Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 3
Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 3
Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 3
Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 5
Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE – ABILITAZIONI 5
Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 5
Articolo 6 - CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE 6
Articolo 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO 6
Articolo 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO 7
Articolo 9 - DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO 7
Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE 9
Articolo 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI 9
Articolo 12 - INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO 10
Articolo 13 - VARIANTI 10
Articolo 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI – PROROGHE 11
Articolo 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 11
Articolo 16 - REQUISITI DEI FIDEIUSSORI 13
Articolo 17 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 13
Articolo 17bis - CONSEGNA FRAZIONATA DEI LAVORI. INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (vedi art. 154, commi 6 e 7 del D.P.R. 207/2010)
........................................................................................................................................ 14
Articolo 18 - DURATA DELL'APPALTO 14
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 14
Articolo 19 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 14
Articolo 20 - PAGAMENTI 15
Articolo 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 16
Articolo 22 - PENALI PER RITARDO 16
Articolo 23 - CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO 16
Articolo 24 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE 17
FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO 17
Articolo 25 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA 17
Articolo 26 - GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RESPONSABILITA’ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI 18
Articolo 27 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 18
Articolo 28 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 19
Articolo 29 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 21
Articolo 30 - SICUREZZA DEL CANTIERE 21
Articolo 31 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE22 Articolo 32 - VERIFICA DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI 29
Articolo 33 - PARTICOLARI DELLE OPERE 29
Articolo 34 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 30
Articolo 35 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI 30
Articolo 36 - ESECUZIONE D'UFFICIO 31
Articolo 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 31
Articolo 38 - RECESSO 32
Articolo 39 - SUBAPPALTI E COTTIMI 32
Articolo 40 - REVISIONE PREZZI 34
Articolo 41 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 35
Articolo 42 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE 35
Articolo 43 - ACCORDO BONARIO-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 35
Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori finalizzati all'adeguamento normativo dei luoghi di lavoro, da eseguirsi presso gli immobili comunali – anno 2011 – lotto 1.
Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.
Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta ad Euro 201.673,29 (euro duecentounomilaseicentosettantatre/29) comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.lgs.81/2008, al netto di IVA.
Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm. i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate
Cat.prevalente: OG1
Opere prevalenti euro 201.673,29 (euro duecentounomilaseicentosettantatre/29)
Cat.diverse dalla prevalente: nessuna
Opere subappaltabili o scorporabili euro----------------(euro )
Opere obbligatoriamente scorporabili euro----------------(euro )
Sommano per opere euro 201.673,29 (euro duecentounomilaseicentosettantatre/29)
Di cui:
-soggetti a ribasso d’asta euro 186.673,29
-oneri per la sicurezza (D.lgs.n.81/2008) euro 15.000,00
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi delle disposizioni di cui all’art.53, comma 4, del D.lgs.n.163/2006 ss. mm.
2.2 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
OPERE A MISURA
Ordine | Descrizione categorie | Importo totale lavori (escluso oneri) | Categoria |
OPERE CATEGORIA PREVALENTE | € 186.673,29 | OG1 | |
totale categoria prevalente | € 186.673,29 | OG1 | |
OPERE SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI | € 0,00 | ||
totale opere scorporabili o subappaltabili | € 0,00 | ||
OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI | € 0,00 | ||
totale opere obbligatoriamente scorporabili | € 0,00 | ||
TOTALE | € 186.673,29 |
Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore Lavori dei lavori ai sensi dell’art. 132, comma 3, primo periodo, D.lgs.n.163/2006.
Ai sensi dell’art.131, comma 3, D.lgs.n.163/2006 xx.xx., ai soli fini della sicurezza, le opere sono contraddistinte da costi per un ammontare complessivo di € 15.000.00 (quindicimila/00), così come individuati nella seguente tabella:
Descrizione categorie di opere | Importo lavori soggetti a ribasso d’asta | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | Importo totale dei lavori inclusi oneri |
Opere murarie ed affini | € 186.673,29 | € 15.000,00 | € 201.673,29 |
TOTALE | € 186.673,29 | € 15.000,00 | € 201.673,29 |
Incidenza del costo della manodopera:
Descrizione categorie di opere | Percentuale minima di incidenza: |
Opere murarie ed affini | 40.00% |
***
Le lavorazioni del presente Xxxxxxx non rientrano nel disposto dell’art. 43, comma 4, del Regolamento (D.P.R. 207/2010 ss. mm.).
Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano l’oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati di progetto parte integrante del contratto. Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente Capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.
Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE – ABILITAZIONI
L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato, per le parti ancora in vigore, anche dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 xx.xx., dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm., per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010; dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs.n.12 aprile 2006 n.163 ss. mm. (di seguito anche “Codice”); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 xx.xx. (di seguito anche “Regolamento”); dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 xx.xx. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Per l’installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., l’Appaltatore, l’impresa associata o il subAppaltatore devono possedere la prescritta abilitazione.
In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa sopra citata.
Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del
suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante.
Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO,
FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
Articolo 6 - CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:
a) il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M.n.145/2000 ss. mm., per le parti ancora vigenti;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) l’elenco prezzi unitari ovvero la lista delle categorie di lavoro e forniture con i prezzi offerti;
d) i piani di sicurezza e coordinamento previsti dall’art.131, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. (piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto dal D.lgs.81/2008 o piano di sicurezza sostitutivo di quello previsto ai sensi del D.lgs.81/2008);
e) il piano operativo di sicurezza;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia.
La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’aggiudicazione diventa definitiva con l’adozione della determinazione dirigenziale di presa d’atto del risultato della gara.
La mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto d’appalto, dopo l’aggiudicazione definitiva e nei termini di cui al precedente comma, comporta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Articolo 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto - Elenchi prezzi unitari allegati al contratto o Lista delle categorie di lavoro e forniture con i prezzi offerti - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
Articolo 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
Secondo quanto disposto dall’art.117 D.lgs.n.163/2006 ss. mm., per gli appalti di lavori sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121, comma 1, del D.lgs.n.163/2006 ss. mm., i crediti derivanti dall’esecuzione dell’appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev’essere notificata al RUP il quale provvede a comunicare quelle accettate al Direttore Xxxxxx.
La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.
E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
Articolo 9 - DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO
Ai sensi dell’art.130 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e dell’art.147 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. la Stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148, 149, 150 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 207/2010 ss. mm.
Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Amministrazione Appaltante.
Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal D.P.R. 207/2010 ss. mm., incluse le seguenti attività:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.
I direttori operativi svolgono le attività di cui all’art. 149 del D.P.R. 207/2010. Hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore Xxxxxx.
Gli ispettori di cantiere svolgono le attività di cui all’art. 150 del D.P.R. 207/2010. Sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.
Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.
L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.lgs.n.163/2006 ss. mm., dal D.P.R. 207/2010 e dalla L.R.n.38/2007.
Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
L’Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante.
Articolo 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI
Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori la seguente documentazione:
1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 15 del presente capitolato;
2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;
3) nel caso di interventi complessi indicati all’art. 2, del presente capitolato, il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all’approvazione della direzione lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva;
4) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
5) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
6a) nel caso, ai sensi del D.lgs.81/2008, sia previsto il piano di sicurezza e di coordinamento le eventuali proposte integrative dello stesso che l’Appaltatore trasmette, prima dell’inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
6b) nel caso, ai sensi del D.lgs.81/2008, non sia previsto il piano di sicurezza e di coordinamento, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento avente almeno i contenuti indicati dall’Allegato XV, punto 3, del D.lgs.81/2008 ;
7) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall’Allegato XV, punto 3.2., del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del:
a) piano di sicurezza e di coordinamento nelle ipotesi di cui al punto 6a) del presente articolo e in tal caso l’impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l’esecuzione;
b) piano di sicurezza sostitutivo nelle ipotesi di cui al punto 6b) del presente articolo; L’Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a), X.Xxx.81/2008. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare:
- la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all’art.6, ultimo comma, del presente capitolato.
Articolo 12 - INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto dall’art. 132, comma 3, 1° periodo, del D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei indicati al precedente art.2, sempre che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Articolo 13 - VARIANTI
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore Lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale.
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art.132 del D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R.207/2010 ss. mm.
Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari allegato. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dal Prezziario Regionale delle opere pubbliche o, in mancanza, dal Bollettino degli ingegneri della toscana, aggiornati all’anno 2009, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del
D.P.R. 207/2010. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall’offerta dell’Appaltatore.
Articolo 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI – PROROGHE
Il Direttore Xxxxxx può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010.
Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell’Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell’Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti.
Per la sospensione dei lavori l’Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei lavori supera i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se l’Amministrazione Comunale si oppone allo scioglimento l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall’art.159, comma 8 ss. del D.P.R. 207/2010.
In caso di sospensione illegittima si applica l’art. 160 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A) CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 ss. mm. per gli appalti sopra soglia comunitaria, valevole anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.lgs.163/2006 ss. mm., l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione. Tale garanzia può essere costituita mediante:
1) cauzione in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.lgs.163/2006 ss. mm. nel caso l’offerente risultasse aggiudicatario.
La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia presentata.
B) CAUZIONE DEFINITIVA
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui agli artt.75 e 121, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. da parte di questa Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Tale garanzia fideiussoria può essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art.235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 113, comma 3, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia, valevole ai sensi dell’art.121, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. anche per i contratti sotto soglia comunitaria.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004,
n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia della rata di saldo, che scade automaticamente quando il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione divengono definitivi, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo, ai sensi dell’art.141, D.lgs.163/2006 ss. mm..
D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari ad Euro 201.673,29. 1
2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a Euro
500.000 euro.
Articolo 16 - REQUISITI DEI FIDEIUSSORI
Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ss. mm. e le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Si applica quanto disposto dall’art.127 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
Articolo 17 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; in tal caso il verbale dovrà essere redatto secondo quanto disposto dall’art.154, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 153 del
D.P.R. 207/2010 ss. mm. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale
1 In base all’art. 125. comma 1 del Nuovo regolamento, il bando di gara deve prevedere che l'importo della somma assicurata corrisponda all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto.
ultimo termine fissato dal Direttore dei Lavori l’Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.
Articolo 17bis - CONSEGNA FRAZIONATA DEI LAVORI. INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (vedi art. 154, commi 6 e 7 del D.P.R.
207/2010)
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.
In caso di urgenza, l’Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.
In caso di consegna frazionata la data di ultimazione dei lavori decorre dall’ultimo verbale di consegna parziale. In tale caso il programma di esecuzione dei lavori di cui all’art. 11, n.2) del presente capitolato, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Articolo 18 - DURATA DELL'APPALTO TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 365 giorni naturali e consecutivi calcolati dalla data di consegna dei lavori ovvero dalla data del primo ordine di servizio.
In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.
L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.
Articolo 19 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dalla Parte II, titolo IX, Capo I del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.
L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi percentualmente. Tali percentuali saranno riportate nei vari stati di avanzamento proporzionalmente ai lavori eseguiti, sulla base delle modalità e con i criteri indicati nella tabella di cui all’art. 2.
Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e, per le parti ancora vigenti, dal Capitolato Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
Articolo 20 - PAGAMENTI
All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di Euro 30.000,00 al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 e ss. del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
La rata di saldo non potrà essere inferiore al 3% (tre per cento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale.
Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente; ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.15 del presente capitolato.
In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.
Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10.
L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.
Articolo 22 - PENALI PER RITARDO
La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.
L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante (art.136 D.lgs.163/2006 ss. mm.).
La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.
L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.
Articolo 23 - CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO
Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.
Ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 xx.xx., il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dalla Parte II, Titolo X del
D.P.R. 207/2010 ss. mm., assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione
dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227, comma 2 del
D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
Nell’ipotesi prevista dal comma 3, dell’art. 227 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l’organo di collaudo determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’Appaltatore.
Articolo 24 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO
L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e l’espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Analogo obbligo sussiste nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso dal Direttore Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dall’Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 25 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA
Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dall’Amministrazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa copertura assicurativa entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo (o del c.r.e.).
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Ai sensi dell’art.230 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l’Amministrazione si riserva la facoltà procedere alla presa in consegna anticipata per parti di lavoro ultimate, prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Articolo 26 - GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RESPONSABILITA’ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI -
Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera all’Amministrazione Comunale.
E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1668, comma 2, c.c.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).
Articolo 27 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art. 166 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Articolo 28 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
A) TUTELA RETRIBUTIVA
L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce all’Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.113 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi dell’art.121 dello stesso decreto, anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 123, comma 4 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con le modalità di cui al precedente art. 20, comma 3 del presente Capitolato.
A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori.
Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.113 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi dell’art.121 dello stesso decreto, anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l’art. 123, comma 4 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.
In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
Qualora l’Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del Procedimento comunicherà all’Impresa, e se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.
Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare ed il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro.
I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica, inoltre, quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010 in caso di
D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento ordina all’Appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 del presente Capitolato.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
C) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e xx.xx., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l’Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni
obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.
Articolo 29 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
Articolo 30 - SICUREZZA DEL CANTIERE
L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.
Nel caso in cui in cantiere siano presenti più imprese, anche non contemporaneamente, l’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV.
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di xxxxxxxxxxxxx.Xx piano operativo deve essere redatto ai sensi dell’art.96, comma 1, lett. g) D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.
Ciascuna impresa esecutrice, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione; i lavori hanno inizio dopo l’esito positivo della suddetta verifica, effettuata tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.
Nel caso in cui in cantiere sia presente una sola impresa, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, nel medesimo termine l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza xxxxxxxxxxx.Xx piano operativo deve essere redatto ai sensi dell’art.96, comma 1, lett. g), D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.
Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero il piano sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all’art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art.131, comma 3, D.lgs.n.163/2006 ss. mm.
In particolare a carico dell’Impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere.
L’Impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all’ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell’Impresa appaltatrice.
Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante. Analogamente si procede a risoluzione nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, qualora manchi la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro o manchi il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore dei Lavori procede all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.
L’Appaltatore garantisce la necessaria collaborazione all’eventuale tutor di cantiere ai fini dello svolgimento delle attività previste dall’art. 22 della L.R. n. 38/2007 e dal DPGR n. 45/R del 7/8/2008.
Articolo 31 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
- Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.
Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione. I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l’indicazione del committente.
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. Xxxxxxxx ed attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- L’installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M.
10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.
- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati,- nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni,
- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze per l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto, in grado di rilasciare certificati ufficiali e quindi munito di apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dell'Art. 20 Legge n°1086 del 05/11/1971 xx.xx.
- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste.
- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc..).
Nei casi indicati dalla Direzione Lavori l’Impresa sarà obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato.
Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.
- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..
- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla Direzione Lavori e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell’Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione Lavori con l’impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere;
- Dotazione tecnica dell’impresa durante l’appalto (allestimento del cantiere operativo): è obbligo dell’impresa, come elemento fondamentale dell’appalto, garantire l’operatività immediata e continuativa dell’impresa in ogni momento, il rispetto dei tempi di intervento e un’adeguata dotazione tecnica, che costituiscono nel loro insieme presidio inderogabile alla sicurezza stradale, specialmente per interventi di urgenza.
Il cantiere operativo non è frazionabile in luoghi diversi, e dovrà essere costituito con tutte le attrezzature previste per l’esecuzione dei lavori a base di appalto, come da descrizione delle opere negli elaborati di gara, anche nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese. Il tutto in coerenza con quanto previsto nel Programma esecutivo
Il cantiere dovrà essere perfettamente operativo e dotato delle attrezzature di cui sopra entro e non oltre i 15 (quindici) gg. antecedenti la consegna dei lavori. L’operatività del cantiere e la dotazione delle attrezzature dovranno risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio alla scadenza del termine di cui sopra. Tutte le attrezzature dovranno essere in proprietà dell’impresa o delle imprese costituite in raggruppamento o in locazione finanziaria; parte dell’attrezzatura di cui sopra potrà essere noleggiata in via esclusiva con contratto di durata non inferiore alla durata dell’appalto.
La costituzione del cantiere, con la dotazione minima di mezzi come sopra rappresentata, è obbligatoria anche nell’ipotesi di sub-appalto di talune lavorazioni.
La mancata costituzione del cantiere nelle forme e nei tempi di cui sopra comporta la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità del successivo art. 37; la significativa diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dell’esecuzione dei lavori potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità del successivo art. 37.
B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. In particolare dovranno essere eseguiti:
- planimetrie generali (Scala 1:2000);
- tracciato di tutte le condotte posate (Scala 1:500) compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti;
- disegni costruttivi delle opere d'arte in Scala 1:50.
Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in lucido e in n.3 copie eliografiche 2 delle quali verranno consegnate all’Amministrazione.
- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.
- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
- La verifica dei calcoli delle strutture come dettagliato all’art.32 del presente Capitolato, con gli oneri ivi previsti.
- La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione, alla ultimazione del lavori e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.
L’Amministrazione fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
C) ULTERIORI ONERI
- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 9.4.1959 n. 128 ss. mm.), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.
Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.
Sono a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.
- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore Lavori;
- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- L’onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.
- L’obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx.
Articolo 32 - VERIFICA DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI
Poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'appalto, avrà preso conoscenza del progetto, dovrà averne controllato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.
L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Stazione Appaltante, dell’accettazione dei predetti calcoli, impegnandosi al deposito degli stessi presso gli uffici del Genio Civile.
Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, a sua cura e spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile), né modifiche dimensionali che abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori. L'accettazione di detto progetto, da parte della Direzione Lavori, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione.
Articolo 33 - PARTICOLARI DELLE OPERE
I particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, ecc. potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell’Impresa all’atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste dall’Impresa, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione Lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l’aumento del prezzo fissato per l’appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile. In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dell’inizio dei relativi lavori, l’Appaltatore dovrà integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per l’esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l’indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati saranno sottoposti per l’approvazione alla Direzione Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche. Dopo l’approvazione della Direzione Lavori tali elaborati si
intenderanno come definitivi e l’Impresa dovrà osservarli perfettamente nell’esecuzione dei lavori.
A fine lavori, l’Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando l’effettiva composizione degli impianti realizzati. Le tavole di progetto aggiornate, datate e firmate dall’Impresa, saranno presentate in tre copie cartacee e su supporto informatico all’Amministrazione.
Relativamente agli obblighi di cui al D.M. n. 37 del 22/1/2008 xx.xx., l’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori. Anche per questi ulteriori adempimenti l’Appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l’appalto essendo essi fissi ed invariabili.
Articolo 34 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell' Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
Articolo 35 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 159 del
D.P.R. 207/2010 ss. mm.
Articolo 36 - ESECUZIONE D'UFFICIO
Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall’art.136 D.lgs.
n. 163/2006 ss. mm. e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
Articolo 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:
1) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto;
2) previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
3) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
4) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore Lavori all’Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all’art. 17 del presente Capitolato;
5) ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
6) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo (da accertare con le modalità previste dall’art. 136, commi 4,5,6 del D.lgs.n.163/2006 ss. mm.);
7) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (da contestare con le modalità previste dall’art.136,comma 1,2,3, D.lgs.n.163/2006 ss. mm.);
8) applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art.135 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.;
9) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.136 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.). In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive si applica quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010;
10) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.136 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.);
11) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
12) mancata costituzione del cantiere operativo di cui all’art. 31, lett. A) nelle forme e nei tempi ivi previsti e relativa significativa diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dell’esecuzione dei lavori ( da contestare con le modalità di cui all’art.136 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.);
13) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.
Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1, nn. 2), 9) e 10) l’Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall’art. 139 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e, in caso di inadempimento, l’Amministrazione provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa.
E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente nei casi e con le modalità di cui all’art. 146 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 38 - RECESSO
Esclusa l’ipotesi di risoluzione prevista dal n.1) del precedente articolo, qualora la variante superi 1/5 dell’importo dell’appalto l’Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento relativa alla variante medesima, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.
Egli ha altresì facoltà, ai sensi dell’art. 153, comma 8 del D.P.R. 207/2010, di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’amministrazione. In tale caso accolta l’istanza l’Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall’art.157 del D.P.R. 207/2010 xx.xx.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.134 D.lgs.n.163/2006 ss. mm., previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite
Articolo 39 - SUBAPPALTI E COTTIMI
Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.
L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.118, commi 2 e 8, D.lgs.n.163/2006 ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 118, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 163/2006. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 118 del D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 4 lett.a) viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
Il termine di 30 gg., per il rilascio dell’autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa della documentazione prescritta.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000 € ;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000 €, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.118, comma 11, D.lgs.163/2006 ss. mm.
Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e secondo comma del presente articolo:
- i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui altresì il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
Il Direttore dei Lavori avrà il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal novero dei subappalti.
Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 20, comma 3, del presente Capitolato, la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore.
In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive si applica quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010;
Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l’art.118, comma 2, n.4, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D.lgs.163/2006 ss. mm.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.118, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed all’art. 170 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 40 - REVISIONE PREZZI
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
Si applica comunque la disciplina dell’art.133 del D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e dall’art. 171 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 41 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
E’ obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.
Articolo 42 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE
A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000 ss. mm. l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l’Amministrazione Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
Articolo 43 - ACCORDO BONARIO-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 239 e seguenti del D.lgs.n.163/2006 ss. mm.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.
INDICE:
Titolo I: qualità e provenienza dei materiali 4
Capo I Opere edili 5
Art. 1 Prescrizioni generali 5
Art. 2 Acqua, calce, leganti xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx 0
Art. 3 Sabbia, ghiaia, pietre naturali 5
Art. 4 Elementi di laterizio e calcestruzzo 7
Art. 5 Materiali ferrosi e metalli vari 8
Art. 6 Legnami e prodotti a base di legno 9
Art. 7 Materiali per pavimentazione 10
Art. 8 Prodotti per coperture discontinue 14
Art. 9 Prodotti per coperture piane: membrane di impermeabilizzazione 16
Art. 10 Vetri e cristalli 18
Art. 11 Prodotti diversi: sigillanti e adesivi 20
Art. 12 Colori e vernici 20
Art. 13 Materiali impermeabilizzanti 21
Art. 14 Geotessili 23
Art. 15 Materiali ceramici in genere 23
Art. 16 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 24
Art. 17 Tubazioni 25
Art. 18 Isolanti termo-acustici 27
Art. 19 Prodotti per l’assorbimento acustico 27
Art. 20 Prodotti per l’isolamento acustico 29
Art. 21 Materiali per opere di sistemazione vegetazionale 30
Art. 22 Materiali per applicazioni geologiche e pedologiche 30
Art. 23 Materiali additivi per calcestruzzi e malte 31
Art. 24 Infissi 31
Art. 25 Pareti esterne e partizioni interne 32
Capo II Impianto di climatizzazione 33
Art. 26 Prescrizioni generali 33
Art. 27 Impianto termico 34
Art. 28 Sistemi di riscaldamento 34
Art. 29 Componenti degli impianti di riscaldamento 34
Art. 30 Centrale termofrigorifera 34
Art. 31 Apparecchiature di termoregolazione 35
Art. 32 Sistema di distribuzione dei fluidi scaldanti / refrigeranti 35
Art. 33 Corpi scaldanti, ventilconvettori 35
Art. 34 Generatori di calore 36
Art. 35 Generatori d’aria calda a scambio diretto 36
Art. 36 Generatori di calore a scambio termico 36
Art. 37 Bruciatori 37
Art. 38 Condotti di evacuazione dei fumi 37
Art. 39 Depositi di combustibili liquidi 37
Art. 40 Circolazione del fluido vettore 37
Art. 41 Rete di tubazioni di distribuzione 37
Art. 42 Canali di distribuzione dell’aria calda 38
Art. 43 Apparecchi utilizzatori 38
Art. 44 Corpi scaldanti statici 38
Art. 45 Corpi scaldanti ventilati 38
Art. 46 Pannelli radianti 38
Art. 47 Pannelli pensili 38
Art. 48 Riscaldatori d’acqua 38
Art. 49 Complessi di termoventilazione 38
Capo III Impianto idrico-sanitario 39
Art. 50 Generalità 39
Art. 51 Apparecchi sanitari 39
Art. 52 Rubinetti per apparecchi sanitari 40
Art. 53 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni, manuali e automatici 40
Art. 54 Tubi di raccordo rigidi e flessibili 40
Art. 55 Rubinetti a passo rapido e flussometri per orinatoi, vasi e vuotatoi 41
Art. 56 Cassette per l’acqua per orinatoi, vasi e vuotatoi 41
Art. 57 Tubazioni e raccordi 41
Art. 58 Valvolame, valvole di non ritorno e pompe 41
Art. 59 Apparecchi per produzione acqua calda 41
Art. 60 Accumuli d’acqua e sistemi d’elevazione della pressione 41
Capo IV Impianto smaltimento acque reflue 42
Art. 61 Generalità 42
Art. 62 Tubazioni e componenti 42
Capo V Impianto smaltimento acque meteoriche 43
Art. 63 Generalità 43
Art. 64 Tubazioni e componenti 43
Capo VI Impianto adduzione gas metano 43
Art. 65 Generalità 43
Capo VII Impianto eletrico, telefonico e di comunicazione interna 44
Art. 66 Generalità 44
Art. 67 Descrizione delle opere 45
Titolo II: Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori e metodologie d’esecuzione 48
Capo I Lavori a misura 49
Art. 68 Disposizioni generali 49
Capo II Scavi e rilevati 49
Art. 69 Scavi in genere 49
Art. 70 Scavi di sbancamento 49
Art. 71 Scavi di fondazione 49
Art. 72 Scavi subacquei e prosciugamenti 50
Art. 73 Rilevati e rinterri 50
Art. 74 Paratie o casseri 51
Art. 75 Palificazioni 52
Art. 76 Fondazioni speciali 54
Capo III Drenaggi 54
Art. 77 Drenaggi in nontessuto e pietrame 54
Capo IV Demolizioni e rimozioni 55
Art. 78 Demolizioni e rimozioni in genere 55
Capo V Murature, opere in cemento armato, strutture in acciaio e solai 55
Art. 79 Malte e conglomerati 55
Art. 80 Murature in genere 56
Art. 81 Murature e riempimenti in pietrame a secco – Vespai 57
Art. 82 Murature di pietrame con malta 58
Art. 83 Paramenti per le murature di pietrame 59
Art. 84 Murature di mattoni 59
Art. 85 Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati 60
Art. 86 Murature miste 60
Art. 87 Murature di getto o calcestruzzi 60
Art. 88 Opere in cemento armato normale e precompresso 61
Art. 89 Strutture in acciaio 61
Art. 90 Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture 62
Art. 91 Costruzione delle volte 62
Art. 92 Solai 63
Art. 93 Controsoffitti 64
Art. 94 Coperture a tetto 65
Art. 95 Coperture a terrazza 67
Art. 96 Impermeabilizzazioni 67
Art. 97 Strutture in vetrocemento armato 68
Art. 98 Intonaci 68
Capo VI Pavimenti e rivestimenti 70
Art. 99 Pavimenti 70
Art. 100 Rivestimenti di pareti 72
Capo VII Opere in marmo, pietre naturali ed artificiali 72
Art. 101 Norme generali 72
Art. 102 Marmi e pietre naturali 73
Art. 103 Pietre artificiali 74
Capo VIII Opere in legname 74
Art. 104 Opere da carpentiere 74
Art. 105 Infissi in legno - Norme generali 75
Capo IX Opere in ferro 75
Art. 106 Norme generali e particolari 75
Capo X Opere da vetraio e da stagnaio 76
Art. 107 Opere da vetraio 76
Art. 108 Opere da stagnaio 77
Art. 109 Tubazioni e canali di gronda 77
Capo XI Opere da pittore 79
Art. 110 Norme generali 79
Art. 111 Esecuzioni particolari 79
Art. 112 Tappezzeria con carta 80
Capo XII Impianto elettrico 80
Art. 113 Prescrizioni generali 80
Art. 114 Modalità esecutive 81
Art. 115 Disposizioni tecniche specifiche 81
Capo XIII Impianto di climatizzazione 87
Art. 116 Disposizioni generali 87
Art. 117 Prescrizioni generali 87
Art. 118 Modalità esecutive 87
Art. 119 Disposizioni tecniche specifiche 88
Capo XIV Impianti idrico-sanitario, antincendio e gas 92
Art. 120 Prescrizioni generali 92
Capo XV Opere speciali 93
Art. 121 Manufatti di completamento esterno prefabbricati in c.l.s 93
Art. 122 Barriere fonoassorbenti 94
Capo XVI Collocamento in opera 94
Art. 123 Norme generali 94
Art. 124 Collocamento di manufatti in legno 94
Art. 125 Collocamento di manufatti in ferro 95
Art. 126 Collocamento di manufatti in marmo e pietre 95
Art. 127 Collocamento di manufatti vari forniti dall’Amministrazione appaltante 96
Capo XVII Lavori vari 96
Art. 128 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 96
Art. 129 Lavori eventuali non previsti 96
Art. 130 Norme sull’isolamento termico dell’edificio 96
Titolo I:
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Titolo I
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Capo I OPERE EDILI
Art. 1 Prescrizioni generali
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Art. 2 Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane, gesso
Art. 2.1 Acqua
L’acqua per l’impasto dei leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, scevra da materie terrose, con contenuto in sali (particolarmente solfati e cloruri) tale da risultare non eccessivamente “dura” e/o aggressiva.
Art. 2.2 Calce
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
Art. 2.3 Leganti idraulici
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. 03.06.1968, in Gazzetta Ufficiale 17.07.1968, n° 180, come modificato dal D.M. 20.11.1984, in Gazzetta Ufficiale 27.12.1984, n° 353.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.
Art. 2.4 Pozzolane
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16.11.1939, n° 2230.
Art. 2.5 Gesso
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall’umidità.
Art. 3 Sabbia, ghiaia, pietre naturali.
La sabbia, le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili ed avere le qualità stabilite dai R.D. 16.11.1939, n° 2228 e n° 2229, nonché dal D.M. 27.07.1985, Allegato 1, per i leganti idraulici e per i conglomerati cementizi semplici od armati.
Art. 3.1 Sabbia
La sabbia per il confezionamento di malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose ed essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di:
– mm. 2 per murature in genere;
– mm. 1 per gli intonaci, le murature di paramento od in pietra da taglio.
L’accettabilità’ della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’Allegato 1 del già citato D.M. 03.06.1968, sui requisiti di accettazione dei cementi.
Art. 3.2 Ghiaia e pietrisco
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. In genere, indicativamente, gli elementi di essi
dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di:
– cm. 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;
– cm. 4 se si tratta di volte di getto;
– cm. 1 ÷ 3 se si tratta di cappe di volte o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di 1 cm. di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volte od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-2, ed. 1984-86. Mentre gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 7549/1-12, ed. 1976.
La ghiaia ed il pietrisco per i piazzali e viali dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo, ed avranno spigolo vivo; inoltre dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee. Sono assolutamente da escludere le rocce marnose. Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n° 4 del C.N.R., ed. 1953.
I ghiaietti per pavimentazione dovranno corrispondere alla tabella UNI 2710, ed. 1945. Di norma si useranno le seguenti pezzature:
– pietrisco da 40 a 71 mm per la costruzione di massicciate cilindrate;
– pietrisco da 25 a 40 mm per la esecuzione di ricariche di massicciate;
– pietrischetto da 15 a 25 mm per la esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
– pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischetti bitumati;
– graniglia da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, conglomerati bituminosi;
– graniglia da 2 a 5 mm di impiego eccezionale, e con consenso del Direttore dei Lavori, per trattamenti superficiali e conglomerati bituminosi.
Art. 3.3 Pietre naturali
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; inoltre dovranno avere dimensioni adatte al loro particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Saranno assolutamente da escludere le pietre marnose e quelle alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente.
In particolare le caratteristiche delle pietre naturali da impiegare nella costruzione, in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell’impiego che si dovrà farne nell’opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16.11.1939, n° 2232, nonché alle norme UNI 8458-83 e 9379-89, e, se del caso, alle norme per l’accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali C.N.R., ed. 1954, e alle tabelle UNI 2719, ed. 1945.
Per quanto attiene la terminologia commercialmente utilizzata si conviene in particolare il significato di seguito riportato:
Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell’ordine di 3÷4 (quali calcite, dolomite, serpentino). A questa categoria appartengono:
– i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
– i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
– gli alabastri calcarei;
– le serpentiniti;
– le oficalciti.
Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell’ordine 6÷7 (quali quarzo, feldspati, feldspatoidi). A questa categoria appartengono:
– i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico-potassici e miche);
– altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granidioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
– le corrispondenti rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
– alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
Travertino (termine commerciale): roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione. Esse sono comunque riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
– rocce tenere e/o poco compatte di cui sono esempio varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), e varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.);
– rocce dure e/o compatte di cui sono esempio le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leuciti, ecc).
Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica vale quanto riportato nella norma UNI 8458. I prodotti in pietra naturale dovranno comunque rispondere a quanto segue:
– appartenere alla denominazione commerciale e petrografica indicate nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesto nonché essere conforme ad eventuali campioni di riferimento;
– avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;
– avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze.
A richiesta della il fornitore dovrà dichiarare i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale) delle seguenti caratteristiche:
– massa volumica reale ed apparente;
– coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale;
– resistenza a compressione;
– resistenza a flessione;
– resistenza all’abrasione.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati dovranno avere struttura uniforme, essere scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità.
Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaccio, quello pomicioso e quello facilmente friabile.
L’ardesia in lastre per copertura dovrà essere di 1a scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno essere sonore, di superficie piuttosto rugosa che liscia, e scevre da inclusioni e venature.
I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino l’omogeneità e la solidità.
Inoltre si ricorda che non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature e che le facce a vista dovranno sempre risultare levigate e, se richiesto dalla Direzione Lavori lucidate a piombo.
Art. 4 Elementi di laterizio e calcestruzzo.
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per l’accettazione di cui al R.D. 16.11.1939, n° 2233, ed alle norme UNI 8942/1-3, ed. ‘86, laterizi per murature, nonché alle norme UNI 5967/67, per mattoni forati, e UNI 2619-44, 2620-44 per laterizi da copertura, UNI 2105, 2106 e 2107 per tavelle e tavelloni.
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (in laterizio o calcestruzzo) potranno essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Art. 4.1 Mattoni pieni e forati, volterrane e tavelloni
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza (salvo diverse proporzioni dipendenti dall’uso locale), di modello costante, e presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a kg/cm2......
I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 16 kg/cm2 di superficie totale premuta.
Art. 4.2 Tegole
Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza sbavature e presentare tinta uniforme; inoltre appoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi dei due lati più corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a kg 120, sia l’urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall’altezza di cm 20. Sotto un carico di mm 50 d’acqua, mantenuta per 24 ore, le tegole devono risultare impermeabili. Le tegole piane, infine, non devono presentare difetto alcuno nel nasello.
Art. 4.3 Laterizi per opere in cemento armato e metalliche
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all’Allegato 7 del D.M. 16.01.1996.
I mattoni e blocchi artificiali pieni e semipieni da impiegarsi nella realizzazione di murature portanti, debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20.11.1987, «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento».
Art. 4.4 Mattoni e blocchi per opere in zona sismica
I mattoni ed i blocchi artificiali pieni e semipieni da impiegarsi nelle costruzioni sismiche dovranno essere della tipologia di cui all’Allegato 1 del D.M. 16.01.1996, e dovranno avere le percentuali di foratura e le caratteristiche per l’accettazione ivi previste; ai fini dell’accettazione della fornitura, l’Appaltatore sottoporrà al Direttore dei Lavori la certificazione di cui al detto Allegato 1.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste dalle vigenti normative.
È in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Art. 5 Materiali ferrosi e metalli vari
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29.02.1908, come modificato dal D.R. 15.07.1925 ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
Art. 5.1 Ferro
Il ferro comune dovrà essere di 1a qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Inoltre dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
Art. 5.2 Acciaio trafilato o laminato
Tale acciaio, nelle varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità: in particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature od alterazioni. Esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; inoltre alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.
Art. 5.3 Acciaio fuso in getti
L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di 1a qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
Art. 5.4 Ghisa
La ghisa dovrà essere di 1a qualità e di 2a fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà inoltre essere perfettamente modellata. È assolutamente da escludersi l’impiego di ghise fosforose.
Art. 5.5 Acciaio per cemento armato
L’acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 16.01.1996, Parte Prima, punto 2.2, se normale, e punto 2.3, se precompresso, nonché alle prescrizioni di cui agli Allegati 3, 4, 5 e 6,ed alla Circolare Ministero LL.PP. 01.09.1987, n° 29010.
Il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere, a norma dei punti 2.2.8.4 e 2.3.3.2 della suddetta Parte Prima.
È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine
Art. 5.6 Acciaio per strutture metalliche
L’acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 16.01.1996, Parte Seconda, punto 2.1 per acciaio laminato, punto 2.2 per acciaio per getti, punto 2.3 per acciaio per strutture saldate.
Gli elettrodi per saldature dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al punto 2.4, mentre i bulloni e i chiodi ai punti 2.5, 2.6 e 2.7; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla certificazione di cui al D.M. 16.01.1996, Allegato 8.
Il Direttore dei Lavori, qualora lo ritenga opportuno, ed a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare controlli, a norma del suddetto Allegato 8, anche su prodotti qualificati.
Art. 5.7 Metalli vari
Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata.
Art. 6 Legnami e prodotti a base di legno
Art. 6.1 Legnami
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912 e alle norme UNI 2853-57 e 4144-58, e non dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati.
Il legname si distinguerà, secondo le essenze e la resistenza di cui è dotato, in dolce e forte; si riterrà dolce il pioppo, l’ontano, l’abete, il pino nostrale, il tiglio, il platano, il salice, l’acero, mentre si riterrà forte la quercia, il noce, il frassino, l’olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il faggio.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di 1a scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare.
Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15/1000 della lunghezza, né 1/4 del maggiore dei due diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere e senza scarniture, tollerandosene l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
Art. 6.2 Prodotti a base di legno
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli, anche parziali, su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
I segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
– mm. 10 di tolleranza su lunghezza e larghezza;
– mm. 2 di tolleranza sullo spessore;
– umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2.
I pannelli a base di fibra di legno, oltre a quanto specificato nel progetto e/o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, s’intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
– ± 3 mm di tolleranza su lunghezza e larghezza;
– mm 0,5 di tolleranza sullo spessore;
– umidità non maggiore dell’ 8 %;
– massa volumica: per tipo tenero < di 350 kg/m3; per tipo semiduro compreso tra 350 e 800 kg/m3; per tipo duro > 800 kg/m3, misurata secondo la norma UNI 9343.
La superficie potrà essere:
– grezza, se mantenuta come risulta dalla pressatura;
– levigata, quando ha subito la lavorazione predetta.
Funzionalmente saranno del tipo:
– con assorbimento d’acqua massimo;
– con basso assorbimento di acqua;
– con resistenza a flessione;
– con classe di reazione al fuoco R.E.I.;
– fonoisolanti.
I pannelli a base di particelle di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
– ± 5 mm di tolleranza su lunghezza e larghezza;
– ± 0,5 mm di tolleranza sullo spessore;
– umidità del 10%, con tolleranza del ± 3%;
– massa volumica ... kg/m3;
– superficie grezza, levigata o rivestita;
– resistenza al distacco degli strati esterni minimo 1 N/mm2; Caratteristiche funzionali:
– rigonfiamento massimo dopo immersione in acqua 12% (oppure 16%);
– classe di reazione al fuoco R.E.I. …;
– fonoisolamento … dB;
– assorbimento d’acqua massimo … %;
– resistenza a flessione … N/mm2.
I pannelli di legno compensato e paniforti, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
– mm 5 di tolleranza su lunghezza e larghezza;
– mm 1 di tolleranza sullo spessore;
– umidità non maggiore del 12%;
– resistenza al distacco degli strati esterni … N. Caratteristiche funzionali:
– resistenza a trazione … N,
– resistenza a flessione statica … N,
Art. 7 Materiali per pavimentazione
I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al
R.D. 16.11.1939, n° 2234 ed alle norme UNI vigenti.
Si prescrive tassativamente che per ogni locale o insieme di locali, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, gli elementi di pavimentazione dovranno essere di aspetto, colore, dimensioni, grado di ruvidezza e spessore assolutamente uniformi, e recare sul retro il marchio del produttore; ogni confezione dovrà inoltre riportare le indicazioni generali e le caratteristiche tecniche e commerciali del prodotto.
Gli elementi dovranno essere sempre delle fabbriche più note, di 1a scelta e, qualora il Direttore dei Lavori lo ordini per iscritto, potranno essere della 2a scelta con l’applicazione di un coefficiente, al prezzo di quelle di prima, pari a 0,75.
Qualora, in relazione al tipo di locale in cui dovranno essere poste, il Direttore dei Lavori lo richieda, potrà essere messo in opera anche materiale della 3a scelta applicando un coefficiente pari a 0,55.
Art. 7.1 Mattonelle, marmette e pietrini di cemento
Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione, di buon comportamento a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.
La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati e uniformi.
Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm 25, avranno uno strato superficiale di assoluto cemento colorato, di spessore costante non inferiore a mm 7.
Le marmette avranno anch’esse uno spessore complessivo di mm 25 con strato superficiale di spessore costante non inferiore a mm 7 costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo.
I pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a mm 30 con lo strato superficiale di assoluto cemento di spessore non inferiore a mm 8; la superficie dei xxxxxxxx xxxx liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che sarà prescritto.
Dovranno rispondere a quanto prescritto dalle norme UNI 2623-44 e seguenti.
Art. 7.2 Pavimenti e rivestimenti in gomma, vinilici e/o linoleum
Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie liscia priva di discontinuità, strisciature, macchie e screpolature.
Salvo il caso di pavimentazione da sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori non dovranno essere inferiori a mm 2,5 con una tolleranza non superiore al 5%.
Dovranno rispondere alle norme UNI 8298/1-16, ed. 1981-86.
I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date nel progetto e, in mancanza e/o a complemento, devono rispondere alle norme UNI 8272/1-11, ed. 1981-87 ed alle prescrizioni seguenti:
– essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista;
– avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura, in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto dell’elemento n° 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell’elenco n° 3 della scala dei grigi.
Sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
– per piastrelle: lunghezza e larghezza ± 0,3%; spessore mm 0,2;
– per rotoli: lunghezza ± 1%, larghezza ± 0,3%, spessore mm 0,2;
– per piastrelle e rotoli: la distanza tra il bordo delle piastrelle e la semiretta uscente dell’angolo non deve essere maggiore di 0,12 L/100 (dove “L” è la distanza dall’origine).
Inoltre:
– la durezza deve essere compresa tra 75 a 85 punti di durezza Shore A;
– la resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di mm 300;
– la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i rotoli;
– la classe di reazione al fuoco deve essere, al minimo, la 1a secondo il D.P.R. 26.06.1984, Allegato A3.1;
– la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazione di colore prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n° 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137; inoltre non sono ammessi affioramenti o rigonfiamenti;
– il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore non maggiore di quello dell’elemento n° 3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell’elemento n° 2.
Il controllo delle suddette caratteristiche si intende effettuato secondo i criteri generali sopra indicati utilizzando la norma UNI 8272.
I prodotti dovranno essere forniti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento dovrà contenere oltre al nome del fornitore le informazioni di cui ai commi precedenti.
I materiali vinilici dovranno avere peso a m2 non inferiore a kg 1,20 per mm di spessore. Tagliando i campioni a 45° nello spessore, la superficie del taglio dovrà risultare uniforme e compatta, dovrà essere perfetto il collegamento fra i vari strati. Un pezzo di forma quadrata di m 0,20 di lato dovrà potersi curvare col preparato in fuori sopra un cilindro del diametro di 10x(s+1) millimetri; dove “s” rappresenta lo spessore in millimetri senza che si formino fenditure e screpolature.
I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
– UNI 5573, per le piastrelle di vinile;
– UNI 7071, per le piastrelle di vinile omogeneo;
– UNI 7072, per le piastrelle di vinile non omogeneo.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme UNI citate.
Art. 7.3 Pavimenti in legno
Saranno di tre tipi di in relazione alle dimensioni degli elementi:
a) a doghe di piccole dimensioni in larghezza cm 3,5÷5, lunghezza cm 20÷40, spessore cm 0,6÷1,2, da montare per incollaggio;
b) a formelle premontate, di dimensioni quadrate, rettangolari, con listoncini, e con disegni vari, da montare per incollaggio oppure da posare con incastri a secco;
c) a listoni delle dimensioni in larghezza cm 12÷20 e lunghezza cm 400, con spessore di cm 2÷2,5 da posare con incastri a secco.
Gli elementi di pavimentazione risponderanno alle norme UNI 4373-59, 4374-59, 4375-59. I prodotti di legno per pavimentazioni (tavolette listoni, mosaico di lamelle, blocchetti ecc.) si intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.
I prodotti di cui sopra devono essere della essenza legnosa adatta all’uso e prescritta nel progetto, non avere difetti visibili sulle facce in vista superiori ai limiti sotto indicati:
– 1a qualità: piccoli nodi sani con diametro < di mm 2 se del colore della specie (< di mm 1 se di colore diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto; imperfezioni di lavorazione con profondità minore di mm 1 e purché presenti su meno del 10% degli elementi;
– 2a qualità: piccoli nodi sani con diametro < di mm 5 se del colore della specie (< di mm 2 se di colore diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto; imperfezioni di lavorazione come per la 1a qualità; piccole fenditure; alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
– 3a qualità: esenti da difetti che possono compromettere l’impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
I prodotti di cui sopra dovranno avere contenuto di umidità compreso tra il 10÷15%, ed inoltre dimensioni, tolleranze e finitura come sotto indicato:
– listoni: mm 1 sullo spessore; mm 2 sulla larghezza; mm 5 sulla lunghezza;
– tavolette: mm 0,5 sullo spessore; ± 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
– mosaico, quadrotti, ecc.: mm 0,5 sullo spessore; ± 1.5% sulla larghezza e lunghezza. Le facce a vista ed i fianchi saranno lisci.
La resistenza meccanica a flessione, la resistenza all’impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell’attestato che accompagna la fornitura. I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Nell’imballo un foglio informativo indicherà oltre al nome del fornitore e contenuto le caratteristiche di cui sopra.
Art. 7.4 Pavimenti in masselli ed elementi in calcestruzzo
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza e/o completamento, alle seguenti norme:
a) le mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata o striata o con impronta, le marmette e le mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata, devono rispondere al RD 16.11.1939, n° 2234, per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all’urto, resistenza alla flessione ed al coefficiente di usura al tribometro;
b) Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni, utilizzati prevalentemente all’esterno, risponderanno alle norme UNI 9065-87 e 9066/1/2-87, saranno a doppio strato, autobloccanti, realizzati mediante stampaggio multiplo in calcestruzzo pressovibrato, con dimensioni approssimative di mm 220x70 e spessore di mm 60÷70. Potranno essere utilizzate, a discrezione del Direttore dei Lavori, anche misure diverse. L’impasto dello strato superficiale sarà a base di quarzo, colorato con pigmenti di ossidi di ferro.
Saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:
– essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superano le tolleranze dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di mm 3 per un singolo elemento e mm 2 quale media delle misure sul campione prelevato;
– le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza 15% per il singolo massello e 10% sulle medie;
– la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie;
– il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
– il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per il singolo elemento e ± 3% per la media;
– la resistenza convenzionale alla compressione deve essere > di 50 N/mm2 per il singolo elemento e > di 60 N/mm2 per la media;
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del forniture, le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
Art. 7.5 Pavimenti in ceramica
Potranno essere fabbricate con procedimenti diversi e di varie dimensioni, purché siano garantite le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: alto peso specifico, minimo assorbimento d’acqua, elevata resistenza a flessione, resistenza all’usura, al gelo, agli sbalzi di temperatura, alle azioni chimiche di acidi e basi.
Gli elementi risponderanno ai criteri di accettazione di cui alle norme UNI EN 163.
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, grès, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua secondo UNI EN 87.
A seconda della classe di appartenenza (norma UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di 1a scelta devono rispondere alle norme seguenti:
ASSORBIMENTO D’ACQUA, “E” %
Formatura | Gruppo I | Gruppo II a | Gruppo II b | Gruppo III |
E<=3% | 3%<E<=6% | 6%<E<=10% | E > 10% | |
Estruse | UNI EN 121 | UNI EN 186 | UNI EN 187 | UNI EN 188 |
Pressate a secco | UNI EN 176 | UNI EN 177 | UNI EN 178 | UNI EN 159 |
I prodotti di 2a scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto.
Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla" e "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonelle greificate" dal R.D. 16.11.1939, n° 2234, devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
– resistenza all’urto 0,20 kgm;
– resistenza alla flessione 25 kg/cm;
– coefficiente di usura al tribometro 15 μ/m.
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare, ai fini di una qualificazione del materiale, sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (norma UNI EN 87). Pertanto:
– per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
– per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettati dalla Direzione Lavori.
I prodotti dovranno essere forniti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa, e dovranno essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
Art. 7.6 Pavimenti realizzati in sito con prodotti di resina
I prodotti di resina, applicati fluidi o in pasta, per rivestimenti di pavimenti saranno posti in opera:
– mediante impregnazione semplice (i1);
– a saturazione (i2);
– mediante film con spessori fino a 200 μ (f1);
– mediante film con spessori superiori (f2);
– con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (a);
– con prodotti spatolati (s).
Per i metodi di accettazione si farà riferimento alla UNI 8298.
Le caratteristiche evidenziate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto.
Caratteristiche Grado di significatività rispetto ai vari
tipi | i1i2 | f1 | f2 | a | s | |
Colore - | - | + | + | + | - | |
Identificazione chimico-fisica + | + | + | + | + | + | |
Spessore - | - | + | + | + | + | |
Resistenza all’abrasione + | + | + | + | + | + | |
Resistenza al punzonamento dinamico (urto) - | + | + | + | + | + | |
Resistenza al punzonamento statico + | + | + | + | + | + | |
Comportamento all’acqua + | + | + | + | + | + | |
Resistenza alla pressione idrostatica inversa - | + | + | + | + | + | |
Reazione al fuoco + | + | + | + | + | + | |
Resistenza alla bruciatura di sigaretta - | + | + | + | + | + | |
Resistenza all’invecchiamento termico in aria - | + | + | + | + | + | |
Resistenza meccanica ai ripristini - | - | + | + | + | + | |
LEGENDA: + significativa; - non significativa |
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore le caratteristiche, le avvertenze per l’uso e per la sicurezza durante l’applicazione.
Art. 7.7 Prodotti per pavimentazione in elementi lapidei ricostituiti
Per quanto attiene la terminologia si convengono i significati di seguito riportati:
– elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo, senza aggiunta di leganti;
– elemento lapideo ricostituito (conglomerato); elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento e con resine;
– lastra rifilata: elemento con dimensioni fissate in funzione del luogo d’impiego, avente solitamente una dimensione maggiore di cm 60 e spessore non minore di cm 2;
– marmetta: elemento lapideo ricostituito avente dimensioni solitamente minori di cm 60 e con spessore minore di cm 2;
– xxxxxxxx xxxxxxxxx: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
– marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o la larghezza entro le tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc. si veda le norme UNI 9379. I prodotti di cui sopra devono comunque rispondere alle prescrizioni del progetto.
In mancanza di tolleranze sui disegni di progetto, si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. abbiano tolleranza di mm 1 sulla larghezza e lunghezza e di mm 2 sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte).
Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 16.11.1939, n° 2234, per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in µ/m
Le forniture avverranno su pallets, i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
Art. 7.8 I prodotti di metallo per pavimentazione
I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date dalle norme UNI 4630, per le lamiere bugnate, ed UNI 3151, per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudicano l’impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l’eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.
Art. 8 Prodotti per coperture discontinue
Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all’articolo sull’esecuzione delle coperture discontinue.
Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli, anche parziali, su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
Art. 8.1 Tegole e coppi in laterizio
Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). Tali prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza od a complemento, alle prescrizioni minime sotto riportate.
Sono ammessi difetti nei limiti seguenti:
– le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
– le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) > di mm 15 e non deve esserci più di n° 1 protuberanza; è ammessa tale protuberanza solamente se di diametro medio compreso tra mm 7÷15 ogni 2 dm2 di superficie proiettata;
– le sbavature non devono impedire un corretto assemblaggio.
Sono ammesse tolleranze sulle dimensioni nominali e forma geometrica nei limiti seguenti:
– lunghezza ± 3%;
– larghezza ± 3% per tegole e ± 8% per coppi.
È ammessa tolleranza del 15% sulla massa convenzionale.
La permeabilità deve permettere il formarsi della goccia sotto tegola ma non il suo distacco. È richiesta una resistenza minima a flessione, per forza F singola, maggiore di 1000 N. Sono richiesti i seguenti carichi minimi di rottura:
– per singolo valore della forza F, maggiore di 1000 N;
– per valore medio della forza F, maggiore di 1500 N.
Per i criteri di accettazione in caso di contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 ed UNI 8635.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possono degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni delle caratteristiche di cui sopra ed eventuali istruzioni complementari.
Art. 8.2 Tegole in calcestruzzo
Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.).
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a complemento alle prescrizioni minime sotto riportate. Sono ammessi difetti nei limiti seguenti:
– le fessure non sono ammesse;
– le incavature non devono avere profondità maggiore di mm 4 (escluse le tegole con superficie granulata);
– le protuberanze sono ammesse in forma leggera;
– le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto.
Sono ammesse tolleranze, sulle dimensioni nominali e forma geometrica, nei limiti seguenti:
– lunghezza ± 1,5%;
– larghezza ± 1%;
– altre dimensioni dichiarate ± 1,6%;
– ortometria e scostamento orizzontale non maggiore del 1,6% del lato maggiore. È ammessa tolleranza del ± 10% sulla massa convenzionale.
L’impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d’acqua, dall’intradosso, dopo 24 ore.
Dopo i cicli di gelività la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N, su campioni maturati 28 giorni.
È richiesto il seguente carico minimo di rottura:
– singolo valore della forza F, > di 1800 N;
– valore medio della forza F, > di 1500 N.
Per i criteri di accettazione in caso di contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 e UNI 8635.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche sporco che possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materia termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni di cui ai punti precedenti ed eventuali istruzioni complementari.
Art. 8.3 Lastre in materia plastica
Le lastre di materia plastica, rinforzata o non rinforzata, si intendono definite e classificate secondo le norme UNI vigenti.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni:
– le lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro devono essere conformi alla norma UNI 6774;
– le lastre di polistirene devono essere conformi alla norma UNI 7073;
– le lastre di polimetilmetacrilato devono essere conformi alla norma UNI 7074.
Art. 8.4 Lastre in metallo
Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza a completamento alle seguenti caratteristiche.
Prodotti completamente supportati: tolleranze di dimensioni e di spessore; resistenza al punzonamento; resistenza al piegamento a 360°; resistenza alla corrosione; resistenza a trazione conformi a quanto di norma. Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli effetti estetici e difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell’edificio.
Prodotti autoportanti (compresi pannelli, lastre grecate, ecc.): oltre a rispondere alle prescrizioni predette dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi. Per i criteri di accettazione, in caso di contestazione, si farà riferimento alle norme UNI.
La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
Art. 9 Prodotti per coperture piane: membrane di impermeabilizzazione
Si intendono prodotti per la impermeabilizzazioni di coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:
– membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
– prodotti forniti in contenitori, solitamente liquidi e/o in pasta, da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
Le membrane sono classificabili descrittivamente in base a:
– materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene, etilene vinilacetato, ecc.);
– materiale di armatura inseriti nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
– materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
– materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere non-tessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.). I prodotti in contenitori sono classificabili descrittivamente come:
– mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
– asfalti colati;
– malte asfaltiche;
– prodotti termoplastici;
– soluzioni in solvente di bitume;
– emulsioni acquose di bitume;
– prodotti a base di polimeri organici.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli, anche parziali, su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Art. 9.1 Membrane per coperture
Le membrane per coperture di edifici, in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni.
Gli strati funzionali si intendo definiti come riportato nella norma UNI 8178.
Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore, devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione Lavori per quanto riguarda:
– tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione;
– flessibilità a trazione;
– flessibilità a freddo;
– comportamento all’acqua;
– permeabilità al vapore d’acqua;
– resistenza a trazione ed impermeabilità all’aria delle giunzioni.
Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 per le caratteristiche predette sono valide anche per questo impiego.
Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di equalizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante, devono rispondere alla UNI 9268, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione Lavori per quanto riguarda:
– tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– comportamento all’acqua;
– invecchiamento termico in acqua.
Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche predette sono valide anche per questo impiego.
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria, devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione Lavori per quanto riguarda:
– tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione ed alla lacerazione;
– comportamento all’acqua;
– resistenza a trazione ed impermeabilità all’aria delle giunzioni.
Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche predette sono valide anche per questo impiego.
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua, devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione Lavori per quanto riguarda:
– tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alla lacerazione;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
– stabilità di forma a caldo;
– impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua;
– permeabilità al vapore d’acqua;
– resistenza all’azione perforante delle radici;
– invecchiamento termico in aria ed acqua;
– resistenza all’ozono, solo per xxxxxxxxxxx e plastomeriche;
– resistenza ad azioni combinate, solo per xxxxxxxxxxx e plastomeriche;
– resistenza a trazione ed impermeabilità all’aria delle giunzioni.
Le membrane destinate a formare strati di protezione, devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione Lavori per quanto riguarda:
– tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alle lacerazioni;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionali a seguito di azione termica;
– stabilità di forma a caldo, esclusi prodotti a base di PVC, EPDM,IIR;
– comportamento all’acqua;
– resistenza all’azione perforante delle radici;
– invecchiamento termico in aria;
– resistenza delle giunzioni alla trazione.
L’autoprotezione minerale dovrà resistere all’azione di distacco.
Art. 9.2 Membrane a base di elastomeri e plastomeri
Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente punto a), utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencati nel seguente punto b), devono rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo punto c).
a) Tipi di membrane:
– membrane in materiale elastomerico senza armatura, intendendosi per materiale elastomerico un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (es. gomma vulcanizzata);
– membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura, intendendosi per materiale plastomerico un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego, ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (es. cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate);
– membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico rigido (es. polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, polipropilene);
– membrane polimeriche accoppiate quali membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi casi, quando la parte accoppiata all’elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.
b) Classi di utilizzo:
– classe a: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (es. bacini, dighe, sbarramenti, ecc.);
– classe b: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (es. canali, acquedotti, ecc.);
– classe c: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (es. fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.);
– classe d: membrane adatte anche in condizioni d’intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce;
– classe e: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (es. discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.);
– classe f: membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (es. acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.);
c) Limiti di utilizzo
Le membrane di cui al punto a) sono valide per gli impieghi di cui al punto b) purché rispettino le caratteristiche previste nella varie parti delle norme UNI 8898.
Art. 9.3 Prodotti forniti sotto forma di liquidi
I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all’acqua, ma anche altri strati funzionali della copertura piana, a seconda del materiale costituente devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazione, in solvente e/o emulsione acquosa, devono rispondere ai limiti specificati per i diversi tipi, alla UNI 4157;
b) Malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla UNI 5660 FA 227;
c) Asfalti colati per impermeabilizzazione devono rispondere alla UNI 5654 FA 191;
d) Mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla UNI 4377 FA 233;
e) Mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla UNI 4378 FA 234;
f) Prodotti fluidi od in paste a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossipoliuretanici, epossicatrame, polimetilcatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutati in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti di legge:
– caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell’applicazione);
– viscosità;
– massa volumica;
– contenuto di non volatile % in massa;
– punto di infiammabilità minimo %;
– contenuto di ceneri massimo g/kg;
– caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni significativi di quanto realizzato;
– spessore dello strato finale in relazione al quantitativo applicato;
– valore dell’allungamento a rottura;
– resistenza al punzonamento statico o dinamico;
– stabilità dimensionale a seguito di azione termica, variazione dimensionale massima in %;
– impermeabilità all’acqua, minima pressione di … kPa;
– comportamento all’acqua, variazione di massa massima in %;
– invecchiamento termico in aria a 70°C, variazione della flessibilità a freddo tra prima e dopo il trattamento;
– invecchiamento termico in acqua, variazione della flessibilità a freddo tra prima e dopo il trattamento.
Art. 10 Vetri e cristalli
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si dividono nelle seguenti principali categorie:
– vetri piani;
– vetri pressati;
– prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.
I vetri piani trasparenti per l’edilizia, che dovranno rispondere alla UNI 6486-75, si intendono identificati dalle seguenti denominazioni con riguardo agli spessori espressi in mm:
– sottile (semplice) 2 (1,8÷2,2)
– normale (semi-doppi) 3 (2,8÷3,2)
– forte (doppio) 4 (3,7÷4,3)
– spesso (mezzo-cristallo) 5÷8
– ultraspesso (cristallo) 10÷19
I vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore uniforme, di 1a qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli, anche parziali, su campioni della fornitura oppure può richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Art. 10.1 Vetri piani grezzi
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la UNI 6123 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Art. 10.2 Vetri piani lucidi tirati
I vetri piani lucidi tirati, sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazione di superficie.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la UNI 6486 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Art. 10.3 Vetri piani trasparenti float
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la UNI 6487 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Art. 10.4 Vetri piani temperati
I vetri piani temperati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Art. 10.5 Vetri piani uniti al perimetro o vetrocamera
I vetri piani uniti al perimetro o vetrocamera sono quelli costituiti da due lastre di vetro (solitamente incolore che non abbiano subito trattamento di tempra o trattamenti superficiali) tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro, in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Art. 10.6 Vetri piani stratificati
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l’intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle sollecitazioni meccaniche come segue:
– stratificati per sicurezza semplice;
– stratificati antivandalismo;
– stratificati anticrimine;
– stratificati antiproiettile.
La loro dimensioni numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
– i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla UNI 7172;
– i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle UNI
7172 e UNI 9186;
– i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla UNI 9187.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
Art. 10.7 Vetri piani profilati ad U
I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato, armati o non armati.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della UNI 7306 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
Art. 10.8 Vetri pressati per vetrocemento armato
I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d’aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo i caso di contestazione.
Art. 11 Prodotti diversi: sigillanti e adesivi
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli, anche parziali, su campioni della fornitura oppure richiedere una attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UN 17.1.
Art. 11.1 Sigillanti
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all’aria, all’acqua ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle suddette prescrizioni si intende comprovato quanto il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI e/o è in possesso di attestati di conformità, in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori.
Art. 11.2 Adesivi
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla destinazione d’uso. Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per i diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
– durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione;
– caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.
Il soddisfacimento delle suddette prescrizioni si intende comprovato quanto il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori.
Art. 12 Colori e vernici
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità e rispondere alle norme UNI 8305-81, 8359-82 e 8785-86.
Art. 12.1 Olio di xxxx xxxxx
L’olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà essicare completamente nell’intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiori all’1%, ed alla temperatura di 15 °C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.
Art. 12.2 Acquaragia (essenza di trementina)
Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15ºC sarà di 0,87.
Art. 12.3 Biacca
La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.
Art. 12.4 Bianco di zinco
Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco, e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell’1% di altre impurità, l’umidità non dovrà superare il 3%.
Art. 12.5 Minio
Sia di piombo (sesquossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario ecc.).
Art. 12.6 Latte di calce
Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.
Art. 12.7 Colori all’acqua, a colla o ad olio
Le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.
Art. 12.8 Vernici
Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. È escluso l’impiego di gomme prodotte da distillazione.
Le vernici speciali, eventualmente prescritte dalla Direzione Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.
Art. 12.9 Encausti
Gli encausti potranno essere all’acqua o all’essenza, secondo le disposizione della Direzione Lavori.
La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell’encausto, o nell’acqua calda alla quale sarà aggiunto del sale di tartaro o nell’essenza di trementina.
Art. 13 Materiali impermeabilizzanti
Art. 13.1 Asfalto
L’asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, sarà in piani, compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico varierà fra i limiti di 1104÷1205 Kg. Risponderà alle norme UNI 5654-65 e seguenti.
Art. 13.2 Bitume asfaltico
Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sarà molle, assai scorrevole, di colore nero e scevro dell’odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale. Risponderanno alle norme UNI 4157-87.
Art. 13.3 Mastice di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico il confezionamento di malte asfaltiche e asfalti colati
I bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti:
TIPO 0 1525
Indice di penetrazione | (minimo) | 0 | + 1,5 | + 2,5 |
Penetrazione a 25° (dmm) | (minimo) | 40 | 35 | 20 |
Punto di rammollimento (°C) | (minimo) | 55 | 65 | 80 |
Punto d’infiammabilità (Cleveland) (°C) | (minimo) | 230 | 230 | 230 |
Solubilità al cloruro di carbonio (%) | (minimo) | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Volatilità a 136°C per 5 ore (%) | (massimo) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Penetrazione a 25°C del residuo alla | ||||
prova di volatilità (% di bitume originario) | (minimo) | 75 | 75 | 75 |
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme UNI 4377-59 e seguenti.
Le membrane, le guaine e in genere i prodotti prefabbricati per impermeabilizzazioni e coperture continue e relativi strati e trattamenti ad esse contigui e funzionali di cui appresso dovranno rispondere alle norme UNI 8202/1-35,ediz.1981-88,UNI 8629/1-6, ediz.1984-89, UNI 8818-86, UNI 8898/1-7,ediz.1987.88,UNI 9168-87, UNI 9307-88 ed UNI 9380-89.
Art. 13.4 Cartefeltro
Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:
TIPO | 224 | 333 | 450 |
Peso in m3 (g) | 224±12 | 333±16 | 50±24 |
Contenuto di: - lana (%), min° | 10 | 12 | 15 |
- cotone, juta e altre fibre tessili naturali, min° | 55 | 55 | 55 |
- residuo ceneri (%), max. | 10 | 10 | 10 |
- umidità (%), max. | 9 | 9 | 9 |
- potere di assorbimento in olio di antracene (%), min° | 160 | 160 | 160 |
carico di rottura a trazione nel senso longitud. delle fibre su striscia di mm 15x180 (kg), min° | 2,8 | 4,0 | 4,7 |
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con le | norme vigenti, | tenendo presenti | le risultanze |
accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall’UNI.
Art. 13.5 Cartonfeltro bitumato cilindrato
È costituito di cartafeltro impregnato a saturazione di bitume in bagno a temperatura controllata. Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:
TIPO Caratteristiche dei componenti: | 224 | 333 | 450 |
- cartefeltro tipo | 224 | 333 | 450 |
- contenuto solubile in solfuro di carbonio peso a m3 (g), min° | 233 | 348 | 467 |
- pesi a m3 del carton feltro (g) | 450 | 670 | 900 |
Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare superficie piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarità ed essere di colore nero opaco.
Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia come in particolare l’UNI.
Art. 13.6 Cartonfeltro bitumato ricoperto
È costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi con un velo di materiale minerale finemente granulato, come scagliette di mica, sabbia finissima, talco ecc. Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:
TIPO Caratteristiche dei componenti: | 224 | 333 | 450 |
- cartefeltro tipo | 224 | 333 | 450 |
- contenuto solubile in solfuro di carbonio peso a m3 (g), min° | 660 | 875 | 1.200 |
- pesi a m3 del carton feltro (g) | 1.100 | 1.420 | 1.850 |
La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarità.
Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia, come in particolare l’UNI.
Art. 13.7 Membrana bitumata bi-armata
Le membrane per impermeabilizzazione monostrato saranno composte da bitume distillato modificato con polimeri plasto-elastomerici di sintesi ad elevato peso molecolare, a doppia armatura: principale, in nontessuto di poliestere a filo continuo per agugliatura, resistente al punzonamento; e secondaria, in velo di vetro, che conferisce stabilità dimensionale. La superficie superiore sarà protetta con materiale antiaderente costituito da talco se non é prescritta l’esposizione agli agenti atmosferici, oppure da graniglia se é prevista l’esposizione all’esterno. Le principali caratteristiche saranno le seguenti:
– carico di rottura minimo 70 N/5cm;
– allungamento minimo 40%;
– flessibilità a freddo, nessuna lesione a – 20 °C;
– punzonamento statico PS4;
– punzonamento dinamico PD3.
Art. 13.8 Guaina antiradice
Si prescrive una specifica capacità di resistere all’azione di penetrazione meccanica e disgregatrice delle radici, dei microrganismi e dei batteri viventi nel terreno della vegetazione di qualsiasi specie, conferita da sostanze biostabilizzatrici presenti nella mescola del componente principale della guaina stessa. Per quanto riguarda il componente principale il Direttore dei Lavori potrà prescrivere uno dei seguenti:
– guaina in PVC plastificato in monostrato, armato con velo di vetro e spalmato sulle due facce del velo stesso;
– guaina multistrato di bitume polipropilene su supporto di nontessuto in poliestere da filo continuo. Inoltre risponderanno alle norme UNI 8202-24, ed. 1988.
Art. 14 Geotessili
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
– Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama)
– Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati fra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco e da filamento continuo.
Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi.
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
– tolleranze sulla lunghezza e larghezza ± 1%;
– spessore ± 3%. I valori relativi a:
– resistenza a trazione;
– resistenza a lacerazione;
– resistenza a perforazione con la sfera;
– assorbimento dei liquidi;
– indice di imbibizione;
– variazione dimensionale a caldo;
– permeabilità all’aria;
dovranno essere conformi ai valori prescritti di xxxxx. Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità.
Per i metodi di controllo si farà riferimento alle norme UNI 8279 punti 1,3,4,12,13,17; UNI 8986 e CNR
B.U. n° 110, 111 in quanto applicabili.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.)
Per i nontessuti dovrà essere precisato:
– se sono costituite da filamento continuo o da fiocco;
– se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
– il peso unitario.
Art. 15 Materiali ceramici in genere
I prodotti ceramici più comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di
colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.
Gli apparecchi igienico-sanitari in ceramica saranno accettati se conformi alle norme UNI 4543/1e 2-86, mentre se in porcellana dura (vetrochina) risponderanno alle UNI 8949-86, 8950-86, 8951-86.
Le apparecchiature di maggiori dimensioni, come lavandini da cucina ad una o due vasche, piatti doccia, vasche per lavare ecc., saranno accettate in grès porcellanato.
Art. 16 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio.
I prodotti si distinguono:
a) a seconda del loro stato fisico:
– rigidi (rivestimenti in pietra-ceramica-vetro-alluminio-gesso-ecc.);
– flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
– fluidi o pastosi (intonaci-vernicianti-rivestimenti plastici-ecc.);
b) a seconda della loro collocazione:
– per esterno;
– per interno;
c) a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
– di fondo;
– intermedi;
– di finitura.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli, anche parziali, su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Art. 16.1 Prodotti rigidi
– per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell’articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete;
– per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell’articolo prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell’articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione;
– per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche (resistenza, all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI in relazione all’ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
– per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all’usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio;
– per le lastre di cartongesso si rinvia all’articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne;
– per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell’articolo prodotti per coperture discontinue;
– per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell’articolo su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall’acqua piovana e dall’aria. In via orientativa valgono le prescrizioni della UNI 8981. Per gli elementi piccoli e medi fino a m 1,2, come dimensione massima, si devono provvedere opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono, per quanto applicabili e in via orientativa, le prescrizioni dell’articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.
Art. 16.2 Prodotti flessibili
Per le carte da parati devono essere rispettate le tolleranze dimensionali del 1,5 % sulla larghezza e lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e quando richiesto avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate.
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.
I tessili per pareti devono rispettare alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di
resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione.
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle UNI EN 233, 235 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.
Art. 16.3 Intonaci
Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituite da un legante (calce-cemento- gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre colorante, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
– capacità di riempimento delle cavità ed equalizzazione delle superfici;
– reazione al fuoco e/o resistenza all’incendio adeguata;
– impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;
– effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
– adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni predette, per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione Lavori.
Art. 16.4 Prodotti vernicianti
I prodotti vernicianti sono realizzati con prodotti applicati allo stato fluido costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
– tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
– impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
– pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
– vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
– rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da mm 1÷5), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:
– dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
– avere funzione impermeabilizzante;
– essere traspiranti al vapore d’acqua;
– impedire il passaggio dei raggi UV.;
– ridurre il passaggio della C02;
– avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco, quando richiesto;
– avere funzione passivante del ferro, quanto richiesto;
– resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti, ecc.);
– resistenza all’usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione Lavori.
I dati si intendono presentati secondo le UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.
Art. 17 Tubazioni
Art. 17.1 Tubi di ghisa
I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta della Direzione Lavori saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente.
Art. 17.2 Tubi di acciaio
I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.
Art. 17.3 Tubi di grès
I materiali di grès ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e con innesto a manicotto o bicchiere.
I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della lunghezza, curvature con
freccia < ad 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.
In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona giunzione, e l’estremità opposta sarà lavorata esternamente a scannellatura.
I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.
Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, aderire perfettamente alla pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.
La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza moduli estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non ne assorba più del 3,5 per cento in peso; ogni elemento di tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.
Art. 17.4 Tubi di cemento
I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
Art. 17.5 Tubi di ardesia artificiale
I tubi di ardesia artificiale (tipo «Eternit» o simili) dovranno possedere una elevata resistenza alla trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticità, inalterabilità al gelo ed alle intemperie, assoluta impermeabilità all’acqua e resistenza al fuoco, scarsa conducibilità del calore. Dovranno inoltre essere ben stagionati mediante immersione in vasche d’acqua per il periodo di almeno una settimana.
Art. 17.6 Tubi di policloruro di vinile (PVC)
I tubi di PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della Ditta costruttrice, il diametro, l’indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circolare Ministero Sanità 18.07.1967, n° 125.
Come previsto dalle norme UNI 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75, i tubi si distinguono in:
– tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;
– tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60 °C;
– tipo 313, per acqua potabile in pressione;
– tipo 301, per acque e ventilazione nei fabbricati, per temperature max. perm. di 50 °C;
– tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70 °C;
– tipo 303, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40 °C.
Il Direttore dei Lavori potrà prelevare, a suo insindacabile giudizio, dei campioni da sottoporre a prove, a cura e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l’Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
Art. 17.7 Tubi di polietilene (PE)
I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 2-3% della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2,5 4,6 10). Il tipo a bassa densità risponderà alle norme UNI 6462-69 e 6463-69, mentre il tipo ad alta densità risponderà alle norme UNI 711, 7612, 7613, 7615.
Art. 17.8 Tubi drenanti in PVC
I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di scabrezza, conformi alle DIN 16961, DIN 1187, e DIN 7748.
I tubi si distinguono nei seguenti tipi:
a) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm 1,3 di larghezza (d.e. mm da 50 a 200);
b) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm da 100 a 250);
c) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (D.N. mm da 80 a 300);
Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere
garantiti i requisiti di cui alla tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.
Art. 18 Isolanti termo-acustici
Per quanto riguarda gli isolanti termici si prescrive l’uso dei seguenti materiali, che dovranno rispondere alle norme UNI 7745-77, 7891-78, 8804-87, 9233-88.
Art. 18.1 Lana di roccia
Sarà fornita in rotoli di vario spessore, con supporto di carta catramata; in pannelli resinati; in materassini trapuntati su rete metallica; in coppelle per isolamento di tubazioni.
Art. 18.2 Lana di vetro
Sarà fornita in rotoli di vario spessore, con supporto di carta bitumata; in pannelli rigidi legati con resine termoindurenti; in coppelle per l’isolamento di tubazioni degli impianti di riscaldamento.
Art. 18.3 Polistirolo espanso a vapore
Sarà fornito in forma di lastre di vario spessore, nel tipo sia stampato che estruso; non andrà mai messo in opera a contatto o in prossimità di elementi di impianti producenti calore.
Art. 18.4 Poliuretano espanso
Sarà fornito in opera mediante iniezione nei cavi delle murature predisposte allo scopo, oppure spruzzato a pistola sulla superficie delle murature.
Art. 18.5 Polivinile di cloruro espanso
Sarà fornita in lastre di vario spessore e densità: per particolari esigenze il Direttore dei Lavori potrà prescrivere pannelli composti per incollaggio con lamiere metalliche o pannelli in legno.
Art. 18.6 Argilla espansa
Sarà fornita con quattro differenti granulometrie: mm 0÷3 (peso 550 kg/mc); mm 3÷8 (peso 500); mm 8÷15 (peso 450); mm 15÷20 (peso 400).
Per isolamento termico andrà usato il tipo monogranulare in miscela con 200 kg/m3 di cemento tipo 325, senza aggiunta di sabbia, per ottenere un peso inferiore a 700 kg/m3.
Art. 18.7 Vermiculite espansa
Sarà utilizzata per calcestruzzo leggero, del peso asciugato di kg/m3 300, ed isolante, con la seguente dosatura: vermiculite da calcestruzzo, m3 1,00; cemento tipo 325, kg 200; additivo liquido aerante, litri 0,8; acqua di impasto, litri 350.
I materiali di cui sopra con funzione di isolamento termico dovranno avere o le caratteristiche di cui alla tabella seguente.
Materiale: | coeff. λ di cond. termica | Peso specif. kg/mc | Temp. max di impiego a |
Lana di roccia | 0.032 | 30-120 | 30°C (kcal/m h°C) 700 |
Lana di vetro | 0.026 | 00-000 | 000 |
Polistirolo espanso a vap. | 0.027 | 28- 35 | 75 |
Poliuretano espanso | 0.019 | 00-000 | 000 |
PVC espanso | 0.030 | 25- 40 | 55 |
Argilla espansa | 0.112 | 550-700 | 1.000 |
Vermiculite espansa | 0.090 | 250-500 | 1.000 |
I materiali di cui sopra potranno essere impiegati anche con funzione di isolanti acustici, purché la messa in opera sia particolarmente curata nelle giunzioni e nelle fasce di prossimità agli elementi strutturali e alle murature.
Con funzione specifica di isolante acustico i materiali risponderanno alle norme UNI 8199-81, 8270/1-9, ed. 1982-88, e dovranno avere un elevato fattore di assorbimento acustico, ed essere idonei, per qualità e per accorgimenti nella messa in opera, al tipo di frequenza che dovrà assorbire.
Art. 19 Prodotti per l’assorbimento acustico
Si definiscono materiali fonoassorbenti quelli atti a dissipare in forma sensibile l’energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l’energia sonora riflessa.
Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico a, definito dall’espressione:
a = Wa/Wi
dove:
Wi = l’energia sonora incidente
Wa = l’energia sonora assorbita
Classificazione degli assorbenti acustici
Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore. I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi:
– minerali (fibra di amianto, vetro, fibra di roccia);
– vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).
b) Materiali cellulari:
– minerali:
calcestruzzi leggeri, a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa; laterizi alveolari;
prodotti a base di tufo;
– sintetici:
poliuretano a celle aperte, elastico o rigido; polipropilene a celle aperte-
Materiali fonoassorbenti in forma di lastre e blocchi
Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
– lunghezza e larghezza;
– spessore;
– massa areica;
– coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla UNI ISO 354.
Per l’accettazione dei materiali valgono le tolleranze ed i limiti (per la massa areica) stabiliti nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali, in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione Lavori.
Il valore del coefficente acustico deve corrispondere a quanto prescritto nel progetto od in assenza a quanto dichiarato dal produttore ed accettato dalla Direzione Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
– resistività al flusso d’aria, misurate secondo ISO DIS 9053;
– reazione e/o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
La Direzione Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova della caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
Materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera
Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le caratteristiche di cui sopra riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
Idoneità
Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad uno o più delle caratteristiche di idoneità all’impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d’uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.).
TABELLA | Destinazione d’uso | ||||
Caratteristica | Unità di | A | B | C | D |
misura Valori richiesti
Comportamento all’acqua
- assorbimento d’acqua per capillarità % ..... ..... ..... .....
- assorbimento d’acqua per immersione % ..... ..... ..... .....
- resistenza al gelo e disgelo cicli ..... ..... ..... .....
- permeabilità al vapore d’acqua µ ..... ..... ..... .....
Caratteristiche meccaniche
- resistenza a compressione (carichi di lunga durata) N ..... ..... ..... .....
- resistenza a taglio parallelo alle facce N ..... ..... ..... .....
- resistenza a flessione N ..... ..... ..... .....
- resistenza al punzonamento N ..... ..... ..... .....
- resistenza al costipamento % ..... ..... ..... .....
Caratteristiche di stabilità
- stabilità dimensionale % ..... ..... ..... .....
- coefficiente di dilatazione lineare mm/m ..... ..... ..... .....
- temperatura limite di esercizio °C ..... ..... ..... .....
A = B = C = D =
Se non vengono prescritti i valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione Lavori. In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.
Art. 20 Prodotti per l’isolamento acustico
Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa.
Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante R definito dalla seguente formula:
R = 10 log Wi/Wt
dove:
Wi = energia sonora incidente
Wt = energia sonora trasmessa
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono proprietà fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica.
Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento, dalla eventuale presenza di intercapedini d’aria.
Materiali fonoisolanti in forma di lastre e blocchi
Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
– lunghezza e larghezza;
– spessore;
– massa areica;
– potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla UNI 8270/3.
Per l’accettazione dei materiali valgono le tolleranze ed i limiti (per la massa aerea) stabiliti nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali, in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione Lavori.
Il potere fonoisolante deve corrispondere a quanto prescritto nel progetto od in assenza a quanto dichiarato dal produttore ed accettato dalla Direzione Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
– modulo di elasticità;
– fattore di perdita;
– reazione o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione Lavori ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli, anche parziali, su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
Materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera
Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le
caratteristiche di cui sopra riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
Idoneità
Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad uno o più delle caratteristiche di idoneità all’impiego, tra quelle della tabella precedentemente riportata, in relazione alla loro destinazione d’uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.).
Materiali fonoisolanti particolari: pannelli in trucioli di gomma
Quando ne sia prescritta l’applicazione al di sotto delle murature di tramezzo e dei massetti di pavimentazione, per attenuare la trasmissione dei rumori da calpestio, saranno posti in opera negli spessori di mm 6, 8, 10.
Saranno costituiti da sfilacciature e granuli di gomma di pneumatici automobilistici, accoppiati mediante speciali collanti ad un supporto di cartone bitumato.
Dovranno essere di peso moderato, elastici e inalterabili nel tempo.
Art. 21 Materiali per opere di sistemazione vegetazionale
Art. 21.1 Terra
Per il rivestimento di scarpate e banchine laterali delle strade e delle aiuole si impiegherà solamente terra vegetale, proveniente da aree a destinazione agraria, da prelevarsi fino alla profondità di cm 80. Dovrà avere reazione neutra, con abbondante sostanza organica e di elementi nutritivi e di medio impasto, priva di ciottoli, detriti, radici e quanto altro potrebbe nuocere alla crescita vegetativa.
Art. 21.2 Concimi
Dovranno essere di nota fabbrica, conservati negli involucri originali, con titolo dichiarato.
Art. 21.3 Materiale per piantumazioni
L’Impresa potrà approvvigionare le piante e le talee da qualsiasi vivaio immune da malattie parassitarie, purché la provenienza venga preventivamente dichiarata dall’Appaltatore, e accettata dalla Direzione Lavori.
Art. 21.4 Semenze
L’Impresa potrà approvvigionare le semenze dalle ditte di sua fiducia, dichiarando il titolo. Qualora il valore del seme fosse inferiore, per non oltre il 20% rispetto al valore della colonna «buona semente» delle tavole Marchettano, si dovrà provvedere ad aumentare proporzionalmente le quantità per unità di superficie.
Art. 21.5 Zolle
Dovranno provenire da prato polifita stabile e asciutto, con esclusione del prato irriguo e paludoso. Il Direttore dei Lavori potrà rifiutare forniture provenienti da località non gradite. Saranno escluse zolle con presenza di specie infestanti tra cui: Rumex sp. pl., Artemisia sp. pl., Catex sp. pl., e tutte le Umbrellifere. Il manto vegetativo dovrà essere continuo, e la zolla sarà di spessore tale da raccogliere per la maggior parte l’intreccio delle radici delle specie presenti, e comunque non inferiore a cm 8, con esclusione di zolle provenienti da terra sabbiosa, o argillosa.
Art. 21.6 Paletti
I paletti per viminate, staccionate e simili saranno in castagno, carpino oppure orniello, del diametro minimo di punta di cm 6, diritti, senza nodi e difetti da gelo.
Art. 22 Materiali per applicazioni geologiche e pedologiche
Art. 22.1 Nontessuti
Il telo sarà in fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, ottenuto per agugliatura ad alta temperatura e senza collanti, e avrà le seguenti caratteristiche: coefficiente di permeabilità per filtrazione trasversale compreso tra 10÷10 cm/sec.; resistenza a trazione di una striscia di cm 5 di lato maggiore di kg 30 se per impieghi drenanti, mentre per impieghi portanti di pavimentazioni o rilevati tale valore potrà essere richiesto dalla non minore di kg 50÷75. Per determinare peso e spessore si seguiranno le norme di cui al B.U. del CNR 23.12.1985, n° 110, e del 24.11.1985, n° 111, e le norme UNI 4818, 5114, 511, 5121, 5419, UNI 8279/1-16, ed.
1981-87, UNI 8639-84, 8727-85, 8986-87.
