CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
A valere ad ogni effetto di legge
(a) che Cedacri si occupa della progettazione, realizzazione, sviluppo, gestione, manutenzione ed assistenza, licenza d’uso di prodotti hardware e software verso terzi;
(b) che Cedacri, vista la propria organizzazione interna, ha l’esigenza di acquistare prodotti hardware e software e di affidare a soggetti esterni lo sviluppo e/o la manutenzione e/o l’assistenza di uno o più specifici software, nonché la consulenza informatica;
(c) che il Fornitore opera nel campo dell’informatica ed ha un’adeguata competenza professionale e tecnica nonché una propria organizzazione di mezzi e persone;
(d) che le parti intendono stipulare con la presente scrittura delle Condizioni Generali atte a regolamentare le seguenti fattispecie: i) l’ACQUISTO e/o la MANUTENZIONE di uno o più prodotti hardware e/o software; ii) lo SVILUPPO e/o la MANUTENZIONE di uno o più programmi software di proprietà della Cedacri iii) l’ASSISTENZA e/o la CONSULENZA informatica;
(e) che gli obblighi ed impegni assunti dal Fornitore con il presente documento si intendono di risultato;
(f) che le presenti Condizioni Generali saranno valide ed efficaci con specifico riferimento a tutti i Contratti e/o le Lettere d’Incarico che verranno sottoscritte dalle parti.
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
Art. 1 – Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2 - Definizioni
In aggiunta ai termini e alle espressioni definite in premessa ed in altre clausole del Contratto e/o della Proposta e/o della Lettera di Incarico ai fini degli stessi, i termini e le espressioni di seguito elencati assumono il significato di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. Le Parti concordano nel riportare nel seguito la definizione di alcuni termini utilizzati nel Contratto e negli altri documenti collegati.
Acquirente: Cedacri S.p.A.;
Cedacri: Cedacri S.p.A. con sede legale in Xxxxxxxxxx (XX), xxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0, Codice Fiscale, partita IVA e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma 00432960342, R.E.A. 128475, capitale sociale Euro 12.609.000,00 i.v., in persona del suo Direttore Generale, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
Clienti: i clienti a cui Cedacri eroga i propri servizi;
Condizioni Generali: il presente documento;
Condizioni Particolari: il documento normativo che regola il rapporto contrattuale tra le Parti in modo specifico e caratterizzante l’attività richiesta al Fornitore. Le Condizioni Particolari contengono previsioni in aggiunta alle Condizioni Generali
Contratto: indica l’insieme di tutti i documenti regolanti il rapporto tra le Parti; sono parti del Contratto: le Condizioni Particolari e gli Allegati delle stesse, le Condizioni Generali, l’eventuale Proposta, la Lettera d’Incarico e i suoi allegati; Fornitore: il Fornitore indicato nel Contratto;
Informazioni: tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove trasferite da Cedacri al Fornitore;
Lettera di Incarico: l’Ordine d’acquisto/documento contrattuale che regola e definisce il singolo prodotto acquistato e/o il servizio appaltato comprese le eventuali condizioni che derogano al Contratto, facente parte integrante e sostanziale del Contratto;
Livelli di Servizio (SLA): parametri che regolano la quantità e la qualità dei servizi erogati;
Parti: indica il Fornitore e l’Acquirente;
Personale: indica tutto il personale regolarmente assunto dal Fornitore e/o lavoratori terzi vincolati da forme di collaborazione conformi alla normativa vigente di tempo in tempo con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs.
n. 276/2003, dedicato allo svolgimento dei servizi;
Proposta: l’offerta tecnico economica presentata dal Fornitore;
Risorse: indica tutto il personale regolarmente assunto dal Fornitore e/o lavoratori terzi vincolati da forme di collaborazione conformi alla normativa vigente di tempo in tempo con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs.
n. 276/2003, dedicato allo svolgimento dei Servizi;
Servizi: le attività di Sviluppo, Manutenzione Correttiva ed Evolutiva nell’ambito del Sistema Informativo Bancario (SIB) di Cedacri che verranno svolte dal Fornitore.
Art. 3 – Oggetto
3.1. I Servizi e/o i prodotti che il Fornitore si obbliga a fornire a Cedacri, in ogni caso, comprenderanno tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso ed eccettuato, per la realizzazione e/o vendita del prodotto e/o servizio meglio descritto e determinato nel Contratto.
Nel caso di attività di natura informatica, in via esemplificativa e non limitativa, il Fornitore sarà tenuto ad eseguire:
- lo studio e lo sviluppo di un’applicazione software che soddisfi le specifiche funzionali e tecniche descritte nel Contratto e/o nella Lettera d’Incarico;
- l’installazione, test ed inizializzazione, “settaggio” ed inizializzazione dell’applicazione software di proprietà di Cedacri;
- la manutenzione ordinaria, consistente nell’eliminazione degli errori e dei malfunzionamenti che si dovessero manifestare;
- la manutenzione straordinaria consistente nel potenziamento e il miglioramento dell’applicazione software;
- la consulenza consistente: i) nel fornire risposte alle richieste di informazioni e di chiarimenti sul funzionamento dell’applicazione software da parte di Cedacri e/o dei suoi Clienti; ii) nell’addestramento del personale di Cedacri e/o dei suoi Clienti; iii) nella predisposizione della documentazione funzionale, tecnica, utente e operativa (si veda anche l’art.7).
- interventi presso il/i Cliente/i di Cedacri a seguito di chiamate per l’eliminazione di problemi relativi all’installazione, settaggio e al collaudo in fase di accettazione non risolvibili telefonicamente.
3.2. Il Fornitore dichiara di aver ben compreso e di provvedere a trasmettere al proprio Personale (o alle proprie società e imprese consorziate qualora il Fornitore sia un Consorzio) in cosa consista la prestazione oggetto del presente Contratto così come specificato nella Proposta nel Contratto e/o nella Lettera d’Incarico.
3.3. Cedacri fornirà per iscritto tutti i chiarimenti che il Fornitore avrà richiesto nella medesima forma scritta. Le eventuali difformità dalla prestazione così concordata saranno, pertanto, da addebitare alla esclusiva responsabilità del Fornitore che non si è fatto parte diligente violando in questo modo il principio di buona fede.
In ogni caso i servizi e/o i prodotti forniti dal Fornitore saranno meglio specificati nel Contratto.
3.4. Viene espressamente pattuito che il rapporto nascente tra Cedacri ed il Fornitore non ha carattere di esclusiva e pertanto Cedacri sarà libera di svolgere direttamente nei confronti dei Clienti servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto o di affidarli, subappaltarli a soggetti terzi.
Art. 4 - Esecuzione
4.1. Il Fornitore realizzerà i servizi affidati a regola d’arte, con propria organizzazione di mezzi, svolgendo ogni attività necessaria, oppure utile o funzionale alla predisposizione, organizzazione e gestione del servizio, in piena autonomia e con gestione a proprio rischio conformemente a quanto previsto dagli artt. 1655 e sgg. Cod. Civ. nonché dall’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, secondo orari che siano il più possibile compatibili con le esigenze organizzative ed operative di Cedacri e presso le sedi che gli verranno indicate.
4.2. Il Fornitore rispetterà le procedure, gli standard di qualità e le caratteristiche tecniche suggerite dalla normale prassi degli affari relativamente ad attività quali quelle oggetto del servizio, nonché si obbliga ad eseguire questi ultimi con diligenza, professionalità, competenza e con la massima efficienza, muovendosi in sintonia con le eventuali indicazioni di Cedacri e nel rispetto di ogni previsione del Contratto, della legge e di ogni regolamento o disposizione anche amministrativa applicabile, con particolare riferimento alla normativa sul diritto d’autore.
4.3. Per realizzare a regola d’arte il Servizio, ciascuna Parte nominerà un proprio responsabile (rispettivamente, il “Capo Progetto del Fornitore” quanto al Fornitore e il “Capo Progetto dell’Acquirente” quanto a Cedacri) funzionale al miglior coordinamento di tutti gli aspetti relativi all’esecuzione dei servizi. La nomina e l’eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata per iscritto all’altra Parte.
4.4. Nessun rapporto diretto intercorrerà tra Cedacri ed il Personale e nessun potere di controllo, e/o disciplinare né di qualsiasi altro genere, Cedacri potrà esercitare nei confronti del Personale.
4.5. Fermo quanto sopra, il Personale, nel corso dell’esecuzione del Servizio e funzionalmente alla migliore esecuzione dello stesso:
- si interfaccerà, per tramite del Capo Progetto del Fornitore, con il Capo Progetto dell’Acquirente per le periodiche verifiche circa lo stato di avanzamento del Servizio, nonché circa la rispondenza di quest’ultimo alle aspettative ed alle esigenze di Cedacri;
- potrà svolgere la propria attività dove riterrà più utile ed opportuno per la realizzazione del servizio, ivi compresi i locali di Cedacri e/o dei Clienti;
- opererà coerentemente con le linee guida e le strategie adottate da Cedacri, come di volta in volta eventualmente aggiornate;
- potrà utilizzare la strumentazione informatica e consultare eventuale documentazione messa a sua disposizione da Cedacri, con le modalità concordate tra il Capo Progetto dell’Acquirente e il Capo Progetto del Fornitore;
- opererà in orari compatibili con le esigenze di coordinamento funzionali alla migliore esecuzione del servizio.
4.6. Ove necessario, il Fornitore potrà chiedere di avvalersi di taluni mezzi tecnici di Cedacri. Quest'ultima sarà, peraltro, libera di accogliere o meno detta richiesta, fermo restando che, in ogni caso, qualsiasi rischio in ordine all’utilizzo di detti mezzi grava in via esclusiva sul Fornitore.
4.7. Rimane inteso che il Fornitore non potrà, senza la preventiva approvazione scritta di Cedacri, apportare alcuna variazione alle opere ed ai servizi allo stesso affidati rispetto alle indicazioni risultanti nel Contratto.
In ogni caso, nell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si atterrà rigorosamente alle direttive impartite da Cedacri.
4.8. Resta altresì inteso tra le Parti che, laddove il presente Contratto derivi da un contratto di servizi principale (di seguito “Contratto Principale”) stipulato tra Cedacri ed un proprio Cliente, il Fornitore, renderà un servizio conforme alle caratteristiche ed alla modalità indicate nel suddetto Contratto Principale e specificate poi, nelle singole Lettere di Incarico, che il Fornitore dichiara, di tempo in tempo, di ben conoscere e aver trasmesso al proprio Personale. In particolare il Fornitore si impegna a rispettare i Xxxxxxx di Servizio che verranno specificati nelle Condizioni Particolari e/o nelle Lettere di Incarico e che non potranno in nessun caso essere inferiori a quelli che Cedacri garantisce ai propri Clienti nel Contratto Principale.
Art. 5 – Variazioni
5.1. Cedacri si riserva la facoltà di introdurre, in qualsiasi momento, quelle variazioni e/o modifiche e/o integrazioni alle opere ed ai servizi oggetto del presente Contratto che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse necessarie od anche solo opportune.
In ogni caso, dette variazioni e/o modifiche e/o integrazioni dovranno essere ordinate da Cedacri, attraverso il Capo Progetto dell’Acquirente, per iscritto.
5.2. Per il caso in cui Cedacri dovesse ordinare variazioni e/o modifiche e/o integrazioni alle opere ed ai servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna, salvo il suo diritto alla proroga del termine contrattuale di ultimazione ed alla eventuale revisione del prezzo che dovrà essere concordata dalle Parti e risultare da atto scritto.
