Common use of Carri messi a disposizione dal cliente Clause in Contracts

Carri messi a disposizione dal cliente. 18.1.1 Il cliente è obbligato a mettere a disposizione carri il cui detentore abbia aderito al GCU/CUU/AVV, ovvero abbia concluso con il vettore altro accordo che garantisca le stesse condizioni previste dal GCU/CUU/AVV. Qualora il cliente presenti un detentore del carro che non aderisce al GCU/CUU/AVV, è obbligato a fornire copia degli accordi validi per il detentore medesimo, da sottoporre ad un esame preventivo da parte del vettore, a garanzia del rispetto delle condizioni previste dal GCU/CUU/AVV stesso. I carri messi a disposizione devono essere: • marcati TEN o RIV o RIV-TEN • conformi al RID, qualora adibiti al trasporto di merci pericolose • autorizzati alla messa in servizio da una autorità nazionale per la sicurezza o, come disciplinato dall’art. 7 del GCU/CUU/AVV, da organismo equivalente • ammessi alla circolazione su tutte le linee per le quali è stata programmata l’effettuazione dei treni • in regola con il programma di manutenzione previsto all’atto dell’ammissione tecnica. 18.1.2 Il vettore non accetta carri che appartengono a gruppi e tipologie che il vettore medesimo ha escluso dai propri treni a seguito di Alert di sicurezza emessi dall’ ANSF e dalle autorità preposte alla sicurezza ferroviaria degli Stati Membri dell'Unione Europea e della Svizzera o a seguito di provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati per i propri veicoli, sulla base dei ritorni dall’ esercizio, al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario per la parte di competenza. 18.1.3 A seconda degli accordi tra le parti, nel caso in cui il cliente metta a disposizione i carri per il trasporto, comunica preventivamente al “soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli” individuato dal vettore, per ogni carro merci: • a quale tipologia appartiene il veicolo utilizzato • il soggetto responsabile della manutenzione (SRM) in conformità al Regolamento UE 445/2011 • il detentore associato nel Registro Nazionale Veicoli di uno Stato Membro dell’Unione Europea, della Svizzera o di uno stato firmatario della COTIF • l’elenco delle officine utilizzate per la manutenzione. Il cliente deve inoltre fornire evidenza al “soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli” di Adriafer: a) dell'adeguatezza delle caratteristiche del carro, nonché dei piani di manutenzione adottati, all'attuale profilo di esercizio dei carri messi a disposizione Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx. b) dell'adozione delle misure stabilite dalla task force ERA in materia di manutenzione dei carri merci (controlli EVIC e EWT) e contenute nel "Final Report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance" pubblicato sul sito Web ERA xxx.xxx.xxxxxx.xx c) dell’adozione da parte del Detentore/del SRM delle pertinenti misure cautelative nel caso di “Safety Alert” emessi dalle Autorità Nazionali preposte alla Sicurezza e/o nel caso di provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati da Adriafer per i propri veicoli; d) dell'utilizzo per la manutenzione dei carri esclusivamente di officine certificate in conformità al Regolamento UE 445/2011; e) del possesso di abilitazione ai sensi del Decreto ANSF n. 4/2012 da parte del personale di manutenzione che opera in Italia; f) del possesso di qualifiche ai sensi delle Linee Guida ANSF n. 2/2012 da parte del personale che esegue i controlli non distruttivi (CND) in Italia.

