Bids on the MOT market Clausole campione

Bids on the MOT market. Taking into account the evolution of the market and with a view to increasing the liquidity of the instruments traded on the MOT market while simultaneously facilitating disinvestments, approved intermediaries are allowed to apply to Borsa Italiana to engage in the activity of continuously displaying just bids for minimum quantities. Also with the aim to control the compliance with the undertaken obligations, the intermediary must segregate such activity using a specific Trader Group. For this purpose market intermediary must take previous contact with Borsa Italiana, according to the general rules. In order to harmonise the application forms for admission to trading, a number of changes is made to the forms used for instruments traded on the SEDEX and ETFplus markets. In particular:
Bids on the MOT market. Instructions to the Market Rules Title IA.7 Electronic bond market (MOT) Chapter IA.7.1 – Trading Methods Article IA.7.1.9 With the aim to increase the liquidity of the instruments traded and, in particular, to make easier the disinvestment of such instruments, with reference to all the classes and all the segments of the MOT market referred to in Article IA.7.1.2, Borsa Italiana may allow the presence of intermediaries other than specialists. The former undertakes to display bids on a continuous basis for minimum quantities. Such activity may be performed by intermediaries admitted to trading on the MOT market. Where the issuer is admitted to trading on the MOT market, the request may be applied by the issuer that may fulfil the undertaking itself. For the request a specific form is available on the Borsa Italiana web site. The intermediary must segregate such activity of trading using a specific Trader Group. For this purpose intermediary must take previous contact with Borsa Italiana pursuant to Article 3.3.2, paragraph 2, of the Rules. Article IA.7.1.10

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).