Art. 6 – Subappalto/Cessione del contratto
6.1. Il Fornitore non potrà, senza il preventivo consenso di Cedacri, affidare - totalmente o parzialmente – a terzi l’esecuzione di uno dei servizi indicati nel Contratto.
Qualora il Fornitore voglia avvalersi della suddetta facoltà, dovrà comunicare a Cedacri in via preventiva per iscritto il nominativo del subfornitore. Cedacri potrà opporre il proprio rifiuto, con insindacabile giudizio, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dalla comunicazione di richiesta di subappalto.
Qualora vi sia stato il consenso di Cedacri, il Fornitore che si avvalga di terzi dovrà pretendere da questi ultimi l’impegno al rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto.
Il Fornitore, in ogni caso di subappalto autorizzato da Cedacri, rimarrà obbligato in via principale nei confronti di Cedacri circa la corretta esecuzione delle attività subappaltate e dell’osservanza di tutti gli obblighi di legge da parte del subappaltatore. E’ espressamente vietato il subappalto del subappalto.
6.2. Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto di Cedacri. Xxxxx restando quanto sopra, nel caso in cui il Fornitore dovesse cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto, è espressamente convenuto che questo rimarrà solidalmente responsabile con il soggetto cessionario.
0.0.Xx caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai punti 6.1 e 6.2 precedenti, fermo restando il diritto di Cedacri di risolvere il Contratto per grave inadempimento del Fornitore ex articolo 1456 cod.civ., il Fornitore sarà obbligato al pagamento, a favore della Cedacri, di una penale di importo pari al corrispettivo forfetario onnicomprensivo di cui al successivo articolo 17.
Art. 7 – Obblighi nei confronti del Personale impiegato dal Fornitore
7.1. Il Fornitore si impegna (anche per le Società Consorziate qualora il Fornitore sia un Consorzio) a realizzare le opere ed i servizi oggetto del presente Contratto avvalendosi di persone di adeguata professionalità, legate allo stesso (e/o alle Società Consorziate) da un rapporto di lavoro conforme alle vigenti norme di legge.
7.2. Il Fornitore si impegna ad osservare, nei confronti del Personale adibito alla realizzazione delle opere e dei servizi oggetto del presente Contratto, tutte le vigenti disposizioni in materia di collocamento ed assunzione obbligatoria, di assicurazione sociale e previdenziale, di prevenzione degli infortuni ed assicurazione antinfortunistica, nonché, in genere, tutte le vigenti disposizioni legislative in materia di tutela del lavoro.
Il Fornitore si impegna altresì ad osservare, nei confronti del Personale adibito alla realizzazione delle opere e dei servizi oggetto del presente Contratto, tutte le previsioni dei vigenti contratti collettivi applicabili nel caso di specie, praticando un trattamento economico e normativo non inferiore a quello contemplato in detti contratti e, comunque, non inferiore a quello di legge.
7.3. Il Fornitore si impegna a fornire a Cedacri, su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione atta a comprovare che lo stesso (o le Società Consorziate) ha assolto agli obblighi di cui ai precedenti punti del presente articolo.
7.4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti, fermo restando il diritto di Cedacri di risolvere il Contratto per grave inadempimento, ex articolo 1456 cod. civ., è data facoltà a Cedacri di sospendere, senza che ciò possa dar titolo a richieste di risarcimento di danni o corresponsione di interessi, il pagamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 17 fin quando il Fornitore non abbia fornito la dimostrazione di aver pienamente regolarizzato la propria posizione (o di quella delle Società Consorziate) nei confronti del Personale i presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Art. 8 – Documentazione tecnica e addestramento del personale
8.1. Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile a Cedacri almeno la seguente documentazione (o quella eventualmente specificata nel Contratto):
manuale utente manuale operativo analisi funzionale analisi tecnica
ovvero l’insieme di documenti necessari per il corretto uso e gestione del servizio e/o prodotto commissionato, nel rispetto di quanto definito nelle linee guida per i Fornitori.
La documentazione, ovvero i documenti succitati, dovranno essere resi disponibili a Cedacri entro e non oltre l’avvio delle attività di collaudo di accettazione del servizio /prodotto in carico a Cedacri.
8.2. Il Fornitore, a seguito dell’esito positivo del collaudo di cui al successivo articolo 22, sarà tenuto, qualora sia convenuto nel Contratto, a semplice richiesta da parte della Cedacri, all’addestramento del personale designato dalla Cedacri. In particolare questa attività consisterà in uno o più incontri, a seconda della complessità del servizio/prodotto, tra il personale di Cedacri e del Fornitore in cui, fra le altre cose, vi saranno delle simulazioni riguardanti le funzioni dell’applicazione e/o del programma.
Art. 9 - Manutenzione e garanzie
9.1. Il Fornitore è tenuto a fornire, per tutta la durata del presente Contratto e per almeno i 90 (novanta) giorni successivi alla sua scadenza (salvo diverso termine pattuito tra le Parti), la manutenzione ordinaria (anche detta conservativa) e/o migliorativa (anche detta straordinaria) che si rendesse necessaria anche sul prodotto sviluppato, secondo tempi e modi che saranno dettagliati nelle Condizioni Particolari (o nei suoi Allegati) o nella Lettera di Incarico (o nei suoi Allegati).
9.2. Cedacri segnalerà al Fornitore, per iscritto (anche a mezzo fax) e tempestivamente la scoperta di eventuali “bug” e/o di vizi da eliminare e/o delle migliorie da apportare.
Il Fornitore dovrà intervenire tempestivamente e comunque secondo la tempistica e con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari (o nei suoi Allegati) o nella Lettera di Incarico (o nei suoi Allegati).
9.3. Fermo restando l’eventuale definizione delle modalità di intervento di cui al Contratto, rimane fin d’ora inteso, che qualora il mancato intervento si dovesse protrarre oltre i termini pattuiti tra le Parti o qualora il Fornitore non fosse in grado di eliminare i vizi, Cedacri, fermo restando il suo diritto a risolvere il Contratto per grave inadempimento del Fornitore ex articolo 1456 cod. civ, potrà agire per richiedere il risarcimento dei danni, anche indiretti (nonché nei confronti di terzi) compresi i costi che Cedacri avrà sostenuto per l’intervento di altri fornitori.
9.4. Per l’attività di eliminazione dei vizi al Fornitore non spetterà alcun compenso od indennizzo.
9.5. Il Fornitore è tenuto a prestare le garanzie sui prodotti venduti e/o sui servizi erogati nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 10 – Consegna
10.1. Qualora, a seguito dell’esecuzione dei servizi e/o delle opere di cui al Contratto, si rendesse necessaria la consegna di uno o più programmi anche a seguito di manutenzione – sia conservativa sia migliorativa – detta consegna avverrà nei tempi e nei modi stabiliti dal Capo Progetto dell’Acquirente e dal Capo Progetto del Fornitore.
10.2. Fin d’ora è prevista la possibilità di consegne ripartite in base allo stato di avanzamento delle opere e/o dei servizi eseguiti. Per ogni consegna il Fornitore dovrà rimettere a Cedacri la documentazione contenente le specifiche tecniche del programma e la documentazione probante le attività svolte.
Art. 11 – Durata
11.1. Le presenti Condizioni Generali, una volta sottoscritte dalle Parti, devono intendersi valide per tutta la durata del presente Contratto, a meno che Cedacri non apporti alle stesse delle modifiche e/o dei cambiamenti; in tal caso dovranno essere sottoscritte nuovamente tra le Parti. La durata del servizio sarà indicata nel Contratto.
Art. 12 - Termine di inizio e di ultimazione delle opere e/o dei servizi
12.1. I prodotti e/o i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere iniziati, ultimati e consegnati nei termini indicati in Contratto; termini che fin d’ora, dovranno essere intesi come essenziali.
Art. 13 – Diritti d’autore
13.1. Il Fornitore garantisce di avere la piena titolarità o il diritto di utilizzo di tutti i prodotti software e/o hardware utilizzati per l’esecuzione del Contratto e che il loro utilizzo non viola nessuna disposizione di legge.
13.2. Per quanto riguarda il diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, derivante dal programma oggetto di sviluppo e manutenzione e/o di quello di assistenza di cui al presente Contratto, il Fornitore e Cedacri convengono che i diritti patrimoniali spetteranno a Cedacri, mentre il diritto morale d’autore spetterà, nel caso, al Fornitore.
13.3. Il Fornitore non potrà: a) effettuare alcuna riproduzione e/o copia del software permanente o temporanea, totale o parziale; b) effettuare alcuna traduzione, adattamento o trasformazione; c) effettuare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico; d) effettuare alcuna incorporazione in altri programmi; e) concedere in licenza d’uso o attribuire altri diritti di utilizzazione a terzi anche a titolo gratuito.
13.4. Cedacri è proprietaria del supporto – qualunque sia la forma o il tipo - sul quale è stato originariamente registrato il software e di tutte le copie successive del programma originale.
Il Fornitore sarà, pertanto, tenuto a consegnare a Cedacri il programma originale e le eventuali copie successive in qualsiasi forma o supporto registrate.
Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 14 – Diritti di brevetto
14.1. Nel caso in cui dall’attività meglio specificata in Contratto dovessero emergere, anche occasionalmente, innovazioni tutelabili con brevetto, le Parti convengono che tutti i diritti patrimoniali spetteranno a Cedacri, mentre al Fornitore sarà riconosciuto il diritto morale.
Art. 15 – Obbligo di riservatezza
15.1. Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in seguito “Informazioni”), trasferite da Cedacri al Fornitore, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.
15.2. Il Fornitore si impegna, per sè e per il proprio Personale (o per quello delle Società Consorziate) di cui si avvarrà per l'esecuzione del presente Contratto a conservare, anche dopo la cessazione di efficacia dello stesso, il più rigoroso riserbo in ordine a qualsiasi notizia e/o Informazione che gli stessi avessero ad apprendere in occasione della realizzazione delle opere e dei servizi oggetto del presente Contratto.
15.3. L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente Contratto e in ogni modo fino a quando le relative Informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.
E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente Contratto, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisito nell’esecuzione del presente Contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.
15.4. Il Fornitore si impegna, altresì, relativamente alla sicurezza delle Informazioni, al rispetto di quanto definito nei documenti Manuale della Sicurezza e Linee Guida per i Fornitori messi a disposizione da Cedacri.
15.5. Qualora l’attività venga svolta dal Fornitore fuori la sede di Cedacri, lo stesso si impegna a definire ed applicare procedure di sicurezza, coerenti a quelle definite da Cedacri, a protezione della integrità, riservatezza e disponibilità delle informazioni.
15.6. Alla scadenza del Contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le Informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state depositate.
Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 16 – Banche dati
16.1. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente Contratto sono di proprietà di Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
16.2. Il Fornitore durante la vigenza del presente Xxxxxxxxx è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente Contratto.
16.3. In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma.
16.4. La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifiche regole di segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
16.5. Alla scadenza del Contratto il Fornitore dovrà restituire alla Cedacri le banche dati qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state depositate.
Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 17 - Corrispettivo
17.1. Salvo diverso accordo delle Parti, il corrispettivo per la realizzazione dei servizi e/o delle opere, nonché per la vendita dei prodotti oggetto del presente Contratto è determinato in modo forfetario sulla base di una valutazione delle attività commissionate ed è indicato nel Contratto.
17.2. Cedacri ha facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna della documentazione attestante l’avvenuto collaudo positivo di cui al successivo art. 22 e/o alla completa consegna della documentazione come previsto all’art. 8.
Nel caso di vendita di prodotto il pagamento del corrispettivo è condizionato all’avvenuta consegna di questi con la relativa documentazione di supporto e manuale d’uso.
17.3. L'importo indicato nel Contratto si intende fisso ed invariabile e remunerativo - salvo altra indicazione indicata o allegata - delle spese generali, di qualsiasi consumo, trasporto, attività organizzativa e quant'altro dovesse risultare necessario od utile per fornire, eseguiti a perfetta regola d'arte e nei tempi convenuti, i servizi oggetto del presente Contratto
17.4. I termini e le modalità di pagamento del corrispettivo saranno specificati nel Contratto.
17.5. Cedacri si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, sulla base degli importi complessivi annui di fornitura e/o sulla base della continuità negli anni della fornitura stessa, sconti quantità. Con riferimento all’importo da applicare quale “sconto”, le Parti concordemente demandano la definizione dello stesso a trattative separate, e da determinarsi di volta in volta.
Art. 18 – Responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi e inadempienza
18.1. Il Fornitore sarà ad ogni effetto responsabile, nei confronti di Cedacri, nonché, se e per quanto occorrer possa, di ogni terzo, dell’attività del Personale e degli eventuali subappaltatori; e ciò anche con riguardo a qualsivoglia danno dagli stessi procurato a cose o persone sia di Cedacri che dei Clienti.
18.2. Il Fornitore, terrà manlevata ed indenne Cedacri da qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualsiasi natura e da chiunque avanzata, in ragione del comportamento e della condotta del Personale e degli eventuali subappaltatori. In particolare il Fornitore terrà manlevata Cedacri da qualsivoglia domanda o pretesa avanzata, in qualunque sede e a qualunque titolo: i) dal Personale (e, se del caso, dagli eredi di questi ultimi) della cui collaborazione si sia avvalso nell'adempimento dei servizi e/o ii) da qualunque soggetto terzo, purché con riferimento all'esecuzione e cessazione del rapporto e delle relazioni con il Personale.
18.3. Il Fornitore sarà altresì tenuto a manlevare Cedacri dal pagamento di eventuali somme che quest'ultima fosse chiamata a versare o fosse stata costretta a versare a titolo risarcitorio e/o indennitario ai propri Clienti e/o a terzi per effetto di azioni legali da questi ultimi promosse sulla base di abusivo, o, in ogni caso, improprio utilizzo di beni materiali ed immateriali forniti e/o impiegati dal Fornitore medesimo per l'esecuzione dei servizi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie spese, a procurare a Cedacri il diritto di continuare ad utilizzare il bene ovvero, in alternativa, a modificare o sostituire convenientemente tale bene, in modo da porre fine all'eventuale accertata violazione dei diritti di terzi.
18.4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai punti 7.1 e 7.2 che precedono, il Fornitore terrà indenne Cedacri da qualsiasi somma che la stessa fosse costretta a pagare a seguito di provvedimenti giudiziali, stragiudiziali e/o amministrativi, pena l’immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ..
18.5. Il Fornitore risponderà verso Cedacri per qualsiasi inadempienza da lui derivante nella erogazione dei servizi, nonché delle eventuali penali previste nel Contratto legate ad abbassamenti e/o degradi negli SLA.
18.6. Il Fornitore inoltre risarcirà, in egual misura, gli eventuali danni e/o penali che Cedacri fosse chiamata a risarcire ai propri Clienti come conseguenza del non corretto o mancato adempimento dei servizi da parte del Fornitore.
18.7. In caso di ripetute inadempienze e/o ritardi sui servizi, fatto salvo il risarcimento del danno, viene riconosciuta a Cedacri la facoltà di:
- sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti connessi a quel servizio/i;
- accettare le prestazioni non corrette o non complete effettuando una corrispondente riduzione dei corrispettivi dovuti, che tenga conto delle spese affrontate per ovviare agli inadempimenti ed ai danni subiti;
- eseguire direttamente o far eseguire da terzi le prestazioni non corrette addebitando al Fornitore tutti i costi diretti o indiretti;
- risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto di Cedacri al risarcimento del danno, qualora entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione il Fornitore non abbia conformato l’esecuzione del servizio alle condizioni contrattuali.
Art. 19 - Assicurazione
19.1. Il Fornitore dichiara di aver stipulato con una primaria Compagnia Assicurativa una polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi derivanti dal presente Contratto, compresa la responsabilità civile terzi (RCT/RCO) e civile professionale (RCP) del Fornitore, del Personale e dei sub-contraenti per eventuali danni arrecati a terzi, a Cedacri e/o al personale di quest’ultima, con espressa esclusione dell’azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicurativa nei confronti di Cedacri. Su richiesta di Cedacri, il Fornitore consegnerà a Cedacri certificazione attestante la predetta polizza assicurativa, garantendo in ogni caso a Cedacri la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla Compagnia Assicurativa.
19.2. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 19.1 che precede Cedacri potrà chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ..
Art. 20 - Penali per ritardata ultimazione dei lavori
20.1. Qualora i prodotti e/o i servizi oggetto del presente Contratto non fossero ultimati entro il termine indicato, il Fornitore sarà obbligato al pagamento, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari all'importo indicato nel Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Trascorso inutilmente detto termine, Cedacri avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ..
20.2. Il Fornitore, fin da ora, presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1252 c.c., ad effettuare la compensazione (volontaria) tra gli importi dovuti a titolo di penale e gli importi dovuti a titolo di acconti mensili e/o di saldo finale e, in generale, su qualunque credito che il Fornitore dovesse vantare, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cedacri. Xxxxx sarà dovuto al Fornitore qualora lo stesso, al fine di recuperare ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili a quest’ultimo, dovesse utilizzare turni di lavoro oltre il normale.
Art. 21 - Sospensione dei lavori
21.1. Tenuto conto dell’importanza operativa che il servizio riveste per Cedacri, per tutto il periodo di efficacia del presente Contratto, fatto salvo i casi di forza maggiore, il Fornitore si impegna a non sospendere totalmente o parzialmente, per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziaria, l’esecuzione dei servizi.
