure professionali individuate a livello aziendale, in proporzione ragione della peculiarità delle mansioni connesse al numero dei dipendenticoncreto assetto organizzativo dell'unità produttiva interessata, che all’inizio dell’anno sono definiti, in sede di contrattazione di secondo livello, accordi specifici. In ogni caso, per la suddetta categoria di lavoratori dovrà essere assegnato ai dipendenti interessati rispettato il limite della durata massima dell'orario medio settimanale, pari a fruire della banca48 ore, verificabile nell'arco temporale di riferimento di 4 mesi, salvo diversa regolamentazione in sede aziendale, secondo le medesime modalità adottate per i restanti lavoratori. Resta inteso che lo svolgimento delle prestazioni superiori alle 40 ore settimanali non è qualificabile come straordinario e non dà diritto alla maggiorazione retributiva di cui all'art. 33. Le prestazioni eventualmente rese oltre la 48ª ora vengono retribuite, viceversa, con un credito massimo individuale di 72 ore annue (36+36 di permesso personale già la maggiorazione del lavoro supplementare, sino alla 3ª ora successiva all'orario programmato, e con la maggiorazione del lavoro straordinario a partire dalla 4ª ora successiva all'orario programmato. La suddetta maggiorazione non è cumulabile con altre, a qualsiasi titolo previste da dal presente contratto), da recuperarsi anche successivamente. Nell’assegnazione del monte ore sarà garantita priorità secondo la seguente casistica di condizioni: • studente lavoratore non rientrante nei contingenti e nelle condizioni previste per il diritto allo studio • applicazione della casistica contemplata nella legge sui congedi parentali • dipendenti con genitori o congiunti con problemi di salute. I recuperi per le ore prestate saranno concordati dal dipendente con il responsabile del settore/quartiere. In caso di richieste concorrenti richiesta in specifici giorni od orarital senso da parte del lavoratore, laddove le ore di lavoro supplementare e/o straordinario svolte dal lavoratore discontinuo possono essere accantonate nella banca delle ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 34. Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 32 e salva l'ipotesi di prestazione svolta in regime di reperibilità, il lavoratore ha diritto, in conformità della legislazione vigente in materia, ad almeno 11 (undici) ore di riposo consecutivo ogni 24 (ventiquattro) ore. Nell'arco della giornata lavorativa, qualora sia stato programmato un orario superiore a 6 (sei) ore ovvero si possano creare disfunzioni nell’attività ecceda comunque detto limite temporale, il lavoratore avrà diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti consecutivi sino alla nona ora, e di ulteriori 15 (quindici) minuti in caso di superamento della nona ora, fatti salvi eventuali accordi di miglior favore a livello aziendale, al raggiungimento del limite massimo dell'orario giornaliero, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, nonché per l'eventuale consumazione di un pasto. Le modalità e la collocazione temporale di tale periodo di pausa sono stabilite dall'azienda in ragione della propria organizzazione produttiva e del lavoro, previa consultazione con le R.S.U. (o, in mancanza con le R.S.A.) presenti nell'unità produttiva, e comunicate ai lavoratori mediante affissione dell'avviso in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Detti periodi dovranno essere collocati in momenti diversi e non contigui a quelli utilizzati per la fruizione del servizio l’assegnazione mensa, per il quale troveranno applicazione le condizioni e le modalità dettate all'art. 66. Il medesimo trattamento viene riservato anche in favore dei lavoratori discontinui, per i quali i momenti di lavoro non effettivo sono considerati utili ai fini del permesso avverrà tenendo conto raggiungimento della soglia delle 6 ore. Il riposo settimanale dei criteri sopra elencatilavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica. Tale periodo deve essere cumulato con le ore di riposo giornaliero di cui al primo periodo della presente disposizione contrattuale. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio di ciascuna azienda, il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica. Il giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli effetti. I recuperi saranno di norma fruiti entro l’anno solare. Per i dipendenti inseriti nella bancalavoratori che professano altre religioni fruiscono, l’A.C. potrà chiedere lo svolgimento di ore di servizio per prestazioni anche al di fuori qualora ne facciano richiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo del loro culto, anziché in quello della struttura di appartenenza, per un numero massimo di 36 ore annuali, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza e previo nulla osta del direttore di settore. In tal caso le ore così maturate andranno ad incrementare il monte ore individuale. Al dipendente che fa uso della banca, se nel momento della prestazione lavorativa compensativa (programmata e concordata) è in servizio con rientro pomeridiano, spetta il buono pasto, durante l’effettuazione della pausa pranzodomenica. Le ore straordinarie effettuate lavorative, non prestate nel giorno di riposo del proprio culto, vengono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna maggiorazione o compenso straordinario. I dipendenti che, non su loro richiesta, svolgono servizio domenicale normale o nel giorno festivo del proprio culto dagli stessi optato in sostituzione della domenica, con riposo settimanale fissato in altro giorno, hanno diritto ad una indennità di lavoro domenicale pari a € 6,00. Il datore di lavoro deve preavvertire il lavoratore circa lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno, ed effettivamente prestato, viene compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria come lavoro festivo. E' considerato lavoro festivo quello prestato nel giorno di riposo settimanale e nei giorni previsti dal successivo art. 40. Il lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni. Il dipendente confluiscono prioritariamente nella banca delle oreè tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, anche infrasettimanali, salvo la necessità di garantirgli un periodo equivalente di riposo compensativo.
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Banca delle ore. La L'istituto contrattuale della "banca delle ore" è lo strumento che consente al lavoratore di accumulare un monte ore è uno strumento di straordinario, dal quale attingere, per aumentare fruire di riposi supplementari, secondo quanto previsto dal presente CCNL. L’Azienda, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, ha la flessibilità dell’orario di lavoro, sia in ordine a particolari esigenze personali dei dipendenti, sia in ordine alla possibilità di razionalizzare l’erogazione dei servizi da parte dell’A.C. Tale strumento è altresì finalizzato alla riduzione dello straordinario retribuito. La banca viene alimentata, su base volontaria, dalle ore effettuate in regime realizzare diversi regimi di orario straordinario di lavoro previo l’utilizzo dell’istituto dello straordinario, con il superamento dell'orario di lavoro contrattuale in particolari periodi dell'anno. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e comporta per i dipendenti il diritto a fruire in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riposo compensativoriduzione. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, anche anticipatamente rispetto al maturare del credito orariosia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate preventivamente agli stessi. Il contratto dà poi la possibilità di derogare e per l’A.C. il diritto prevedere diverse modalità di gestione, infatti all’articolo 18 è prevista la possibilità di istituire programmi di flessibilità che prevedano una prestazione ordinaria settimanale fino a impiegare gli stessi dipendenti in prestazioni anche al di fuori della propria struttura, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza. Per l’anno 2001, saranno individuati 3 settori/quartieri nei quali sperimentare la banca delle 48 ore. Ad ognuno Il lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di questi settori verrà assegnato un monte ore calcolato in proporzione al numero dei dipendentiservizio, che all’inizio dell’anno dovrà può essere assegnato ai dipendenti interessati a fruire della banca, compensato con un credito massimo individuale riposo sostitutivo senza che, il lavoratore perda le eventuali indennità o maggiorazioni. Le ore di 72 ore annue (36+36 di permesso personale già previste da contratto), da recuperarsi anche successivamente. Nell’assegnazione del monte ore sarà garantita priorità secondo la seguente casistica di condizioni: • studente lavoratore non rientrante nei contingenti e nelle condizioni previste recupero potranno essere programmate per il diritto allo studio • applicazione della casistica contemplata nella legge sui congedi parentali • dipendenti 50% da parte dell’azienda e, per il restante 50% da parte del lavoratore, accantonate a banca ore e utilizzate a discrezione dello stesso. Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con genitori o congiunti con problemi di salute. I recuperi la maggiorazione prevista per le ore prestate saranno concordati dal dipendente con il responsabile di straordinario e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 43 del settore/quartiere. In caso di richieste concorrenti in specifici giorni od orari, laddove si possano creare disfunzioni nell’attività del servizio l’assegnazione del permesso avverrà tenendo conto dei criteri sopra elencati. I recuperi saranno di norma fruiti entro l’anno solare. Per i dipendenti inseriti nella banca, l’A.C. potrà chiedere lo svolgimento di ore di servizio per prestazioni anche al di fuori della struttura di appartenenza, per un numero massimo di 36 ore annuali, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza e previo nulla osta del direttore di settore. In tal caso le ore così maturate andranno ad incrementare il monte ore individuale. Al dipendente che fa uso della banca, se nel momento della prestazione lavorativa compensativa (programmata e concordata) è in servizio con rientro pomeridiano, spetta il buono pasto, durante l’effettuazione della pausa pranzo. Le ore straordinarie effettuate dal dipendente confluiscono prioritariamente nella banca delle orepresente CCNL.
