Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
Informazione preventiva Informazione successiva
Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.
Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.
Manutenzione preventiva La manutenzione preventiva (o programmata) comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, secondo le modalità previste dai manuali d’uso forniti in dotazione con l’apparecchiatura. Tale manutenzione dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità, frequenze e condizioni stabilite nel manuale relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato. Si intendono comprese in tali visite periodiche anche le verifiche di rispondenza di beni alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito di interventi in manutenzione preventiva e/o correttiva ed, in ogni caso, almeno una volta per anno. Le date del piano di manutenzione preventiva dovranno essere concordate con il responsabile dell’Unità operativa che utilizza l’apparecchiatura e/o con un suo incaricato, restando inteso che ogni modifica del calendario dovrà essere previamente concordata ed idoneamente comunicata agli operatori di ATS Sardegna. In ogni caso dovranno essere rispettate le frequenze e gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto e/o modificato in accordo tra le parti, pena l’applicazione delle penali indicate nello Schema di Contratto. Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva dovrà essere redatto un apposito Rapporto di lavoro di manutenzione preventiva, da consegnare agli incaricati di ATS Sardegna, il quale dovrà riportare, anche in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx informazioni relative alle attività svolte, alla data di esecuzione delle prestazioni e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite.
RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; - Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12/03/2020 Accordo di programma, anno 2020, trasmesso dal Ministero alle regioni in data 13 maggio 2020, finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 72 e 73 del Codice relativo all’atto di indirizzo del 12 marzo 2020; - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 con il quale sono adottate le Linee Guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e il terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017; - Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 2021 “Individuazione dei criteri e delle modalita' di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze.” - Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; - Accordo sancito dalla Conferenza unificata in data 30/10/2014 con l’approvazione del documento concernente il “Piano Nazionale Demenze – Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”; - Legge Regionale 24 maggio 2006, n.12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii.; - Legge Regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. - Legge Regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”; - Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 agosto 2013, n. 18 “Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015” (PSIR) e ss.mm.ii., tuttora efficace ai sensi dell’art. 25 della L.R. 12/2006; - DGR n.267 del 13/3/2015 “Recepimento Accordo CU del 30 ottobre 2014 (Rep. Atti n.135/CU) sul documento “Piano nazionale demenze-Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”; - DGR n.55 del 26/1/2017 “Indirizzi per il Piano Regionale Demenze. Determinazione di ARS 105/2016”; - D.G.R. 1179 del 28/12/2017 “Indirizzi per l’erogazione di contributi a favore di Enti/organismi del terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale.”; - D.G.R. 944 del 16/11//2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”; - DGR 991 del 30/11//2018 “Approvazione avviso pubblico "Concessione di contributi ad enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato e Associazione di promozione sociale) per azioni di prevenzione e di sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer". Importo di euro 70.000,00; - DGR 362 del 10/5/2019:” Recepim. Accordo Stato/Regioni/Prov. Aut./Enti locali del 26.10.2017 – Linee di indirizzo xxx.xx sui Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali per le demenze e sull’uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze; - DGR 152 del 28/02/2020 “Avviso pubblico "Concessione contributi a enti del Terzo Settore (OdV e APS) per azioni di prevenzione, prossimità e sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer"- anno 2020. Importo € 100.000,00”; - DGR 398 del 7/5/2021; Procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di interventi a favore di bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni a seguito dell'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Liguria annualità 2020 in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. Accertamento e prenotazione di € 600.000,00; - DGR 652 del 23/7/2021:” Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore). Accertamento e prenotazione di euro 378.647,00.”; - DGR 813 del 5/8/2022 “Approvazione piano triennale attività 2021/2023 previsto dal Piano Nazionale demenze ai fini della liquidazione della liquidazione delle quote ministeriali. Impegno di euro 178.716,54 a favore di Xxxxx; - Decreto del dirigente 3566 del 31/12/2018: “Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 991/2018 “Approvazione avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti terzo settore (organizzazioni volontariato e Assoc. Di Promozione Sociale) per azioni prevenzione e sostegno famiglie con familiari affetti da Alzheimer. Importo € 70.000,00”; - Decreto del Dirigente n 4982 del 28 agosto 2020, avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 152/2020 “Avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti del Terzo Settore (OdV e APS) per azioni prevenzione, prossimità e sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer” - anno 2020. Importo € 96.025,00. Riduzione di prenotazione di impegno (n.1527/2020) per euro 3.975,00; - Decreto del Dirigente 7560 del 9/12/2021:” Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 652 del 23/07/2021: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore). Importo di euro 78.687,36. Riduzione di prenotazione di impegno (8054/2021) per euro 299.959,64.”; - la nota del 23/6/2020 con cui la Regione Liguria comunica e trasmette al Ministero l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di Programma anno 2020 di cui al DM 44/2020; - la nota del 6/10/2022 prot. 1159428 con cui Regione Liguria chiede un’ulteriore proroga al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del termine finale di durata del citato Accordo di Programma 2020 di cui al DM 44 2020 al 31 ottobre 2023; - la nota dell’11/10/2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali acconsente alla proroga dell’Accordo di Programma al 31 ottobre 2023;
Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.