21.2. La Cedacri si riserva la facoltà discrezionale di ordinare, durante l'esecuzione delle opere e/o dei servizi, la sospensione totale o parziale dei lavori. Tale sospensione dovrà essere comunicata al Fornitore per iscritto.
21.3. In caso di sospensione dei lavori disposta dalla Cedacri, spetterà al Fornitore una proroga del termine di ultimazione del lavori stessi pari alla durata della sospensione.
21.4. Il Fornitore rinuncia a richiedere qualsiasi compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo per il caso di sospensione temporanea dei lavori disposta per ragioni tecniche dalla Cedacri.
Art. 22 – Collaudo di Accettazione
22.1. Alle varie scadenze, qualora previste dalle Condizioni Particolari o dalla Lettera d’Incarico, ed in ogni caso alla scadenza del Contratto, Cedacri provvederà alla verifica e al collaudo delle opere e/o dei servizi eseguiti, eventualmente anche alla presenza del Personale designato dal Fornitore. Il collaudo è documentato mediante i moduli forniti da Cedacri.
22.2. Nel caso in cui si dovessero riscontrare dei difetti o dei vizi verrà contestualmente redatto un verbale steso in contraddittorio in duplice copia.
Il Fornitore è obbligato ad eliminare immediatamente, a proprie cure e spese, detti vizi o difformità nei termini e nelle modalità previste nelle Condizioni Particolari o nella Lettera di Incarico.
22.3. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 18.7, è fatta salva la facoltà da parte della Cedacri di provvedere direttamente, all’eliminazione dei vizi e/o dei bugs di cui all’articolo 9 nei casi di necessità ed urgenza (quali ad esempio l’impossibilità di interrompere l’erogazione di un servizio o il pericolo di una perdita di dati).
Art. 23 – Diffida ad adempiere e Clausola risolutiva espressa
23.1 Ciascuna Parte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., nei casi in cui l’altra Parte si renda inadempiente a qualsivoglia obbligo assunto con il presente Contratto, e tale inadempimento non sia di scarsa importanza, dovrà inviare una specifica diffida ad adempiere a mezzo di lettera raccomandata a/r, intimando alla Parte inadempiente di porre rimedio all’inadempimento in un termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, riservandosi di chiedere, decorso inutilmente detto termine, la risoluzione immediata del Contratto, a mezzo raccomandata a.r., anticipata via fax, da inviarsi all’indirizzo dell’altra Parte indicato nell’art. 32
23.2. Ciascuna Parte potrà dichiarare, a mezzo di raccomandata a.r., anticipata via fax, da inviarsi all’indirizzo dell’altra Parte indicato nell’art. 32 la risoluzione di diritto del Contratto qualora si verifichino eventi incidenti negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, debitamente dimostrati e tali da porre in evidente pericolo l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti da detta Parte nell’ambito del presente Contratto.
23.3. Oltre ai casi ordinariamente previsti dal Codice Civile Cedacri potrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. a mezzo di raccomandata a.r., anticipata via fax, da inviarsi all’indirizzo del Fornitore indicato nell’art. 32, la risoluzione di diritto del Contratto, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) organizzazione e/o sviluppo non corretti e/o negligenti e/o non professionali dei lavori indicati nel Contratto;
b) introduzione, senza il preventivo nullaosta scritto della Cedacri, di variazioni alle opere ed ai servizi rispetto alle previsioni contrattuali;
c) violazione al divieto di subappalto/cessione del Contratto;
d) mancato rispetto degli obblighi nei confronti del Personale;
e) mancato rispetto degli obblighi nei confronti dell’Erario;
f) mancata consegna del prodotto/servizio entro il termine essenziale indicato nel Contratto e/o nella Lettera d’Incarico;
g) violazione dell’obbligo di non sospensione dei lavori a carico del Fornitore;
h) mancato intervento entro sette giorni per l’eliminazione dei vizi;
i) grave violazione di quanto previsto nel Codice Etico.
Art. 24 - Facoltà di recesso
24.1. Cedacri si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, parzialmente o totalmente dal presente Contratto, anche se è già iniziata l'esecuzione dei lavori.
24.2. La facoltà di recesso dovrà essere esercitata da Cedacri a mezzo di lettera raccomandata a.r. ed avrà efficacia trascorso il termine di preavviso di 15 (quindici) giorni, decorrente dal momento in cui detta lettera-raccomandata xxxx xxxxxx al Fornitore.
24.3. In caso di recesso da parte di Cedacri, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle sole opere e servizi fino a quel momento realizzati e approvati dalla Cedacri a seguito del collaudo di cui all’articolo 22.
Art. 25 – Servizi di trasferimento in uscita
25.1. Le Parti concordano sull’esigenza prioritaria di salvaguardare la continuità del servizio operativo di Cedacri in ogni fase del Contratto, ivi compresa quella della cessazione per qualsivoglia motivo. I servizi di trasferimento in uscita (di seguito Servizi di Trasferimento) di cui al presente articolo saranno pertanto svolti ispirandosi al criterio sopra enunciato.
25.2. Fatte salve le eventuali specificità previste nel Contratto, nel caso Cedacri lo richieda per iscritto, il Fornitore fornirà a Cedacri i Servizi di Trasferimento aventi lo scopo di consentire l'ordinato trasferimento dei dati da migrare e/o dei prodotti software e hardware a Cedacri stessa o a chi Cedacri abbia designato a tale scopo, al fine di consentire la prosecuzione del servizio senza interruzioni.
25.3. Le Parti collaboreranno in buona fede per analizzare, concordare e portare a compimento, nei tempi necessari, il Piano di Trasferimento predisposto congiuntamente che in generale dovrà prevedere:
- la definizione delle responsabilità di ciascuna delle Parti in relazione al trasferimento stesso;
- la descrizione delle attività che ognuna delle Parti dovrà svolgere in relazione al trasferimento stesso;
- il calendario di esecuzione delle attività a carico di ciascuna delle Parti;
- gli eventuali corrispettivi che Cedacri sarà tenuta a corrispondere al Fornitore in relazione all’esecuzione dei Servizi di Trasferimento;
Art. 26 – Obbligo di custodia
26.1. Il Fornitore (e/o le società consorziate) ha uno specifico obbligo di custodia di tutto il materiale trasmesso da Cedacri. In particolare il Fornitore non sarà liberato da responsabilità in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale a seguito di incendio, furto ed in genere in seguito ad atti e/o omissioni dovuti a titolo di dolo e/o colpa grave.
26.2. Il Fornitore si impegna - per sè e per il proprio Personale - a comunicare tempestivamente a Cedacri l’accesso, la sottrazione, la riproduzione o la replica, da parte di terzi, di tutto o in parte il materiale trasmesso da Cedacri ed in generale ogni incidente occorso relativo alla sicurezza delle Informazioni.
26.3. Il Fornitore, in quanto non proprietario, dovrà prontamente e specificatamente comunicare ai propri creditori la non pignorabilità e la non soggezione ad esecuzione forzata o a qualsiasi altro provvedimento cautelare sul suddetto materiale.
Art. 27 - Audit
27.1. Al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza e di riservatezza del patrimonio informativo, per assicurare l’affidabilità, l’efficacia e l’efficienza delle procedure automatiche, e di quant’altro connesso alla sicurezza e al buon funzionamento delle strutture informatiche e in generale tutto quanto previsto nel Contratto, Cedacri ha facoltà di effettuare interventi diretti di controllo anche se non programmati. Cedacri ha facoltà di commissionare periodicamente ad Enti Xxxxxxx, a proprie spese, interventi di auditing o di realizzare tali interventi con proprie funzioni.
27.2. Cedacri, sulla base di quanto esposto nei rapporti dell’auditor, potrà richiedere al Fornitore di attuare le opportune azioni correttive, al fine del rispetto dei requisiti e degli standard contrattualmente convenuti, riservandosi di verificare la loro puntuale attuazione. Laddove il Fornitore non dovesse intervenire, Cedacri avrà facoltà di recedere dal Contratto.
Il Fornitore nei limiti sopra detti, presterà ogni utile collaborazione per l’espletamento delle predette attività.
Art. 28 – Sicurezza sul lavoro
28.1. Il Fornitore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni e misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al puntuale rispetto delle normative in tema di igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente.
28.2. Il Fornitore si obbliga a:
• impartire ordini e istruzioni al Personale per ogni attività che assuma o possa assumere, anche solo potenzialmente, aspetti di pericolosità;
• fornire al Personale un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri delle attività svolte e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
• esigere che il Personale utilizzi le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione, individuali e collettivi;
• assicurare contro gli infortuni il Personale adibito all’espletamento dell’oggetto del Contratto;
• non conferire deleghe in tema di sicurezza sul lavoro a soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
28.3. Nel caso in cui sia necessario, Cedacri promuoverà la cooperazione e il coordinamento elaborando assieme al Fornitore, così come previsto dall’art. 26 del D. Lgs 81/08, un unico documento di valutazione dei rischi che individua le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza (DUVRI)
Art. 29 – Standard di sicurezza
29.1. Il Fornitore si impegna a rispettare adeguati standard di sicurezza fisica e logica, in linea con la normativa tempo per tempo vigente.
29.2. Il Fornitore si impegna ad adottare, per tutti i servizi erogati, adeguate misure di backup ed idonei piani di emergenza per garantire la prosecuzione di detti servizi a fronte di eventuali interruzioni imputabili a:
• malfunzionamenti dei propri sistemi hardware e software;
• eventi esterni che impediscano il nomale flusso di lavorazione.
Particolari misure di backup e di emergenza potranno essere specificamente previste nel Contratto e/o nella Lettera d’Incarico.
Art. 30 – Protezione dati personali
30.1. Le Parti tratteranno reciprocamente i rispettivi dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni) adottando le misure di sicurezza previste dalla medesima normativa che risultino idonee ad impedire la perdita o l’alterazione dei dati personali ovvero l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.
30.2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, il Fornitore dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati, la natura del conferimento degli stessi, le conseguenze dell'eventuale rifiuto al loro trattamento, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, i soggetti responsabili del trattamento, nonché i diritti di cui all'art. 7 del decreto medesimo. In base a detta informativa, il Fornitore conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge. Parimenti il Fornitore si impegna ad indicare a Cedacri le modalità di trattamento dei dati oggetto del Contratto in base a quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e qualora trattasse dati personali e/o sensibili di Cedacri e/o dei Clienti, lo stesso si dichiara fin d'ora disponibile a sottoscrivere la nomina di Responsabile
Esterno del trattamento di tali dati e ad agire in conformità a quanto stabilito dalla nomina ricevuta e dalla summenzionata legge. In relazione al Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali del 27 novembre 2008 "Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", sarà cura del Fornitore, per quanto concerne i sistemi informatici dallo stesso gestiti, adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie al rispetto del provvedimento suddetto; in particolare se si dovessero ravvisare i presupposti richiamati nel citato Provvedimento, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente Contratto, è attribuito al Fornitore il compito di provvedere per conto di Cedacri, all'attuazione delle prescrizioni di seguito riportate:
• conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e renderne disponibile a richiesta l'elenco aggiornato per ogni eventuale evenienza; tale elenco dovrà contenere evidenza dell'identità degli amministratori di sistema la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o permettono il trattamento di informazioni di carattere personale di lavoratori/collaboratori di Cedacri;
• sottoporre ad attività di verifica con cadenza almeno annuale l'operato degli amministratori di sistema designati in modo da controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali adottate in conformità alla normativa vigente.
