CAMPIONATO ITALIANO DI PARA ICE HOCKEY Clausole campione

CAMPIONATO ITALIANO DI PARA ICE HOCKEY. A. Requisiti di partecipazione degli atleti Possono partecipare al Campionato Italiano di Para Ice Hockey tutti gli atleti e le atlete con invalidità locomotoria nella parte inferiore del corpo come di seguito descritto ed in possesso di un certificato di invalidità civile o Inail e inoltre del certificato di idoneità sportiva rilasciato in Italia con validità in corso che dovrà essere depositato presso la sede della società per la quale i giocatori sono tesserati. È inoltre ammesso il tesseramento di n. 4 atleti (normodotati) per squadra, non in possesso del requisito della classificazione funzionale. L’età minima per partecipare dovrà essere di anni 12 compiuti entro l’anno di inizio del campionato sia per gli atleti con disabilità che per gli atleti normodotati. Invalidità minima richiesta, principio fondamentale: Come previsto dal regolamento IPC, l’atleta deve avere una menomazione presente nella parte inferiore del corpo con una gravità, che sia ovvia e facilmente visibile e sia tale da rendere impossibile pattinare normalmente e di conseguenza esercitare hockey su ghiaccio. L’invalidità minima tiene in considerazione la presenza accertata, di almeno una delle seguenti patologie: Amputazione all’altezza della caviglia Paresi perdita di 10 punti nei muscoli di entrambe le gambe (senza considerare i gradi 1 e 2, il punteggio massimo È 80) Mobilità articolare anchilosi (fusione) dell’articolazione della caviglia estensione dell’articolazione del ginocchio affetto da oranchilosi in difetto di almeno 30 gradi CP spasticità/scoordinamento corrispondente alla classe 7 Accorciamento della gamba di almeno 7 centimetri

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).