Obblighi del Comune 10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. 10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti. 10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto. 10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
Domanda di ammissione 1. Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina: https:// xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxx/?xxxxx=00 2. Dopo aver avuto accesso attraverso la pagina sopra riportata al bando del concorso di interesse, il candidato potrà accedere al sistema di compilazione e presentazione per via telematica seguendo le indicazioni ivi riportate. In particolare, il sistema di compilazione prevede la registrazione del candidato, al quale verranno fornite le credenziali di accesso necessarie per presentare la domanda: pertanto, è necessario che il candidato avvii le procedure di registrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Il sistema prevede altresì la trasmissione per via telematica dei titoli e delle pubblicazioni, oltre che l'invio in formato elettronico del proprio documento di identità e degli altri documenti che si intendono allegare alla domanda di partecipazione. 3. La domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata per via telematica, entro le ore 12 del 19-01-2024 pena l'esclusione dalla selezione. 4. Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli pervenuti a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione. 5. Per eventuali chiarimenti e informazioni e in caso di difficoltà a compilare o presentare la domanda di partecipazione, è possibile rivolgersi dell'Ufficio Personale accademico – Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 8, 39100 Bolzano. L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore osserva il seguente orario d'apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 con i numeri telefonici: +00-0000-000000/011310/011312/011364 (Nella giornata di scadenza del bando si garantisce l'assistenza dalle ore 8.30 fino alle ore 10.00) e l'indirizzo di posta elettronica: xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx L'assistenza alla compilazione on-line potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica sopra indicata, anche all'interno della procedura on-line; l'assistenza verrà prestata entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta. 6. Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: a. il godimento dei diritti politici e civili e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; b. la madrelingua; c. il possesso del titolo di studio indicato all'art. 1, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento e l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento; d. di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto in precedenza la qualifica di professore di I o di II fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorchè cessati dal servizio in Italia; e. di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito; f. che le pubblicazioni presentate sono conformi agli originali; g. che quanto indicato nel CV corrisponde al vero; h. di non superare il limite massimo temporale di sei anni, considerando la durata complessiva dei soli rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 (Assegni di ricerca) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, e compresa altresì la durata del contratto di cui al presente bando (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso); i. di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando; j. di non avere un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta d'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università; k. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda (ogni variazione dei dati comunicati dal candidato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx); l. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR (2016/679) e di sapere quindi che i dati personali forniti, anche categorie speciali di dati (sensibili e giudiziari), potranno essere utilizzati esclusivamente per la presente procedura e per l'eventuale stipula del contratto ai sensi del GDPR). 7. L'interessato avrà, inoltre, l'obbligo di dichiarare, ricorrendone le condizioni: a. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni italiane. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione; dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare; b. le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva). 8. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 9. I cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono aver richiesto ovvero devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo in Italia che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando (tale requisito non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione); il mancato possesso del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 determina la decadenza del diritto allo stesso. 10. Al termine della procedura di iscrizione online, dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato ha due opzioni per convalidare la candidatura: • tramite autodichiarazione: il sistema produrrà una dichiarazione che il candidato dovrà stampare, sottoscrivere per esteso e con firma autografa e acquisire tramite scanner in formato PDF o JPG. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione unitamente a copia del documento di identità valido in formato PDF o JPG. • tramite firma digitale del documento della candidatura completa: il candidato dovrà scaricare il documento PDF della candidatura e apporre la sua firma digitale come indicato dal proprio fornitore del servizio di firma. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione. Solo al termine di uno dei due metodi di convalida sopra citati sarà possibile concludere la procedura di iscrizione telematica, al termine della quale il candidato riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Poiché tale messaggio ha valore di ricevuta, nel caso di sua mancata ricezione è da contattare l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ai suddetti recapiti per verificare che la domanda sia stata registrata correttamente. 11. Saranno esclusi dalla procedura coloro i quali non alleghino l'autodichiarazione prodotta dal sistema, debitamente sottoscritta o il documento della candidatura firmato digitalmente. 12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.
Sperimentatore principale e Co-sperimentatori 3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione della Sperimentazione da collaboratori diretti, qualificati in base al Protocollo ad intervenire con poteri discrezionali nell’esecuzione di esso (di seguito “Co-sperimentatori”), nonché dal personale, sanitario e non sanitario, incaricato dall’Ente. Co-sperimentatori ed altro personale opereranno sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale per gli aspetti relativi alla presente Sperimentazione; essi dovranno essere qualificati per la conduzione della Sperimentazione ed aver ricevuto preventivamente adeguata formazione, secondo la normativa vigente, da parte del Promotore; ciascuno di essi dovrà aver manifestato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione. 3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore principale è tenuto a ogni responsabilità e obbligo imposti a tale figura dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. 3.3 Il presente rapporto intercorre tra Promotore e l’Ente. Il Promotore è estraneo a rapporti esistenti tra l’Ente, lo Sperimentatore principale, i Co-sperimentatori e tutto l’altro personale partecipante alla Sperimentazione, restando quindi sollevato da qualsiasi pretesa che costoro dovessero avanzare in relazione alla Sperimentazione. 3.4 In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento, nonché dall’art. 6, comma 4 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 52, come modificato dall’art. 11-bis della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”). 3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l'Ente dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l’Ente deve informarne tempestivamente per iscritto il Promotore, indicando il nominativo di un sostituto e segnalandolo nella banca dati elettronica europea. L'indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte del Promotore e del Comitato Etico competente. L’Ente garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, accetti i termini e le condizioni del presente Contratto e assuma l'impegno di rispettare il Protocollo nell'esecuzione della Sperimentazione. Nelle more dell’approvazione dell’emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo sperimentatore indicato dall’Ente garantisce la necessaria continuità dell’attività sperimentale. Nel caso in cui il Promotore non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall'Ente oppure questi non proponga un sostituto, il Promotore potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall'art. 7. 3.6 Lo Sperimentatore principale, prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquisire il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, come successivamente declinato all’art. 11. 3.7 Lo Sperimentatore principale ha l’obbligo di registrare e documentare dettagliatamente tutti gli eventi avversi ed eventi avversi gravi e di darne comunicazione al Promotore nei termini previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, lo Sperimentatore principale deve fornire ogni altra informazione clinica di rilievo indicata nel Protocollo (ad esempio gravidanza), direttamente o indirettamente correlabile all'esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di farmacovigilanza e sperimentazione clinica di medicinali. 3.8 L’Ente garantisce il corretto svolgimento della Sperimentazione da parte dello Sperimentatore principale e del personale posto sotto la sua responsabilità secondo i più elevati standard di diligenza. In particolare: Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (Case Report Forms-CRF) correttamente compilate, secondo termini e modalità previsti dal Protocollo della sperimentazione e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività come da GCP, entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione. Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (queries) generate dal Promotore entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione. Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l'Ente e lo Sperimentatore principale consentono l'accesso diretto ai dati originali durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit promossi da Promotore e ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti. L'Ente e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing e di ispezioni presso il Centro di Sperimentazione ______da parte del personale del Promotore e da parte dell’Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione.