CAMPUS UNIVERSITARIO Clausole campione

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  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara potranno essere richiesti per il tramite della messaggistica della RDO on line seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste, nell’apposita area “messaggi” della RDO on line ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa invitata verrà inviata comunque una comunicazione dalla RdO on line (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Collegio Sindacale Ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto dal Presidente del Collegio Sindacale, quattro sindaci effettivi e due sindaci supplenti. La durata dell’incarico è pari a tre esercizi e il mandato termina alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili. Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell’Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure specificate nello Statuto e dalla legge applicabile. Alla Data del presente Documento di Registrazione, il Collegio Sindacale dell’Emittente è composto da cinque membri effettivi e due membri supplenti nominati dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2022; il Collegio Sindacale scadrà alla data dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. I membri del Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del presente Documento di Registrazione sono indicati nella tabella che segue. Per i fini della carica assunta, ciascun componente del Collegio Sindacale è domiciliato per la carica presso la sede legale della Società. Entro trenta giorni dalla nomina dei sindaci, il Collegio Sindacale procede alla verifica della sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti applicabili, e dei requisiti previsti dall’art 14 del Decreto 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infine, la composizione del Collegio Sindacale alla data del Documento di Registrazione riflette quanto richiesto dal 35° Aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare BI 285/2013) secondo cui l’organo di controllo delle banche deve esser composto per almeno il 33% dal genere meno rappresentato. La seguente tabella indica le società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica alla data del presente Documento di Registrazione.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Soccorso stradale Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti. Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro. Le prestazioni sono erogate solo se il veicolo non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.

  • VISTO il Regolamento Aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con deliberazione n. 459 del 29.12.2010, ed in particolare gli artt. 3 e 4 inerenti gli incarichi di struttura complessa; Vista la deliberazione n. 335 del 31.10.2018, ad oggetto “Conferma nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)”, a seguito di valutazione positiva al termine dell’incarico, con la quale si era provveduto a confermare il Xxxx. Xxxx Xxxxx nel predetto incarico dirigenziale, a decorrere dall’ 1.11.2018 e sino al 25.08.2019, data di scadenza dell’assegnazione temporanea e della specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Economato; Tenuto conto dell’esito positivo dell’ultima valutazione annuale, relativa all’anno 2018, svolta nei confronti del Xxxx. Xxxx Xxxxx; Vista, altresì, la deliberazione n. 336 del 31.10.2018, ad oggetto Conferma nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF), con la quale, a seguito di valutazione positiva al termine dell’incarico, si era provveduto a confermare il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx nel predetto incarico dirigenziale, a decorrere dall’ 1.11.2018 e sino al 25.08.2019, data di scadenza dell’assegnazione temporanea e della specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Contabilità e Finanza; Tenuto conto dell’esito positivo dell’ultima valutazione annuale, relativa all’anno 2018, svolta nei confronti del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx; Stabilito, pertanto, di confermare il Xxxx. Xxxx Xxxxx, Dirigente amministrativo a tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME), ed il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, dirigente amministrativo a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF), a decorrere dal 26.8.2019 e sino al 24.8.2024, data di scadenza dell’Accordo quadro e delle specifiche convenzioni rispettivamente per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Economato e del Servizio Contabilità e Finanza; Precisato, altresì, che, sino alla completa attuazione degli assetti organizzativi prefigurati nei progetti relativi alle singole convenzioni specifiche con il conferimento degli incarichi dirigenziali e di funzione, permarranno gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa conferiti nell’ambito delle Aziende di appartenenza al personale assegnato ai Servizi Unici per lo svolgimento delle funzioni delegate; Ritenuto, infine, di prorogare le assegnazioni temporanee già disposte ai sensi dell’articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 26, presso l’Azienda USL di Bologna in qualità di azienda Capofila, del Xxxx. Xxxx Xxxxx, del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, della Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nonché del personale risultante dagli elenchi allegati ai progetti relativi alle convenzioni specifiche, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e dall’Azienda USL di Imola sino alla scadenza di queste ultime, ovverosia fino al 24.8.2024, e di mettere a disposizione fino a tale data il personale di questa Azienda pure inserito nei medesimi elenchi, per lo svolgimento delle funzioni delegate da ciascuna delle Aziende aderenti; Precisato che la regolazione degli effetti economici derivanti dall’esecuzione delle convenzioni di cui sopra, fra questa Azienda, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Imola è definita in ciascuna convenzione specifica sulla base di quanto previsto dall’Accordo quadro sopra richiamato; per quanto esposto in premessa:

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

  • Durata dell’incarico Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è rieleggibile. Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n° 626/94 le tutele previste dalla legge n° 300/70. Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.

  • Rinuncia alla rivalsa Premesso che è diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto, la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti: • di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza; • del coniuge, dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado; a condizione che l’Assicurato infortunato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto non esercitino, nei confronti di detti soggetti, azione per il risarcimento del danno.