Bilateralità Clausole campione
Bilateralità. In funzione della contribuzione di cui all’articolo 12 del D.lgs. 276/2003, le Parti concordano che gli apprendisti possono essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’Agenzia tramite Forma.Temp. Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti per l’accesso alle prestazioni Ebitemp e Fondo di Solidarietà.
Bilateralità. 1. In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente Contratto Collettivo Na- zionale operano gli Enti Bilaterali, di cui al successivo articolo 11, in ordine a: - formazione professionale, previdenza e sostegno al reddito, il Fondo per la formazione e l’integrazione al reddito denominato “FORMA.TEMP” di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, e di cui all’articolo 11, punto 1, del presente CCNL; - relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale opera l’Ente Nazionale Bilaterale Paritetico denominato “EBITEMP” di cui all’articolo 11, punto 2 del presente CCNL.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di previdenza e di sostegno al reddito i due Enti possono operare anche congiuntamente. Per tali misure FORMA.TEMP dispone di risorse pari allo 0,32 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, e al lordo dei costi di gestione. Le risorse vengono destinate: - 0,12 per cento per implementare le prestazioni erogate da Ebitemp; - 0,20 per cento per interventi di sostegno al reddito e/o per la costituzione del Fondo di solidarietà. Tali interventi sono altresì sostenuti da ulteriori risorse derivanti dai residui del finanziamento già stanziato dalla bilateralità con l’Accordo del 13 maggio 2009 nonché da risorse, di pari misura, derivanti dai residui del Fondo per la formazione con- tinua istituito presso FORMA.TEMP.
Bilateralità. 1. Le Parti riconoscono il valore della bilateralità quale strumento idoneo a perseguire sia lo sviluppo di un efficace sistema di Relazioni Industriali che il rispetto delle norme di legge oltreché delle finalità da queste previste.
2. In coerenza con quanto previsto al comma precedente le Parti si danno recipro- camente atto che il sistema bilaterale nel settore della somministrazione di lavoro è fondato sui seguenti Enti: FORMA.TEMP, EBITEMP, FONDO DI SOLIDARIETA’, FONTE.
Bilateralità. Le parti rilevano nel sistema della bilateralità uno strumento strategico che consenta di affrontare tutte le tematiche in sede sia nazionale sia territoriale, relative alle materie demandate agli scopi dell'EBIT, ferme restando le esperienze positive attualmente in essere a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità. Entro il 31 marzo 1999 le parti si impegnano a rendere effettivamente operativo l'EBIT di FEDERTURISMO sulla base dello Statuto e del Regolamento, definiti nel C.C.N.L. FEDERTURISMO 7 febbraio 1996, i cui testi sono in allegato al C.C.N.L. stesso. Le parti s'impegnano a costituire una apposita Commissione incaricata di identificare le modalità atte ad ampliare gli scopi dell'EBIT, favorirne lo sviluppo sul territorio, definire le forme di finanziamento e contribuzione anche con riferimento alle modalità relative al sostegno del reddito. Le parti confermano che nella valutazione per la definizione del costo del rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
Bilateralità. A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV dichiarano che la bilateralità di settore rappresenta e continuerà a rappresentare sempre più una opportunità di cooperazione tra le parti, utile alle imprese e ai lavoratori solo laddove sia espressione unitaria degli attori del settore. In tal senso la disciplina contrattuale in materia non vuole essere innovazione della bilateralità, che viene invece, allo stato, confermata negli enti di appartenenza E.Bi.N.Vi.P., FASIV e Commissione Paritetica Nazionale.
Bilateralità. Le Parti confermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli. Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.
Bilateralità. In funzione della contribuzione di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, le Parti concordano che gli apprendisti possono essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'Agenzia tramite Forma.Temp. Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti per l'accesso alle prestazioni Ebitemp e Fondo di Solidarietà.
Bilateralità. L’Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge di cui all’art.76 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003 e L. n.183/2010 e s.m.i. L’Ente Bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali e a tal fine attiverà, a titolo esplicativo ma non esaustivo, ogni utile iniziativa rivolta a:
Bilateralità. L’esperienza della bilateralità in Italia vista con gli occhi delle rappresentanze sindacali è un interessante e vasto campo d’indagine. Da una prima analisi della letteratura di settore1, alle origini delle difficoltà che ancora incontrano gli organi paritetici di tutela è presente proprio una mancata presa di consapevolezza del ruolo cruciale che ricopre il sindacato dei lavoratori a fronte delle trasformazioni del mondo del lavoro, soprattutto nel settore del terziario. Per comprendere la controtendenza italiana nella materia del lavoro rispetto ad altri paesi europei come la Svezia, la Danimarca o il Belgio, basta accennare a come la funzione del sindacato nei paesi nordici sia più articolata e complessa, ritenendosi altresì direttamente responsabile della gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori. In Italia, da decenni, le rappresentanze discutono principalmente del riconoscimento delle funzioni di contrattazione nel mercato del lavoro, rappresentando esclusivamente gli interessi economici, ovvero quelle che potremmo indicare come le relazioni industriali “in senso stretto”. Questa visione si discosta lungamente dallo stato attuale delle cose, anche a fronte dei mutamenti economici di natura strutturale2 oggi in corso, perché escluderebbe a priori tutte quelle possibili competenze che con il post-fordismo e le sue conseguenze sociali (la liberalizzazione del lavoro, la privatizzazione dei servizi socio-sanitari e lo sviluppo di sistemi integrativi al reddito) dovrebbero essere oggetto di attenzione e dibattito. In altre parole: l’eredità culturale di politica sociale assistenzialista lasciataci dal fordismo, di matrice fortemente keynesiana, pone grandemente in ombra tutte quelle attività legate alla protezione sociale e al mutualismo che, nel nostro paese sono ad oggi ancora affidate al vecchio sistema di welfare state.
Bilateralità. Si ribadisce che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità (ENFEA/ENFEA SALUTE) dovranno corri- spondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo (EAR) pari a 25,00 euro lordi mensili (per 13 mensilità). L’accordo precisa che tale elemento aggiuntivo è comunque dovuto anche in caso di mancata adesione anche ad uno solo degli Enti bilaterali (ENFEA/ENFEA SALUTE). Inoltre, è stata eliminata la previsione contrattuale che stabiliva che per gli apprendisti l’importo va riproporzionato alla percentuale di re- tribuzione riconosciuta.
