Salute e sicurezza Clausole campione

Salute e sicurezza. 1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del la- voro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rap- presentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell’art. 47 del Decreto Le- gislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie profes- sionali, nonché di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le mi- sure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi. Per le aziende o unità produttive6 che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresen- tante per la sicurezza viene eletto tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno. L’elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio se- greto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza all’azienda alla data delle elezioni e pos- sono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell’azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale dell’avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente al- l’azienda. Nelle aziende o unità pro...
Salute e sicurezza. Particolarmente debole e pertanto da approfondire ai tavoli di confronto con associazioni e imprese è la partita riguardante la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro anche in relazione alle diverse forme di espletamento della prestazione da remoto. Il Legislatore, infatti, all’articolo 22 del Dl 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro “garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.” Questo obbligo viene assolto attraverso la consegna, al lavoratore e all’RLS, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta contenente l’individuazione dei rischi generici e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. E’ ovvio che la sola consegna dell’informativa non può essere a nostro avviso l’unica azione di tutela e prevenzione applicabile. L’articolo in questione si chiude con un obbligo alla cooperazione in capo al lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, ma non specifica come questa cooperazione, in termini pratici e con riferimenti precisi, si possa attuare e quale sia l’effettivo ruolo del datore di lavoro su questo piano. Queste previsioni eccessivamente lacunose dell’ordinamento andrebbero rinforzate e rese maggiormente efficaci dalla contrattazione nazionale e decentrata, raccordando quanto rivisto dalla più larga produzione normativa alle situazioni reali e concrete che esistono nelle prestazioni del lavoratore e della lavoratrice, nell’ottica del miglioramento continuo. Riteniamo si debba a questo proposito dotare gli RLS di un ruolo più incisivo, ampliare le loro agibilità (anche in un’ottica di sito e/o filiera) rafforzandone ruolo e figura per permettere loro di acquisire prima di tutto gli indispensabili elementi di conoscenza per monitorare effettivamente come e in che condizioni viene svolta l’attività da remoto ed avanzare le necessarie proposte di miglioramento per prevenire malattie professionali e infortuni. Il principio della cooperazione diretta del lavoratore alla salvaguardia delle proprie condizioni di salute può comportare una pericolosa de-responsabilizzazione da parte dell’impresa, che va evitata attraverso previsioni contrattuali apposite. Particolare attenzione va dedicata alla rilevazione e al contrasto dello stress da lavoro correlato, alla valutazione dei rischi psico-s...
Salute e sicurezza. Art. 22 -
Salute e sicurezza. La Direzione Tutela Aziendale è la struttura che, nell’ambito del Gruppo, sovrintende alle attività di presidio della salute e sicurezza. lntesa Sanpaolo ha implementato ed eficacemente attuato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, individuando all’interno della propria struttura organizzativa le responsa- bilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della propria politica di tutela dei collaboratori. Allo scopo di rafforzare il presidio della salute e sicurezza dei propri collaboratori, a partire dal 2017 il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è sottoposto a verifica annuale da parte di un ente terzo ed indipendente che ne attesta la conformità alle leggi vigenti e agli standard di settore (British Standard BS OHSAS 18001:2007). Le responsabilità e le modalità connesse all’attuazione, al mantenimento, monito- raggio e miglioramento del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL) sono contenute nella Guida di Processo – Gestione della Conformità – Gestione ambito normativo Sicurezza sul lavoro, aggiornata nel mese di giugno 2018. La Guida è stata definita con l’obiettivo di ridurre la possibilità di accadimento di qualunque evento dannoso per le persone, l’ambiente e le parti esterne interessate, controlla- re i rischi nell’ambito dell’operatività dell’azienda e di ditte esterne coinvolte nel contesto aziendale, migliorare progressivamente le prestazioni del Gruppo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I rischi per la salute e la sicurezza dei collaboratori sono valutati secondo un approccio multidisciplinare, considerando l’effetto combi- nato dell’ambiente di lavoro, dei processi e delle attrezzature nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori. L’attività di gestione dei rischi per la salute e sicurezza si articola nelle seguenti fasi: ▪ identificazione dei pericoli e loro classificazione; ▪ valutazione dei rischi; ▪ individuazione e predisposizione delle misure e delle procedure di prevenzione e di protezione; ▪ definizione di un piano di interventi nell’ambito di un programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con l’identificazione delle strutture aziendali competenti alla loro attuazione; ▪ realizzazione degli interventi pianificati nell’ambito del programma; ▪ definizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; ▪ verifica dell’attuazione dei programmi e controllo sull’applicazione e sul...
Salute e sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del lavoro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per evitare o ridurre i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.
Salute e sicurezza. I locali dove si svolge l'attività del telelavoro devono essere idonei allo scopo come previsto dalla normativa vigente, per ciò che attiene alla sicurezza degli impianti elettrici. A tal proposito l'idoneità dei locali sarà verificata dall'azienda e dal R.L.S., alla presenza del lavoratore, al fine di individuare gli eventuali adeguamenti necessari. I controlli del rispetto delle norme di salute e sicurezza saranno effettuati nell'ambito delle procedure previste, con il coinvolgimento dei soggetti contemplati dall'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e con la preventiva comunicazione e presenza del lavoratore. Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. In questo quadro deve essere garantita al telelavoratore la copertura assicurativa antinfortunistica. Il telelavoratore è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti da uso improprio dei mezzi e degli strumenti di lavoro, nonché per danni causati a/o da terzi.
Salute e sicurezza. Tutti i soggetti controllati sono tenuti ad assistere il personale di OCQ PR nel corso delle proprie verifiche, informandolo in merito a qualsiasi rischio relativo alla salute e/o alla sicurezza che possa interessarlo nell’espletamento del lavoro. OCQ PR si impegna a dotare il proprio personale dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività di ispezione.
Salute e sicurezza. (a) Le Parti dovranno ottemperare a tutte le leggi, le regole e/o le normative applicabili in materia di salute e sicurezza degli operai e/o degli impiegati e, inoltre, di salute e sicurezza della popolazione abitante nei pressi delle sedi. Il Cliente dovrà fornire, e fare il modo che i suoi dipendenti, agenti, appaltatori o subappaltatori forniscano, degli ambienti di lavoro sicuri per il Personale e gli altri rappresentanti e dovrà adottare le misure prescritte dalla legge, nonché qualsiasi altra misura necessaria a prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro e assicurare la salute e la sicurezza del Personale presso i cantieri. Il Cliente dovrà informare tempestivamente il Personale in merito alle misure di sicurezza che sono richieste e avvisare Signify di tutti i requisiti e le procedure di salute, sicurezza, difesa e tutela dell’ambiente specifici di un determinato cantiere. Signify ha il diritto, ma non l’obbligo, di verificare e ispezionare di tanto in tanto la documentazione, le procedure e le condizioni di cantiere applicabili, riguardanti la salute, la sicurezza, la difesa e la tutela ambientale.