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Banca delle ore. La Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 68 e 69, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore è uno strumento la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per aumentare usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la flessibilità dell’orario percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, sia quanto è strettamente necessario al lavorante - in ordine a particolari esigenze personali dei dipendenti, sia in ordine rapporto alla possibilità distanza ed al mezzo di razionalizzare l’erogazione dei servizi da parte dell’A.C. Tale strumento è altresì finalizzato alla riduzione dello straordinario retribuito. La banca viene alimentata, su base volontaria, dalle ore effettuate in regime di orario straordinario e comporta locomozione - per i dipendenti il diritto a fruire di ore di riposo compensativo, anche anticipatamente rispetto al maturare del credito orario, e per l’A.C. il diritto a impiegare gli stessi dipendenti in prestazioni anche al di fuori della propria struttura, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza. Per l’anno 2001, saranno individuati 3 settori/quartieri nei quali sperimentare raggiungere la banca delle ore. Ad ognuno di questi settori verrà assegnato un monte ore calcolato in proporzione al numero dei dipendenti, che all’inizio dell’anno dovrà essere assegnato ai dipendenti interessati a fruire della banca, con un credito massimo individuale di 72 ore annue (36+36 di permesso personale già previste da contratto), da recuperarsi anche successivamente. Nell’assegnazione del monte ore sarà garantita priorità secondo la seguente casistica di condizioni: • studente lavoratore non rientrante nei contingenti e nelle condizioni previste per il diritto allo studio • applicazione della casistica contemplata nella legge sui congedi parentali • dipendenti con genitori o congiunti con problemi di salute. I recuperi per le ore prestate saranno concordati dal dipendente con il responsabile del settore/quartiere. In caso di richieste concorrenti in specifici giorni od orari, laddove si possano creare disfunzioni nell’attività del servizio l’assegnazione del permesso avverrà tenendo conto dei criteri sopra elencati. I recuperi saranno di norma fruiti entro l’anno solare. Per i dipendenti inseriti nella banca, l’A.C. potrà chiedere lo svolgimento di ore di servizio per prestazioni anche al di fuori della struttura di appartenenza, per un numero massimo di 36 ore annuali, fatto salvo lo svolgimento di mansioni coerenti con il profilo di appartenenza e previo nulla osta del direttore di settore. In tal caso le ore così maturate andranno ad incrementare il monte ore individuale. Al dipendente che fa uso della banca, se nel momento della prestazione lavorativa compensativa (programmata e concordata) è in servizio con rientro pomeridiano, spetta il buono pasto, durante l’effettuazione della pausa pranzosede. Le ore straordinarie effettuate spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal dipendente confluiscono prioritariamente nella banca delle oredatore di lavoro secondo le norme contenute nell'ultimo comma del successivo art. 97.
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