Procedure per il rinnovo del CCNL. Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale). L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale. Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Procedure per il rinnovo del CCNL. Durante i sei mesi precedenti la scadenza del CCNL e nel mese successivo e comunque per un periodo pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, e comunque dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del CCNL, a tutti i lavoratori cui si applica il presente CCNL sarà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione, pari al 30% del tasso IPCA programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali in vigore, dopo sei mesi in assenza di accordo l’importo in questione sarà pari al 50% del tasso IPCA.
Procedure per il rinnovo del CCNL. Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto stesso, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la “saldatura” tra un ccnl in scadenza e quello successivo. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del ccnl e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presenta- zione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto. Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà – a carico dei Sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali – l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della L. 12.6.1990 n. 146 in materia di contributi sindacali. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che segue: in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di sca- denza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribu- zione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio. Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell’accordo di rin- novo del contratto nazionale. Tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo quadro si impe- gnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappre- sentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del ccnl medesimo. La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina conside- rando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010. Le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l’accordo per il rinnovo del ccnl.
Procedure per il rinnovo del CCNL. (1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Procedure per il rinnovo del CCNL. Almeno sei mesi prima della scadenza le Parti firmatarie comunicano, con raccomandata AR, formale disdetta del presente CCNL. Entro sei mesi dalla scadenza del CCNL le Parti, che hanno inviato disdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata AR. Entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il rin- novo del CCNL. Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scaden- za medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederan- no ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra in- dicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. In sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi sono riconosciu- ti al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL con le decorrenze ivi previste.
Procedure per il rinnovo del CCNL. Articolo 176
Procedure per il rinnovo del CCNL. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza. Durante i 3 mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, dopo un periodo dì 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (cosiddetta indennità di vacanza contrattuale - IVC). L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la IVC. Nell'accordo di rinnovo del CCNL le parti definiranno tempi e modalità di cessazione della IVC eventualmente erogata.
Procedure per il rinnovo del CCNL. 1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Procedure per il rinnovo del CCNL. 1. La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Procedure per il rinnovo del CCNL. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza. Durante i 3 mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, dopo un periodo dì 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l. e, comunque, dopo un periodo di 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del c.c.n.l., sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (cosiddetta indennità di vacanza contrattuale - I.v.c.). L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la I.v.c. Nell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. le parti definiranno tempi e modalità di cessazione della I.v.c. eventualmente erogata.