Cartefeltro Clausole campione

Cartefeltro. Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti: TIPO 224 333 450 Peso in m3 (g) 224±12 333±16 50±24 Contenuto di: - lana (%), min° 10 12 15 - cotone, juta e altre fibre tessili naturali, min° 55 55 55 - residuo ceneri (%), max. 10 10 10 - umidità (%), max. 9 9 9 - potere di assorbimento in olio di antracene (%), min° 160 160 160 carico di rottura a trazione nel senso longitud. delle fibre su striscia di mm 15x180 (kg), min° 2,8 4,0 4,7 Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall’UNI.
Cartefeltro. Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti. Tipo Peso a m2 G Contenuto di: Residuo ceneri % Umidità % Potere di assorbimento in olio di antracene % Carico di rottura a trazione in senso longitudinale su striscia di 15 x 180 mm2/kg Lana % Cotone, juta e fibre tessili % 224 224-12 10 55 10 9 160 2,800 333 333-16 12 55 10 9 160 4,000 450 450-25 15 55 10 9 160 4,700 Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall’UNI.

Related to Cartefeltro

  • RICHIAMATI ✓ l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165 / 2001 prevede che:la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità' di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità' e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; ✓ l'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/ 2001 prevede che: il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura stante la corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di etti all'articolo 40,comma 3-quinqtties, sesto periodo; ✓ la delibera di G.C. n.39 del 29.06.2018 con la quale veniva nominata la delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 10, comma 1 CCNL di comparto del 01/04/1999;

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • RICHIAMATO l’art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/ 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/ 2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad antici- pare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte- stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedi- menti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sani- tario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attua- zione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interes- sata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze a la Regione interessata sono de- finite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi sta- biliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mini- stero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di inte- ressi moratori. » — l’art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle re- gioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor con- tabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sotto- scrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All’atto dell’erogazione le re- gioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempesti- vamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute».

  • Oggetto dell’incarico 1. Costituisce oggetto del servizio l’attività di: a. assistenza legale e supporto tecnico-operativo all’ACI ed alla regione Puglia per l’esame e la risoluzione di problematiche in materia di gestione degli avvisi di accertamento per tasse automobilistiche; b. supporto all’ACI ed alla Regione Puglia per l’analisi, istruttoria e predisposizione di tutti gli adempimenti in sede di contenzioso con i contribuenti presso la Commissione Tributaria Provinciale; c. esame delle vertenze da proporre o per le quali sia necessario resistere e redazione delle controdeduzioni ai ricorsi in Commissione Tributaria; d. esame e studio di pratiche, conferenze di trattazione in studio e fuori studio, consultazioni orali e pareri scritti che non importino informativa e studio particolare, redazione di pareri che importino informativa e studio particolare anche su specifiche problematiche che potrebbero presentarsi, redazione di memorie, relazioni e predisposizione di lettere, diffide e scambi epistolari e quanto altro necessario a supporto dell’attività richiesta e finalizzato all’esperimento di ogni azione idonea alla risoluzione del contenzioso; e. reperimento dei testi di legge e degli atti interpretativi attinenti alla materia in argomento; f. assistenza per la soluzione stragiudiziale delle vicende quale prevenzione del contenzioso; g. redazione di atti di transazione afferenti le vicende giudiziali e stragiudiziali in argomento per le quali sia stata valutata preventivamente dall’ente regionale l’opportunità e la convenienza di addivenire alla transazione; h. affiancamento, in funzione formativa e di assistenza, del personale addetto al processo di gestione delle tasse automobilistiche; i. redazione e trattazione di studi ed analisi finalizzati al supporto nella formazione tecnico-giuridica per le casistiche trattate e sottoposte da ACI e/o Regione Puglia; j. su espressa richiesta e solo ove necessario, anche il patrocinio difensivo in giudizio dell’Ente Puglia davanti alla Commissione Tributaria. 2. Il Professionista dovrà tenere costanti rapporti con i legali dell’Ente Regione incaricati della tutela degli interessi davanti alle Commissioni e, ove richiesto, con i legali delle controparti, contribuendo a definire la strategia processuale, anche al fine di una maggiore uniformità degli indirizzi difensivi stessi. 3. L’attività di consulenza ed assistenza è svolta a supporto degli uffici competenti della Regione Puglia e/o dell’ACI fermo restando che, in ogni caso, la difesa in giudizio rimane in capo all’Ente regionale, salvo quanto previsto alla precedente lettera i) del comma 1. 4. Sono comprese nell’oggetto del contratto tutte le attività necessarie per l’integrale svolgimento del servizio in maniera efficace, efficiente e puntuale, nonché ogni altra prestazione, ogni strumento ausiliario e/o complementare al corretto espletamento di ogni fase del processo 1. L’incarico oggetto del presente atto viene conferito dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2015, data di scadenza della Convenzione di cui alle premesse, della quale segue le sorti. 2. Il servizio potrà essere prorogato in caso di prosecuzione della Convenzione e, comunque, a giudizio dell’ACI, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività avviate ed in corso; in tal caso al Professionista verrà riconosciuto il corrispettivo di cui all’art.9 in misura proporzionale al servizio espletato.

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.