CAPITALI ASSICURATI. La garanzia si intende prestata per i seguenti capitali arrotondati al migliaio superiore: a) per personale non dirigente: - in caso di morte, per l’importo ottenuto moltiplicando per 7 volte la retribuzione annua così come definita al successivo art. 25; - in caso di danno biologico permanente, per l’importo ottenuto moltiplicando per 8 volte la retribuzione annua così come definita al successivo art. 25. b) per i Terzi assicurati: - in caso di morte, per l’importo ottenuto moltiplicando per 7 volte il compenso convenzionale così come definito al successivo art. 25; - in caso di danno biologico permanente, per l’importo ottenuto moltiplicando per 8 volte il compenso
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CAPITALI ASSICURATI. La garanzia si intende prestata per i seguenti capitali arrotondati al migliaio superiore:
a) per personale non dirigente: - in caso di morte, per l’importo ottenuto moltiplicando per 7 3 volte la retribuzione annua lorda così come definita al successivo art. 2519; - in caso di danno biologico permanente, per l’importo ottenuto moltiplicando per 8 3,5 volte la retribuzione annua lorda così come definita al successivo art. 2519.
b) per i Terzi assicurati: - in caso di morte, per l’importo ottenuto moltiplicando per 7 6 volte il compenso convenzionale così come definito al successivo art. 2519; - in caso di danno biologico permanente, per l’importo ottenuto moltiplicando per 8 7 volte il compensocompenso convenzionale così come definito al successivo art. 19.
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