Common use of Base di calcolo Clause in Contracts

Base di calcolo. 1. L’importo sul quale viene prelevata l’imposta è l’importo prima di qualsiasi deduzione. 2. L’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi è prelevata come segue: a) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 25: sull’importo lordo degli interessi pagati o accredi- tati; b) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettere b o d del’articolo 25: sull’importo degli interessi o dei redditi con- templati da dette lettere; c) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera c dell’articolo 25: sull’importo degli interessi contemplato da detta lettera. 3. L’imposta sui redditi su dividendi è riscossa come segue: a) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 26: sull’importo lordo dei dividendi pagati o accreditati; se i dividendi non sono pagati o accreditati, sul valore venale dei dividendi in natura al momento della loro entrata; b) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 26: sull’importo dei dividendi contemplati in detta lettera; c) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera c dell’articolo 26: sull’im- porto dei redditi contemplato in detta lettera. 4. L’imposta sugli altri redditi è riscossa come segue: a) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 27: sull’importo lordo degli altri redditi pagati o accreditati; b) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 27: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera; c) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 27: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera. 5. L’imposta è riscossa sugli utili da alienazione di valori patrimoniali. L’utile da alienazione corrisponde al provento dell’alienazione, dopo deduzione dei costi di acquisizione e dei costi accessori dell’acquisizione e dell’alienazione, secondo le regole seguenti: a) in tutti i casi i costi di acquisizione corrispondono al prezzo di acquisto effet- tivo tranne che in casi eccezionali in cui non è più disponibile una docu- mentazione accurata; b) se non è disponibile una documentazione accurata, i costi di acquisizione corrispondono al valore venale del valore patrimoniale al 31 marzo 1982 o, se il valore patrimoniale non esisteva a tale data, il valore venale al momento della nascita del valore patrimoniale; c) se il valore venale è sconosciuto, i costi di acquisizione sono considerati nulli; d) se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali su un conto o un deposito di terzi, l’operazione è considerata un’alienazione. In questo caso il ricavo dell’alienazione è considerato come il valore venale del valore patri- moniale. Non sono considerati alienazioni i trasferimenti tra coniugi o partner in unione domestica registrata. 6. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali depositati in Svizzera possono essere compensati in Svizzera con ulteriori utili da alienazione realizzati presso lo stesso agente pagatore svizzero. 7. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali non possono essere compensate da utili da alienazioni precedenti o essere trasferite su un conto presso un altro agente pagatore svizzero.

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Samples: Convenzione, Convenzione, Convenzione

Base di calcolo. 1. L’importo sul quale viene prelevata l’imposta è l’importo prima di qualsiasi deduzione. 2. L’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi è prelevata come segue: a) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 25: sull’importo lordo degli interessi pagati o accredi- tati; b) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettere b o d del’articolo 25: sull’importo degli interessi o dei redditi con- templati da dette lettere; c) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera c dell’articolo 25: sull’importo degli interessi contemplato da detta lettera. 3. L’imposta sui redditi su dividendi è riscossa come segue: a) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 26: sull’importo lordo dei dividendi pagati o accreditati; se i dividendi non sono pagati o accreditati, sul valore venale dei dividendi in natura al momento della loro entrata; b) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 26: sull’importo dei dividendi contemplati in detta lettera; c) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera c dell’articolo 26: sull’im- porto dei redditi contemplato in detta lettera. 4. L’imposta sugli altri redditi è riscossa come segue: a) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 27: sull’importo lordo degli altri redditi pagati o accreditati; b) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 27: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera; c) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 27: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera. 5. L’imposta è riscossa sugli utili da alienazione di valori patrimoniali. L’utile da alienazione corrisponde al provento dell’alienazione, dopo deduzione dei costi di acquisizione e dei costi accessori dell’acquisizione e dell’alienazione, secondo le regole seguenti: a) in tutti i casi i costi di acquisizione corrispondono al prezzo di acquisto effet- tivo tranne che in casi eccezionali in cui non è più disponibile una docu- mentazione accurata; b) se non è disponibile una documentazione accurata, i costi di acquisizione corrispondono al valore venale del valore patrimoniale al 31 marzo 1982 o, se il valore patrimoniale non esisteva a tale data, il valore venale al momento della nascita del valore patrimoniale; c) se il valore venale è sconosciuto, i costi di acquisizione sono considerati nullinul- li; d) se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali su un conto o un deposito de- posito di terzi, l’operazione è considerata un’alienazione. In questo caso il ricavo dell’alienazione è considerato come il valore venale del valore patri- moniale. Non sono considerati alienazioni i trasferimenti tra coniugi o partner part- ner in unione domestica registrata. 6. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali depositati in Svizzera possono essere compensati in Svizzera con ulteriori utili da alienazione realizzati presso lo stesso agente pagatore svizzero. 7. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali non possono essere compensate da utili da alienazioni precedenti o essere trasferite su un conto presso un altro agente pagatore svizzero.

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Samples: Convenzione

Base di calcolo. 1. L’importo sul quale viene prelevata L’agente pagatore svizzero riscuote l’imposta è l’importo prima su pagamenti senza ritenuta e senza considerale i costi accessori di qualsiasi deduzione.acquisto nel modo seguente: 2. L’imposta sui a) per redditi derivanti da pagamenti di interessi è prelevata come segueai sensi della lettera a del pa- ragrafo 1 dell’articolo 17: a(i) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il la lettera a del paragrafo 1 lettera a dell’articolo 2523: sull’importo lordo degli interessi pagati o accredi- tati;accreditati, b(ii) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 le lettere b o d del’articolo 25del paragrafo 1 dell’articolo 23: sull’importo degli interessi o dei redditi con- templati contemplati da dette lettere; c, (iii) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il la lettera c del paragrafo 1 lettera c dell’articolo 2523: sull’importo degli interessi contemplato contem- plato da detta lettera.; 3. L’imposta sui b) per redditi su dividendi è riscossa come segueai sensi della lettera b del paragrafo 1 dell’arti- colo 17: a(i) in caso di dividendi dividenti secondo il paragrafo 1 la lettera a dell’articolo 2624: sull’importo lordo dei dividendi pagati o accreditati; se i dividendi non sono pagati o accreditati, accreditati oppure sul valore venale dei dividendi in natura al momento della loro entrata;, b(ii) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 la lettera b dell’articolo 2624: sull’importo dei dividendi contemplati in detta lettera; c, (iii) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 la lettera c dell’articolo 2624: sull’im- porto sull’importo dei redditi contemplato in detta lettera.; 4. L’imposta sugli c) per altri redditi è riscossa come segueai sensi della lettera c del paragrafo 1 dell’articolo 17: a(i) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 la lettera a dell’articolo 2725: sull’importo lordo degli altri redditi pagati o accreditati;, b(ii) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 la lettera b dell’articolo 2725: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera; c, (iii) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 la lettera b c dell’articolo 2725: sull’importo degli altri dei redditi contemplati in detta lettera.; 5. L’imposta è riscossa sugli d) per utili da alienazione di valori patrimoniali. L’utile da alienazione corrisponde al ai sensi della lettera d del paragrafo 1 dell’arti- colo 17: (i) sul provento dell’alienazione, dopo deduzione dei costi di acquisizione e dei acquisizione. I costi accessori dell’acquisizione e dell’alienazione, sono calcolati secondo le regole seguenti: a) in tutti i casi i costi il metodo del costo medio ponderato. In caso di acquisizione corrispondono al prezzo di acquisto effet- tivo tranne che in casi eccezionali in cui non è più disponibile una docu- mentazione accurata; b) se non è disponibile una documentazione accurata, i costi di acquisizione corrispondono al valore venale valori patrimoniali prima del valore patrimoniale al 31 marzo 1982 o, se il valore patrimoniale non esisteva a tale data, il valore venale al momento della nascita del valore patrimoniale; c) se il valore venale è sconosciuto1° aprile 2012, i costi di acquisizione sono considerati nulli;uguali ai valori di mercato al 1° aprile 2012. Se i valori di mercato al 1° aprile 2012 non sono disponibili, l’imposta è prelevata sul 30 per cento del provento dell’alienazione. d(ii) se i dati storici per calcolare i costi di acquisizione non sono disponibili o la data d’acquisizione è sconosciuta, l’imposta è prelevata sul 30 per cento del provento dell’alienazione. (iii) se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali su un conto o un deposito di terzi, l’operazione è considerata un’alienazione. In questo caso il ricavo dell’alienazione è considerato come il valore venale del valore patri- moniale. Non sono considerati alienazioni i trasferimenti tra coniugi o partner in unione domestica registrata. 62. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali depositati in Svizzera possono I redditi negativi ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 17 devono essere compensati in Svizzera compen- sati con ulteriori utili da alienazione realizzati redditi positivi conseguiti nello stesso anno civile presso lo stesso il medesimo agente pagatore svizzero. Su richiesta della persona interessata, alla fine dell’anno civile l’agente pagatore svizzero rilascia un certificato con l’ammontare della perdita residua, conformemente a un modello prestabilito. 7. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali non possono essere compensate da utili da alienazioni precedenti o essere trasferite su un conto presso un altro agente pagatore svizzero.

