Bilateralità Clausole campione

Bilateralità. In funzione della contribuzione di cui all’articolo 12 del D.lgs. 276/2003, le Parti con- cordano che gli apprendisti possono essere posti in formazione nell’ambito della proget- tazione formativa dell’Agenzia tramite FORMA.TEMP. Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti sia per l’accesso alle presta- zioni Ebitemp che a quelli di iscrizione al fondo previdenziale di settore denominato Fontemp.
Bilateralità. 1. In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente Contratto Collettivo Na- zionale operano gli Enti Bilaterali, di cui al successivo articolo 11, in ordine a: - formazione professionale, previdenza e sostegno al reddito, il Fondo per la formazione e l’integrazione al reddito denominato “FORMA.TEMP” di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, e di cui all’articolo 11, punto 1, del presente CCNL; - relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale opera l’Ente Nazionale Bilaterale Paritetico denominato “EBITEMP” di cui all’articolo 11, punto 2 del presente CCNL.
Bilateralità. 1. Le Parti riconoscono il valore della bilateralità quale strumento idoneo a perseguire sia lo sviluppo di un efficace sistema di Relazioni Industriali che il rispetto delle norme di legge oltreché delle finalità da queste previste.
Bilateralità. Le parti rilevano nel sistema della bilateralità uno strumento strategico che consenta di affrontare tutte le tematiche in sede sia nazionale sia territoriale, relative alle materie demandate agli scopi dell'EBIT, ferme restando le esperienze positive attualmente in essere a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità. Entro il 31 marzo 1999 le parti si impegnano a rendere effettivamente operativo l'EBIT di FEDERTURISMO sulla base dello Statuto e del Regolamento, definiti nel C.C.N.L. FEDERTURISMO 7 febbraio 1996, i cui testi sono in allegato al C.C.N.L. stesso. Le parti s'impegnano a costituire una apposita Commissione incaricata di identificare le modalità atte ad ampliare gli scopi dell'EBIT, favorirne lo sviluppo sul territorio, definire le forme di finanziamento e contribuzione anche con riferimento alle modalità relative al sostegno del reddito. Le parti confermano che nella valutazione per la definizione del costo del rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
Bilateralità. Le Parti confermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli. Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.
Bilateralità. A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV dichiarano che la bilateralità di settore rappresenta e continuerà a rappresentare sempre più una opportunità di cooperazione tra le parti, utile alle imprese e ai lavoratori solo laddove sia espressione unitaria degli attori del settore. In tal senso la disciplina contrattuale in materia non vuole essere innovazione della bilateralità, che viene invece, allo stato, confermata negli enti di appartenenza E.Bi.N.Vi.P., FASIV e Commissione Paritetica Nazionale. 2014.
Bilateralità. CCNL TDS Artt. 17-21 EBINTER è l’ente bilaterale nazionale per il terziario, cui si affiancano gli EBT, enti bilaterali territoriali. Le parti concordano che quanto disciplinato dal CCNL rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto xxxxx
Bilateralità. Le Confederazioni imprenditoriali dell’artigianato Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil valutano positivamente l’esperienza dell’artigianato maturata a partire dall’Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 e considerano tuttavia necessario un rilancio dell’esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento di tale accordo, adeguandone la missione le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera, rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi. In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità. Le parti concordano pertanto di adeguare i criteri di funzionamento del sistema della bilateralità al fine di garantire il massimo sviluppo delle strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti Bilaterali. • Sistema di interventi Le prestazioni riconosciute dal sistema degli Enti Bilaterali Regionali sono stabilite da specifici accordi sottoscritti dalle parti ai vari livelli. La natura delle prestazioni è pertanto pattizia e le stesse sono erogate entro il tetto delle disponibilità presenti in ogni singolo Ente Bilaterale. Nel confermare la natura privata degli interventi le parti sociali regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri confederali, categoriali o territoriali. Gli obiettivi del sistema della bilateralità di realizzare compiti di tutela, sostegno e sviluppo dell’intero comparto rendono contestualmente necessaria l’individuazione di caratteristiche di omogeneità del livello minimo di prestazioni di sostegno al reddito da corrispondere su tutto il territorio nazionale. In considerazione delle novità intervenute a livello legislativo, vista anche la mancata emanazione dei relativi decreti di attuazione, le parti si impegnano a promuovere le azioni necessarie al fine di assicurare la piena e tempestiva operatività delle nuove prestazioni di disoccupazione a fronte di sospensione dell’attività lavorativa. Nel contempo le parti ritengono altresì prioritaria la prosecuzione del confronto a livello confederale con il contributo delle categorie nazionali e dei livelli regionali al fine di garantire la piena applicazione ed effettività della...
Bilateralità. Art. 26 – Bilaterality
Bilateralità. Tenuto conto del sistema bilaterale nazionale e territoriale del settore e delle prestazioni da esso erogate che costituiscono un elemento di tutela per le imprese e per le lavoratrici e i lavoratori impiegati in agricoltura, le parti concordano nel desumere, anche da questo sistema, un indicatore utile alla misurazione e certificazione della rappresentanza.