Cassa integrazione salari. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Cassa integrazione salari. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1 1° febbraio dell’anno in corso. Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Cassa integrazione salari. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale profes- sionale di appartenenza in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale dell’anno con- trattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
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Samples: Verbale Di Accordo
Cassa integrazione salari. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della In caso di messa in Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazioneIntegrazione, il datore di lavoro corrisponderà all’operaio agricolo a tempo indeterminato una integrazione dell’indennità di legge pari al 16% del salario tabellare del mese in cui l’operaio viene posto in cassa integrazione riferito alla qualifica di appartenenza e relativi scatti. I lavoratori a tempo indeterminato nei periodi in cui sono in Cassa integrazione possono chiedere al datore di lavoro , a titolo di prestito, l’importo del salario mensile reale in rapporto alla qualifica di appartenenza che il lavoratore è tenuto a corrispondere una integrazione alla restituire all’atto della riscossione dell’assegno degli Istituti previdenziali al netto del netto del 16% di cui al comma precedente. In caso di inadempienza o di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, il datore di lavoro opererà la trattenuta sulle retribuzioni e sulle indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo spettanti al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa aziendalavoratore.
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Samples: Accordo Interconfederale
Cassa integrazione salari. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1 1° febbraio dell’anno dell'anno in corso. Dichiarazione a verbale Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’artdell'art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione dell'integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
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Samples: trasparenza.teramoambiente.it
Cassa integrazione salari. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972Legge 8 agosto 1972, n. 457, 457 nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazionistessa. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazioneIntegrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento 20% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale od integrativo provinciale relativi alla qualifica di appartenenza. Agli ex salariati fissi di cui all’art.2 1’azienda, invece, corrisponderà ad integrazione della indennità di legge, una somma aggiuntiva sino alla concorrenza del 100 % del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale della rispettiva qualifica di appartenenza in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa aziendaappartenenza.
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Samples: Contratto a Tempo Determinato
Cassa integrazione salari. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1 1° febbraio dell’anno in corso. Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione salariale sa- lariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno dell’anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
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Cassa integrazione salari. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1 1° febbraio dell’anno dell‟anno in corso. Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’artdell‟art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione dell‟integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
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Cassa integrazione salari. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso. Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno dell’anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti