Onorari dei periti. Gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito. Limiti 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro
Onorari dei periti. Assimoco si obbliga, nell’ambito della somma assicurata, in caso di Sinistro a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000. Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dimostrare ad Assimoco le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
Onorari dei periti. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo “Gli eventi assicurati”, sono rimborsati gli onorari del pe- rito scelto e nominato conformemente al disposto dell’articolo “Procedura per la valutazione del danno” nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Onorari dei periti. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall’art. 25 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte delle spese e onorari a carico del Contraente medesimo a seguito della nomina del terzo Perito.
Onorari dei periti. Le spese e gli onorari del Perito, che l’Assicurato avrà nominato in base al dispo- sto dell’art. 37, fino a concorrenza del 5% dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza (escluse le garanzie di responsabilità) con il massimo di €. 10.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
Onorari dei periti. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma indicata sulla scheda di polizza, alle condizioni e in aggiunta a quanto previsto all’art. 1.13 – Onorario periti - delle Condizioni Aggiuntive sempre operanti;
Onorari dei periti. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall’art.5
Onorari dei periti. La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termine di polizza e nei limiti delle somme assicurate, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle NORME CHE REGOLANO I SINISTRI - SEZIONE INCENDIO, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Onorari dei periti. Assimoco si obbliga, nell’ambito della somma assicurata, in caso di Sinistro, nell’ambito della somma assicurata, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000. Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dimostrare ad Assimoco le somme pagate al perito od ai periti anzidetti. Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti
Onorari dei periti. La Società rimborserà fino alla concorrenza di Euro 50.000=, per sinistro e per anno assicurativo la remunerazione dovuta dall’Assicurato per il lavoro svolto dai propri Periti e/ Consulenti e le relative spese al fine di produrre prove, quantificazione del danno, informazioni ed ogni altro elemento, che l’Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro.