UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER I LAVORATORI AGRICOLI
E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Validità 1° Gennaio 2012 - 31 Dicembre 0000
XXXX-XXXX XXX-XXXX XXXX-XXX
Questo CPL è dedicato a Xxxxxxxx Xxxxxxx già Segretario Generale della FLAI CGIL e Xxxxxxx Xxxxx già Direttore della Confagricoltura Foggia, persone prematuramente scomparse, speciali ed importanti, che a questo settore ed a questa
Provincia hanno dedicato gran parte della loro vita, sono stati esempi di integrità morale di
passione e di impegno per lo sviluppo della agricoltura di Capitanata.
A loro va il nostro grazie.
“Contratto Provinciale di Lavoro per i lavoratori agricoli e
florovivaisti della Provincia di Foggia”
L’anno duemilatredici, il giorno 8 gennaio, presso la sede della Confagricoltura UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Foggia, sita in Xxxxx Xxxxxxxx, 0.
TRA
CONFAGRICOLTURA Foggia UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI, rappresentata dal suo Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistito dal Direttore della Unione Xxxxxxx Xxxxxxxx e da Xxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile Provinciale rapporti sindacali e Xxxxxxx Xxxxx Addetto Provinciale rapporti sindacali.
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di FOGGIA,
rappresentata dal suo Presidente Xxxxxx Xxxxxxx, assistito dal Direttore della Federazione Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile Provinciale Paghe.
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di FOGGIA,
rappresentata dal suo Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx assistito dal Direttore della Federazione Xxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxxx Xxxxxx Funzionaria CIA Provinciale e Xxxxxxxx Xxxx Coordinatore Giunta Provinciale.
e le Federazioni Sindacali di:
FLAI CGIL DI FOGGIA, rappresentata dal Segretario Generale Territoriale Xxxxxxx Xxxxxxxx, dai Segretari Provinciali Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dai componenti dell’Esecutivo Provinciale sig.ri Xxxxxxxx X’Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e dai componenti il Direttivo Territoriale sig. ri: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Vocale e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
FAI CISL DI FOGGIA, rappresentata dal Segretario Generale Territoriale Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dai Segretari Provinciali Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
e Xxxxxxx xxxxxxxx e dai componenti il Direttivo Territoriale sig.ri: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
UILA UIL DI FOGGIA, rappresentata dal Segretario Generale Territoriale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, e dai Segretari Provinciali Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx e Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e dai componenti il Direttivo Territoriale sig.ri:, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, X’Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx.
Si è siglato l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, in ottemperanza all’ articolo 90 e seguenti del Contratto Nazionale di Lavoro del 25 maggio 2010.
T1TOLO I
Parte introduttiva
ART. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e gli operai loro dipendenti come definito dall’art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale (C.C.N.L.) nell’ambito delle norme di rinvio contenute negli articoli 90 e 91 del predetto C.C.N.L.
ART. 2 - Definizione degli Operai Agricoli
Ai fini del presente contratto sono operai agricoli i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese di cui all’Art. 1 del CCNL, il cui rapporto di lavoro e disciplinato dal presente Contratto.
Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminate e operai a tempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato:
I lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di una impresa agricola singola o associata.
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda, nell’arco di dodici mesi dalla data di assunzione, 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti (Centri per l’Impiego, INPS) la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Detti operai sono retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia ed infortunio e per le giornate per le quali è stato chiesto ed ottenuto, dal datore di lavoro, 1’ intervento della Cassa Integrazione Salari di cui alla legge n. 457/72.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto dagli art. 56 e 58.
Sono, altresì, da considerarsi operai a tempo indeterminate i salariati fissi che alla data del 1° settembre 1972 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 533/49 e del Contratto Collettivo Provinciale. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento già acquisito.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e le indennità annue.
Sono operai a tempo determinato:
a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’ esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’ anno, ai quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tale caso nel contratto individuale di cui all’art. 14 C.C.N.L. o nelle convenzioni di cui all’art. 29 C.C.N.L., debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2003 gli operai di cui alle lettere b) e c) possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. I ratei di 00.xx e 00.xx mensilità verranno proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.
OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLO STATO DEL SETTORE AGRICOLO
Le parti concordano di istituire un Osservatorio Provinciale con il compito, tra gli altri, di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto per ciò che concerne il mercato del lavoro in agricoltura e lo sviluppo del comparto agricolo e del sistema agro-alimentare della Provincia. Di conseguenza viene sostituita la commissione provinciale attualmente prevista, trasferendo all’osservatorio tutte le relative funzioni ed attribuzioni. L’Osservatorio avrà sede presso la CIALA-EBAT.
In conseguenza delle nuove norme in materia di collocamento e delle funzioni attribuite all’Ente Provincia, si conviene di procedere, entro sei mesi dalla loro definizione, al riassetto organizzativo e funzionale dei nuovi organi sindacali territoriali.
L’Osservatorio è costituito da un consiglio paritetico di sei componenti: uno
per ciascuna organizzazione firmataria del C.P.L.
ART. 3 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente CPL che costituisce in ogni sua parte quello stipulato il 22 e 30/06/2009 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti e stipulanti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2012 ed ha validità fino al 31/12/2015. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato, da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La parte che avrà dato disdetta, dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.
TITOLO II
Relazioni sindacali
ART. 4 - Osservatorio Provinciale
Le funzioni dell’Osservatori Provinciale sono assorbite dalla CIALA-EBAT di cui all’art. 60 del presente CPL, che svolgerà in modo orientativo e non esaustivo le seguenti funzioni:
fornire alle XX.XX. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
fornire alle XX.XX. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Xxxxx xxxxxxxxxxxx e contratti di area;
esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera xxxxxxxx, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
analizzare l’andamento dell’occupazione dei lavoratori immigrati, al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il fabbisogno occupazionale annuo;
concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dal presente CPL, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 87 del C.C.N.L.;
esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
L’osservatorio dovrà prevedere almeno una conferenza all’anno per discutere i fenomeni di deformazione del m.d.l. in agricoltura.
Alla buona ed ottimale funzionalità dello stesso potranno essere coinvolte le istituzioni e l’Università.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un consiglio paritetico composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazione stipulante il presente C.P.L.
Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio (Art. 9 C.C.N.L.)
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità degli Osservatori, nonché per uniformare le modalità operative a livello nazionale, regionale e provinciale.
1) Presidenza
La presidenza dell’ Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due anni, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.
2) Segreteria
La segreteria dell’ Osservatorio sarà assunta, a turno, da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza e affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
3) Riunioni dell’Osservatorio
I lavori dell’ Osservatorio saranno verbalizzati a cura del segretario. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell’Osservatorio.
Per la validità delle riunioni in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi sette giorni e con un preavviso di almeno tre giorni, e sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. I pareri raggiunti con 1’assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate. Gli atti dell’ Osservatorio sono conservati presso la sede dell’ Osservatorio medesimo.
4) Rappresentanti
I rappresentanti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti sono in carica sino alla loro revoca.
È ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.
In caso di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell’ Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
5) Compiti dell’Osservatorio
I compiti dell’ Osservatorio sono quelli indicati dall’art. 6 del CCNL, fermo restando quanto già previsto dal Contratto Provinciale di Lavoro.
6) Operatività dell’Osservatorio
La sede dell’Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle
riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.
7) Commissione paritetica
L’Osservatorio è costituito da un consiglio paritetico di sei componenti, uno
per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CPL.
ART. 5 - Obblighi particolari tra le parti
In presenza di risoluzione del rapporto di lavoro, le aziende dovranno rilasciare all’interessato il mod. CUD contenente tutti gli elementi reddituali, fiscali e previdenziali previsti per legge.
ART. 6 - Mercato del lavoro in agricoltura
Le parti decidono di rivendicare congiuntamente nei confronti delle Istituzioni competenti la istituzione di una commissione con il compito di analizzare le dinamiche del m.d.l. in agricoltura, che sia di supporto ai C.T.I..
ART. 7 - Occupazione femminile
Al fine di addivenire ad un razionale impiego, con conseguenti possibilità di acquisire capacita tecnica e professionale della mano d’opera femminile, le parti contraenti si impegnano a favorire, in conformità e retta applicazione delle vigenti leggi, 1’utilizzo della mano d’opera stessa.
ART. 8 - Interventi pubblici
Le parti riconoscono l’esigenza e l’utilità di forme conoscitive sull’ utilizzo,
da parte delle aziende, dei finanziamenti pubblici.
A tal fine opereranno presso le competenti Amministrazioni Pubbliche per
concordare le modalità di tale informativa.
ART. 9 - Informazioni sui finanziamenti pubblici
Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente - su iniziativa di una delle parti medesime - almeno due volte l’anno. In occasione di tali incontri le Organizzazioni dei datori di lavoro daranno alle Organizzazioni Sindacali le informazioni utili ad individuare, in termini quantitativi e qualitativi, il flusso dei finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo produttivo agricolo.
ART. 10 - Uso delle risorse
Le parti, in vista degli incontri di cui all’art. 6 del CCNL, esamineranno gli ostacoli ed i problemi per il pieno utilizzo delle risorse naturali e tecniche compresi quelli delle aree irrigue, ai fini di sollecitare nel Comprensorio iniziative ed interventi pubblici nazionali, comunitari e privati per un incremento della produzione e della occupazione e un contenimento o riduzione dei costi nel quadro delle politiche di mercato o di struttura della U.E.
Le parti opereranno, inoltre, presso gli organi pubblici preposti per la predisposizione di interventi in materia di assistenza tecnica alle aziende e di preparazione professionale della manodopera.
ART. 11 - Nuove tecnologie ed occupazione
Se, nell’ambito provinciale, si verificasse quanto ipotizzato dall’art. 6 del C.C.N.L., le parti si incontreranno, a livello regionale, per dar vita a specifiche riunioni finalizzate al conseguimento degli intenti richiamati dallo stesso articolo.
TITOLO III
Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro IMPEGNO A VERBALE
Le parti, in applicazione dell’art. 3 della legge del 19 dicembre 1984, n. 863, si impegnano ad attivare ogni iniziativa atta a conseguire l’attuazione dei contratti di formazione e lavoro.
ART. 12 -Assunzione
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Nella eventualità che non esista agli atti del collocamento manodopera
della qualifica richiesta dal datore di lavoro, questi ha diritto di recedere
dalla propria richiesta, ovvero di xxxxxxxxxxxla accettando la manodopera di
qualifica superiore.
L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o in base alle disposizioni dell’art. 11 della legge n. 83 del 1970 o dell’art. 17 della legge n. 56 del 1987.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 21 del C.C.N.L., le parti recepiscono la normativa riveniente dalla emanazione dell’art. 8/bis della legge n. 79/83 e dell’art. 9/bis della legge236/93, nonché della delibera della Commissione Regionale di Collocamento del 26 maggio 1983 in relazione al principio del diritto di precedenza nella assunzione per la manodopera assunta nell’anno precedente, cosi come previsto dalle norme richiamate, nonché della delibera della C.R.I, pugliese n. 3 del 22 aprile l992.
La precedenza sarà assegnata secondo i criteri della disponibilità, della professionalità, della anzianità di iscrizione, delle condizioni familiari della manodopera.
Per fase lavorativa si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture della Provincia, quali:
Granicoltura:
- Cerealicoltura (grano, orzo, segala);
- Aratura - seminatura;
- Mietitrebbiatura.
Maiscoltura:
- Aratura;
- Semina;
- Sarchiatura;
- Raccolto.
Viticoltura:
- Lavori di impianto;
- Potatura verde e secca;
- Legatura verde e secca;
- Lavori colturali al terreno;
- Xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Trattamenti fitosanitari;
- Irrigazione;
- Acinellatura;
- Raccolta prodotto;
- Selezione ed incassettamento uva da tavola.
Frutticoltura -Agrumicoltura:
- Lavori di impianto;
- Concimazione di base;
- Potatura verde e secca e ricaccio legno;
- Legatura verde e secca - sarchiatura;
- Trattamenti fitosanitari;
- Irrigazione;
- Raccolta per sottoperiodi, selezione e incassettamento
Olivicoltura:
- Lavori di impianto;
- Potatura verde e secca e ricaccio legno;
- Irrigazione;
- Raccolta.
Bieticoltura:
- Aratura;
- Semina;
- Diradamento;
- Trattamenti fitosanitari;
- Irrigazione;
- Raccolta.
Orticoltura:
- Lavori colturali del terreno;
- Semina;
- Irrigazione;
- Raccolta.
Floricoltura;
Attività connesse all’agricoltura;
Acquacoltura, itticoltura e mitilicoltura sia a terra che in acqua.
Per le fasi lavorative individuate precedentemente, 1’assunzione degli operai a tempo determinate viene effettuata con garanzia di occupazione e di salario per tutta la durata della fase lavorativa.
Agli operai assunti con la qualifica di “Operaio polifunzionale” di cui all’ area 2a livello 1° verrà assicurata una garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative annue.
Le eccezioni alla garanzia di occupazione e di salario dell’operaio assunto per la fase lavorativa possono riferirsi ad avversità atmosferiche che non consentano la prosecuzione od il completamento della fase lavorativa, a particolari condizioni di mercato che impediscano la raccolta del prodotto e, nel caso di aziende diretto- coltivatrici, al rientro di unita attive e agli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del C.C. e in tutte quelle aziende diretto- coltivatrici che assumono, nel corso della fase lavorativa, non più di tre lavoratori.
Nelle operazioni di raccolta e manipolazione dei prodotti agricoli, per i casi già individuati nel precedente comma, se si dovesse verificare la necessità di ridurre temporaneamente il numero degli occupati, al fine di garantire possibilmente la effettuazione di un uguale numero di giornate lavorative a tutti i lavoratori, si procederà alla turnazione del lavoro tra tutti gli operai assunti per la stessa fase lavorativa.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato. In presenza di turni di lavoro non potrà essere consentito l’uso degli straordinari.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato limitatamente in presenza di particolari ed evidenti necessità onde evitare il pregiudicare le colture e la produzione.
IMPEGNO A VERBALE
Le parti si impegnano, nel corso di validità del C.P.L. a verificare il reale
fabbisogno di giornate-lavoro occorrenti per la effettuazione delle citate fasi
lavorative, nonché a rivedere le già individuate “fasi” nel caso di ravvisata necessità.
Inoltre, le parti, al fine di debellare il fenomeno dei rapporti illegali in agricoltura, si impegnano a promuovere tutte le opportune iniziative, nei confronti dei competenti organi, per conseguire la massima trasparenza nella gestione del mercato del lavoro in agricoltura
IMPEGNO A VERBALE CONVENZIONI
Per l’ applicazione delle convenzioni di cui alla legge 56/87 e dell’art. 29 del C.C.N.L., le parti impegnano i propri rappresentanti nelle commissioni dei Centri per l’ Impiego a far stipulare alle stesse le relative convenzioni.
Infine si impegnano ad incontrare per concordare iniziative di “pubblicazione”
delle convenzioni
ASSUNZIONE GIOVANI
Le parti si impegnano, attraverso i propri rappresentanti nella Commissione Provinciale per la manodopera agricola, a promuovere l’ ingresso di figure giovanili. nell’ambito dell’applicazione dell’art.25 della legge 223/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Raccolta prodotti sulla pianta
Le parti, nel prendere atto della dichiarazione del Ministero del Lavoro, relativa alla raccolta prodotti sulla pianta, inserita in calce all’art. 29 del C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti, al fine di rendere meglio operante il contenuto della dichiarazione stessa, ritengono che una appropriata regolamentazione della materia in esame rientri, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 83/70, nella sfera di competenza della Commissione Regionale per il Collocamento.
Pertanto le parti auspicano che con la massima sollecitudine l’anzidetta Commissione, con apposita delibera, conforme allo spirito ed alla lettera delle normative di legge possa disciplinare uniformemente per la intera regione la materia in questione. Nel frattempo. sempre nello spirito della dichiarazione
del Ministero sopra richiamata, le parti imprenditoriali si impegnano ad operare affinché le aziende, all’atto della vendita del prodotto, comunichino ai centri per l’Impiego ed alla Commissione Provinciale per l’ Impiego la vendita del prodotto medesimo, indicando 1’acquirente e la superficie interessata. Resta fermo 1’impegno delle Organizzazioni contraenti di adoperarsi tramite i propri rappresentanti nella Commissione Regionale perché la delibera recepisca l’ insieme degli adempimenti indicati al comma precedente, e cioè:
1 - comunicazione dell’avvenuta vendita del prodotto al Presidente della Commissione Provinciale per il Lavoro e al delegato aziendale.
2 - indicazione dell’acquirente.
3 - indicazione della superficie interessata.
Agli operai avventizi eventualmente già assunti per la specifica attività lavorativa di raccolta del prodotto che, successivamente, e venduto sulla pianta, sarà consentito lo svolgimento del lavoro per il quale sono stati assunti. Ove la delibera della Commissione Regionale non dovesse recepire qualcuno dei sopra indicati adempimenti, resta fermo l’ impegno delle Organizzazioni imprenditoriali ad operare affinché le aziende ottemperino anche alla parte degli adempimenti eventualmente non assunti nella delibera medesima.
ART. 13 - Manodopera migrante
In applicazione dell’art. 25 del C.C.N.L., a motivo della particolare estensione geografica della provincia, ed in considerazione degli abituali spostamenti dei flussi di manodopera nell’ambito territoriale provinciale, si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti dai Comuni del Sub-Appennino di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Deliceto, Xxxxxxxxxx di Puglia, Orsara di Puglia, Rocchetta S. Xxxxxxx, S. Agata di Puglia e Troia, purché diretti ed occupati in aziende ubicate negli agri dei Comuni di Carapelle, Cerignola, Foggia, Manfredonia, Orta nova, Stornara, Poggio Imperiale e Sannicandro Garganico.
Sono considerati lavoratori migranti quei gruppi di lavoratori che dal comune di residenza al luogo di lavoro percorrano una distanza superiore a 30 km.
Per la anzidetta manodopera, la cui assunzione deve essere effettuata nel rispetto delle norme delle leggi n. 83/70 e n. 56/87, ed avuto riguardo di dare precedenza nell’avviamento alla manodopera locale, si conviene:
a) assunzione per “fase lavorativa”, per gli addetti ad operazioni colturali a carattere stagionale, con garanzia di occupazione per tutta la durata della fase lavorativa e corresponsione del salario per il lavoro effettivamente prestato.
Per le eccezioni alla garanzia di occupazione, valgono le norme di cui all’art. 13;
b) pagamento delle spese di trasporto, riferite alla tariffa del mezzo pubblico, dal luogo di provenienza a quello di lavoro relativo ritorno a carico della azienda, salvo il caso in cui l’azienda non effettui il trasporto con mezzi propri idonei, come previsto dalle vigenti disposizioni delle leggi che operano in materia;
c) applicazione del C.P.L. vigente nel luogo della prestazione lavorativa;
d) ai suddetti lavoratori, ove dovessero risiedere in azienda, saranno forniti locali per l’alloggio e per la consumazione dei pasti;
e) ai citati gruppi di lavoratori migranti non è dovuto il rimborso chilometrico di percorso di cui all’art. 53.
IMPEGNO A VERBALE
Grandi Campagne
Considerati i complessi problemi delle grandi campagne stagionali relativi all’avviamento al lavoro, ai trasporti, ai servizi sociali, nel quadro dell’applicazione complessiva del Contratto e delle Leggi sociali, le parti firmatarie si impegnano a formulare e proporre a livello regionale, prima dell’inizio delle citate grandi campagne (raccolta olive, pesche, ortaggi, e uva) proposte atte alla soluzione dei suddetti problemi. Per 1’esame e la discussione di ogni problema che dovesse insorgere in occasione delle “grandi campagne”, le parti, su richiesta di una di esse, si riuniranno a livello regionale.
ART. 14 - Lavoratori immigrati
La continua crescita della presenza di lavoratori immigranti in agricoltura impone una seria politica di crescita professionale di questi lavoratori, ed una seria politica di integrazione. Le parti attribuiscono grande importanza all’art.5 della Legge Regionale n. 28/06. Le parti lavoreranno per utilizzare le risorse
previste per risolvere i problemi relativi al trasporto e alle residenzialità dei lavoratori immigrati. Le parti definiranno interventi congiunti nei confronti delle istituzioni locali e regionali per affrontare e risolvere i problemi relativi all’abitazione, all’inserimento scolastico dei genitori e dei figli degli stessi immigrati, all’integrazione sociale.
Le parti si impegnano a proporre alle istituzioni di definire programmi di formazione tesi alla professionalizzazione, all’alfabetizzazione di cultura generale, alla sicurezza, ricorrendo all’utilizzo delle varie risorse finanziarie disponibili. Per consentire la partecipazione ai corsi si potrà ricorrere all’utilizzo delle 150 ore previste dal vigente CPL. Le parti concordano di procedere alla stampa del CPL e delle leggi in materia di sicurezza e lavoro debitamente tradotte nelle lingue maggiormente presenti nel territorio da consegnare ai lavoratori immigrati.
Nota a verbale
I sindacati dei lavoratori chiedono che ai lavoratori immigrati stagionali, le aziende provvedano a farsi carico di mettere a disposizione degli stessi il vitto ed un idoneo alloggio per tutta la durata della fase lavorativa e che qualora sia richiesto, in base al credo religioso prevalente, sia destinato uno spazio al fine di poter adempiere ai loro rituali religiosi.
ART. 15 - Contratto individuale
Tra il datore di lavoro e 1’operaio agricolo a tempo indeterminate o determinato con contratto di lavoro stipulate ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 2 dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto dovranno essere precisate: la qualifica e le corrispondenti mansioni attribuite all’operaio; la data di inizio del rapporto; il periodo di prova ed il trattamento economico spettante in base a quanto stabilito nel presente Contratto Provinciale di Lavoro. Le parti, ove lo ritengono opportuno, possono farsi assistere - nella stipulazione del contratto individuale - da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
ART. 16 -Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 ottobre 1967, n. 977 così come modificata dal d. lgs. 04.08.1999, n. 345 e dal d. lgs. 18.08.2000, n. 262.
Non è ammessa 1’assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e compiuto il 15° anno di età
Per l’ ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
ART. 17 - Periodo di prova
L’ operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:
- 26 giorni lavorativi per gli operai inquadrati nella 1a Area ( 1° e 2° 1ivello);
- 14 giorni lavorativi per gli operai inquadrati nella 1a Area (3° livello) e 2a Area (1° livello);
- 8 giorni lavorativi per gli operai inquadrati nella 2a Area (2° livello).
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 30 giorni è soggetto a un periodo di prova di 2 giorni lavorativi. Durante il periodo di prova e reciproca la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il lavoro prestato.
Superato il periodo di prova, 1’assunzione diventa definitiva alle condizioni
previste dalla contrattazione provinciale e dal contratto individuale.
ART. 18 - Contratto di formazione lavoro
I lavoratori assunti con C.F.L. percepiranno la paga del livello immediatamente
inferiore a quello previsto a fine formazione.
ART. 19 -Attrezzi di lavoro
Il datore di lavoro consegnerà all’operaio agricolo gli attrezzi necessari al lavoro assegnatogli. Gli attrezzi e gli utensili debbono essere annotati sul libretto sindacale con 1’indicazione dello stato d’ uso. L’operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro e risponde delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.
ART. 20 - Sviluppo dell’Agricoltura
Piani di sviluppo aziendali (Legge 9 maggio 1975, n. 153)
Per l’espletamento dei compiti previsti dal presente articolo le aziende sono tenute ad inviare copia del piano di sviluppo aziendale al Presidente pro- tempore della Commissione Provinciale per il lavoro competente per territorio. Ciò al fine anche di un’azione congiunta delle parti tesa ad accelerare i tempi di approvazione del “piano” e del suo finanziamento.
Ciò premesso. le parti demandano alla Commissione Provinciale per il lavoro il compito stabilito dal precedente comma.
A tal fine si conviene che le Commissioni Provinciali per il lavoro si riuniranno preventivamente per gli adempimenti previsti dal primo comma del presente articolo.
ART. 21 - Miglioramento dei rapporti di lavoro degli operai a tempo determinato
In base a quanta disposto dall’art. 9 del C.C.N.L., le organizzazioni Provinciali sono delegate ad individuare le tendenze di sviluppo economico dell’agricoltura di questa provincia, anche al fine di migliorare le dimensioni dei rapporti di lavoro, onde conseguire il consolidamento di quelle fasce occupazionali sufficienti ad acquisire le disposizioni d cui alla legge n. 37 del 1977.
ART. 22 - Guardie Campestri
I consorzi, per l’espletamento del servizio, forniranno a ciascuna guardia tutta 1’equipaggiamento - in modo alternato: un anno quello invernale ed
il successivo quello estivo - in misura di due per tipo, così come da divisa stabilita dal datore di lavoro.
Inoltre, gli dovrà essere riconosciuto:
a) il costo per la concessione ed il rinnovo del decreto di nomina e del tesserino di riconoscimento, nonché della relativa licenza di porto d’arma;
b) le spese relative alle esercitazioni di tiro a segno;
c) permessi retribuiti, nei limiti di tempo necessari, all’effettuazione di visite mediche per il rinnovo del libretto di porto d’armi.
d) Ai Vigili rurali muniti di porto d’armi sarà corrisposta una indennità di rischio pari al 7% della paga base.
Inoltre è stata condivisa la opportunità che per alcune figure professionali di operai, come ad esempio le guardie campestri, andranno meglio specificate e regolamentati alcuni aspetti contrattuali che tengano conto delle specificità del rapporto di lavoro, certamente differente rispetto a quello riscontrabile nelle aziende agricole tradizionali. Per queste ragioni le parti si impegnano a costituire un tavolo di lavoro per pervenire entro la data del 31-12-2006 ad una proposta concordata che costituirà parte integrante del contratto.
TITOLO IV
Classificazione del personale
ART. 23 - Classificazione degli operai agricoli e dei lavoratori
Per 1’attribuzione della qualifica al lavoratore valgono le norme legislative in materia di collocamento. La qualifica attribuita è valida agli effetti dell’avviamento al lavoro e della conseguente retribuzione. Le parti convengono di riorganizzare il sistema della classificazione e riparametrazione, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. nel seguente modo:
I AREA
1° Livello
- Meccanico trattorista
- Autista di autotreni e autoarticolati
- Responsabile unico della costruzione di serre e di impianto di vigneto a tendone
- Ibridatore e selezionatore di piante innestate
- Potatore artistico di piante ornamentali e di alberi ad alto fusto
- Responsabile tecnico funzionamento caldaie a vapore o impianti e centrali di refrigerazione o surgelazione
- Responsabile degli impianti di irrigazione con sistemi computerizzati
- Responsabili funzionamento impianti meccanici per la trasformazione dei prodotti agricoli
- Capo casaro
- Responsabile tecnico scavo pozzi e vasche di irrigazione
- Innestatore unico
- Fattore di campagna.
- Responsabile servizi sala agriturismo.
- Cuoco in agriturismi.
- Responsabile della coltivazione in serra (sia per la produzione di piantine, che per la coltivazione).
- Capo serra
2° Livello
- Responsabile sala mungitura meccanica
- Trattoristi e conduttori di macchine di elevata potenza destinate a svolgere particolari operazioni colturali che richiedono specifica professionalità.
- Responsabile della selezione e confezione prodotti agricoli destinati alla esportazione.
- Giardiniere
- Potatore
- Responsabile nuovi impianti di oliveto, mandorleto, vigneto e frutteto
- Autisti
- Addetti al funzionamento di impianti meccanici per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli
- Xxxxxx
- Meccanici
- Elettricisti
- Addetti alla costruzione di gallerie filtranti, apertura di pozzi canali di
scolo sagomati, gradoni, strade di servizio e muri a secco
- Guardie campestri
- Casaro
- Addetto agli allevamenti equini ovvero quegli operai che siano in grado di eseguire autonomamente ed in modo competente le attività legate alla cura degli equini quali:
• mantenimento e trasporto dei cavalli e conoscenza delle modalità di trattamento e sicurezza;
• attuazione delle necessarie misure per 1’allevamento, la cura e 1’igiene per la salute dei cavalli;
• preparazione dei cavalli ai fini della vendita.
- Capo squadra
3° Livello
- Addetti al taglio di boschi cedui e ad alto fusto
- Addetti al taglio di successione, all’invasamento ed al trapianto
- Addetti allo sfoltimento di boschi
- Addetti alla selezionatura, pulitura e confezionamento uva, frutta, ortaggi e olive da tavola
- Addetti alla legatura e sistemazione dei vigneti a tendoni
- Addetti alla fertirrigazione e alla distribuzione della Calciocianamide
- Xxxxx xxxxxx
- Selezionatori, pulitori e confezionatori (in magazzino) di uva, asparagi, ortaggi e olive da tavola.
II AREA
1° Livello
- Conduttori di trattori di non elevata potenza e di mezzi meccanici semplici che non richiedono particolare funzionalità
- Operai polifunzionali
- Carrellisti
- Addetti alla stalla
- Addetti alla costruzione di forme e canali di acqua
- Addetti alla mungitura meccanica e alla sala parto
- Addetti alle operazioni di travaso e di filtraggio olio e vino
- Addetti alla trasformazione del latte in formaggi.
- Addetti alla raccolta, selezione, manipolazione e confezionamento di
fiori.
- Addetti alla legatura e sistemazione di piante coltivate in serra.
2° Livello
- Lavori di aratura, erpicatura e assolcatura dei terreni eseguiti manualmente
- Lavori di semina, concimazione e trattamenti antiparassitari eseguiti manualmente
- Lavoratori addetti a mansioni generiche.
- Lavoratori addetti all’ Acinellatura e spampinatura Uva da tavola
- Addetto alla sbottonatura delle rose
- Addetto alla custodia di beni aziendali.
III AREA
1° Livello
- Addetti alla raccolta dei prodotti agricoli non selezionati.
- Camerieri in agriturismo.
- Addetto alla dismissione di materiale di risulta.
- Addetto ai lavori di pulizia nelle aziende agrituristiche.
- Addetto ai lavori di pulizia delle stalle.
- Addetto alla vendita diretta di prodotti agricoli.
- Addetto alla raccolta di scarti di potatura.
- Lavoratori addetti a mansioni ausiliarie coadiuvati da almeno un lavoratore di Area superiore. (Il numero dei lavoratori Ausiliari non potrà rappresentare oltre il 50% della forza lavoro presente in Azienda).
In riferimento alla nuova figura di “Operaio polifunzionale” introdotta col presente contratto e inquadrata al 1° livello 2° area, le parti contraenti si impegnano a verificare alla data del 31 dicembre 2005, quale sia il numero di operai assunti con tale qualifica dalle aziende nonché l’ incidenza delle varie mansioni svolte. Tutto ciò finalizzato a valutare se procedere ad un eventuale diverso inquadramento.
Agli operai a tempo indeterminato, già inquadrati come trattoristi, alla data della stipula del presente CPL, viene preservato il livello economico già acquisito.
Tenuto conto del diffondersi di nuove attività agricole complementari, ad esempio 1’agriturismo e, quindi della necessità di prevedere un inquadramento specifico degli operai addetti a tali nuove mansioni, le parti firmatarie assumono impegno a monitorare tali nuove realtà onde pervenire ad una classificazione che sia più specifica e conforme a tali nuove figure di lavoratori.
Nota a verbale
Le parti precisano, che rispetto alla figura professionale dell’Addetto alla custodia di beni aziendali, trattasi di figura professionale non armata, che ha il
ruolo di tutelare i beni aziendali, rispetto alla quale si applicano tutte le norme contrattuali del presente CPL; tale figura non è da confondere con le figure dei vigilanti e delle guardie campestri per i quali vi sono articolati specifici.
IMPEGNO A VERBALE
Fermo restando la validità della classificazione e delle assunzioni vigenti nel presente CPL, le parti si impegnano a costituire una commissione paritetica supportata da tecnici, che entro la vigenza del presente CPL valuterà la classificazione e le fasi lavorative riguardanti l’assunzione dei florovivaisti, delle attività connesse all’agricoltura e dell’acquacoltura itticoltura e mitilicoltura sia a terra che in acqua in base ai mutati cambiamenti verificatesi in agricoltura, detta commissione sarà istituita presso la CIALA-EBAT.
ART. 24 - Mansioni e cambiamenti di qualifica
Gli operai debbono essere adibiti alle mansioni relative alla qualifica di
assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente.
Gli operai per i quali è prevista la richiesta numerica, vengono adibiti ai lavori ricorrenti nelle aziende stesse e saranno retribuiti con la tariffa prevista dal presente C.P.L. per i lavori di fatto eseguiti.
Qualora detti operai, per esigenza dell’azienda, siano adibiti a mansioni previste con qualifica inferiore, conservano i diritti e la retribuzione della qualifica di assunzione; nel caso, invece, siano adibiti a mansioni di una qualifica superiore, acquisiscono il diritto per tutto il periodo in cui svolgono dette mansioni al trattamento corrispondente all’ attività svolta; acquisiscono, altresì, il diritto alla nuova qualifica superiore quando siano adibiti continuamente a detta nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente, per almeno due volte, per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di una annata agraria. Il passaggio di qualifica non compete nei casi di sostituzione di operai assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi e aventi diritto alla conservazione del posto. In ogni caso, il lavoro prestato nella qualifica superiore deve essere registrato nel libretto sindacale di lavoro.
IMPEGNO A VERBALE
I datori di lavoro concorderanno con le RSA e/o le RSU ed i delegati alla sicurezza un programma di formazione e di informazione per assicurare la massima incolumità nell’ambiente di lavoro per i propri dipendenti, di cui al DLGS 626/97.
TITOLO V
Norme di organizzazione aziendale del lavoro Art. 25 - Orario di lavoro
Con decorrenza 1 luglio 1968 1’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali,
pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere.
In caso di prestazione lavorativa di durata giornaliera inferiore, per qualsiasi ragione e quindi anche per consuetudine locale, a quella indicata nel primo comma del presente articolo, il lavoratore a tempo determinato o indeterminato, avrà diritto ad una retribuzione commisurata alla effettiva prestazione lavorativa da calcolare sulla base della retribuzione oraria tabellare.
Per gli operai a tempo indeterminate, tale retribuzione oraria si ricava dividendo
la paga mensile per 169 ore.
Per gli operai a tempo indeterminate addetti alle colture, l’orario del Sabato è di 3 ore e la differenza di ore 3,30 viene recuperata maggiorando di 42’ l’orario dei giorni dal lunedì al venerdì.
Le parti convengono che in caso di esigenze aziendali che richiedano una organizzazione lavorativa di otto ore continuative, al dipendente spetta una pausa di trenta minuti nell’arco delle stesse otto ore.
Per particolari periodi e cicli lavorativi e per particolari esigenze aziendali legate alle deperibilità dei prodotti, può previo accordo sindacale essere attuato lo strumento della “banca ore”, tale strumento contrattuale può avere una durata massima di 3 mesi ed un tetto massimo di 75 ore.
Nel caso in cui si utilizzi lo strumento della banca ore al lavoratore sarà riconosciuta una maggiorazione del 20% sulla paga totale.
Le ore rientranti nella “banca ore”, saranno utilizzate o come riposi compensativi in vigenza di rapporto di lavoro o indennizzati qualora il lavoratore non abbia usufruito del riposo compensativo.
Tale strumento sarà valutato ed attuato a livello aziendale previo accordo con la RSA/RSU o in assenza di rappresentanze aziendali, con discussione a carattere provinciale fra le XX.XX. alle quali i lavoratori aderiscono e l’Organizzazione Professionale alla quale aderisce l’azienda, su richiesta di quest’ultima.
Nei tipi di stalle ove vengono praticati con attrezzatura moderna la mungitura, 1’allevamento del bestiame e stabulazione libera e con stalle sia al chiuso, sia all’aperto, si applica 1’orario di lavoro prevista per gli operai addetti alle colture.
Negli altri tipi di stalle, il carico massimo di bestiame per addetto non può eccedere i 15 capi di bovini adulti in lattazione, oltre i relativi vitelli.
II Carico massimo per gli addetti al bestiame transumante e così determinato:
ovini | capi | 130 |
bovini | capi | 22 |
equini | capi | 25 |
Xxxx operai addetti al bestiame deve essere assicurato un riposo continuativo di non meno di otto ore, in coincidenza con le ore notturne. Quando l’ operaio abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, prevista in base al dispositive del presente articolo, sarà adibito ad altre mansioni, per il numero delle ore proporzionate alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario medio vigente per gli addetti alle colture. Quando, invece, per particolari esigenze aziendali la dotazione di bestiame sia superiore a quella normale fissata dal C.P.L., 1’operaio, per il periodo in cui si verifica tale fatto, ha diritto - per ogni capo in soprannumero- ad una adeguata riduzione di mansioni oppure alla retribuzione corrispondente al maggior lavoro che la eccedente dotazione comporta.
ART. 26 - Turnazione
Qualora si rendesse necessario, sulla base di effettive esigenze aziendali, espletare turni di lavoro, gli stessi turni dovranno essere predisposti con calendario settimanale - salvo casi particolari - ed i lavoratori dovranno essere informati della predetta turnazione almeno una settimana prima, fatti salvi i casi eccezionali.
I turni dovranno essere previsti in maniera avvicendata fra tutti i lavoratori
appartenenti alla stessa qualifica e mansione.
I turni dovranno essere effettuati con orario continuativo, fatte salve obiettive esigenze aziendali particolari.
ART. 27 - Orario di servizio delle Guardie Campestri dipendenti da Consorzi di Vigilanza
L’ orario di servizio è di 39 ore settimanali.
ART. 28 - Guardiani
I guardiani che svolgono la loro opera di vigilanza durante le ore notturne dovranno essere lasciati completamente liberi durante le ore del giorno.
ART. 29 - Lavoro straordinario, notturno e festive
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’ orario normale di lavoro;
b) lavoro festive quello eseguito nelle Domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato di cui all’art. 31;
c) lavoro notturno quello eseguito:
- nel mese di gennaio dalle h. 19,00 alle h. 7,00
- nel mese di febbraio dalle h. 19,15 alle h. 6,45
- nel mese di marzo dalle h. 20,00 alle h. 6,15
- nel mese di aprile dalle h. 20,30 alle h. 5,15
- nel mese di maggio dalle h. 21,00 alle h. 4,30
- nel mese di giugno dalle h, 21,30 alle h. 4,00
- nel mese di luglio dalle h. 22,00 alle h. 4,00
- nel mese di agosto dalle h. 21,30 alle h. 4,30
- nel mese di settembre dalle h. 20,45 alle h. 5,00
- nel mese di ottobre dalle h. 20,00 alle h. 5,10
- nel mese di novembre dalle h. 19,00 alle h. 6,00
- nel mese di dicembre dalle h. 18,30 alle h. 6,30
Per i periodi in cui vigerà 1’ora legale gli orari vanno ritardati di un ora. I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti dalle Organizzazioni con- traenti. Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 set- timanali e dovrà essere richiesto. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno, non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
- lavoro straordinario 25%
- lavoro festivo 35%
- lavoro notturno 40%
- lavoro straordinario festive 50%
- lavoro festive notturno 60%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (paga base e contingenza).
