Banca delle ore. 1. Dal primo gennaio 2008 è istituita la “Banca delle ore”quale strumento per permettere la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell’ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio. 2. Nella Banca delle ore verranno accantonate le ore che la lavoratrice/il lavoratore matu- ra nel corso dell’anno a vario titolo come, ad esempio : a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica; b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa; c) le ore autorizzate di lavoro straordinario; d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali. 3. L’adesione all’istituto della Banca delle ore è volontaria, individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione di Ente. 4. La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi e modalità di verifica periodica delle po- sizioni individuali. 5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo di paga corrente, eccetto che nel caso in cui si debba salda- re un debito verso la Banca delle ore. 6. Alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residui.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. 1. Dal primo gennaio 2008 Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire come permessi compensativi le prestazio- ni di lavoro straordinario, è istituita la “Banca delle ore”quale strumento ore, con un conto individuale per permettere la flessibilità ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, le ore di prestazione di lavoro straordinario in eccedenza a quanto stabilito dall’art. 25 del presente contratto ( lavoro straordinario, notturno e festivo) nel limite massimo di 100 ore annue, da utilizzarsi entro i periodi di maturazione di sei mesi previsti dall’art. 22 (Durata massima dell’ orario di lavoro) del presente contratto.
3. Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensa- tivi, anche a gruppi di 4 o 8 ore.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile te- nendo conto anche delle esigenze tecniche, organizzative e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell’ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Nella Banca delle ore verranno accantonate le ore che la lavoratrice/il lavoratore matu- ra nel corso dell’anno a vario titolo come, ad esempio :
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
3. L’adesione all’istituto della Banca delle ore è volontaria, individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione di Ente.
4. La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi e modalità di verifica periodica delle po- sizioni individuali.
5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo Le ore non godute per cause imputabili al lavoratore che ne hanno impedito la fruizione potranno essere utilizzate nel semestre successivo e/o retribuite alla fine di paga corrente, eccetto che nel caso in cui si debba salda- re un debito verso la Banca delle oreogni anno.
6. Alla cessazione A livello aziendale saranno realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
7. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono retribuite con la re- tribuzione del rapporto mese di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residuieffettuazione della prestazione lavorativa.
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Banca delle ore. 1) Fermo restando quanto previsto dall’ art. Dal primo gennaio 2008 14 del CCNL 1/4/99 e dall’art. 38 del CCNL 14/9/00, il limite massimo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario da accantonare nella banca delle ore o da porre in pagamento è fissato in complessive 180 ore.
2) In applicazione dell’art. 38 bis del CCNL del 14.9.2000 e al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come riposi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario è istituita la “Banca delle ore”quale strumento Ore che prevede un conto orario individuale per permettere la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell’ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di serviziociascun lavoratore.
23) Fermo restando il limite massimo individuale di cui all’art. Nella Banca 29 c. 1, nel conto delle ore verranno accantonate confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore che la lavoratrice/il lavoratore matu- ra nel corso dell’anno a vario titolo come, ad esempio :
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero , debitamente autorizzate, nel limite annuo di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
3. L’adesione all’istituto della Banca delle ore è volontaria60 ore, individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione da utilizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di Entematurazione, fatta salva l'esigenza di servizio o l’assenza per astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale, infortunio, malattie che si protraggano oltre i 30 giorni, aspettative sindacali e di ulteriori assenze, previste da specifiche norme di legge che ne prorogano il termine di fruizione.
4. La contrattazione ) Le prestazioni di Ente definirà inoltre tempi lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali e modalità di verifica periodica delle po- sizioni individualireferendarie e quelle per calamità naturali o eventi straordinari non confluiscono nella B.d.
5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con O. Per il periodo di paga corrente, eccetto resto si richiamano le disposizioni contenute nel disciplinare che nel caso in cui si debba salda- re un debito verso regolamenta la Banca delle oremateria.
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residui.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Banca delle ore. 1. Dal primo gennaio 2008 Ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL integrativo del 14/9/00 è istituita la “Banca banca delle ore”quale strumento ore, per permettere la flessibilità consentire ai lavoratori dell'ente di orario e il godimento fruire, come permessi compensativi, delle prestazioni di ferie e permessi aggiuntivi anche nell’ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di serviziostraordinario effettuate.
2. Nella Banca delle ore verranno accantonate Per le ore finalità di cui al comma 1 i dipendenti che la lavoratrice/intendano aderire, annualmente entro il lavoratore matu- ra nel corso dell’anno a vario titolo come31 gennaio, ad esempio :
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattualirilasciano apposita dichiarazione all’ufficio personale dell’Ente.
3. L’adesione all’istituto della Banca Il servizio amministrazione del personale è tenuto a contabilizzare individualmente per ciascun lavoratore, che ne faccia richiesta scritta, nell'ambito complessivo delle ore è volontariaautorizzate ai singoli dipendenti, le prestazioni straordinarie effettuate nel corso dell'anno da computarsi nell'ambito della banca delle ore, nel limite annuo individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione di Ente20 ore da utilizzarsi dal dipendente interessato entro l'anno successivo a quello di maturazione.
4. La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi Le ore accantonate sono richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e modalità di verifica periodica delle po- sizioni individualifamiliari e possono essere fruite anche come permessi orari.