Art. 22.2 Geogriglie
La griglia a rete di tipo laminare e monorientata sarà ottenuta per estrusione e stiratura, con polimeri HDPE, inattaccabile dagli agenti atmosferici, indeformabile, inalterabile, trattata con additivi antiraggi
ultravioletti. Resistenza alla trazione longitudinale minima di 35 kN/m se per impieghi portanti in sottofondi o rilevati stradali; allungamento alla massima trazione longitudinale non superiore al 15%; interasse delle maglie max cm 15 longitudinale e cm 2 trasversale. Si seguiranno le norme ASTMD-792, ASTMC-293-79.
Art. 22.3 Georeti
La rete in juta sarà costituita da fibre biodegradabili naturali (circa 85% cellulosa e 15% lignina) ottenute per macerazione, cardatura, filatura e tessitura, con diametro dei fili mm 4; maglia mm 20 x 15; peso 500
gr/mq; resistenza a trazione 8-15 kN/m; resistenza al calore per il tipo trattato con 0,3÷0,6% di oli minerali circa 190 °C.
Art. 23 Materiali additivi per calcestruzzi e malte
L’impiego degli additivi negli impasti dovrà essere sempre autorizzato dal Direttore dei Lavori, in conseguenza delle effettive necessità, relativamente alle esigenze della messa in opera, o della stagionatura, o della durabilità.
Dovranno essere conformi alle norme UNI 7101-72 e successive, e si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo; superfluidificanti.
Per speciali esigenze di impermeabilità del calcestruzzo, o per la messa in opera in ambienti particolarmente aggressivi, potrà essere ordinato dal Direttore dei Lavori l’impiego di additivi reoplastici.
Per conferire idrorepellenza alle superfici dei calcestruzzi o delle malte già messi in opera si potranno impiegare appositi prodotti.
Art. 24 Infissi
Si intendono per infissi gli elementi edilizi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono a loro volta in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Art. 24.1 Luci fisse
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
– mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti in particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
– mediante l’accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all’acqua, all’aria, resistenza agli urti, ecc.
Di tali prove potrà essere chiesta la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.
Art. 24.2 Serramenti interni ed esterni
I serramenti interni ed esterni (finestre, porta finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire per la parte di loro spettanza al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.;
Dovrà essere garantito il mantenimento delle prestazioni predette nel tempo.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all’accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate.
Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione Lavori
a) Finestre:
– isolamento acustico (secondo UNI 8204), classe …;
– tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurata secondo UNI EN 86,42 e 77), classe …;
– resistenza meccanica (secondo UNI 9158);
b) Porte interne:
– tolleranze dimensionali …; spessore …; (misurate secondo UNI EN 25);
– planarità …; (misurata secondo UNI EN 24);
– resistenza all’urto corpo molle …; (misurata secondo UNI 8200),
– corpo d’urto … kg; altezza di caduta … cm;
– resistenza al fuoco; (misurata secondo UNI pr U39.00.057.6); classe …;
– resistenza al calore per irraggiamento, (misurata secondo UNI 8328);classe …;
c) porte esterne:
– tolleranze dimensionali …; spessore …; (misurate secondo UNI EN 25);
– planarità …; (misurata secondo UNI EN 24);
– tenuta all’acqua, aria, resistenza al vento; (misurata secondo UNI EN 86, 42 e 71);
– resistenza all’intrusione, (secondo UNI 9569),,classe …;
In mancanza di specifica indicazione in merito alle tolleranze e/o classi richieste si farà riferimento alle norme UNI citate ed alla UNI 7979 per la tenuta all’acqua, aria e vento.
La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Art. 24.3 Schermi: tapparele, persiane e xxxxxx
Gli schermi (tapparelle, persiane, xxxxxx) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampada solari; camere climatiche, ecc.).
La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Art. 25 Pareti esterne e partizioni interne
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di questi parti di edificio.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli, anche parziali, su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).
Art. 25.1 Prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale, ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro
completamento alle seguenti prescrizioni:
– gli elementi di laterizio, forati e non, prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla UNI 8942 parte seconda;
– gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella UNI 8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea). I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvate dalla Direzione Lavori
– gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione; caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione Lavori.
Art. 25.2 Prodotti e componenti per facciate continue
I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro mancanza alle prescrizioni:
– gli elementi dell’ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell’ambiente esterno ed interno;
– gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con l’ossatura; resistere alle sollecitazione meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell’ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
– le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
– i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
– le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.
Art. 25.3 Prodotti e componenti per partizioni interne prefabbricate
I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza alle prescrizioni indicate al punto precedente.
Art. 25.4 Prodotti a base di cartongesso
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza alle prescrizioni seguenti:
– spessore conforme a quanto dichiarato, con tolleranza di ± 0,5 mm;
– lunghezza e larghezza conformi a quanto dichiarato, con tolleranza di ± 2 mm;
– resistenza all’impronta, all’urto ed alle sollecitazioni localizzate nei punti di fissaggio;
– basso assorbimento d’acqua e/o bassa permeabilità al vapore;
– resistenza all’incendio;
– isolamento acustico.
Inoltre dovranno essere adeguati all’impiego ed alla destinazione d’uso in funzione della quale potranno essere richiesti prodotti con barriera al vapore.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori.
Capo II IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Art. 26 Prescrizioni generali
Nell'esecuzione degli impianti l’Appaltatore è tenuto a rispettare le norme di cui alla Legge 05.03.1990, n° 46, e al relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 06.12.1991, n° 447. In particolare l’Appaltatore e/o installatore è tenuto alla perfetta esecuzione a regola d'arte degli impianti, utilizzando allo scopo materiali e/o componenti parimenti costruiti a regola d’arte. Ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme sulla sicurezza degli impianti, di cui alla citata Legge 05.03.1990, n° 46, e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 06.12.1991, n° 447, saranno considerati costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti costruiti
nel rispetto della vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nonché secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza emanate dall'U.N.I. (Ente Italiano di Unificazione) e dal C.E.I (Comitato Elettrotecnico Italiano).
I materiali impiegati e la loro messa in opera dovranno essere conformi a quanto stabilito dal progetto. La Direzione Lavori verificherà, anche mediante la richiesta di idonee certificazioni, tale conformità.
Dovranno essere rispettate le disposizioni afferenti la legislazione antincendio per quanto applicabili. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
Al termine dei lavori l’installatore dovrà fornire la documentazione tecnica necessaria per la successiva gestione e manutenzione.
Nella realizzazione delle opere è compresa la fornitura degli elaborati grafici relativi all’impianto finito (planimetrie e schemi), di tutta la documentazione da allegare alla certificazione di conformità e comunque l’espletamento di tutte le pratiche necessarie all’esercizio dello stesso.
In difetto di quanto sopra la D.L., a suo giudizio insindacabile, avrà facoltà di dichiarare non idonei i suddetti materiali, manufatti, ecc., e richiederne il pronto allontanamento dal cantiere, oltre all’eventuale smontaggio di quanto realizzato a totale cura e spesa dell’Appaltatore, quando ciò sia in contrasto con le buone regole dell’arte, presenti soluzioni tecniche non idonee o sia diverso da quanto indicato dalla D.L..
Art. 27 Impianto termico
Indipendentemente dalle particolari indicazioni di cui agli articoli seguenti, tutti i materiali e manufatti in genere che trovano impiego nell’esecuzione dell’appalto, sia a titolo di semplice fornitura sia quale elemento componente un’opera compiuta, dovranno sempre presentare, per qualità intrinseche e modalità esecutive, le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono.
In difetto di quanto sopra la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di richiedere, a totale cura e spesa dell’Appaltatore, l’allontanamento dal cantiere dei materiali e manufatti non conformi nonché l’eventuale smontaggio di quanto realizzato quando ciò sia in contrasto con le buone regole dell’arte o si presentino soluzioni tecniche non idonee o difformi da quanto indicato dalla stessa Direzione Lavori.
Per tutti i materiali e manufatti, che dovranno essere delle migliori marche in commercio, potrà essere richiesta preventiva documentazione e/o campionatura finalizzata alla accettazione da parte della Direzione Lavori.
Art. 28 Sistemi di riscaldamento
I sistemi di riscaldamento degli ambienti si intendono del tipo:
a) a corpi scaldanti (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali e alimentati da un fluido termovettore (acqua, vapore d’acqua, acqua surriscaldata);
b) a pannelli radianti posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati mediante tubi nei quali circola acqua a circa 50°C;
c) a pannelli sospesi alimentati come i corpi di cui sub a);
d) a immissione di aria riscaldata mediante attraversamento di batterie; dette batterie possono appartenere:
– ad un apparecchio locale (aerotermo, ventilconvettore, convettore ventilato, ecc.);
– ad un apparecchio unico per unità immobiliare (condizionatore, complesso di termoventilazione);
e) a immissione di aria riscaldata nei locali mediante un generatore di aria calda a scambio diretto.
Art. 29 Componenti degli impianti di riscaldamento
In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati vuoi alla produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla regolazione automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi competenti.
I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di conformità rilasciato, secondo i casi, dall’ISPESL o dal Ministero degli Interni (CSE, Centro Studi ed Esperienze).
Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione, o della eventuale sostituzione.
Art. 30 Centrale termofrigorifera
L'impianto di climatizzazione fa capo ad una centrale termofrigorifera posta nel resede retrostante l'asilo in un apposita costruzione.
Il fabbisogno di calore necessario al funzionamento invernale dell'impianto viene fornito da un gruppo termico in ghisa alimentato a gas metano. Il gruppo, a tiraggio naturale e del tipo con bruciatore a tubi in acciaio
inox. Il camino, in acciaio inox a doppia parete, è installato sul corpo della centrale su intelaiatura di sostegno in profilati di acciaio saldato.
Il fluido caldo prodotto da questo viene inviato con l'ausilio di un gruppo di elettropompe gemellari (una in riserva all'altra) al collettore fluido scaldante posto in centrale. Da qui prendono origine tre circuiti di distribuzione del calore: il circuito AV-RV per i ventilconvettori, attraverso una coppia di valvole di inversione E/I, il circuito AR-RR per i radiatori, e un circuito locale per lo scambiatore per la produzione dell'acqua calda sanitaria.
La circolazione del fluido caldo nei circuiti AV-RV e AR-RR viene assicurata da gruppi pompe gemellari funzionanti l'una in riserva all'altra.
Il funzionamento in ciclo estivo fa capo ad un gruppo refrigeratore, alimentato ad energia elettrica, che provvede a produrre ed inviare acqua refrigerata nel circuito ventilconvettori AV-RV che tramite le valvole di inversione sopramenzionate, viene scollegato dal collettore del fluido scaldante. Il gruppo frigorifero del tipo multistadio con condensazione ad aria, è equipaggiato con gruppo idraulico composto da una coppia di pompe di circolazione, serbatoio di accumulo, vaso di espansione e valvolame. Tale refrigeratore verrà installato all'aperto in un apposito resede adiacente la centrale termica. Nella installazione dovranno essere rigorosamente le distanze minime di rispetto indicate nelle tavole o comunque dalla casa produttrice del gruppo refrigerante.
All'interno della centrale è installato un preparatore per acqua calda sanitaria con scambiatore elicoidale collegato al collettore del fluido scaldante. Il bollitore, del tipo smaltato con isolamento in schiuma poliuretanica, è equipaggiato con resistenza ausiliaria per il funzionamento in ciclo estivo o in caso di eccessivo carico termico nel periodo invernale. L'acqua calda sanitaria raggiunge gli utilizzatori con l'ausilio di una coppia di circolatori (uno in riserva all'altro).
Art. 31 Apparecchiature di termoregolazione.
All'interno della centrale termica si effettua una prima regolazione degli impianti di climatizzazione. Per il ciclo invernale il circuito radiatori viene gestito tramite una centralina climatica compensata e dotata di sonde esterna e sulla tubazione del fluido scaldante. La suddetta centralina è dotata di orologio programmatore settimanale con sistema di attenuazione in orari programmabili. La regolazione avviene tramite una valvola motorizzata a tre vie posta sul circuito AR-RR. Il circuito ventilconvettori è gestito da un regolatore con sonda sulla tubazione del fluido scaldante ed agente anch'esso su valvola motorizzata a tre vie installata sul circuito AV-RV. Sui singoli ventilconvettori è installata una valvolina servocomandata a tre vie che provvede ad inserire o disinserire dal circuito termico la batteria scaldante in funzione della temperatura ambiente. Le valvoline locali sono comandate dallo stesso xxxxxxxxxx con termostato del ventilconvettore.
L'acqua calda sanitaria è mantenuta a temperatura costante tramite una centralina con sonda sulla tubazione di mandata ed agente su di una valvola a tre vie che provvede a miscelare l'acqua fredda proveniente dalla rete idrica con l'acqua calda del bollitore.
Art. 32 Sistema di distribuzione dei fluidi scaldanti / refrigeranti
I circuiti AV-RV e AR-RR dalla centrale termica raggiungono il corpo di fabbrica dell'asilo posati entro un cunicolo in cls interrato nel resede retrostante la costruzione. Dal suddetto cunicolo le tubazioni risalgono, all'interno di un cavedio appositamente predisposto, fino all'interno del controsoffitto. Staffate al solaio entro il controsoffitto raggiungono i collettori di distribuzione installati entro apposite cassette da incasso in parete. Il percorso verticale dei circuiti idraulici, dal controsoffitto ai collettori, avviene sotto traccia.
Dai collettori di distribuzione il fluido vettore raggiunge i radiatori o i ventilconvettori attraverso tubazioni in rame ricotto preisolate. Queste ultime sono posate sottopavimento nei locali serviti da radiatori o da ventilconvettori a mobiletto, a vista nel controsoffitto nei locali serviti da ventilconvettori da incasso a soffitto.
L'isolamento delle tubazioni in acciaio è realizzato con guaina in gomma sintetica estrusa, infilata sulle tubazioni previa verniciatura di queste con antiruggine. Nel percorso esterno all'edificio e all'interno della centrale termofrigorifera, l'isolante è ricoperto con lamierino di alluminio fissato con viti autofilettanti. Le tubazioni in rame sono del tipo preisolato con guaina estrusa ricoperta in polietilene. I circuiti idraulici sono completi di valvoline automaticeh per lo sfiato dell'aria e di valvole di intercettazione sui singoli collettori. Le tubazioni dovranno essere staffate a soffitto con opportuna interdistanza e in modo tale da permetterne la dilatazione termica.
Art. 33 Corpi scaldanti, ventilconvettori
La climatizzazione degli ambienti avviene a mezzo di differenti terminali di erogazione seconda la destinazione d'uso degli ambienti, come meglio evidenziato nelle tavole di progetto.
I servizi, la cucina ed i locali annessi sono dotati di solo impianto di riscaldamento invernale a radiatori.
Questi sono del tipo a piastra in alluminio pressofuso e verniciato a polveri.
Nei restanti locali è realizzato un impianto di climatizzazione a ventilconvettori. Questi sono del tipo a
mobiletto, installati a pavimento, per il corridoio e il corpo servizi. Nei locali ove soggiornano i bambini saranno installati ventilconvettori del tipo da incasso entro controsoffitto.
In entrambi i casi i ventilconvettori sono equipaggiati con valvolina motorizzata a tre vie e termostato di consenso sulla batteria. Ogni ventilconvettore è dotato inoltre di pannellino di comando con termostato e commutatore E/I. In quelli a mobiletto il pannellino sarà installato a bordo, per quelli da controsoffitto verrà montato in posizione remota entro apposita custodia da parete. I pannelli di controllo saranno del tipo elettronico con possibilità di funzionamento attenuato e programma "economy" per il risparmio energetico.
Tutti i ventilconvettori saranno equipaggiati con vaschette ausiliarie di raccolta condensa, gli scarichi della condensa, realizzati con tubi pvc, faranno capo agli scarichi delle acque chiare più vicini.
Art. 34 Generatori di calore
Secondo il combustibile impiegato i generatori dl calore possono essere alimentati:
– con combustibili solidi, caricati manualmente o automaticamente nel focolare;
– con combustibili liquidi mediante apposito bruciatore;
– con combustibili gassosi mediante apposito bruciatore.
Secondo il fluido riscaldato, i generatori di calore possono distinguersi in:
– ad acqua calda;
– a vapore con pressione inferiore a 98066,5 Pa;
– ad acqua surriscaldata, con temperatura massima corrispondente alla pressione di cui sopra;
– ad aria calda.
I generatori di calore devono essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento previsto ai vari carichi e di essi dovrà essere precisato il tipo e la pressione massima di esercizio, il materiale impiegato e lo spessore della superficie di scambio, il volume del fluido contenuto (nel caso di generatori di vapore d’acqua il contenuto d’acqua a livello).
I generatori saranno dotati degli accessori previsti dalle norme ISPESL:
– dei dispositivi di sicurezza;
– dei dispositivi di protezione;
– dei dispositivi di controllo. In particolare:
a) Dispositivi di sicurezza:
– negli impianti ad acqua calda a vaso aperto, la sicurezza del generatore verrà assicurata mediante un tubo aperto all’atmosfera, di diametro adeguato;
– negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso, la sicurezza verrà assicurata, per quanto riguarda le sovrappressioni, dalle valvole di sicurezza, e per quanto riguarda la sovratemperatura, da valvole di scarico termico o da valvole di intercettazione del combustibile;
– negli impianti a vapore a bassa pressione o ad acqua surriscaldata, la sicurezza dei generatori verrà assicurata dalle valvole di sicurezza.
b) Dispositivi di protezione; sono quelli destinati a prevenire l’entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza, ossia termostati, pressostati e flussostati (livellostati nei generatori di vapore); essi debbono funzionare e rispondere alle normative vigenti.
c) Dispositivi di controllo; sono il termometro con l’attiguo pozzetto per il termometro di controllo e l’idrometro con l’attacco per l’applicazione del manometro di controllo; nei generatori di vapore, i dispositivi di controllo sono il livello visibile ed il manometro dotato di attacco per il manometro di controllo; questi dispositivi devono rispondere alle normative vigenti.
Art. 35 Generatori d’aria calda a scambio diretto
Dei generatori d’aria calda, a scambio diretto, ove ne sia consentito l’impiego per il riscaldamento di locali di abitazione ed uffici, dovrà essere dichiarata la natura e lo spessore della superficie di scambio, la pressione della camera di combustione e del circuito dell’aria, la potenza assorbita dal ventilatore.
Art. 36 Generatori di calore a scambio termico
Comprendono scambiatori di calore in cui il circuito primario è alimentato da acqua calda o vapore od acqua surriscaldata, prodotti da un generatore di calore, mentre il circuito secondario è destinato a fornire acqua calda a temperatura minore.
Tali apparecchi, se alimentati da un fluido a temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica, devono essere provvisti, sul circuito secondario, di valvole di sicurezza e di valvole di scarico termico, oltre alle apparecchiature di protezione (termostati e pressostati) che operano direttamente sul generatore che alimenta il circuito primario, oppure sul circuito primario stesso.
Devono disporre altresì degli apparecchi di controllo come i generatori d’acqua calda (termometro,
idrometro con attacchi).
Art. 37 Bruciatori
I bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, ed focolari per combustibili solidi, devono essere in grado di cedere al fluido termovettore il calore corrispondente al carico massimo del generatore servito.
In ogni caso la potenza del bruciatore non deve superare la potenza massima del generatore in questione.
Il bruciatore deve essere corredato da dispositivi che ne arrestino il funzionamento ed intercettino l’afflusso del combustibile nel caso che la fiamma non si accenda o che essa si spenga in corso dl funzionamento.
In particolare i gruppi di alimentazione dei bruciatori a gas debbono corrispondere esattamente per tipo e composizione a quelli prescritti dalle norme UNI-CIG e completi quindi, oltre che delle elettrovalvole di intercettazione, anche del dispositivo atto ad accertare l’assenza di perdite delle valvole stesse.
Negli impianti di maggiore importanza dotati di bruciatori di gas, si dovrà prevedere anche la verifica automatica del dispositivo di controllo della fiamma all’atto di ogni accensione o, se del caso, la verifica continua.
L’arresto dei bruciatori, in generale deve verificarsi anche nel caso di intervento dei vari apparecchi di protezione: termostati, pressostati, flussostati, livellostati.
Art. 38 Condotti di evacuazione dei fumi
I condotti dei fumi (raccordi fumari, canali fumari e camini) debbono assicurare la corretta evacuazione dei fumi anche al carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di temperatura, pressione ed umidità relativa.
Art. 39 Depositi di combustibili liquidi
I depositi di combustibili liquidi devono rispettare la legislazione in base alla capacità, ai locali in cui possono essere collocati ed alla loro sistemazione, ove siano interrati o collocati in vista all’aperto.
Art. 40 Circolazione del fluido vettore
Pompe di circolazione
Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si utilizzi la circolazione naturale per gravità, viene assicurata mediante elettropompe centrifughe, la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 1/500 della potenza termica massima dell’impianto.
Le pompe, provviste di certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori e debbono essere previste per un servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore.
La tenuta sull’albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potrà essere meccanica o con premistoppa: in quest’ultimo caso la perdita d’acqua dovrà risultare di scarsa rilevanza dopo un adeguato periodo di funzionamento.
Ogni pompa dovrà essere provvista di organi di intercettazione sull’aspirazione e sulla mandata e di valvole di non ritorno.
Sulla pompa, o sui collettori di aspirazione, mandata delle pompe ai dovrà prevedere una presa manometrica per il controllo del funzionamento.
Ventilatori
Nel caso di riscaldamento ad aria calda, l’immissione dell’aria nei vari locali si effettua mediante elettroventilatori centrifughi o assiali, la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 1/50 della potenza termica massima dell’impianto.
I ventilatori, provvisti di certificato di omologazioone, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per l’immissione nei singoli locali della portata d’aria necessaria per il riscaldamento e debbono essere previsti per un servizio continuato senza sensibile surriscaldamento del motore.
Art. 41 Rete di tubazioni di distribuzione
La rete di tubazioni di distribuzione comprende:
a) le tubazioni della Centrale Termica;
b) le tubazioni della sottocentrale termica allorché l’impianto sia alimentato dal secondario di uno scambiatore di calore;
c) la rete di distribuzione propriamente detta, che comprende:
– una rete orizzontale principale;
– le colonne montanti che si staccano dalla rete di cui sopra;
– le reti orizzontali nelle singole unita immobiliari;
– gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori;
d) la rete di sfiato dell’aria.
Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la temperatura e pressione massima di esercizio e per servizio continuo.
Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni della Legge n° 10/91 e dei relativi Decreti di attuazione, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il riscaldamento, o per l’integrazione del riscaldamento ambiente.
Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle temperature e pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della eventuale segregazione dall’impianto, di ogni singolo circuito.
Art. 42 Canali di distribuzione dell’aria calda
I canali debbono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, non soggetti a disgregazione o danneggiamenti per effetto dell’umidità; se metallici, essi dovranno essere irrigiditi in modo che le pareti non entrino in vibrazione.
I canali dovranno essere coibentati per l’intero loro sviluppo, a meno che il calore da essi emesso sia espressamente previsto per il riscaldamento, o integrazione del riscaldamento, dei locali attraversati.
Art. 43 Apparecchi utilizzatori
Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati alla pressione ed alla temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe di circolazione, che può presentarsi al suo valore massimo qualora la pompa sia installata sulla mandata e l’apparecchio sia intercettato sul solo ritorno.
Art. 44 Corpi scaldanti statici
Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato di omologazione che ne attesti la resa termica, accertata in base alla norma UNI 6514.
Art. 45 Corpi scaldanti ventilati
Di tali apparecchi costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un elettroventilatore che obbliga l’aria a passare nella batteria occorre, oltre a quanto già esposto per i corpi scaldanti statici, accertare la potenza assorbita dal ventilatore e la rumosità dello stesso.
Art. 46 Pannelli radianti
I tubi per la formazione delle reti, sotto forma di serpentini, o griglie, devono essere di piccolo diametro (max 20 mm) e, ove non si tratti di tubi metallici, dovrà esserne accertata l’idoneità relativamente alla temperatura e alla pressione massima di esercizio per un servizio continuo.
Art. 47 Pannelli pensili
I pannelli pensili sono considerati alla stregua di corpi scaldanti, tenendo conto che in relazione al loro sviluppo ed alla loro collocazione, le temperature superficiali debbono essere compatibili con il benessere delle persone.
Art. 48 Riscaldatori d’acqua
Sono destinati alla produzione di acqua calda per servizi igienici e possono essere:
– ad accumulo con relativo serbatoio;
– istantanei;
– misti, ad accumulo ed istantanei.
Il tipo di riscaldatore ed il volume di accumulo deve essere rispondente alla frequenza degli attingimenti (saltuari, continui, concentrati in brevi periodi di tempo).
Il generatore di calore destinato ad alimentare il riscaldatore d’acqua durante i periodi in cui non si effettua il riscaldamento deve essere di potenza non superiore a quella richiesta effettivamente dal servizio a cui è destinato.
Art. 49 Complessi di termoventilazione
Sono costituiti, come i corpi scaldanti ventilati, da una batteria di riscaldamento alimentata dal fluido
termovettore e da un elettroventilatore per la circolazione dell’aria nella batteria.
Dovendo provvedere al riscaldamento di una pluralità di locali mediante l’immissione di aria calda, l’apparecchio dovrà essere in grado di fornire la potenza termica necessaria.
Dell’elettroventilatore, dotato di un motore elettrico per servizio continuo, dovranno essere verificate la portata, la prevalenza, la potenza assorbita ed il livello di rumorosità nelle condizioni di esercizio.
L’apparecchio potrà essere provvisto di filtri sull’aria di rinnovo e/o sull’aria di ricircolazione, sebbene la presenza di dispositivi di umidificazione possa consentirne la definizione quale apparecchio di climatizzazione invernale.
Capo III IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
Art. 50 Generalità
Indipendentemente dalle particolari indicazioni di cui agli articoli seguenti tutti i materiali e manufatti in genere che trovano impiego nell’esecuzione dell’appalto, sia a titolo di semplice fornitura sia quale elemento componente un’opera compiuta, dovranno sempre presentare, per qualità intrinseche e modalità esecutive, le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono.
In difetto di quanto sopra la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di richiedere, a totale cura e spesa dell’Appaltatore, l’allontanamento dal cantiere dei materiali e manufatti non conformi nonché l’eventuale smontaggio di quanto realizzato quando ciò sia in contrasto con le buone regole dell’arte o si presentino soluzioni tecniche non idonee o difformi da quanto indicato dalla stessa Direzione Lavori.
Per tutti i materiali e manufatti, che dovranno essere delle migliori marche in commercio, potrà essere richiesta preventiva documentazione e/o campionatura finalizzata alla accettazione da parte della Direzione Lavori
Inoltre:
– gli apparecchi sanitari in Vitreons China, quali vasi lavabi, cassette scaricatrici, ecc., e gli apparecchi sanitari in porcellana Fire Clay, quali pilozzi, lavabi, acquai, ecc. dovranno essere di 1° scelta.
– le rubinetterie, i sifoni, le valvole di scarico, i tubetti, le curve di raccordo, dovranno essere in ottone pesante cromato di 1° scelta.
– i xxxxxxxxx a galleggiante, a squadra e di intercettazione, le saracinenesche, gli idranti, ecc., dovranno essere in ottone pesante di 1° scelta.
– le tubazioni in acciaio trafilato zincato dovranno essere di 1° scelta, rispondente alle vigenti Norme
U.N.I. con raccordi e pezzi speciali in ghisa malleabile zincata.
Dalla rete pubblica l'acqua potabile viene convogliata fino alla centrale termofrigorifera con una tubazione in polietilene HD interrata nel resede posteriore all'edificio. Subito a valle del misuratore e all'interno della centrale saranno installate valvole di intercettazione dell'acqua. Dal locale tecnico partono le tubazioni di adduzione dell'acqua calda e fredda all'asilo. Queste sono realizzate con tubazioni in polipropilene "random" nei diametri indicati nella tavola di progetto. Le tubazioni seguono il percorso in cunicolo come indicato per l'impianto di climatizzazione fino all'asilo. All'interno della costruzione le canalizzazioni saranno posate sottopavimento fino alle valvole di intercettazione dei singoli gruppi di servizi. Da qui sono posate sotto traccia fino ai rubinetti dei singoli utilizzatori. L'isolamento delle tubazioni verrà realizzato con le stesse modalità indicate per le canalizzazioni dei circuiti di climatizzazione come indicato nelle tavole di progetto.
Art. 51 Apparecchi sanitari
Gli apparecchi sanitari in genere, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono soddisfare i seguenti requisiti:
– robustezza e durabilità meccanica
– assenza di difetti visibili ed estetici
– resistenza all’abrasione
– pulibilità di tutte le parti
– resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico)
– funzionalità idraulica
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/2 per bidè.
Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionale di cui in 47.1.1.
Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 8192 per i piatti doccia di resina metallica; UNI 8195 per bidè di resina metacrilica.
Art. 52 Rubinetti per apparecchi sanitari
I rubinetti per apparecchi sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
– rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione
– gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati che per regolare e miscelare la portata d’acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
– miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d’acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisponendo per posa su piano orizzontale o verticale;
– miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l’acqua alla temperatura prescelta.
Con riferimento alle diverse soluzioni costruttive, si intendono compresi nella categoria di cui trattasi sia i rubinetti realizzati con organo di tenuta a vitone, a sfera od a disco sia i rubinetti senza rivestimento o con rivestimento nickel cromo o con rivestimenti a base di vernici, ecc.
I rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all’acqua;
– tenuta all’acqua alle pressioni di esercizio;
– conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza spruzzi che vadano all’esterno dell’apparecchio sul quale devono essere montati;
– proporzionalità fra apertura e portata erogata;
– minima perdita di carica alla massima erogazione;
– silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
– facile smontabilità e sostituzione di pezzi;
– continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori).
Art. 53 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni, manuali e automatici
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato alle norme UNI sull’argomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle EN 274 e EN 329, la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità.
Art. 54 Tubi di raccordo rigidi e flessibili
I tubi di raccordo, rigidi e/o flessibili, per il collegamento tra i pezzi di adduzione e rubinetteria, indipendentemente dal materiale costituente e della soluzione costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
– inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione dei calore;
– non cessione di sostanze all’acqua potabile;
– indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’interno e/o dall’esterno;
– superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
– pressione di prova uguale a quella di xxxxxxxxx collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità.
Art. 55 Rubinetti a passo rapido e flussometri per orinatoi, vasi e vuotatoi
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
– erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia;
– dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;
– costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell’acqua a monte per effetto di rigurgito;
– contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità.
Art. 56 Cassette per l’acqua per orinatoi, vasi e vuotatoi
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
– troppo-pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
– rubinetto a galleggiante che regola l’afflusso dell’acqua, realizzato in modo che, dopo l’azione di pulizia, l’acqua fluisca ancora nell’apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d’acqua che realizza la tenuta ai gas;
– costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell’acqua a monte per effetto di rigurgito;
– contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla UNI 8949/1.
Art. 57 Tubazioni e raccordi
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell’acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
– nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico, le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta;
– i tubi di acciaio devono rispondere alle UNI 6363 e UNI 8863 FA 199;
– i tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio;
– i tubi di rame devono rispondere alla UNI 6507, il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm.;
– i tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alla UNI 7441 ed alla UNI 7612 entrambi devono essere del tipo PN10;
– i tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.
Art. 58 Valvolame, valvole di non ritorno e pompe
Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d’acqua devono essere conformi alla UNI 7125.
Le valvole disconnettitrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla UNI 9157.
La valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla UNI 9335.
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI 6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.
Art. 59 Apparecchi per produzione acqua calda
Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della legge 1083 del 6 dicembre 1971; mentre gli scaldacqua elettrici devono rispondere alle Legge n° 186 e di conseguenza alle norme CEI.
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI CIG e/o IMQ).
Art. 60 Accumuli d’acqua e sistemi d’elevazione della pressione
Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate negli articoli precedenti.
Per gli apparecchi di soprelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182, punto 8.4.
Capo IV IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE
Art. 61 Generalità
Si intende per impianto di scarico delle acque reflue (usate) l’insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono l’acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acqua meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica o al limite delle proprietà.
Il sistema di scarico dovrà essere suddiviso, conformemente a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni normative, in più impianti convoglianti separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità.
L’impianto si intende funzionalmente suddiviso come segue:
– parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);
– parte destinata alla ventilazione primaria;
– parte destinata alla ventilazione secondaria;
– raccolta e sollevamento sotto quota;
– trattamento delle acque.
Art. 62 Tubazioni e componenti
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali.
A completamento ed integrazione dovranno essere rispettate le prescrizioni seguenti e, per quanto applicabili, le UNI 9183.
Art. 62.1 Tubazioni
I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
– tubi di acciaio zincato UNI 6363 e UNI 8863 FA 199 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato, in tal caso deve essere eliminato il tubo;
– tubi di ghisa devono rispondere alle UNI 7385 e UNI ISO 6494, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;
– tubi di piombo devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall’azione aggressiva del cemento;
– tubi di grès, devono rispondere alla UNI 9180/2;
– tubi di fibrocemento, devono rispondere alla UNI 5341 (e suo FA 86);
– tubi di calcestruzzo non armato, devono rispondere alla UNI 9534, i tubi armati devono rispondere alle prescrizioni di buona tecnica (fino alla disponibilità di norma UNI;
– tubi di materiale plastico devono rispondere alle seguenti norme:
– tubi di PVC per condotte all’interno dei fabbricati UNI 7443 FA 178
– tubi di PVC per condotte interrate UNI 7447;
– tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate UNI 7613;
– tubi di polipropilene (PP) UNI 8319;
– tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all’interno dei fabbricati UNI 8451.
Art. 62.2 Componenti in genere
I componenti degli impianti di smaltimento delle acque reflue devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell’acqua;
– impermeabilità all’acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori;
– resistenza all’azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
– resistenza all’azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
– opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
– resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
– resistenza agli urti accidentali;
– conformazione senza sporgenze all’interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate
dalla acque;
– stabilità di forma in senso sia longitudinale si trasversale;
– sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all’asse longitudinale;
– minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;
– durabilità compatibile con quella dell’edificio nel quale sono montati; Inoltre:
– gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari devono rispondere a quanto previsto per i componenti dell’impianto di adduzione acqua;
– gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all’esterno, ma devono avere un collegamento con l’esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a metà del tubo e della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell’accumulo;
– le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in sospensione la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla misura delle maglie di una griglia di protezione da installare a monte delle pompe.
Capo V IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
Art. 63 Generalità
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l’insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d’acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L’acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all’aperto. Il sistema di scarico della acque meteoriche deve essere indipendente di raccolta e smaltimento delle acque usate ed industriali.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni di cui alla vigente normativa in particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento.
L’impianto si intende funzionalmente suddiviso come segue:
– converse di convogliamento e canali di gronda;
– punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
– tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali = collettori);
– punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d’acqua, ecc.).
Art. 64 Tubazioni e componenti
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali.
A completamento ed integrazione dovranno essere rispettate le prescrizioni seguenti:
– in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all’aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
– gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al punto precedente. La rispondenza delle gronde di plastica alla UNI 9031 soddisfa quanto detto sopra.
– i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere a seconda del materiale a quanto indicato nell’articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle UNI 6901 e UNI 8317.
– per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la UNI EN 124.
Capo VI IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO
Art. 65 Generalità
Si intende per impianti di adduzione del gas l’insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a fornire il gas metano agli apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.).
Essi dovranno essere conformi:
– alla legislazione antincendio (Legge n° 818 e circolari esplicative);
– alla legislazione di sicurezza (Legge 06.12.1971, n° 1083);
– alla Legge 12.03.1990, n° 46.
Per il rispetto della Legge 06.12.1971, n° 1083, dovranno essere adottate e rispettate tutte le norme UNI che i Decreti ministeriali hanno reso vincolanti ai fini del rispetto della Legge stessa.
Inoltre:
– la componentistica approvvigionata in cantiere dovrà rispondere alle norme UNI-CIG, rese vincolanti dai Decreti ministeriali emanati in applicazione delle suddette Leggi 06.12.1971, n° 1083, e 12.03.1990, n° 46;
– per la componentistica la rispondenza alle norme UNI potrà essere comprovata mediante attestato di conformità.
La presentazione della dichiarazione di conformità è tassativamente necessaria per quei componenti per i quali è resa obbligatoria dai sopraccitati decreti e può essere sostituita dai marchi IMG e/o UNI-CIG.
La Direzione Lavori potrà richiedere l’esecuzione di prove, anche parziali, eseguite su campioni prelevati in sito.
In corso ed a fine opera dovranno essere eseguiti i controlli ed i collaudi di tenuta, pressione, ecc. previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti con i Decreti sopra citati.
Dal punto di consegna dell'ente distributore parte una tubazione interrata in polietilene tipo 316 adatto al trasporto di gas combustibili fino ad una derivazione a T posta immediatamente all'esterno della cucina. Da qui prendono origine due tubazioni in acciaio zincato fino rispettivamente alla cucina e alla centrale termofrigorifera. All'origine dell'impianto e immediatamente all'esterno della cucina e della C.T. sono installate valvole di intercettazione del gas, del tipo a sfera, con manettino in colore giallo e dotate di cartello indicatore.
Capo VII IMPIANTO ELETRICO, TELEFONICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA
Art. 66 Generalità
I materiali impiegati e la loro messa in opera dovranno essere conformi a quanto stabilito dal progetto.
Si considerano eseguiti a regola d’arte gli impianti realizzati in conformità alle specifiche norme CEI applicabili in relazione alla tipologia di edificio, di locale e di impianto in progetto.
A tal fine dovrà farsi riferimento in particolare alle seguenti norme ed ai loro successivi adeguamenti:
– CEI 11-17 (1981) e variante V1 (1989): Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo;
– CEI 64-8 (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V CA e a 1500 V cc:
– CEI 64-9 (1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare;
– CEI 64-10 (1988): Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento;
– CEI 64-2 (1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio;
– CEI S/423 : Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l’esecuzione;
– CEI 103-1 (1971) e variante V1 (1987) Impianti telefonici interni:
– CEI 64-50 =UNI 9620: Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
Dovranno essere rispettate le disposizioni afferenti la legislazione antincendio per quanto applicabili. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
La Direzione Lavori verificherà, anche mediante la richiesta di idonee certificazioni, che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto.
Al termine dei lavori l’installatore dovrà fornire la documentazione per la successiva gestione e manutenzione.
Nell'esecuzione degli impianti l’Appaltatore è tenuto a rispettare le norme di cui alla Legge 05.03.1990, n° 46, e al relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 06.12.1991, n° 447. In particolare l’Appaltatore e/o installatore è tenuto alla perfetta esecuzione a regola d'arte degli impianti, utilizzando allo scopo materiali e/o componenti parimenti costruiti a regola d’arte. Ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme sulla sicurezza degli impianti, di cui alla citata Legge 05.03.1990, n° 46, e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 06.12.1991, n° 447, saranno considerati costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti costruiti nel rispetto della vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nonché secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza emanate dall'U.N.I. (Ente Italiano di Unificazione) e dal C.E.I (Comitato Elettrotecnico Italiano).
I materiali impiegati e la loro messa in opera dovranno essere conformi a quanto stabilito dal progetto. La Direzione Lavori verificherà, anche mediante la richiesta di idonee certificazioni, tale conformità.
Dovranno essere rispettate le disposizioni afferenti la legislazione antincendio per quanto applicabili.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
Al termine dei lavori l’installatore dovrà fornire la documentazione tecnica necessaria per la successiva gestione e manutenzione.
Nella realizzazione delle opere è compresa la fornitura degli elaborati grafici relativi all’impianto finito (planimetrie e schemi elettrici), di tutta la documentazione da allegare alla certificazione di conformità, della denuncia dell’impianto di messa a terra e comunque l’espletamento di tutte le pratiche necessarie all’esercizio dello stesso.
In difetto di quanto sopra la D.L., a suo giudizio insindacabile, avrà facoltà di dichiarare non idonei i suddetti materiali, manufatti, ecc., e richiederne il pronto allontanamento dal cantiere, oltre all’eventuale smontaggio di quanto realizzato a totale cura e spesa dell’Appaltatore, quando ciò sia in contrasto con le buone regole dell’arte, presenti soluzioni tecniche non idonee o sia diverso da quanto indicato dalla D.L..
Art. 67 Descrizione delle opere
Art. 67.1 Distribuzione principale – Quadri elettrici
L'impianto di origina da una fornitura Enel in bassa tensione, posta in un apposito manufatto sulla recinzione dell'area dell'asilo. Nelle immediate adiacenze, in una nicchia a parete, è installato il quadro misuratori QMIS, costituito da un armadio in resina a doppio isolamento con sopra montato un interruttore automatico magnetotermico differenziale regolabile, scatolato con p.i. 15kA, generale dell'impianto. Da questo parte la linea di alimentazione al quadro generale QGEN, in cavo FG7M1, interrato fino alla costruzione e in canaletta metallica all'interno di questa. La risalita della linea sarà eseguita entro un apposita cassettatura da realizzarsi nella parete immediamente adiacente l'ingresso. Tale cavedio ospiterà anche le altre linee dirette all'esterno.
Il quadro elettrico generale sarà posizionato nel corridoio. Esso sarà costituito da un armadio in carpenteria metallica da terra con porte frontali trasparenti e grado di protezione IP4X minimo. Gli apparecchi installati saranno del tipo scatolato con p.i. 15kA o modulare con p.i.≥6kA, come indicato negli schemi di progetto. Il QGEN sarà equipaggiato con uno strumento multifunzione analizzatore di impianto interfacciabile tramite bus seriale RS485 con il sistema di telecontrollo. Accanto al QGEN saranno installate tutte le centraline degli impianti di allarme e l'armadio con il gruppo rifasatore automatico. Tale gruppo avrà potenza nominale di 12,5 kVAR con 5 gradini ad inserzione automatica controllata da dispositivo elettronico. Tutte le apparecchiature elettriche sopra menzionate installate nel corridoio, verranno occultate da un armadio in arredo onde renderle inaccessibili al pubblico.
Dal quadro generale partono le linee ad alimentare i quadri derivati (QC cucina, QCT centrale termofrigorifera); queste sono realizzate con corde in rame isolato in gomma etilenpropilenica a bassissima emissione di gas tossici tipo FG7(O)M1 posate in una canaletta portaconduttori metallica, staffata all'interno del controsoffitto. La linea al QCT seguirà l'andamento delle tubazioni dell'impianto di climatizzazione fino al locale tecnico della centrale. Dal quadro generale si alimentano anche tutte le utenze dell'asilo, le linee dorsali sono realizzate in cordicella in rame isolato in gomma sintetica a bassissima emissione di gas tossici tipo N07G9/K posato entro tubi protettivi in pvc. Questi saranno del tipo rigido liscio serie pesante posati a vista per i percorsi entro il controsoffitto, del tipo corrugato serie pesante incassati sottotraccia o sottopavimento dalla scatola del locale ai singoli punti. Le scatole di derivazione saranno, per quanto possibile, installate nel controsoffitto del tipo da esterno in pvc autoestinguente, con coperchio fissato con viti.
Il quadro cucina QC, ubicato nel disimpegno della cucina, è costituito da un armadio da parete in carpenteria metallica dello stesso tipo di quella del quadro generale, con porta trasparente e grado di protezione minimo IP4X. Su di esso saranno montati apparecchi di tipo modulare con p.i.≥6kA, come indicato negli schemi di progetto. Da tale quadro sono alimentate tutte le utenze della cucina e locali annessi. La distribuzione principale avviene con le stesse modalità anzi descritte.
Il quadro centrale termofrigorifera QCT, posto all'interno del locale tecnico, è costituito da un armadio metallico da terra, con porta trasparente e grado di protezione IP44 minimo. Su di esso saranno montati apparecchi di tipo scatolato con p.i.15kA o modulare con p.i.≥6kA, come indicato negli schemi di progetto. A bordo della suddetta carpenteria verranno installate anche le centraline dei sistemi di termoregolazione nonchè tutte le circuitazioni relative al controllo delle apparecchiature. Dal QCT partono le linee di alimentazione e comando a tutte le utenze di centrale, realizzate in cavo tipo FG7OM1 e posate entro canaletta metallica o tubi protettivi in acciaio zincato tipo taz. Le scatole di derivazione saranno in lega leggera pressofusa, IP44 minimo, dotate di pressacavi che garantiscano il mantenimento del grado di protezione richiesto.
Distribuzione secondaria – Impianto di illuminazione e f.m.
La distribuzione secondaria è realizzata con gli stessi criteri descritti per quella principale. Le canalizzazioni a vista entro controsoffitto saranno in tubo pvc rigido liscio serie pesante, quelle incassate sottotraccia in tubo pvc corrugato serie pesante. Le linee di alimentazione in cordicella N07G9/K faranno capo al quadro generale o di zona. Le derivazioni saranno eseguite con appositi morsetti in scatole con coperchio chiuso
con viti.
Tutte le prese saranno protette localmente con interruttore automatico m.t. e fatta eccezione per quelle dei gruppi "posto lavoro" negli uffici e sala riunioni, saranno del tipo "Sicura" con interblocco tra presa e interruttore. Il sistema di interblocco e gli alveoli protetti a garantire la massima protezione contro i contatti diretti vista la presenza di bambini.
Il comando della illuminazione avverrà localmente per le aule, gli uffici e i laboratori. Nel corridoio sarà comandata a relè con pulsanti dislocati nell'ambiente, la suddivisione su due circuiti di protezione garantisce il mantenimento dell’illuminazione in caso di guasto. Nei locali di soggiorno dei bambini e comunque di maggior superficie, le accensioni saranno suddivise su due circuiti in modo da migliorare l’economia di esercizio dell’impianto.
L’impianto di illuminazione esterna potrà essere comandato manualmente o in automatico con orologio programmatore e relè crepuscolare.
Art. 67.2 Impianto di illuminazione di sicurezza
Nei locali sarà installato un impianto di illuminazione di sicurezza. Esso verrà realizzato con plafoniere autoalimentate per lampada FLC dotate di batterie incorporate per autonomia 1h, dispositivo di diagnosi del funzionamento e controllo centralizzato facente capo ad un’apposita unità. Tale dispositivo di controllo e gestione centralizzato a microprocessore, con segnalazione di guasti, autotest e possibilità di inibizione, dovrà essere dotata di bus seriale RS485 per l’interfacciamento con il sistema di telecontrollo.
Le plafoniere avranno corpo e schermo in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP40 minimo. Le linee di alimentazione e controllo delle plafoniere saranno posate nelle stesse canalizzazioni degli impianti di illuminazione normale e FM. L’alimentazione farà capo al QGEN.
Art. 67.3 Fornitura e messa in opera corpi illuminanti
I corpi illuminanti, installati come indicato nelle tavole di progetto, saranno del tipo per lampade a fluorescenza, lineari o compatte, dotati di reattore elettronico a basse perdite al fine di realizzare una migliore economia d’esercizio ed efficienza dell’impianto.
Nei locali di soggiorno dei bambini, nel corridoio, negli uffici ecc. le plafoniere saranno del tipo da incasso in controsoffitto, con corpo in lamiera verniciata e dotate di ottica a luce schermata con grado di protezione IP40. In parte dei soggiorni, privi di controsoffitto, saranno montati corpi illuminanti a sospensione con lampada FLC. Nei locali cucina, depositi e vani tecnici saranno del tipo con corpo e schermo in materiale plastico autoestinguente e grado di protezione IP44. Nei servizi saranno installati corpi illuminanti in alluminio con coppa in vetro satinato. Sulla tavola di progetto sono indicati i singoli tipi di plafoniere previsti in ogni ambiente.
Art. 67.4 Impianti di allarme antincendio e antintrusione
Nell'asilo deve essere realizzato un impianto di rilevazione incendio. I sensori del tipo indirizzato a microprocessore, saranno del tipo ottico in tutti gli ambienti ad eccezione della cucina e della centrale termofrigorifera dove sarnno del tipo termovelocimetrico. I sensori saranno montati a soffitto in posizione idonea per una tempestiva rilevazione delle situazioni di pericolo, su apposito zoccolo con led di segnalazione dello stato dell’apparecchiatura. I sensori faranno capo ad una centrale a microprocessore a più zone avente le caratteristiche tecniche successivamente specificate.
L’allarme di incendio sarà dato localmente tramite pannello avvisatore ottico-acustico installato nel corridoio, la ripetizione a distanza avverrà a mezzo combinatore telefonico e sistema di telecontrollo.
Nei locali verrà installato un impianto di allarme antintrusione con sensori di tipo volumetrico a tecnologia mista. Questi saranno fissati a parete ad altezza oppurtuna, nelle posizioni indicate sulle tavole di progetto. Le linee di rilevazione faranno capo ad una centrale a microprocessore a più zone con le caratteristiche più avanti specificate.
L’allarme antintrusione sarà dato localmente con un avvisatore acustico interno ed uno ottico-acustico esterno. La ripetizione a distanza avverrà tramite a mezzo combinatore telefonico e sistema di telecontrollo.
Art. 67.5 Impianto di amplificazione “public address”
Nei locali ove permangono i bambini, nel corridoio e nella sala riunioni dovrà essere installato un impianto di amplificazione che permetta di diffondere avvisi ai presenti in caso di necessità. Esso farà capo ad un rack amplificatore (potenza 120w rms) con microfono dinamico completo di supporto. La linea fonica a tensione costante, dall’unità di potenza raggiungerà i diffusori montati nei locali. Questi saranno del tipo con involucro in materiale plastico per il montaggio incassato nel controsoffitto e dotati di traslatore di linea incorporato, 75/100V potenza 10w rms.
Art. 67.6 Impianto telefonico interno
L’impianto telefonico interno fa capo ad un centralino PABX con 2 linee urbane e 8 derivate, montato
nell'apposito spazio tecnico accanto al QGEN. Da questo partono le linee ai punti presa, dislocati come da tavola di progetto, e realizzati con presa tipo plug RJ45 in scatola da incasso in parete. Le linee telefoniche realizzate con cavetto 2cp+T, saranno posate con le stesse modalità sopra indicate per le linee di energia.
Art. 67.7 Sistema di telecontrollo degli impianti
Le centrali di allarme, il dispositivo di controllo per l’illuminazione di sicurezza e l’analizzatore di rete posto sul QGEN dovranno essere interfacciati con il sistema di telecontrollo degli impianti della Amministrazione Comunale. A tal fine sarà installata una unità periferica tipo STR3000 e le linee bus seriali RS485 tra i suddetti dispositivi e la periferica. Questa dovrà essere equipaggiata con i moduli di interfaccia necessari, il sistema dovrà infine essere programmato e attivato.
Titolo II:
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E METODOLOGIE D’ESECUZIONE
Titolo II
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E METODOLOGIE D’ESECUZIONE
Capo I LAVORI A MISURA
Art. 68 Disposizioni generali
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Capo II SCAVI E RILEVATI
Art. 69 Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione Lavori potrà far asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni
Art. 70 Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
Art. 71 Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
Quali che siano la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione Lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione tenendo nel debito conto il
D.M. 11.03.1988 riguardante le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di
fondazione e la relativa Circolare Ministero LL.PP. 24.09.1988, n° 30483.
Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate dovranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all’ingiro della medesima dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi quanto delle murature. L’Appaltatore‚ responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.
Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami, pero’, che a giudizio della Direzione Lavori non potessero esser tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Art. 72 Scavi subacquei e prosciugamenti
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.16, l’Appaltatore, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l’acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione Lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità > di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali fugatori. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di cm 20 dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo.
Quando la Direzione Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l’Appaltatore, se richiesto, avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l’Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Art. 73 Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione Lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno essere depositate in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con xxxxxxxx, barelle od
altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. È obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli beni allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni sarà previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
Art. 74 Paratie o casseri
La paratia od il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a partire dalla superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta all’acqua ed anche a sostegno degli scavi.
Le paratie ed i diaframmi potranno essere:
– del tipo a palancole metalliche infisse;
– del tipo a palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse;
– del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;
– a diaframma gettato in opera di xxxxxxxxxxxx armato.
Ai fini della progettazione esecutiva le caratteristiche degli strati di terreno interessati dalla paratia o dal diaframma verranno dedotte dalla campagna di indagini geotecniche appositamente commissionate.
Dovranno essere precisate le modalità di esecuzione con particolare riguardo agli accorgimenti previsti per garantire i getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni, nonché la natura e le caratteristiche dei materiali che saranno impiegati.
Art. 74.1 Paratie a palancole metalliche infisse
Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilità di infissione, impermeabilità delle giunzioni, facilità di estrazione e reimpiego (ove previsto), elevata protezione contro le corrosioni.
L’infissione della palancola sarà effettuato con i sistemi normalmente in uso.
Il maglio dovrà essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole comprensivo della relativa cuffia.
Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante l’infissione gli incastri liberi non si deformino e rimangano puliti da materiali così da garantire la guida alla successiva palancola.
A tale scopo gli incastri prima dell’infissione dovranno essere riempiti di grasso.
Durante l’infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.
Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l’infissione, oltre che con la battitura potrà essere realizzata con il sussidio dell’acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.
Se durante l’infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della Direzione Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovrà essere rimossa e reinfissa e sostituita, se danneggiata.
Art. 74.2 Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato
Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava.
Il conglomerato cementizio impiegato dovrà avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm2 e dovrà essere esente da porosità od altri difetti. Il cemento sarà ferrico pozzolanico, pozzolanico o d’alto forno.
Potrà essere richiesta, per infissione con battitura in terreni tenaci, l’inserimento nel getto di puntazza metallica.
L’operazione d’infissione sarà regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in calcestruzzo armato centrifugato di cui al successivo articolo.
Nel caso specifico particolare cura dovrà essere posta nell’esecuzione dei giunti, da sigillare con getto di malta cementizia.
Art. 74.3 Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati
Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra loro e collegati in sommità da un cordolo di calcestruzzo armato.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo.
Nel caso specifico particolare cura dovrà essere posta nell’accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la verticalità dei pali stessi.
Art. 74.4 Diaframmi in calcestruzzo armato
In linea generale i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi profondità con benna od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza singola di norma non inferiore a 2.50 m.
Lo scavo verrà eseguito con l’ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti, e per il sostegno provvisorio delle pareti.
I fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di ottima qualità, ed acqua, di norma nella proporzione di 8 e 16 kg. di bentonite asciutta per 100 litri d’acqua, salvo la facoltà della Direzione Lavori di ordinare una diversa dosatura.
Il contenuto in sabbia finissima dovrà essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.
Eseguito lo scavo e posta in opera l’armatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta e mantenuta in posizione durante il getto, sarà effettuato opportuna prolunga o tubo di getto, la cui estremità inferiore sarà tenuta almeno due metri al di sotto del livello del fango, al fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza soluzioni di continuità il getto stesso.
Il getto dovrà essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.
I getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondità di scavo raggiunta e la verifica della armatura da parte della Direzione Lavori.
Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare distacchi, discontinuità e differenza nei singoli conci.
L’allineamento planimetrico della benna di scavo del diaframma sarà ottenuto di norma con la formazione di guide o corree in calcestruzzo anche debolmente armato.
Prove e verifiche sul diaframma. Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la Direzione Lavori potrà richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, nonché eventuali carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi.
Art. 74.5 Le paratie o casseri in legname
Le paratie o casseri in legname occorrenti per la realizzazione delle fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità e dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l’uno con l’altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall’Appaltatore, a sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile.
Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere a cura e spese dell’Appaltatore munite di adatte cerchiature in ferro, per evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.
Quando poi la Direzione Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze in ferro del modello e peso prescritti.
Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte sporgente, quando sia riconosciuta l’impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.
Art. 75 Palificazioni
Art. 75.1 I pali di legno per fondazioni
Saranno esclusivamente di legno di prima qualità (quercia, rovere, larice rosso, ontano, castagno), diritti, sani, scorticati e debolmente conguagliati alla superficie.
Detti pali devono essere battuti fino a rifiuto con maglio di peso adeguato, secondo le indicazioni della Direzione Lavori
Il rifiuto s’intende raggiunto quando l’affondamento prodotto da un determinato numero di colpi del maglio (volata), caduti successivamente dalla stessa altezza, non supera il limite stabilito in relazione alla resistenza che il palo deve offrire, calcolato con la formula del Brix tenuto conto di un adeguato coefficiente di sicurezza da stabilire dalla Direzione Lavori.
Le ultime volate debbono essere sempre effettuate in presenza di un incaricato della Direzione né l’Appaltatore può in alcun caso recidere un palo senza che ne abbia ottenuto autorizzazione dall’agente dell’Amministrazione preposto alla sorveglianza dell’opera.
Dal detto agente é tenuto uno speciale registro da firmarsi giornalmente da un incaricato dell’Appaltatore, nel quale registro é notata la profondità raggiunta da ogni singolo palo, giusta le constatazioni che devono essere fatte in contraddittorio, ed il rifiuto presentato dal palo stesso.
I pali devono essere debitamente foggiati a punta ad un capo e, se sarà ordinato, muniti di cuspidi di ferro con o senza punta di acciaio, di quel peso e quella forma che saranno stabiliti; all’altro capo sottoposto ai colpi del maglio saranno opportunamente accomodati e muniti di un robusto anello in ferro che ne impedisca ogni spezzatura o guasto durante la battitura. Ogni palo che si spezzasse o deviasse durante l’infissione dovrà essere, secondo la richiesta della Direzione, divelto o tagliato ed in ogni caso surrogato da un altro a spese dell’Appaltatore.
Quando lo spazio lo permetta, la Direzione potrà ordinare all’Appaltatore di mettere in opera contemporaneamente due o più battipali, quanti appunto ne permetta lo spazio disponibile e quanti ne potrà esigere la buona e sollecita esecuzione dei lavori.
Art. 75.2 Pali di cemento armato formati fuori opera
Per detti pali si procederà allo stesso modo di quelli in legno, usando le maggiori cautele ed i materiali necessari fra palo e maglio per non provocare la spezzatura delle teste. Il peso del maglio non dovrà mai essere minore del peso del palo. In questo la puntazza di ferro con punta di acciaio dovrà essere robustamente ancorata al calcestruzzo di cemento.
Art. 75.3 Pali trivellati
Eseguite le trivellazioni del terreno alla profondità necessaria, con l’ausilio di un tubo-forma del diametro corrispondente a quello del palo che vuol costruirsi, mediante opportuni accorgimenti verrà esaurita, od eiettata, l’acqua o la melma esistente nel tubo stesso.
Messa in opera la gabbia metallica, ove questa sia prevista per l’intera lunghezza o parte del palo, si procederà all’immissione nel tubo-forma del conglomerato cementizio (composto di mc 0,700 di ghiaia, mc 0,500 di sabbia e ql. 3,5 di cemento), mediante apposita benna, chiusa all’estremità inferiore da valvola automatica, per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno.
Dopo il getto di ciascuno dei detti tratti, il tubo-forma verrà rialzato, in modo però che nel tubo rimanga sempre un’altezza di conglomerato di almeno cm 50 e si procederà quindi al costipamento del calcestruzzo con uno dei sistemi in uso o brevettato riconosciuto idoneo allo scopo dalla Direzione Lavori in relazione alla lunghezza del palo.
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella estrazione del tubo-forma, onde evitare il trascinamento del conglomerato.
Art. 75.4 Pali battuti formati in opera
I pali battuti formati in opera, del tipo Simplex e derivati, Franki ecc., saranno eseguiti conficcando nel terreno, con uno dei sistemi in uso, o speciali brevettati, un tubo-forma, del diametro corrispondente al palo che si vuol costruire, sino a raggiungere la profondità necessaria per ottenere il rifiuto corrispondente al carico che dovrà sostenere il palo, quale risulta dai calcoli.
Raggiunta la profondità necessaria, il tubo-forma verrà riempito con calcestruzzo cementizio (composto di m 0,800 di ghiaia, m 0,400 di sabbia e q 3,5 di cemento), battuto e compresso secondo uno dei sistemi in uso, o brevettati, riconosciuto idoneo dalla Direzione Lavori.
A richiesta della Direzione Lavori, detti pali potranno essere armati per l’intera lunghezza o parte di essa, mediante opportuna ingabbiatura metallica da collocarsi nel tubo-forma prima del getto del calcestruzzo.
Tanto per i pali trivellati che per quelli formati in opera, la battitura del conglomerato dovrà essere sorvegliata da agenti dell’Amministrazione, i quali dovranno segnare in apposito registro, in contraddittorio, le massime profondità raggiunte, il quantitativo di conglomerato posto in opera ecc.
L’Appaltatore non potrà porre in opera le armature di ferro, né effettuare il versamento del conglomerato, senza aver fatto preventivamente constatare le profondità raggiunte ed i quantitativi di conglomerato e di ferro impiegati.
In difetto di ciò saranno a suo carico tutti gli oneri e le spese occorrenti per i controlli e gli accertamenti che la Direzione Lavori riterrà insindacabilmente necessari.
Per il confezionamento e getto del conglomerato cementizio, varranno le norme stabilite all’art. 120, Capo V del presente Capitolato.
Art. 76 Fondazioni speciali
Art. 76.1 Diaframmi continui
Sono realizzati con pannelli in calcestruzzo semplice o armato gettati in opera, collegati ad incastro, per pareti di sostegno di scarpate o fondazioni di opere varie, per difese e traverse fluviali, o a funzione portante. Lo scavo sarà eseguito da appositi macchinari con le cautele per evitare lo smottamento dello scavo, come ad esempio l’impiego di fanghi bentonitici o i cassoni metallici. Il getto sarà eseguito per singoli pannelli mediante attrezzature atte ad evitare la caduta libera del calcestruzzo. Eventuali manchevolezze che venissero a scoprirsi per l’apertura degli scavi dovranno essere eliminate a cura e spese dell’Appaltatore con i provvedimenti che riterrà opportuno il Direttore dei Lavori.
Art. 76.2 Tiranti di ancoraggio
Sono costituiti da tiranti orizzontali o inclinati, che collegano strutture in calcestruzzo con il terreno resistente a monte, con lo scopo di assorbire le spinte del terreno incoerente interposto.
Per i tiranti si impiegherà acciaio in fili, trecce, trefoli ecc., inseriti in fori del diametro di 100-135 mm, di lunghezza di circa 25 metri, eseguiti da sonde a rotazione, con eventuale rivestimento, e ancorati a speciali piastre di ripartizione sul calcestruzzo e ad un bulbo di 6-8 metri di sviluppo, e posti in tensione dopo maturazione di almeno 28 giorni del bulbo stesso. In caso di cedimento al momento della tesatura, l’Appaltatore dovrà ripetere l’esecuzione di un altro bulbo, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Art. 76.3 Verifiche geognostiche, prove di carico e controlli vari
Nell’eseguire lo scavo per i pali, il Direttore di lavori stabilirà quelli da sottoporre a prelievo delle formazioni geologiche in esso riscontrabili, che dovranno essere opportunamente conservate e inviate agli appositi laboratori per il riscontro dei valori caratteristici con quelli presi a base del progetto. Di tali prelievi verrà redatto apposito verbale. Gli oneri sono a carico dell’Appaltatore e sono compensati nei prezzi relativi alla escavazione dei pali stessi. Le prove di carico saranno effettuate nel numero che la Direzione Lavori riterrà opportuno, nel rispetto delle indicazioni di cui al punto C.5.5. del D.M. 11.03.1988. Verranno effettuate prove su un palo ogni 50, e comunque due prove per ogni singolo manufatto, intendendo che i piani dei giunti di dilatazione, sismici, e per qualsiasi altro motivo eseguiti, costituiscono termine per un manufatto e inizio per altro manufatto. Ulteriori prove, se eseguite per l’inaffidabilità dei risultati da esse fornite a causa di errori dell’Appaltatore nell’eseguirle, non verranno compensate in aggiunta a quelle minime di cui sopra.
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare carotaggi verticali nel fusto dei pali in proporzione di 2 ogni 50, con minimo di 2 per ogni manufatto, su indicazione del Direttore dei Lavori, per verificarne la continuità strutturale. Saranno ammessi diversi metodi di accertamento anche non distruttivi, purché concordati con il Direttore dei Lavori.
Art. 76.4 Pali di sabbia
I pali di sabbia saranno eseguiti nei terreni argillosi saturi per il consolidamento del piano di posa dei rilevati, mediante un foro fino alla formazione basale, successivamente riempito di sabbia prevalentemente monogranulare.
Art. 76.5 Fondazioni a pozzo
La forma dei xxxxx xxxx generalmente circolare, ma potranno essere richieste forme ellittiche o poligonali. I pozzi saranno eseguiti per sottomurazione a cielo aperto e a tratti di profondità variabile da 50 a 200 cm. Eseguito lo scavo si procederà a regolarizzare le pareti, quindi si eseguirà il getto del calcestruzzo ad anello, appoggiandolo al piano orizzontale dello scavo. Si proseguirà lo scavo al di sotto dell’anello precedentemente gettato, per la profondità di cui sopra, ripetendo l’operazione del getto, fino ad una quota di circa 100-200 cm al di sopra del piano di posa della fondazione. In tale spazio si eseguirà uno scavo scampanato per allargare il piano di posa della fondazione, senza eseguire l’anello, il cui getto farà parte della fondazione stessa e con essa pagato.
Capo III DRENAGGI
Art. 77 Drenaggi in nontessuto e pietrame
Nei terreni particolarmente ricchi di materiale fino, i drenaggi saranno realizzati con filtro in nontessuto e pietrame, che, nei sormonti dei teli, andrà cucito con spago imputrescribile, oppure con sovrapposizione di almeno 50 cm.
Nella parte inferiore a contatto con il terreno e per un’altezza di cm 20 per ogni lato, il geotessuto andrà impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/mq, o a freddo ma reso fluido con solventi che non abbiano effetti sul nontessuto stesso. Il telo andrà provvisoriamente chiodato al terreno ai lati dello scavo, quindi riempito
con materiale lapideo trattenuto al crivello di mm 10 UNI e con pezzature massime di mm 70. Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli sarà sovrapposto da ambo i lati al materiale lapideo appena immesso nel cavo, e quindi il cavo verrà riempito con terra pressata per un’altezza variabile a giudizio della Direzione Lavori.
Capo IV DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Art. 78 Demolizioni e rimozioni in genere
Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall’Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Capo V MURATURE, OPERE IN CEMENTO ARMATO, STRUTTURE IN ACCIAIO E SOLAI
Art. 79 Malte e conglomerati
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune
Xxxxx spenta in pasta mc 0,25÷0,40
Sabbia mc 0,85÷ 1,00
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)
Xxxxx spenta in pasta mc 0,20÷ 0,40
Sabbia mc 0,90÷ 1,00
c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)
Xxxxx spenta in pasta mc 0,35÷ 0,45
Sabbia vagliata mc 0,800
d) Malta grossa di pozzolana
Xxxxx spenta in pasta mc 0,22
Pozzolana grezza mc 1,10
e) Malta mezzana di pozzolana
Xxxxx spenta in pasta mc 0,25
Pozzolana vagliata mc 1,10
f) Malta fina di pozzolana
Xxxxx spenta in pasta mc 0,28
Pozzolana vagliata mc 1,05
g) Malta idraulica
h) Malta bastarda
Calce idraulica q (da 3 a 5)
Sabbia mc 0,90
Malta di cui alle lettere a), e), g) mc 1,00 Agglomerante cementizio a lenta presa q 1,50
i) Malta cementizia forte
Cemento idraulico normale q (da 3 a 6)
Sabbia mc 1,00
l) Malta cementizia debole
Agglomerante cementizio a lenta presa q (da 2,5 a 4)
Sabbia mc 1,00
m) Malta cementizia per intonaci
Agglomerante cementizio a lenta presa q 6,00 Sabbia mc 1,00
n) Malta fina per intonaci
Malta di cui alle lettere c),f),g) vagliata allo staccio fino.
o) Malta per stucchi
Xxxxx spenta in pasta mc 0,45
Polvere di marmo mc 0,90
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana
Calce comune mc 0,15
Pozzolana mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
q) Calcestruzzo in malta idraulica
Calce idraulica q (da 1,5 a 3)
Sabbia mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi ecc. Cemento q (da 1,5 a 2,5)
Sabbia .................................... mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili
Cemento q (da 3 a 3,5)
Sabbia .................................... mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici ad armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel R.D. 16.11.1939, n° 2229, nonché nel D.M. 27.07.1985, punto 2.1 e Allegati 1 e 2.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui d’impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Art. 80 Murature in genere
Le murature con funzione strutturale portante saranno eseguite secondo le prescrizioni di cui alla Legge 02.02.1974, n° 64, al D.M. 24.01.1986 e alla relativa Circolare Ministero LL.PP. 19.07.1986, n° 27690, per quanto riguarda le costruzioni sismiche, e al D.M. 20.11.1987, per gli edifici in muratura e il loro consolidamento.
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori:
– per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate delle travi in legno ed in ferro, le piastre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
– per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;
– per le imposte delle volte e degli archi;
– per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali ecc. Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
Dovrà essere evitato l’inserimento di condotti e canne per camini, tubi di scarichi vari, pluviali ecc., prevedendo il loro inserimento all’esterno della muratura portante, eventualmente rivestendoli con forati o tavelle.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.
La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto.
All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione Lavori.
Le canne, le gole da camino e simili saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze saranno intonacate a cemento liscio.
Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole ecc., nello spessore dei muri, siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente.
Le impostature per le volte, gli archi ecc., devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d’uso, sia col costruire l’origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.
Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sarà disteso uno strato di asfalto formato come quello per pavimenti, esclusa la ghiaietta, dell’altezza in ogni punto di almeno cm 2. La muratura su di esso non potrà essere ripresa che dopo il suo consolidamento.
In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano e su tutti i muri portanti cordoli di conglomerato cementizio per assicurare un perfetto collegamento e l’uniforme distribuzione dei carichi. Tale cordolo in corrispondenza delle aperture sarà opportunamente rinforzato con armature di ferro supplementari in modo da formare architravi portanti, ed in corrispondenza delle canne, fori ecc. sarà pure opportunamente rinforzato perché presenti la stessa resistenza che nelle altre parti.
In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, con opportuni accorgimenti, saranno collegate al cordolo.
Art. 81 Murature e riempimenti in pietrame a secco – Vespai
Art. 81.1 Murature in pietrame a secco
Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma più che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a cm 20 di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così con l’accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.
Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell’interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controripa o comunque isolati sarà sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di cm 30; a richiesta della Direzione Lavori vi si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente disposte, anche a più ordini, per lo scolo delle acque.
Art. 81.2 Riempimenti in pietrame a secco (drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre.
Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
Art. 81.3 Vespai e intercapedini
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio.
In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto con la mazzaranga per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di m 1,50; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di cm 15÷20 di altezza ed un sufficiente sbocco all’aperto, in modo da assicurare il ricambio dell’aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll’asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto. Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da volture di mattoni ecc.
Art. 82 Murature di pietrame con malta
La muratura a getto («a sacco») per fondazioni risulterà composta di scheggioni di pietra e malta grassa, quest’ultima in proporzione non minore di m 0,45 per metro cubo di muratura.
La muratura sarà eseguita facendo gettate alternate entro i cavi di fondazione di malta fluida e scheggioni di pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza, riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta.
La gettata dovrà essere abbondantemente rifornita d’acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi; tale operazione sarà aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovrà risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi.
Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di gallerie o cunicoli, l’Appaltatore dovrà provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusure in legname in guisa da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sarà sua cura di adottare tutti i mezzi necessari perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e riempite di malta.
La muratura in pietrame così detta lavorata a mano sarà eseguita con scampoli di pietrame, delle maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa ed allettati di malta.
Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove occorra, a giudizio della Direzione Lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito eseguire la bagnatura dopo averle disposte sul letto di malta.
Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d’arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse ben battute col martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.
La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza.
Dovrà sempre evitarsi la corrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi.
Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l’irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non si tocchino mai a secco e non lascino mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi.
Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni, con le facce esterne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico a faccia vista, e si disporranno negli angoli le pietre più grosse e più regolari. Detto paramento rustico dovrà essere più accurato e
maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati.
Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversità di materiale, di struttura e di forma dell’uno e dell’altro.
Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbono essere intonacate o comunque rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.
Art. 83 Paramenti per le murature di pietrame
Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione Lavori, potrà essere prescritta l’esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:
a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) a mosaico greggio;
c) con pietra inquadrata a corsi pressoché regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.
Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di mm 25.
Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di cm 8.
Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l’uso delle scaglie.
In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.
Nel paramento a corsi pressoché regolari il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e potrà non essere costante per l’intero filare.
Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri.
Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi successivi non maggiore di cm 5. La Direzione Lavori potrà anche prescrivere l’altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l’impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di cm 10 nei giunti verticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a cm 25; l’altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di cm 20.
In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di cm 10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
Art. 84 Murature di mattoni
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
refluisca all’ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 8 né minore di mm 5.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per l’esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsare con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 millimetri e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5 all’intradosso e mm 10 all’estradosso.
Art. 85 Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati
Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.
Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell’arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessità di forte impiego di malta per l’intonaco.
Nelle pareti in foglio, quando la Direzione Lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od alla sommità delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un’altra parete od al soffitto.
Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell’ultimo corso sarà ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.
Art. 86 Murature miste
La muratura mista di pietrame e mattoni dovrà progredire a strati orizzontali intercalando filari di mattoni e filari di muratura di pietrame, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
I filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo piani orizzontali.
Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti si debbono costruire in mattoni tutti gli angoli e spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, e le volte, i voltini e le piattabande, l’ossatura delle cornici, le canne da fumo, di latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro all’esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformità delle prescrizioni che potrà dare la Direzione Lavori all’atto esecutivo. Il collegamento delle due differenti strutture deve essere fatto nel migliore modo possibile ed in senso tanto orizzontale che verticale.
Art. 87 Murature di getto o calcestruzzi
Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali, di altezza da cm 20 a 30, su tutta l’estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.
Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di cm 30 d’altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia da calare sott’acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi d’immersione che la Direzione Lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l’acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione Lavori stimerà necessario.
La Direzione Lavori potrà ordinare che per determinate opere sia utilizzato pietrame di grossa pezzatura annegato nel calcestruzzo (detto calcestruzzo ciclopico), con i singoli conci di diametro mai superiore ad un terzo dello spessore dei getti, ed in proporzione non superiore al 40 per cento del volume messo in opera.
Art. 88 Opere in cemento armato normale e precompresso
Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella Legge 05.11.1971, n° 1086, ed alle norme tecniche vigenti.
Per le opere in zona sismica l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni di cui alla Legge 02.02.1974, n° 64, ed alle norme tecniche vigenti.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un Ingegnere specialista, e che l’Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori.
L’esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonerano in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, l’Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia e precedente. L’applicazione si farà previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con l’aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.
Qualora la resistenza caratteristica dei provini assoggettati a prove nei laboratori fosse inferiore al valore di progetto, il Direttore dei Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell’opera interessata e procedere, a cura e spese dell’Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove complementari, o con prelievo di provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri strumenti e metodi di gradimento della Direzione Lavori. Tali controlli formeranno oggetto di apposita relazione nella quale sia dimostrato che, ferme restando le ipotesi di vincolo e di carico delle strutture, la resistenza caratteristica é ancora compatibile con le sollecitazioni di progetto, secondo la destinazione d’uso dell’opera e in conformità delle leggi in vigore.
Se tale relazione sarà approvata dal Direttore dei Lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica risultante.
Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni di progetto, l’Appaltatore sarà tenuto, a sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà di approvare formalmente.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Appaltatore se il valore della resistenza caratteristica del calcestruzzo risulterà maggiore di quanto previsto.
Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio e a complete spese dell’Appaltatore, disporre tutte le prove che riterrà necessarie, e in particolare le seguenti:
a) prova del cono di cui all’App. E della UNI 7163-79;
b) prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6393-72 e alla UNI 6394-69;
c) prova del contenuto d’aria di cui alla UNI 6395-72;
d) prova del contenuto di acqua;
e) prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera;
f) prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture già stagionate;
g) prova di resistenza a compressione con sclerometro.
Art. 89 Strutture in acciaio
Le strutture di acciaio dovranno rispondere alle norme tecniche vigenti.
L’Appaltatore è tenuto a presentare, a sua cura e spese e con la firma del progettista e la propria, prima della fornitura dei materiali e in tempo utile per l’esame e l’approvazione del Direttore dei Lavori il progetto costruttivo di dettaglio e la relazione tecnica completa dei calcoli di stabilità (con le verifiche anche per la fase di trasporto e messa in opera); il progetto costruttivo e di dettaglio delle opere di fondazione e degli apparecchi di appoggio della struttura; il progetto delle saldature, per il quale é fatto obbligo all’Appaltatore di avvalersi, a sua cura e spese, della consulenza dell’Istituto Italiano della Saldatura (I.I.S), oppure del Registro Italiano Navale (R.I.N.A.), con la redazione di apposita relazione da allegare al progetto.
Art. 89.1 Elementi strutturali in acciaio
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori, prima dell’approvvigionamento, la
provenienza dei materiali, in modo tale da consentire i controlli, anche nell’officina di lavorazione, secondo quanto prescritto dal D.M. 27.07.1985, dalle norme UNI e da altre norme eventualmente interessanti i materiali di progetto.
Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per quelle strutture o parti di esse che riterrà opportuno, procedendo all’accettazione provvisoria dei materiali entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore di ultimazione dei vari elementi.
Prima del collaudo finale l’Appaltatore dovrà presentare una relazione dell’I.I.S. (o del R.I.N.A.) che accerti i controlli effettuati in corso d’opera sulle saldature e le relative modalità e strumentazioni.
Durante le varie fasi, dal carico, al trasporto, scarico, deposito, sollevamento e montaggio, si dovrà avere la massima cura affinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali, sia locali, indotti dalle varie operazioni rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase, ad evitare deformazioni che possano complicare le operazioni finali di messa in opera. Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti deformativi dovuti al contatto delle funi e apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle strutture a travata andranno eseguite secondo le tolleranze di progetto.
I fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore anche alla tolleranza di cui alle norme vigenti, si avrà cura di impiegare un bullone di diametro superiore. Nei collegamenti in cui l’attrito contribuisce alla resistenza di calcolo dell’elemento strutturale si prescrive la sabbiatura a metallo bianco non più di due ore prima dell’unione. Nelle unioni bullonate l’Appaltatore effettuerà un controllo di serraggio sul 10% del numero dei bulloni alla presenza del Direttore dei Lavori.
Art. 89.2 Verniciature
Tutte le strutture in acciaio andranno protette contro la corrosione mediante un ciclo di verniciatura, previa spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte le superfici, fino ad eliminazione di tutte le parti ossidate. Un ciclo di verniciatura sarà costituito da un minimo di tre strati di prodotti vernicianti mono o bicomponenti indurenti per filmazione chimica e filmazione fisica.
Art. 89.3 Apparecchi d’appoggio
Il progetto degli apparecchi di appoggio dovrà rispondere alle «Istruzioni per il calcolo e l’impiego degli apparecchi di appoggio da fornire nelle costruzioni» C.N.R.-UNI 10018-72, e dovrà contenere: il calcolo delle escursioni e delle rotazioni, indicando un congruo franco di sicurezza, ed esponendo separatamente il contributo dovuto ai carichi permanenti e accidentali, alle variazioni termiche, alle deformazioni viscose e al ritiro del calcestruzzo; la verifica statica dei singoli elementi e l’indicazione dei materiali, con riferimento alle norme UNI, nonché le reazioni di vincolo che l’apparecchio dovrà sopportare.
Tutti i materiali da impiegare dovranno essere accettati prima delle lavorazioni dal Direttore dei Lavori, il quale potrà svolgere controlli anche in officina.
Prima della posa in opera l’Appaltatore dovrà tracciare gli assi di riferimento e la livellazione dei piani di appoggio, rettificando le differenze con malta di cemento additivata con resina epossidica.
Art. 90 Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture
Per le opere di completamento e per le opere d’arte esterne, quali ad esempio copertine di muri di sostegno, di recinzione, cordonati, soglie, parapetti ecc. verrà posto in opera un calcestruzzo opportunamente costipato con vibratori con dosaggio di kg/m3 300 di cemento 425.
Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti rimangono valide in quanto applicabili, salvo il diametro massimo degli inerti che non sarà maggiore di mm 20, e comunque entro 1/3 delle dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato.
Particolare cura verrà posta nella esecuzione delle armature per ottenere un perfetto raccordo con i getti precedentemente messi in opera, e per seguire le sagome di progetto, con i giunti e le particolari indicazioni della Direzione Lavori.
Art. 91 Costruzione delle volte
Le volte in genere saranno costruite sopra solide armature, formate secondo le migliori regole, ed in guisa che il manto o tamburo assuma la conformazione assegnata all’intradosso degli archi, volte o piattabande, salvo tenere conto di quel tanto in più, nel sesto delle centine, che si crederà necessario a compenso del presumibile abbassamento della volta dopo il disarmo.
È data facoltà all’Appaltatore di adottare nella formazione delle armature suddette quel sistema che crederà di sua convenienza, purché presenti la necessaria stabilità e sicurezza, avendo l’Appaltatore l’intera responsabilità della loro riuscita, con l’obbligo di demolire e rifare a sue spese le volte che, in seguito al disarmo, avessero a deformarsi o a perdere la voluta robustezza.
Ultimata l’armatura e diligentemente preparate le superfici d’imposta delle volte, saranno collocati in opera i conci di pietra od i mattoni con le connessure disposte nella direzione precisa dei successivi raggi di curvatura
dell’intradosso, curando di far procedere la costruzione gradatamente e di conserva sui due fianchi. Dovranno inoltre essere sovraccaricate le centine alla chiave per impedirne lo sfiancamento, impiegando a tal uopo lo stesso materiale destinato alla costruzione della volta.
In quanto alle connessure saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolare, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.
Nelle volte con mattoni di forma ordinaria le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5 all’intradosso e di mm 10 all’estradosso. A tal uopo l’Appaltatore, per le volte di piccolo raggio, è obbligato, senza diritto ad alcun compenso speciale, a tagliare diligentemente i mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a provvedere, pure senza speciale compenso, xxxxxxx speciali lavorati a raggio.
Le imposte degli archi, piattabande e volte dovranno essere eseguite contemporaneamente ai muri e dovranno riuscire ben collegate ad essi. La larghezza delle imposte stesse non dovrà in nessun caso essere inferiore a cm 20. Occorrendo impostare volte od archi su piedritti esistenti, si dovranno preparare preventivamente i piani di imposta mediante i lavori che saranno necessari, e che sono compresi fra gli oneri a carico dell’Appaltatore. Per le volte obblique, i mattoni debbono essere tagliati sulle teste e disposti giusta la linea dell’apparecchio prescritto.
Nelle murature di mattoni pieni, messi in foglio o di costa, murati con cemento a pronta presa per formazione di volte a botte, a schifo, a crociera, a padiglione, a vela ecc., e per volte di scale alla romana, saranno seguite tutte le norme e cautele che l’arte specializzata prescrive, in modo da ottenere una perfetta riuscita dei lavori.
Sulle volte saranno formati i regolari rinfianchi fino al livello dell’estradosso in chiave, con buona muratura in malta in corrispondenza delle pareti superiori e con calcestruzzo per il resto.
Le sopraindicate volte in foglio dovranno essere rinforzate, ove occorra, da ghiere o fasce della grossezza di una testa di mattoni collegate alla volta durante la costruzione.
Per le volte e gli archi di qualsiasi natura l’Appaltatore non procederà al disarmo senza il preventivo assenso della Direzione Lavori. Le centinature saranno abbassate lentamente ed uniformemente per tutta la larghezza, evitando soprattutto che per una parte la volta rimanga priva di appoggio, mentre per l’altra si trovi tuttavia sostenuto dall’armatura.
Art. 92 Solai
Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della Direzione Lavori, con solai di uno dei tipi descritti in appresso.
La Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere il sistema e tipo di solaio di ogni ambiente e per ogni tipo di solaio essa stabilirà anche il sovraccarico accidentale da considerare e l’Appaltatore dovrà senza eccezioni seguire le prescrizioni della Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta, sarà precisato dalla Direzione Lavori.
Art. 92.1 Solai su travi e travicelli di legno
Le travi principali a quattro fili di legno di prima qualità e ben stagionato avranno le dimensioni e le distanze previste in progetto o che saranno indicate dalla Direzione Lavori in relazione alla luce ed al sovraccarico.
I travicelli di cm 8 per 10, pure a quattro fili, saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi. I vani sui travi, fra i travicelli, dovranno essere riempiti di muratura, e sull’estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaiettino fine.
Art. 92.2 Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni e forati) e con elementi laterizi interposti
Questi solai saranno composti delle putrelle, dei copriferri, delle voltine in mattoni (pieni o forati) o dei tavelloni o delle volterrane ed infine del riempimento.
Le putrelle saranno delle dimensioni fissate volta per volta dalla Direzione Lavori e collocate alla distanza, tra asse ed asse, che verrà prescritta; in ogni caso tale distanza non sarà superiore ad 1 metro. Prima del loro collocamento in opera dovranno essere colorite a minio di piombo e forate per l’applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.
Le chiavi saranno applicate agli estremi delle putrelle alternativamente (e cioè una con le chiavi e la successiva senza), e i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 metri, a distanza non maggiore di m 2,50.
Le voltine, di mattoni pieni o forati, saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con malta di cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.