Cancellazione delle caselle Clausole campione

Cancellazione delle caselle. La cancellazione di una casella comporta l’interruzione definitiva dell’operatività della casella mail certificata e la contemporanea perdita del contenuto.
Cancellazione delle caselle. La cancellazione di una o più caselle può avvenire: • alla scadenza naturale del contratto, nel caso in cui il Titolare non ne effettui il rinnovo, oppure come disdetta anticipata • da parte del Titolare ricorrendo alla funzione Maildamin nel caso dei servizi PEC PRO e PEC SUPER. Se il cliente non procede al rinnovo di un servizio PEC in scadenza, il sistema provvederà a dismettere le caselle e/o il dominio di posta certificata sulla piattaforma informatica. Inoltre, dopo 30 giorni, xxxx’ effettuata la decertificazione presso il sistema centralizzato nazionale affinche’ il cliente possa eventualmente attivare il servizio presso altri fornitori. Il cliente puo’ richiedere la chiusura anticipata del servizio PEC, revocando eventualmente il rinnovo del servizio sul proprio pannello e aprendo un ticket presso l’assistenza clienti. In questo caso, il sistema effettuerà la dismissione delle caselle e/o del dominio di posta certificata, contestualmente alla decertificazione. Se il cliente ha acquistato un servizio PEC PRO o PEC SUPER, egli puo’ cancellare autonomamente e in qualunque momento le caselle di posta certificata dal proprio pannello di amministrazione MailAdmin, senza che siano necessarie ulteriori operazioni. Il servizio tuttavia rimarrà attivo e sarà possibile creare nuove caselle in base alla disponibilità del piano sottoscritto.

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  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)