Art. 31–Domicilio delle parti
Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto si riterrà valida e, dunque, produttiva di effetti solamente se inviata ai seguenti indirizzi:
- quanto alla Cedacri Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxxxx XX
- quanto al Fornitore
presso la sede indicata nel Contratto
ovvero al diverso indirizzo e numero di telefax che ciascuna delle parti potrà successivamente comunicare all’altra, con lettera raccomandata a.r..
Art. 32– Foro esclusivo
In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.
Art. 33 – Registrazione
Il presente Xxxxxxxxx viene redatto in duplice copia e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5
- 2° comma del D.P.R. 000 00.00.00 e gli oneri di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione stessa.
Art. 34 – Disposizioni per tipologie particolari di Fornitori
34.1. Qualora il Fornitore sia un Consorzio, rimane inteso che, in deroga all’art. 2615, secondo comma cod. civ. tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dal presente Contratto si intendono assunti direttamente dal Consorzio. In tal caso, Cedacri potrà agire direttamente nei confronti del Consorzio per far valere i diritti derivanti dal presente contratto. Il Consorzio potrà, poi, agire di rivalsa nei confronti del/i consorziato/i.
34.2. Qualora, invece, il Fornitore sia un lavoratore autonomo, un professionista o un’impresa individuale, rimane inteso che il Prestatore - realizzerà e svilupperà la prestazione a regola d’arte ed in ogni caso sarà tenuto, in deroga sia agli articoli 2222 e seguenti e sia agli articoli 2229 e seguenti cod. civ., al risultato descritto nella Proposta e nella Lettera d’Incarico.
Art. 35 - Codice Etico
35.1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che Cedacri ha adottato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 231/01 un Codice Etico ed un Modello Organizzativo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni; documenti consultabili sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
35.2. Il Fornitore si impegna a svolgere l’attività in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto, nonché se richiesto a fornire collaborazione all’Organismo di Xxxxxxxxx, incaricato di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, ed a segnalare direttamente al medesimo all’indirizzo email xxx000@xxxxxxx.xx eventuali situazioni che possano configurare una qualche anomalia / irregolarità ai sensi del Decreto.
Art. 36 – Disposizioni finali
36.1. Il presente Contratto (comprensivo dei suoi allegati), che annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, non potrà essere modificato se non per atto scritto, a pena di nullità.
36.2. In caso di conflitto interpretativo tra i vari documenti formanti il Contratto, le Condizioni Particolari (ed i suoi allegati) o la Lettera di Incarico (ed i suoi allegati) prevarranno sulle Condizioni Generali (ed i suoi allegati). Le Condizioni Generali (ed i suoi allegati) prevarranno sulla Proposta (ed i suoi allegati).
36.3. Tutti i termini e scadenze indicate nelle presenti Condizioni Generali e/o nella Proposta e/o nella Lettera di Incarico e/o nelle Condizioni Particolari, devono intendersi come termini essenziali.
36.4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle Condizioni Generali sia invalida o non eseguibile, le clausole rimanenti continueranno ad essere valide ed eseguibili, ove non si tratti di clausola centrale ed essenziale. Le Parti potranno accordarsi, secondo buona fede, per sostituire la clausola invalida o non eseguibile con un’altra che, relativamente agli effetti economici, risulti coerente con la comune volontà delle Parti e il più possibile conforme alla disposizione ritenuta invalida o non eseguibile.
36.5. Qualora richiesto dalla natura del servizio, Cedacri ed il Fornitore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. In tal senso il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore verrà effettuato da Cedacri tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato segnalato dal Fornitore, pena la risoluzione del Contratto. A tal fine il Fornitore si impegna a comunicare a Cedacri, e se richiesto al Cliente di Cedacri, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto, in caso di conto corrente di nuova apertura e con l’impegno di ripetere tale comunicazione in occasione dell’emissione delle fatture di competenza.
In caso di conto corrente preesistente alla stipula del presente atto contrattuale, il Fornitore si impegna ad inoltrare la suddetta comunicazione a Cedacri a richiesta di quest’ultima ovvero a richiesta del Cliente di Cedacri e, comunque in occasione dell’emissione delle fatture di competenza.
Nessun pagamento sarà effettuato da Cedacri su conti correnti diversi da quelli indicati dal Fornitore ovvero presso banche o istituti di credito diversi da quelli segnalati dal Fornitore medesimo, fatta salva la possibilità di modificare il numero di conto corrente dedicato ed, eventualmente, il nominativo della banca con preavviso scritto non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
36.6. L’eventuale tolleranza, da parte di uno dei contraenti, di comportamenti della controparte in violazione di quanto previsto dal presente Contratto, non implica alcuna rinuncia, da parte dello stesso contraente, né ai diritti che gli derivano dal presente Contratto, né alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.
Collecchio, lì …………………..
Cedacri S.p.A. Il Fornitore
……………………………………………………… ………………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente approvati per iscritto i seguenti articoli:
art. 4.7. “Esecuzione”; 4.8. “Esecuzione”; art. 5 “Variazioni”; art. 6 “Subappalto/Cessione del contratto”; art. 7.2. “Obblighi nei confronti del Personale impiegato dal Fornitore”; 7.3. “Obblighi nei confronti del Personale impiegato dal Fornitore”; art.15 “Obblighi di riservatezza”; art. 18 “Responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi e inadempienza”; art. 19 “Assicurazione”; art. 20 “Penali per ritardata esecuzione dei lavori”; art. 21 “Sospensione dei lavori”; art. 23.3. “Diffida ad adempiere e clausola risolutiva espressa”; art. 24 “Facoltà di recesso”; art. 28 “Sicurezza sul lavoro”; art. 32 “Foro esclusivo”; art. 35 “Codice Etico”; art. 36.1. “Disposizioni finali”.
Collecchio, lì …………………..
Cedacri S.p.A. Il Fornitore
………………………………………………………… ………………………………………………..