Banche dati. 16.1. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente Contratto sono di proprietà di Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. 16.2. Il Fornitore durante la vigenza del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente Contratto. 16.3. In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma. 16.4. La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifiche regole di segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. 16.5. Alla scadenza del Contratto il Fornitore dovrà restituire alla Cedacri le banche dati qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state depositate. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
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Sources: Condizioni Generali Di Fornitura
Banche dati. 16.111.1. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente Contratto sono di proprietà di Cedacri SiGRADE la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.nessuno
16.211.2. Il Fornitore durante la vigenza del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ delle presenti Condizioni Generali è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente Contratto.
16.3. In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma.
16.411.3. Il Fornitore non potrà fare copia delle banche dati di SiGRADE salvo espressa autorizzazione scritta di quest’ultima. La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifiche regole di segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
16.511.4. Alla scadenza del Contratto rapporto contrattuale il Fornitore dovrà restituire alla Cedacri SiGRADE le banche dati (e/o dovrà distruggerle) qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state depositate. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Cedacri SiGRADE invierà richiesta scritta di riconsegna (e/o di distruzione) che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Cedacri SiGRADE di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
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Sources: General Conditions of Contract
Banche dati. 16.11. Il riconoscimento dell’associazione tra il numero del cliente portato e la rete dell’operatore Recipient è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, tramite apposite banche dati gestite da ciascun Operatore Ospitante per servizi mobili e personali, al solo fine di espletare il corretto instradamento della chiamata verso numeri portati come descritto nell’art 4.1.
2. L’aggiornamento delle banche dati di cui al punto precedente è effettuato tempestivamente da ogni Operatore Ospitante secondo le modalità previste dall’Allegato 2, anche allo scopo di permettere la fornitura gratuita di tale data base ai soggetti che ne facciano richiesta ai fini del corretto instradamento delle chiamate.
3. Il sistema NPTS gestito dal Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni utilizzato per gli scopi dell’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti interessati contiene, tra l’altro, la banca dati dei numeri portati, e fornirà dal 1 luglio 2013 l’associazione tra i numeri o archi di numeri, portati e non portati, utilizzati dai clienti degli operatori mobili (anche virtuali) e l’operatore mobile stesso. Le stesse informazioni potranno essere contenute altresì da eventuali banche dati altri data base messi a disposizione da alcuni Operatori (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito “DB della prestazione oggetto del presente Contratto sono di proprietà di Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’artTrasparenza Tariffaria”). 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
16.2. Il Fornitore durante la vigenza del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente Contratto.
16.3. In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, Gli operatori obbligati ai sensi dell’artdella delibera 147/11/CIR forniranno il DB della Trasparenza Tariffaria direttamente o attraverso soggetti terzi. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma.
16.4. La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi Ciascun operatore definirà le modalità di messa a disposizione del pubblicoDB stesso e le comunicherà, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifiche regole di segretezzasu richiesta, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificheai soggetti interessati.
16.54. Alla scadenza del Contratto La fornitura dei dati di cui al comma 3 al sistema NPTS, gestito dal Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni e ai DB della Trasparenza Tariffaria è effettuato secondo le modalità disciplinate nell’Allegato 2.
5. Per assicurare il Fornitore dovrà restituire alla Cedacri completamento della disponibilità delle informazioni di cui al comma 3, le banche Parti avvieranno le negoziazioni, per consentire al sistema NPTS gestito dal Ministero di includere tutte le numerazioni mobili, anche quelle gestite dagli operatori virtuali, con l’obiettivo di concordare una soluzione nel più breve tempo possibile.
6. Gli operatori offrono il servizio di trasparenza tariffaria almeno tramite il codice “456”. Entro il 1 luglio 2013 sarà operativa la banca dati qualunque sia per la forma o il supporto su trasparenza tariffaria di cui sono state depositate. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligoall’art.5, Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna checomma 3, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei dannilettera g. della 147/11/CIR.
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Sources: Accordo Quadro Per l'Applicazione Delle Norme Riguardanti La Portabilità Del Numero Mobile