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Samples: Convenzione

Base di calcolo. 1. L’importo sul quale viene prelevata l’imposta è l’importo prima di qualsiasi deduzione. 2. L’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi è prelevata come segue: a) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il l’articolo 25 paragrafo 1 lettera a dell’articolo 25a: sull’importo lordo degli interessi pagati o accredi- tatiaccreditati; b) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il l’articolo 25 paragrafo 1 lettere b o d del’articolo 25d: sull’importo degli interessi o dei redditi con- templati contempla- ti da dette lettere; c) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il l’articolo 25 paragrafo 1 lettera c dell’articolo 25c: sull’importo degli interessi contemplato da detta letteralette- ra. 3. L’imposta sui redditi su dividendi è riscossa come segue: a) in caso di dividendi secondo il l’articolo 26 paragrafo 1 lettera a dell’articolo 26a: sull’importo lordo dei dividendi pagati o accreditati; se i dividendi non sono pagati o accreditatiac- creditati, sul valore venale dei dividendi in natura al momento della loro entrataen- trata; b) in caso di dividendi secondo il l’articolo 26 paragrafo 1 lettera b dell’articolo 26b: sull’importo dei dividendi contemplati in detta lettera; c) in caso di dividendi secondo il l’articolo 26 paragrafo 1 lettera c dell’articolo 26c: sull’im- porto sull’importo dei redditi contemplato in detta lettera. 4. L’imposta sugli altri redditi è riscossa come segue: a) in caso di altri redditi secondo il l’articolo 27 paragrafo 1 lettera a dell’articolo 27a: sull’importo lordo degli altri redditi pagati o accreditati; b) in caso di altri redditi secondo il l’articolo27 paragrafo 1 lettera b dell’articolo 27b: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera; c) in caso di altri redditi secondo il l’articolo 27 paragrafo 1 lettera b dell’articolo 27b: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera. 5. L’imposta è riscossa sugli utili da alienazione di valori patrimoniali. L’utile da alienazione corrisponde al provento dell’alienazione, dopo deduzione dei costi di acquisizione e dei costi accessori dell’acquisizione e dell’alienazione, secondo le regole seguenti: a) in tutti i casi i costi di acquisizione corrispondono al prezzo di acquisto effet- tivo tranne che in casi eccezionali in cui non è più disponibile una docu- mentazione documen- tazione accurata; b) se non è disponibile una documentazione accurata, i costi di acquisizione corrispondono al valore venale del valore patrimoniale al 31 marzo 1982 o, se il valore patrimoniale non esisteva a tale data, il valore venale al momento della nascita del valore patrimoniale; c) se il valore venale è sconosciuto, i costi di acquisizione sono considerati nulli; d) se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali su un conto o un deposito de- posito di terzi, l’operazione è considerata un’alienazione. In questo caso il ricavo dell’alienazione è considerato come il valore venale del valore patri- moniale. Non sono considerati alienazioni i trasferimenti tra coniugi o partner par- tner in unione domestica registrata. 6. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali depositati in Svizzera possono essere compensati in Svizzera con ulteriori utili da alienazione realizzati presso lo stesso agente pagatore svizzero. 7. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali non possono essere compensate da utili da alienazioni precedenti o essere trasferite su un conto presso un altro agente pagatore svizzero.

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Samples: Fiscal Cooperation Agreement

Base di calcolo. 1. L’importo sul quale viene prelevata l’imposta è l’importo prima di qualsiasi deduzione. 2. L’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi è prelevata come segue: a) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 25: sull’importo lordo degli interessi pagati o accredi- tati; b) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettere b o d del’articolo 25: sull’importo degli interessi o dei redditi con- templati da dette lettere; c) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera c dell’articolo 25: sull’importo degli interessi contemplato da detta lettera. 3. L’imposta sui redditi su dividendi è riscossa come segue: a) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 26: sull’importo lordo dei dividendi pagati o accreditati; se i dividendi non sono pagati o accreditati, sul valore venale dei dividendi in natura al momento della loro entrata; b) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 26: sull’importo dei dividendi contemplati in detta lettera; c) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera c dell’articolo 26: sull’im- porto dei redditi contemplato in detta lettera. 4. L’imposta sugli altri redditi è riscossa come segue: a) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 27: sull’importo lordo degli altri redditi pagati o accreditati; b) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 27: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera; c) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 27: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera. 5. L’imposta è riscossa sugli utili da alienazione di valori patrimoniali. L’utile da alienazione corrisponde al provento dell’alienazione, dopo deduzione dei costi di acquisizione e dei costi accessori dell’acquisizione e dell’alienazione, secondo le regole seguenti: a) in tutti i casi i costi di acquisizione corrispondono al prezzo di acquisto effet- tivo tranne che in casi eccezionali in cui non è più disponibile una docu- mentazione accurata; b) se non è disponibile una documentazione accurata, i costi di acquisizione corrispondono al valore venale del valore patrimoniale al 31 marzo 1982 o, se il valore patrimoniale non esisteva a tale data, il valore venale al momento della nascita del valore patrimoniale; c) se il valore venale è sconosciuto, i costi di acquisizione sono considerati nulli; d) se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali su un conto o un deposito de- posito di terzi, l’operazione è considerata un’alienazione. In questo caso il ricavo dell’alienazione è considerato come il valore venale del valore patri- moniale. Non sono considerati alienazioni i trasferimenti tra coniugi o partner par- tner in unione domestica registrata. 6. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali depositati in Svizzera possono essere compensati in Svizzera con ulteriori utili da alienazione realizzati presso lo stesso agente pagatore svizzero. 7. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali non possono essere compensate da utili da alienazioni precedenti o essere trasferite su un conto presso un altro agente pagatore svizzero.

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Samples: Protocollo