Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Xxxxx. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante, con due diverse tipologie di intervento in funzione della dimensione del progetto proposto: “Micro” o “Piccolo-medio”. Tipologia intervento Investimento minimo (*) Intensità del contributo Importo contributo massimo Micro € 4.000,00 70% delle spese ammissibili € 5.000,00 Piccolo-medio € 10.000,00 50% delle spese ammissibili € 15.000,00 In particolare2: • Le Microimprese (fino a 10 addetti e fino a € 2 milioni di fatturato o totale di bilancio annuo) possono accedere all’intervento “Micro” oppure all’intervento “piccolo-medio” • Le Piccole e medie imprese (addetti tra 11 e 250 ed entro € 50 milioni di fatturato o totale di bilancio annuo) possono richiedere solo l’intervento “Piccolo-medio”. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti potranno essere ammesse al finanziamento solo per una domanda. A fronte dell’esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto A.5 e in coerenza con la natura delle stesse, l’entità del contributo potrà essere inferiore al 70% (tipologia “Micro”) o al 50% (tipologia “Piccolo-Medio”) delle spese considerate ammissibili al netto di IVA. In tal caso il beneficiario dovrà accettare con comunicazione PEC un contributo inferiore. Il contributo sarà erogato all’impresa sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a conclusione degli interventi e al superamento dell’investimento minimo, al netto della ritenuta di legge del 4% di cui all’art. 28 secondo comma del D.P.R. 600/73. Gli aiuti di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, oppure 270.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte. Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019. Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti tali condizioni. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”. Gli aiuti di cui al presente bando possono essere concessi entro e non oltre il 31/12/2021.
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Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Xxxxx. L’agevolazione Per le domande presentate da imprese in forma singola l’agevolazione consiste in nella concessione di un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (perduto, nel limite massimo di 20.000 euro, pari al netto di IVA) come da tabella sottostante, con due diverse tipologie di intervento in funzione della dimensione del progetto proposto: “Micro” o “Piccolo-medio”. Tipologia intervento Investimento minimo (*) Intensità del contributo Importo contributo massimo Micro € 4.000,00 70% delle spese ammissibili € 5.000,00 Piccolo-medio € 10.000,00 50% delle spese ammissibili € 15.000,00 In particolare2: • Le Microimprese (fino a 10 addetti e fino a € 2 milioni di fatturato o totale di bilancio annuo) possono accedere all’intervento “Micro” oppure all’intervento “piccolo-medio” • Le Piccole e medie imprese (addetti tra 11 e 250 ed entro € 50 milioni di fatturato o totale di bilancio annuo) possono richiedere solo l’intervento “Piccolo-medio”. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti potranno essere ammesse al finanziamento solo per una domanda. A fronte dell’esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto A.5 e in coerenza con la natura delle stesse, l’entità del contributo potrà essere inferiore al 70% (tipologia “Micro”) o al 50% (tipologia “Piccolo-Medio”) delle sole spese considerate ammissibili al netto ammissibili. Per le domande presentate da imprese in forma aggregata (minimo 6 imprese) l’agevolazione consiste nella concessione di IVA. In tal caso il beneficiario dovrà accettare con comunicazione PEC un contributo inferiorea fondo perduto, nel limite massimo di 60.000 euro per aggregazione, pari al 60% delle sole spese considerate ammissibili. Il Si ricorda che il contributo sarà erogato all’impresa sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a conclusione degli interventi e è al superamento dell’investimento minimo, al netto lordo della ritenuta di legge del 4% e che l’erogazione avverrà a saldo, in un’unica soluzione, previa verifica della rendicontazione presentata, al netto della suddetta ritenuta. Le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di cui all’arttre esercizi finanziari. 28 secondo comma Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del D.P.R. 600/73presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti SA.62495 e de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 valore contabile del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, oppure 270.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte. Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad capitale azionario delle nuove imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019. Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data effettiva della concessione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti tali condizioni. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”. Gli aiuti di cui al presente bando possono essere concessi entro e non oltre il 31/12/2021scissione.
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Samples: Modifica Del Bando Per La Concessione Di Contributi
Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Xxxxx. L’agevolazione Per le domande presentate da imprese in forma singola l’agevolazione consiste in nella concessione di un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (perduto, nel limite massimo di 20.000 euro, pari al netto di IVA) come da tabella sottostante, con due diverse tipologie di intervento in funzione della dimensione del progetto proposto: “Micro” o “Piccolo-medio”. Tipologia intervento Investimento minimo (*) Intensità del contributo Importo contributo massimo Micro € 4.000,00 70% delle spese ammissibili € 5.000,00 Piccolo-medio € 10.000,00 50% delle spese ammissibili € 15.000,00 In particolare2: • Le Microimprese (fino a 10 addetti e fino a € 2 milioni di fatturato o totale di bilancio annuo) possono accedere all’intervento “Micro” oppure all’intervento “piccolo-medio” • Le Piccole e medie imprese (addetti tra 11 e 250 ed entro € 50 milioni di fatturato o totale di bilancio annuo) possono richiedere solo l’intervento “Piccolo-medio”. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti potranno essere ammesse al finanziamento solo per una domanda. A fronte dell’esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto A.5 e in coerenza con la natura delle stesse, l’entità del contributo potrà essere inferiore al 70% (tipologia “Micro”) o al 50% (tipologia “Piccolo-Medio”) delle sole spese considerate ammissibili al netto ammissibili. Per le domande presentate da imprese in forma aggregata (minimo 6 imprese) l’agevolazione consiste nella concessione di IVA. In tal caso il beneficiario dovrà accettare con comunicazione PEC un contributo inferiore. Il a fondo perduto, nel Si ricorda che il contributo sarà erogato all’impresa sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a conclusione degli interventi e è al superamento dell’investimento minimo, al netto lordo della ritenuta di legge del 4% e che l’erogazione avverrà a saldo, in un’unica soluzione, previa verifica della rendicontazione presentata, al netto della suddetta ritenuta. Le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: • (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di cui all’arttre esercizi finanziari. 28 secondo comma Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del D.P.R. 600/73presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti SA.62495 e de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 valore contabile del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, oppure 270.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposte. Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad capitale azionario delle nuove imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019. Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data effettiva della concessione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti tali condizioni. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”. Gli aiuti di cui al presente bando possono essere concessi entro e non oltre il 31/12/2021scissione.
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Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Xxxxx. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante, con due diverse tipologie di intervento in funzione della dimensione del progetto proposto: “Micro” o “Piccolointervento.
A. DEM (Digital Export Manager) € 6.000,00 € 6.000,00 Voucher fisso € 3.000,00 B. E-medio”. Tipologia intervento Investimento minimo (*) Intensità del contributo Importo contributo massimo Micro commerce € 4.000,00 70€ 12.500,00 40% delle spese ammissibili € 5.000,00 Piccolo-medio € 10.000,00 50% delle spese ammissibili € 15.000,00 In particolare2: • Le Microimprese (fino a 10 addetti Per la parte “DEM”, il contributo è forfettario e fino pari a € 2 milioni 3.000 a fronte di fatturato o totale una spesa almeno pari a € 6.000,00 per le voci di bilancio annuo) possono accedere all’intervento spesa indicate in seguito. Per la parte “Micro” oppure all’intervento “piccoloE-medio” • Le Piccole e medie imprese (addetti tra 11 e 250 ed entro commerce”, il contributo è invece variabile in funzione della spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo di € 50 milioni di fatturato o totale di bilancio annuo) possono richiedere solo l’intervento “Piccolo-medio”5.000,00. Il contributo massimo riconoscibile per ciascuna impresa è quindi pari a € 8.000,00. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti potranno coincidenti4 possono essere ammesse al finanziamento solo per una domandala prima delle domande presentate. A fronte dell’esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto A.5 e in coerenza con la natura delle stesse, l’entità del contributo potrà può essere inferiore al 70% (tipologia “Micro”) o al 50% (tipologia “Piccolo-Medio”) delle spese considerate ammissibili al netto di IVAai massimali percentuali previsti. In tal caso il beneficiario dovrà deve accettare con comunicazione PEC un contributo inferiore. Il contributo sarà viene erogato all’impresa sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a conclusione degli interventi e al superamento dell’investimento minimo, al netto della ritenuta di legge del 4% di cui all’art. 28 secondo comma del D.P.R. 600/73. Gli Le agevolazioni previste sono stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.62495 e applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea alla nozione di “impresa unica”), 3 (2020aiuti “de minimis”) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art6 (controllo). 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, oppure 270.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000,00 euro per impresa qualora operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di oneri e imposteL’aiuto si considera concesso (art. Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi 3.4 del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di n. 1407/2013 e n. 1408/2013) nel momento in cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019. Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale sorge per insolvenza alla data della concessione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti tali condizioniil beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le “misure generali”. Gli aiuti di cui al presente bando possono essere concessi entro e non oltre il 31/12/2021.
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Samples: Accordo Per Lo Sviluppo Economico E La Competitività