Salute e sicurezza. 1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del la- voro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rap- presentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell’art. 47 del Decreto Le- gislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie profes- sionali, nonché di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le mi- sure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi. Per le aziende o unità produttive6 che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresen- tante per la sicurezza viene eletto tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno. L’elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio se- greto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza all’azienda alla data delle elezioni e pos- sono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell’azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale dell’avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente al- l’azienda. Nelle aziende o unità pro...
Salute e sicurezza. Art. 22 -
Salute e sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Salute e sicurezza. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “Sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del lavoro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per evitare o ridurre i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.
Salute e sicurezza. L’Azienda consegna annualmente al dipendente che svolge la prestazione in smart working, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Tale informativa sarà esaminata in sede di Comitato bilaterale sulle politiche di sicurezza e tutela dell’ambiente di lavoro e consegnata agli RLS. La prestazione lavorativa in smart working è da eseguire nel rispetto delle normative di legge e di contratto sul riposo giornaliero e settimanale. Il dipendente in smart working è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’Azienda per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno della sede aziendale. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone in prossimità dello spazio lavorativo scelto. Il dipendente ha l’obbligo inoltre di applicare correttamente le direttive aziendali ricevute ed utilizzare le apparecchiature in modo proprio. I lavoratori in smart working alternano i momenti di sedentarietà con momenti dedicati a piccole attività motorie e/o di rilassamento. L’Azienda sensibilizzerà i dipendenti al rispetto di tale esigenza anche attraverso opportune campagne informative. Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in lavoro agile il dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Azienda. Restano confermate tutte le coperture assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge Restano inoltre confermate le coperture assicurative per i rischi professionali ed extraprofessionali previste in Azienda.
Salute e sicurezza. I locali dove si svolge l'attività del telelavoro devono essere idonei allo scopo come previsto dalla normativa vigente, per ciò che attiene alla sicurezza degli impianti elettrici. A tal proposito l'idoneità dei locali sarà verificata dall'azienda e dal RLS, alla presenza del lavoratore, al fine di individuare gli eventuali adeguamenti necessari. I controlli del rispetto delle norme di salute e sicurezza saranno effettuati nell'ambito delle procedure previste, con il coinvolgimento dei soggetti contemplati dall'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e con la preventiva comunicazione e presenza del lavoratore. Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. In questo quadro deve essere garantita al telelavoratore la copertura assicurativa antinfortunistica. Il telelavoratore è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti da uso improprio dei mezzi e degli strumenti di lavoro, nonché per danni causati a/o da terzi.
Salute e sicurezza. La Direzione Tutela Aziendale è la struttura che, nell’ambito del Gruppo, sovrintende alle attività di presidio della salute e sicurezza. lntesa Sanpaolo ha implementato ed eficacemente attuato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, individuando all’interno della propria struttura organizzativa le responsa- bilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della propria politica di tutela dei collaboratori. Allo scopo di rafforzare il presidio della salute e sicurezza dei propri collaboratori, a partire dal 2017 il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è sottoposto a verifica annuale da parte di un ente terzo ed indipendente che ne attesta la conformità alle leggi vigenti e agli standard di settore (British Standard BS OHSAS 18001:2007). Le responsabilità e le modalità connesse all’attuazione, al mantenimento, monito- raggio e miglioramento del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL) sono contenute nella Guida di Processo – Gestione della Conformità – Gestione ambito normativo Sicurezza sul lavoro, aggiornata nel mese di giugno 2018. La Guida è stata definita con l’obiettivo di ridurre la possibilità di accadimento di qualunque evento dannoso per le persone, l’ambiente e le parti esterne interessate, controlla- re i rischi nell’ambito dell’operatività dell’azienda e di ditte esterne coinvolte nel contesto aziendale, migliorare progressivamente le prestazioni del Gruppo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I rischi per la salute e la sicurezza dei collaboratori sono valutati secondo un approccio multidisciplinare, considerando l’effetto combi- nato dell’ambiente di lavoro, dei processi e delle attrezzature nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori. L’attività di gestione dei rischi per la salute e sicurezza si articola nelle seguenti fasi: ▪ identificazione dei pericoli e loro classificazione; ▪ valutazione dei rischi; ▪ individuazione e predisposizione delle misure e delle procedure di prevenzione e di protezione; ▪ definizione di un piano di interventi nell’ambito di un programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con l’identificazione delle strutture aziendali competenti alla loro attuazione; ▪ realizzazione degli interventi pianificati nell’ambito del programma; ▪ definizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; ▪ verifica dell’attuazione dei programmi e controllo sull’applicazione e sul...
Salute e sicurezza. (a) Le Parti dovranno ottemperare a tutte le leggi, le regole e/o le normative applicabili in materia di salute e sicurezza degli operai e/o degli impiegati e, inoltre, di salute e sicurezza della popolazione abitante nei pressi delle sedi. Il Cliente dovrà fornire, e fare il modo che i suoi dipendenti, agenti, appaltatori o subappaltatori forniscano, degli ambienti di lavoro sicuri per il Personale e gli altri rappresentanti e dovrà adottare le misure prescritte dalla legge, nonché qualsiasi altra misura necessaria a prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro e assicurare la salute e la sicurezza del Personale presso i cantieri. Il Cliente dovrà informare tempestivamente il Personale in merito alle misure di sicurezza che sono richieste e avvisare Signify di tutti i requisiti e le procedure di salute, sicurezza, difesa e tutela dell’ambiente specifici di un determinato cantiere. Signify ha il diritto, ma non l’obbligo, di verificare e ispezionare di tanto in tanto la documentazione, le procedure e le condizioni di cantiere applicabili, riguardanti la salute, la sicurezza, la difesa e la tutela ambientale.
Salute e sicurezza. Tutti i soggetti controllati sono tenuti ad assistere il personale di OCQ PR nel corso delle proprie verifiche, informandolo in merito a qualsiasi rischio relativo alla salute e/o alla sicurezza che possa interessarlo nell’espletamento del lavoro. OCQ PR si impegna a dotare il proprio personale dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività di ispezione.