Salute e sicurezza Clausole campione
Salute e sicurezza. 1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.
4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del la- voro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rap- presentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.
Salute e sicurezza. La Direzione Tutela Aziendale è la struttura che, nell’ambito del Gruppo, sovrintende alle attività di presidio della salute e sicurezza. Intesa Sanpaolo ha implementato ed efficacemente attuato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, individuando all’interno della propria struttura organizzativa le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della propria politica di tutela dei collaboratori. Allo scopo di rafforzare il presidio della salute e sicurezza dei propri collaboratori, a partire dal 2017 il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è sottoposto ad una verifica di certificazione annuale da parte di un ente terzo ed indipendente che ne attesta la conformità alle leggi vigenti e agli standard di settore (UNI ISO 45001:2018). Le responsabilità e le modalità connesse all’attuazione, al mantenimento, monitoraggio e miglioramento del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL) sono contenute nella Guida di Processo – Gestione della Conformità – Gestione ambito normativo Sicurezza sul lavoro, aggiornata nel 2018. La Guida è stata definita con l'obiettivo di ridurre la possibilità di accadimento di qualunque evento dannoso per le persone, l’ambiente e le parti esterne interessate, controllare i rischi nell’ambito dell’operatività dell’azienda e di ditte esterne coinvolte nel contesto aziendale, migliorare progressivamente le prestazioni del Gruppo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I rischi per la salute e la sicurezza dei collaboratori sono valutati secondo un approccio multidisciplinare, considerando l’effetto combinato dell’ambiente di lavoro, dei processi e delle attrezzature nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori. L’attività di gestione dei rischi per la salute e sicurezza si articola nelle seguenti fasi: 🢝 identificazione dei pericoli e loro classificazione; �� valutazione dei rischi; 🢝 individuazione e predisposizione delle misure e delle procedure di prevenzione e di protezione; 🢝 definizione di un piano di interventi nell'ambito di un programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con l'identificazione delle strutture aziendali competenti alla loro attuazione; 🢝 realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito del programma; 🢝 definizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 🢝 verifica dell'attuazione dei programmi e controllo sull'applicazione e sull'efficacia delle...
Salute e sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Salute e sicurezza. Art. 22 -
Salute e sicurezza. (a) Le Parti dovranno ottemperare a tutte le leggi, le regole e/o le normative applicabili in materia di salute e sicurezza degli operai e/o degli impiegati e, inoltre, di salute e sicurezza della popolazione abitante nei pressi delle sedi. Il Cliente dovrà fornire, e fare il modo che i suoi dipendenti, agenti, appaltatori o subappaltatori forniscano, degli ambienti di lavoro sicuri per il Personale e gli altri rappresentanti e dovrà adottare le misure prescritte dalla legge, nonché qualsiasi altra misura necessaria a prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro e assicurare la salute e la sicurezza del Personale presso i cantieri. Il Cliente dovrà informare tempestivamente il Personale in merito alle misure di sicurezza che sono richieste e avvisare Signify di tutti i requisiti e le procedure di salute, sicurezza, difesa e tutela dell’ambiente specifici di un determinato cantiere. Signify ha il diritto, ma non l’obbligo, di verificare e ispezionare di tanto in tanto la documentazione, le procedure e le condizioni di cantiere applicabili, riguardanti la salute, la sicurezza, la difesa e la tutela ambientale.
(b) Il Cliente dovrà assicurare che presso i cantieri non siano presenti materiali pericolosi. Qualora fossero presenti materiali pericolosi, il Cliente dovrà movimentarli in modo idoneo, facendo in modo che i suoi dipendenti, agenti, appaltatori e subappaltatori facciano altrettanto, e, se del caso, dovrà organizzarne l’opportuna rimozione e lo smaltimento a proprie spese. Qualora, secondo la ragionevole opinione di Signify, la salute, la sicurezza o la difesa del Personale o del cantiere siano, o possano essere messe a repentaglio da rischi alla sicurezza, atti terroristici o minacce, dalla presenza di materiali pericolosi o dalla minaccia di un’esposizione a essi, ovvero a delle condizioni di lavoro non sicure, la stessa Signify, oltre agli altri diritti e rimedi posti a sua disposizione, può evacuare una parte o tutto il Personale dal cantiere (con la ragionevole assistenza del Cliente), sospendere l'esecuzione di tutto o di qualsiasi parte dell'Accordo, e/o prestare o supervisionare da remoto i Servizi (se possibile), senza ulteriore responsabilità verso il Cliente.
(c) Le condizioni vigenti presso un cantiere che differiscano in modo sostanziale da quelle comunicate dal Cliente, oppure le condizioni fisiche che non fossero note in precedenza rinvenute presso un cantiere e sostanzialmente diverse da quelle normalmente presenti e riconosciute in gen...
Salute e sicurezza. Il datore di lavoro e il lavoratore si impegnano a garantire il rispetto delle discipline di salute e sicurezza. Il lavoratore si impegna a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione predisposte per l’esecuzione della prestazione al di fuori della sede di lavoro contrattualmente stabilita, dei locali aziendali/dello studio secondo le disposizioni previste dal Protocollo nazionale sul lavoro agile (Accordo interconfederale 7 dicembre 2021). L’adesione alla modalità di lavoro Agile sarà subordinata agli adempimenti di legge e, tenuto conto della specificità della prestazione lavorativa, il datore di lavoro garantirà tutte le misure ed azioni dirette a tutelare la salute nel quadro degli obblighi di legge e di contratto. La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei dati trattati.
Salute e sicurezza. HP si impegna al pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Cliente si impegna a fornire ad HP, ai sensi della lett. b) comma 1 art.26 del D.Lgs.81/2008, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui devono essere effettuate le prestazioni da parte di HP, nonche’ sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita’. Il Cliente e HP si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita’ lavorativa oggetto dell’appalto; il Cliente si obbliga a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informando HP anche al fine di eliminare i rischi dovuti a interferenze tra le diverse imprese appaltatrici coinvolte nell’esecuzione della prestazione. Il Cliente, anche ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, ha provveduto ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, che indica le misure adottate per eliminare o, comunque, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI), documento allegato al presente Contratto. Ai sensi del comma 5 art.26 del D.Lgs.81/2008, i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, salvo diversamente stabilito nella Documentazione Contrattuale.
Salute e sicurezza. I locali dove si svolge l’attività del telelavoro devono essere idonei allo scopo come previsto dalla normativa vigente, per ciò che attiene alla sicurezza degli impianti elettrici. A tal proposito l’idoneità dei locali sarà verificata dall’azienda e dal RLS, alla presenza del lavoratore, al fine di individuare gli eventuali adeguamenti necessari. I controlli del rispetto delle norme di salute e sicurezza saranno effettuati nell’ambito delle procedure previste, con il coinvolgimento dei soggetti contemplati dall’art. 35 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e con la preventiva comunicazione e presenza del lavoratore. Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. In questo quadro deve essere garantita al telelavoratore la copertura assicurativa antinfortunistica. Il telelavoratore è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti da uso improprio dei mezzi e degli strumenti di lavoro, nonché per danni causati a /o da terzi.
Salute e sicurezza. Tutti i soggetti controllati sono tenuti ad assistere il personale di OCQ PR nel corso delle proprie verifiche, informandolo in merito a qualsiasi rischio relativo alla salute e/o alla sicurezza che possa interessarlo nell’espletamento del lavoro. OCQ PR si impegna a dotare il proprio personale dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività di ispezione.