5. Ogni maggiorazione Qualora il dipendente utilizzi le ore come permessi, nel mese successivo a quello della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con fruizione, al lavoratore vengono corrisposte, per le ore usufruite, le maggiorazioni previste per il periodo di paga corrente, eccetto che nel caso in cui si debba salda- re un debito verso la Banca delle orelavoro straordinario.
6. Alla cessazione I singoli Responsabili di Area tenendo conto delle esigenze tecniche organizzative e di servizio individuano il numero dei lavoratori che possono essere ammessi contemporaneamente a fruire dei riposi compensativi a fronte delle ore di straordinario effettuate e inserite nella banca delle ore di ciascuno. L’onere dell’osservanza di tale disposizione resta a carico del rapporto di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residuiResponsabile Area.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Banca delle ore. 1. Dal primo gennaio 2008 Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire come permessi compensativi le presta- zioni di lavoro straordinario, è istituita la “Banca delle ore”quale strumento ore, con un conto individuale per permettere la flessibilità cia- scun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, le ore di prestazione di lavoro straordinario in eccedenza a quanto stabilito dall’art. 25 del presente contratto ( lavoro straordinario, notturno e festi- vo) nel limite massimo di 100 ore annue, da utilizzarsi entro i periodi di maturazione di sei mesi previsti dall’art. 22 (Durata massima dell’ orario di lavoro) del presente contratto.
3. Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi com- pensativi, anche a gruppi di 4 o 8 ore.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto anche delle esigenze tecniche, organizzative e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell’ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Nella Banca delle ore verranno accantonate le ore che la lavoratrice/il lavoratore matu- ra nel corso dell’anno a vario titolo come, ad esempio :
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
3. L’adesione all’istituto della Banca delle ore è volontaria, individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione di Ente.
4. La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi e modalità di verifica periodica delle po- sizioni individuali.
5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo Le ore non godute per cause imputabili al lavoratore che ne hanno impedito la frui- zione potranno essere utilizzate nel semestre successivo e/o retribuite alla fine di paga corrente, eccetto che nel caso in cui si debba salda- re un debito verso la Banca delle oreogni anno.
6. Alla cessazione A livello aziendale saranno realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella bu- sta paga.
7. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono retribuite con la re- tribuzione del rapporto mese di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residuieffettuazione della prestazione lavorativa.
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Banca delle ore. 1. Dal primo gennaio 2008 Al fine di mettere Ì lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario è istituita la “Banca delle ore”quale strumento Ore, con un conto individuale per permettere la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell’ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di serviziociascun lavoratore.
2. Nella Banca Nel conto delle ore verranno accantonate confluiscono, su richiesta esclusiva del dipendente, le ore che la lavoratrice/il lavoratore matu- ra nel corso dell’anno a vario titolo come, ad esempio :
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero , debitamente autorizzate, nel limite individuale annuo stabilito dall'ari. 14, comma 4,del C.C.N.L. 01/04/1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di prestazioni rispetto agli obblighi contrattualimaturazione.
3. L’adesione all’istituto della Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Funzionario responsabile, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento ovvero di cui intende usufruire con riposo compensativo. Con cadenza trimestrale verrà elaborato un prospetto relativo alle ore accantonate nella Banca delle ore è volontariaOre, individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione con indicazione di Entequelle recuperate e di quelle portate in pagamento.
4. La contrattazione In caso di Ente definirà inoltre tempi e modalità prestazione di verifica periodica delle po- sizioni individualilavoro straordinario con riconoscimento a maggiorazione, come disciplina dall'art. 38 del CCNL 14/09/2000, saranno, comunque, liquidate le indennità maturate per maggiorazione sulle ore accantonate per riposo compensativo.
5. Ogni maggiorazione A richiesta delle XX.XX. possono essere realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo di paga corrente, eccetto che nel caso in cui si debba salda- re un debito verso la Banca delle oreOre ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residui.
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Banca delle ore. 1. Dal primo gennaio 2008 Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire come permessi compensativi le prestazioni di la- voro straordinario, è istituita la “Banca delle ore”quale strumento ore, con un conto individuale per permettere la flessibilità ciascun lavorato- re.
2. Nel conto ore confluiscono, le ore di prestazione di lavoro straordinario in eccedenza a quanto stabilito dall’art. 18 del presente contratto ( lavoro straordinario, notturno,e festivo ) nel limite massimo di 100 ore annue, da utilizzarsi entro i periodi di maturazione di sei mesi previsti dall’art. 16.1 (Durata massima dell’ orario di lavoro) del presente contratto.
3. Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi, an- che a gruppi di 4 o 8 ore.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavo- ratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto anche delle esigenze tecniche, organizzative e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell’ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Nella Banca delle ore verranno accantonate le ore che la lavoratrice/il lavoratore matu- ra nel corso dell’anno a vario titolo come, ad esempio :
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
3. L’adesione all’istituto della Banca delle ore è volontaria, individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione di Ente.
4. La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi e modalità di verifica periodica delle po- sizioni individuali.
5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo Le ore non godute per cause imputabili al lavoratore che ne hanno impedito la fruizione po- tranno essere utilizzate nel semestre successivo e/o retribuite alla fine di paga corrente, eccetto che nel caso in cui si debba salda- re un debito verso la Banca delle oreogni anno.
6. Alla cessazione A livello aziendale saranno realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'anda- mento della Banca. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
7. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono retribuite con la retribuzione del rapporto mese di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residuieffettuazione della prestazione lavorativa.
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