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Carri messi a disposizione dal cliente. 18.1.1 Il cliente è obbligato a mettere a disposizione carri il cui detentore abbia aderito al GCU/CUU/AVV, ovvero abbia concluso con il vettore altro accordo che garantisca le stesse condizioni previste dal GCU/CUU/AVV. Qualora il cliente presenti un detentore del carro che non aderisce al GCU/CUU/AVV, è obbligato a fornire copia degli accordi validi per il detentore medesimo, da sottoporre ad un esame preventivo da parte del vettore, a garanzia del rispetto delle condizioni previste dal GCU/CUU/AVV stesso. I carri messi a disposizione devono essere: • marcati TEN o RIV o RIV-TEN • conformi al RID, qualora adibiti al trasporto di merci pericolose • autorizzati alla messa in servizio da una autorità nazionale per la sicurezza o, come disciplinato dall’art. 7 del GCU/CUU/AVV, da organismo equivalente • ammessi alla circolazione su tutte le linee per le quali è stata programmata l’effettuazione dei treni • in regola con il programma di manutenzione previsto all’atto dell’ammissione tecnica. 18.1.2 Il vettore non accetta carri che appartengono a gruppi e tipologie che il vettore medesimo ha escluso dai propri treni a seguito di Alert di sicurezza emessi dall’ ANSF e dalle autorità preposte alla sicurezza ferroviaria degli Stati Membri dell'Unione Europea e della Svizzera o a seguito di provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati per i propri veicoli, sulla base dei ritorni dall’ esercizio, al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario per la parte di competenza. 18.1.3 A seconda degli accordi tra le parti, nel caso in cui il cliente metta a disposizione i carri per il trasporto, comunica preventivamente al “soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli” individuato dal vettore, per ogni carro merci: • a quale tipologia appartiene il veicolo utilizzato • il soggetto responsabile della manutenzione (SRM) in conformità al Regolamento UE 445/2011 • il detentore associato nel Registro Nazionale Veicoli di uno Stato Membro dell’Unione Europea, della Svizzera o di uno stato firmatario della COTIF • l’elenco delle officine utilizzate per la manutenzione. Il cliente deve inoltre fornire evidenza al “soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli” di Adriafer: a) dell'adeguatezza delle caratteristiche del carro, nonché dei piani di manutenzione adottati, all'attuale profilo di esercizio dei carri messi a disposizione Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 900.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx. b) dell'adozione delle misure stabilite dalla task force ERA in materia di manutenzione dei carri merci (controlli EVIC e EWT) e contenute nel "Final Report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance" pubblicato sul sito Web ERA xxx.xxx.xxxxxx.xx c) dell’adozione da parte del Detentore/del SRM delle pertinenti misure cautelative nel caso di “Safety Alert” emessi dalle Autorità Nazionali preposte alla Sicurezza e/o nel caso di provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati da Adriafer per i propri veicoli; d) dell'utilizzo per la manutenzione dei carri esclusivamente di officine certificate in conformità al Regolamento UE 445/2011; e) del possesso di abilitazione ai sensi del Decreto ANSF n. 4/2012 da parte del personale di manutenzione che opera in Italia; f) del possesso di qualifiche ai sensi delle Linee Guida ANSF n. 2/2012 da parte del personale che esegue i controlli non distruttivi (CND) in Italia.

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Carri messi a disposizione dal cliente. 18.1.1 Il cliente è obbligato a mettere a disposizione carri il cui detentore abbia aderito al GCU/CUU/AVV, ovvero abbia concluso con il vettore altro accordo che garantisca le stesse condizioni previste dal GCU/CUU/AVV. Qualora il cliente presenti un detentore del carro che non aderisce al GCU/CUU/AVV, è obbligato a fornire copia degli accordi validi per il detentore medesimo, da sottoporre ad un esame preventivo da parte del vettore, a garanzia del rispetto delle condizioni previste dal GCU/CUU/AVV stesso. I carri messi a disposizione devono essere: • marcati TEN o RIV o RIV-TEN • conformi al RID, qualora adibiti al trasporto di merci pericolose • autorizzati alla messa in servizio da una autorità nazionale per la sicurezza o, come disciplinato dall’art. 7 del GCU/CUU/AVV, da organismo equivalente • ammessi alla circolazione su tutte le linee per le quali è stata programmata l’effettuazione dei treni • in regola con il programma di manutenzione previsto all’atto dell’ammissione tecnica. 18.1.2 Il vettore non accetta carri che appartengono a gruppi e tipologie che il vettore medesimo ha escluso dai propri treni a seguito di Alert di sicurezza emessi dall’ ANSF ANSFISA e dalle autorità preposte alla sicurezza ferroviaria degli Stati Membri dell'Unione Europea e della Svizzera o a seguito di provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati per i propri veicoli, sulla base dei ritorni dall’ esercizio, al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario per la parte di competenza. 18.1.3 A seconda degli accordi tra le parti, nel caso in cui il cliente metta a disposizione i carri per il trasporto, comunica preventivamente al “soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli” individuato dal vettore, per ogni carro merci: • a quale tipologia appartiene il veicolo utilizzato • il soggetto responsabile della manutenzione (SRM) in conformità al Regolamento UE 445/2011 • il detentore associato nel Registro Nazionale Veicoli di uno Stato Membro dell’Unione Europea, della Svizzera o di uno stato firmatario della COTIF • l’elenco delle officine utilizzate per la manutenzione. Il cliente deve inoltre fornire evidenza al “soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli” di Adriafer: a) dell'adeguatezza delle caratteristiche del carro, nonché dei piani di manutenzione adottati, all'attuale profilo di esercizio dei carri messi a disposizione Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.disposizione b) dell'adozione delle misure stabilite dalla task force ERA in materia di manutenzione dei carri merci (controlli EVIC e EWT) e contenute nel "Final Report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance" pubblicato sul sito Web ERA xxx.xxx.xxxxxx.xx c) dell’adozione da parte del Detentore/del SRM delle pertinenti misure cautelative nel caso di “Safety Alert” emessi dalle Autorità Nazionali preposte alla Sicurezza e/o nel caso di provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati da Adriafer per i propri veicoli; d) dell'utilizzo per la manutenzione dei carri esclusivamente di officine certificate in conformità al Regolamento UE 445/2011; e) del possesso di abilitazione ai sensi del Decreto ANSF n. 4/2012 da parte del personale di manutenzione che opera in Italia; f) del possesso di qualifiche ai sensi delle Linee Guida ANSF n. 2/2012 da parte del personale che esegue i controlli non distruttivi (CND) in Italia.

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