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
ART. 30 - Riposo settimanale
Al lavoratore spetta il riposo settimanale di 24 ore consecutive, che dovrà essere normalmente di domenica. Secondo le consuetudini aziendali detto riposo potrà essere concesso anche quindicinalmente, ed in tal caso decorrerà dalle ore 12 del sabato fino alle ore 12 del lunedì seguente.
ART. 31 - Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti giorni:
1) il primo dell’anno;
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
4) il giorno del lunedì dopo Pasqua;
5) il 1 ° maggio, festa del lavoro;
6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;
7) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B. V. Xxxxx;
8) il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
9) il 4 novembre, giorno dell’ Unità nazionale (*);
10) 1’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, giorno di Natale;
12) il 26 dicembre, Santo Stefano;
13) la festa del Patrono del luogo.
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di Festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n .260 e 31 marzo 1954, n. 90.
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, nel caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. In base all’art. 41 il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività sopraelencate, e soddisfatto con le percentuali previste nell’articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro.
Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all’art. 30.
A seguito della Legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del Verbale di Accordo 2 maggio 1977, punto 5° fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata rispettivamente alla prima domenica di giugno e di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 2 giugno ed il 4 novembre sono giornate lavorative a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate possono, altresì, convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette quattro giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà concordato tra le stesse parti, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
DICHIARAZIONE DEL MINISTRO:
Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in materia di festività soppresse, di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54, precisa che la prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.
ART. 32 - Ferie
Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di 26 giorni lavorativi; tale periodo non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi, in base all’art. 23 della Legge 17ottobre 1967, n. 977, per i giovani dai 15 ai 16 anni.
Nel caso di assunzione, licenziamento e dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso 1’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni, viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tener conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori.
È facoltà del lavoratore scegliere 13 giorni di ferie secondo le sue necessità dandone comunicazione almeno tre mesi prima.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 41.
Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve
tener conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori, concordandolo possibilmente entro il 31 marzo di ogni anno con la R.S.A. e/o R.S.U.
ART. 33 - Interruzioni e recuperi
L’ operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.
In caso di mancato inizio del lavoro per causa di forza maggiore, al lavoratore dovrà essere corrisposto il 50 % del salario contrattuale globale giornaliero. In caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore, dopo la prima ora di lavoro, il lavoratore avrà diritto all’intero salario contrattuale globale giornaliero.
In tal caso il lavoratore resterà a disposizione dell’azienda sempre che la stessa glielo dovesse richiedere; quest’ultima, pertanto, dovrà fornire al lavoratore idonei locali per la sua permanenza in azienda.
Per l’operaio a tempo indeterminato le ore non lavorate a causa di intemperie, saranno recuperate entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di ore 1,20 giornaliere e 8 ore settimanali.
In tal caso 1’azienda comunicherà al delegato aziendale e/o ai lavoratori interessati le modalità delle ore da recuperare.
Nelle aziende dove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma
dell’art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.
ART. 34 - Riassunzione
I lavoratori che intendono esercitare il diritto alla riassunzione di cui all’ art. 18 del C.C.N.L. del 10/07/1998 così come previsto dall’art. 8/bis della Legge 79/83 e successive modificazioni e integrazioni nonché all’art. 9 bis della Legge 236/93 devono manifestare all’azienda entro 90 giorni dalla data di licenziamento la loro volontà con raccomandata A/R.
ART. 35 - Permessi straordinari e congedi parentali
In caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di dieci giorni.
In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o dell’affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) è riconosciuto al padre un giorno di permesso retribuito.
Ha altresì diritto ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge.
Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi.
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
ART. 36 - Istruzione e addestramento professionale
L’impegno del Governo di destinare lo 0,30% dei contributi degli operai agricoli alla formazione continua, rende possibile, quando realizzato, un ruolo importante di FORAGRI.
Le parti decidono pertanto, di demandare all’osservatorio Provinciale la predisposizione di progetti bilaterali di formazione aziendali o territoriali da proporre a FORAGRI per il finanziamento.
Tali progetti devono essere volti sia a qualificare il “capitale sociale” (lavoratori e datori di lavoro) sia ad accrescere la professionalità richiesta dal mutamento del lavoro agricolo e dei soggetti che intervengono: giovani, stranieri, lavoro in magazzino, culture biologiche, processi di qualità.
La formazione e la pianificazione della stessa sarà organizzata dalla CIALA- EBAT, la quale provvederà ad accreditarsi presso gli enti preposti (Regione e Provincia).
Nota a verbale
Le parti stabiliscono che entro 6 (sei) mesi dalla definizione dei regolamenti
nazionali, daranno corso alle presenti disposizioni.
ART. 37 - Permessi per corsi di recupero scolastico
All’operaio a tempo indeterminato che partecipi a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso retribuito nella misura di 150 ore annue.
All’operaio a tempo indeterminato sono riconosciuti inoltre permessi retribuiti per le giornate di esami.
In sede di rinnovo degli Accordi bilaterali, si potrà stabilire un ulteriore numero di ore aggiuntive per consentire agli operai a tempo indeterminato la partecipazione ai predetti corsi di recupero scolastico ponendo il relative onere a carico dell’ente bilaterale (C.I.A.L.A.-E.B.A.T.).
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare a detti corsi non potrà superare, nello stesso momento, il numero di uno per quelle aziende che hanno da quattro a dieci operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di dieci operai a tempo indeterminato.
ART. 38 - Permessi per corsi di addestramento professionale
È consentito all’operaio a tempo indeterminate che frequenta corsi per addestramento professionale di interesse agrario, istituiti da Enti riconosciuti e qualificati, di godere di un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso.
Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 180 ore nell’arco del triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.
All’operaio a tempo indeterminato sono riconosciuti inoltre permessi retribuiti per le giornate di esami. Il numero degli operai a tempo indeterminato per ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare a corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminate ed il 10 % per quelle che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie. Le modalità relative ai permessi degli operai a tempo determinato, nel caso di frequenza ai corsi per 1’addestramento professionale di interesse agrario, saranno stabilite in sede di costituzione dell’Ente Nazionale per l’ Istruzione e 1’Addestramento Professionale dei Lavoratori Agricoli (E.N.A.L.A.).
ART. 39 - Organizzazione del lavoro
Fermo restando l’ obbligo della presentazione dei “piani colturali” (Legge 11 marzo 1 970, n. 83), nella fase di programmazione dell’ attività lavorativa, le aziende agricole, al fine della continuità della attività medesima, dovranno prevedere un carico di manodopera sufficiente, al fine di consentire agli operai a tempo indeterminate l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività.
Per garantire quanto sopra, le aziende potranno organizzare turni di lavoro tra gli operai a tempo indeterminato o, se necessario, integrare con l’assunzione di operai a tempo determinato il carico di manodopera aziendale.
Gli operai alle dipendenze delle imprese plurifamiliari diretto- coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine 1’esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminate allorquando ricorrono le condizioni previste dall’art. 2.
TITOLO VI
Norme di trattamento economico Art. 40 – Retribuzione
ELEMENTI
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- La paga base (comprensiva della indennità di contingenza cosi come stabilita dalla Legge26/02/86, n. 38 e dalla Legge 13/07/90, n. 191 e successive modificazioni (Accordo sul costo del lavoro del 31/07/93 e Protocollo di intesa del 25/07/1994).
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga giornaliera per il numero delle ore giornaliere corrispondenti all’orario di lavoro fissato dall’art. 26. Gli operai agricoli a tempo determinato, al momento del passaggio a tempo indeterminato, acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento, non è più dovuto agli anzidetti operai il terzo elemento.
Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato:
- La paga base (comprensiva dell’ indennità di contingenza così come stabilito dalla Legge 26/02/86, n. 38 e dalla Legge 13/07/1990, n. 191 e successive modificazioni (Accordo sul costo del lavoro del 31/07/1992).
All’operaio a tempo determinato compete, inoltre, una indennità (terzo elemento) pari al corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminate e calcolati su 312 giorni lavorativi:
Festività nazionali e infrasettimanali | 05,45 % |
Ferie | 08,33% |
13a mensilità | 08,33% |
14a mensilità | 08,33% |
Totale | 30,44% |
La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sull’insieme degli elementi che costituiscono la retribuzione.
Aumenti salariali:
I salari contrattuali vigenti alla data del 31.12.2012 sono incrementati, per ciascun livello professionale, dal 1° gennaio 2013 del 2,5% e, dal 1° gennaio
2014 del 1,4% e a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un ulteriore 1,4%. UNA TANTUM
Le parti concordano al fine del recupero retributivo dell’anno 2012 di introdurre una UNA TANTUM pari ad € 60,00 da corrispondersi con la mensilità OTI di gennaio 2013.
TABELLE SALARIALI
Cosi come previsto dall’art. 49 del CCNL al fine di renderle meglio
interpretative le stesse riporteranno le seguenti voci:
OTI: salario contrattuale, scatti di anzianità, xxxxxxx xxxxx, trattenute previdenziali, trattenute contrattuali;
OTD: salario contrattuale, 3° elemento, salario lordo, trattenute contributive, trattenute contrattuali, TFR.
Al fine di rendere cogenti e trasparenti le buste paga le parti in tempi stretti attiveranno un incontro con l’ordine dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti, per dare indicazioni procedurali sulle voci contrattuali da riportare nelle buste paga.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
L’ azienda rilascia la busta paga ai sensi della legislazione vigente e nel rispetto del C.C.N.L. e del C.P.L.
La busta paga deve riportare la ragione sociale dell’azienda, le generalità del dipendente, la data di assunzione e/o licenziamento, le giornate di effettivo lavoro, l’effettivo orario di lavoro ordinario e straordinario, festivo, notturno e notturno festivo, la retribuzione, l’ inquadramento, le ritenute previdenziali, fiscali e contrattuali ed altre eventuali trattenute e detrazioni.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
All’ operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per
1’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63% di tutti gli elementi che costituiscono la retribuzione.
Tale misura deve essere evidenziata nelle tabelle paga secondo il prospetto concordato e corrisposta al lavoratore nei tempi e secondo le modalità previste dall’Accordo allegato.
All’ operaio a tempo determinato il trattamento di fine rapporto compete, altresì, per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. In tale ipotesi il T.F.R. sarà calcolato, limitatamente alle anzidette ore di lavoro, nella misura del 10% di tutti gli elementi che costituiscono la retribuzione.
Si chiarisce che in entrambi i casi di cui ai commi precedenti il T.F.R. non si calcola sul 3° elemento.
Le parti concordano di redigere e firmare le tabelle salariali ad ogni aumento
realizzato per effetto di accordi contrattuali.
ART. 41 - Salario Variabile (PPO)
Al fine di migliorare la produzione ed aumentare la produttività le parti convengo di istituire il PPO (Premio Per Obiettivi) quale strumento di miglioramento quali/quantitativo della produzione, i criteri saranno fissati da una apposita commissione costituita dalle parti stipulanti il presente CPL.
ART. 42 - Detassazione parti retributive
Le parti al fine di migliorare la produttività, prevedono la detassazione della retribuzione a livello territoriale e/o aziendale, così come previsto dalla vigente legislazione art. 1 comma 47 della L. n. 220/2010, collegata ad incrementi di produttività, competitività, redditività, lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro in turni, lavoro part-time, salario variabile (PPO) previsto dal precedente articolo del presente CPL.
ART. 43 - Maggiorazione per i “Capi”
Ai lavoratori specializzati o non, ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di “Capo”, verrà corrisposta una maggiorazione salariale dell’8%.
ART. 44 - Scatti di anzianità
A decorrere dal 01/01/96, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a € 8.99 mensili se inquadrati nella III Area 1° Livello e II Area 2° Livello; a € 10.33 mensili se inquadrati nella I Area 1° Livello; a € 10.85 mensili se inquadrati nella I Area 3° Livello; a € 11.36 mensili se inquadrati nella I Area 2° Livello e a € 11.62 mensili se inquadrati nella I Area 1° Livello.
Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto.
Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano dal primo giorno del mese successive a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio alla qualifica superiore, 1’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per la nuova qualifica sia più elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5.
L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio dipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali.
Resta ferma la decorrenza del 1° novembre 1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell’istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato.
ART. 45 -13a mensilità
Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità.
Tale mensilità e pari alla retribuzione globale in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, 1’operaio ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso 1’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, la 13a mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 41.
ART. 46 - 14a mensilità
Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile in vigore alla stessa data.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’ operaio ha diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’ azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato, la 14a mensilità è compresa nella percentuale relativa al 3° elemento previsto dall’art. 41.
ART. 47 - Cottimo
I datori di lavoro potranno stabilire, d’intesa con i lavoratori, il cottimo e la determinazione di esso.
Per le aziende di cui all’art. 1 del CCNL che fanno richiesta di cottimo, previo accordo e intese a livello aziendale e per le causali definite dal CPL dovrà essere assicurato al lavoratore il minimo di paga contrattuale, con una maggiorazione del 30%. Il compenso di cottimo sarà stabilito tra le parti prima dell’inizio del lavoro.
Quando i lavori dati a cottimo si svolgono per periodi di tempo superiori alla settimana, la retribuzione sarà corrisposta settimanalmente non oltre tre giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
All’operaio che effettua il cottimo saranno accreditate le giornate di lavoro prestate.
ART. 48 - Modalità di pagamento delle retribuzioni
A richiesta dell’operaio a tempo indeterminato il datore di lavoro è tenuto a corrispondere acconti sulla retribuzione maturata.
Per gli operai a tempo determinato, quando il periodo di paga sia superiore a 15 giorni, la corresponsione del salario deve essere effettuata settimanalmente non oltre tre giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Il salario sarà corrisposto agli operai direttamente dall’azienda o da chi ne fa le veci. Per la busta paga si applicano le norme vigenti.
ART. 49 - Diarie
Ai lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall’azienda, sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di regolari giustificazioni.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Inoltre al lavoratore dovrà essere corrisposta una indennità giornaliera di euro 7,00.
ART. 50 - Maggiorazioni per lavorazioni nocive, pesanti e disagiate
Spetta la maggiorazione del 10% sulle rispettive tariffe, ai lavoratori addetti ai lavori pesanti (fossaiolo, saccaiolo carico-scarico, trasporto cereali e olive, estirpazione fave, tenditura fili di corda per 1’impianto di vigneti a tendone e messa in opera di teli di plastica sui tendoni e sulle serre alte, carico e scarico a spalla di carni macellate) e ai lavori nocivi (espurgo marane, costruzione di forme e canali in acqua, lavori in acqua delle risaie, addetti ai frigoriferi, spandimento ed irrigazione con calciocianamide, esterofosfati, anticrittogamici, antiparassitari e concimi composti di sostanze la cui manipolazione risulti nociva all’ organismo umano, addetti alle concimaie, addetti alla pulizia manuale delle stalle e assistenti al parto “bovino”, addetti alla raccolta di prodotti orticoli in condizioni disagiate).
Ai lavori nocivi non possono essere addetti lavoratori che non abbiano compiuto il 17° anno di età. I lavoratori addetti ai lavori nocivi e pesanti hanno diritto alla riduzione dell’orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di 2 ore e 20 minuti giornalieri.
Per i lavori nocivi eseguiti in serra, il datore di lavoro assumerà a carico l’onere dei mezzi di difesa e concederà la sospensione di 10 minuti 1’ora ed inoltre un litro di latte al giorno a ciascun lavoratore.
Per i lavoratori addetti nelle serre, ove si verifichi una temperatura interna superiore ai 40 gradi centigradi, sarà corrisposta una indennità di disagio pari al 10% del salario contrattuale.
Alcuna indennità sostitutiva competerà ai lavoratori in luogo del litro di latte.
ART. 51 -Anticipazioni acconti assegni familiari
A partire dal 1° gennaio 1988, le aziende agricole anticiperanno agli operai a tempo indeterminato gli acconti sugli assegni familiari e le relative maggiorazioni spettanti per legge a condizione che l’ I.N.P.S. provvederà a ripristinare la erogazione degli acconti trimestrali ai lavoratori aventi diritto e previa esibizione, da parte degli stessi lavoratori, del cedolino I.N.P.S. concernente gli acconti corrisposti nel trimestre precedente (vedi allegato).
- Anticipazioni in busta paga - malattia - infortuni - C.I.G: IMPEGNO A VERBALE
Le parti si impegnano a chiedere un incontro congiunto con l’ I.N.P.S. per stabilire tempi e modalità al fine di rendere attuabile quanto previsto dall’art. 65 del vigente C.C.N.L.
ART. 52 - Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire gratuitamente agli operai a tempo indeterminato il mezzo di trasporto per recarsi al paese più vicino dal posto di lavoro per godere del riposo settimanale e delle festività nazionali ed infrasettimanali. Il mezzo di trasporto gratuito dovrà essere fornito dal datore di lavoro al lavoratore anche per consentire il godimento delle ferie annuali ed il trasporto delle masserizie in caso di cessazione del rapporto di lavoro tranne che, in quest’ultimo caso, non provveda l’eventuale nuovo datore di lavoro.
ART. 53 -Rimborso chilometrico di trasporto
L’orario di lavoro si intende effettivo sul campo di lavoro. Per i lavoratori che provvederanno direttamente a portarsi sul campo di lavoro, il percorso dal
centro abitato deve intendersi a carico del datore di lavoro, sia per l’andata che per il ritorno, nella misura di euro 0,30 (trenta centesimi di euro) per chilometro percorso.
Se al trasporto del lavoratore dal centro abitato all’azienda e viceversa provvederà con mezzi propri il datore di lavoro, al lavoratore non competerà il rimborso sopra previsto. In questo caso il datore di lavoro si impegna, salvo casi non dipendenti dalla sua volontà, a fornire, tempestivamente, ultimata la prestazione lavorativa, il mezzo di trasporto per il ritorno; in caso contrario il tempo di attesa sarà considerato orario di lavoro. Il datore di lavoro che possegga locali igienici adatti - a norma di legge - a dormitori in aziende poste ad oltre 10 Km. dal centro abitato, potrà esigere il pernottamento dei lavoratori in campo per la durata dei lavori da eseguire.
Se il lavoro, però, dovesse svolgersi in appezzamenti distanti dal locale adibito a dormitorio oltre 1 Km ed al trasporto stesso non dovesse provvedere il datore di lavoro, al lavoratore spetterà un rimborso spese chilometrico nella misura in cui al comma 2. Ai lavoratori che intendono pernottare quando vi siano dormitori adatti ed igienici a norma di legge, non spetterà 1’indennità di percorso. II datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori che pernottano in campagna il mezzo di trasporto sia per 1’ andata che per il ritorno, all’ inizio ed alla fine del periodo di lavoro. II mezzo di trasporto dovrà essere fornito anche in coincidenza del sabato e del lunedì di ogni settimana, nonché in coincidenza dei giorni festivi di cui all’art. 31.
Nel caso in cui le aziende siano servite da mezzi pubblici di trasporto, i datori di lavoro rimborseranno ai lavoratori le spese di viaggio effettivamente sostenute se ricorrono le seguenti condizioni:
- piena compatibilità dell’orario all’inizio ed alla fine del periodo di
lavoro con quello di effettuazione delle corse del mezzo pubblico;
- se la distanza della fermata del mezzo pubblico non sia superiore ad 1 km dal centro aziendale, a meno che il datore di lavoro fornisca il mezzo di trasporto dalla fermata del mezzo pubblico all’azienda.
Le parti intraprenderanno comuni iniziative, per far si che la rete dei trasporti extra-comunali venga ampliata laddove forti sono le carenze di servizio del mezzo pubblico.
ART. 54 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e, comunque, non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota e proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1° giugno 1982, a partire, cioè dalla data di entrata in vigore della Legge 29 maggio l982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto, si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste, in merito al TFR, dal C.P.L. preesistente per ultimo (vedi art. 49 del C.P.L. del 17 luglio 1980, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta in seguito.
In caso di morte dell’operaio agricolo, il TFR è dovuto agli aventi diritto in base all’art. 2122 del C.C. Ove 1’operaio agricolo deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’ uso della stessa per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.
Quando lo stesso operaio agricolo avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. Per gli operai agricoli a tempo determinato, il TFR è compreso nel terzo elemento di cui all’art. 41.
Tabella “Indennità di anzianità” (allegata all’art. 54)
Disposizioni previste dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato precedenti alla data del 1° giugno 1982.
DECORRENZA N. GIORNATE
dall’ 8 settembre 1923 al 7 settembre 1942 3
dall’ 8 settembre 1942 al 7 settembre 1946 4
dall’ 8 settembre 1946 al 7 settembre 1948 5
dall’ 8 settembre 1948 al 7 settembre 1951 6
dall’ 8 settembre 1951 al 7 settembre 1961 8
dall’ 8 settembre 1961 al 7 settembre 1967 10
dall’ 8 settembre 1967 al 7 settembre 1969 12 fino a 3 anni di anzianità
14 da 3 a 6 anni di anzianità 16 da 6anni in poi di anzianità
dall’ 8 settembre 1969 al 7 settembre 1973 14 fino a 3 anni di anzianità
16 da 3 a 6 anni di anzianità
18 da 6 a 10 anni di anzianità 20 oltre i 10 anni di anzianità
dall’ 8 settembre 1973 all’ 11 luglio1974 18 fino a 10 anni di anzianità
20 oltre i 10 anni di anzianità
dal 12 luglio 1974 al 15 agosto 1976 25
dal 6 agosto 1976 al 31 maggio 1982 26
IMPEGNO A VERBALE
Le parti assumono l’impegno a verbale di avviare, entro quattro mesi dalla data di stipula del presente accordo, lo studio delle possibili soluzioni atte a conseguire 1’accantonamento del T.F.R. degli operai agricoli.
Accordo sui termini di corresponsione del trattamento di fine rapporto agli operai a tempo determinato
Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il T.F.R. al termine
dell’ultimo rapporto di lavoro e, comunque, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Nel caso in cui il lavoratore abbia con la stessa azienda più rapporti di lavoro nell’ arco dell’anno solare, 1’importo del T.F.R. maturato di volta in volta, sarà evidenziato sul modello allegato attestante l’ ammontare del T.F.R. nei diversi periodi.
Agli operai addetti alle operazioni di raccolta, il T.F.R., calcolato sugli elementi del salario previsti dall’art. 57 del C.C.N.L. ed in aggiunta a questi, sarà conglobato nelle specifiche retribuzioni.
Nel caso di unico e breve rapporto di lavoro il T.F.R. sarà corrisposto alla fine
del rapporto stesso.
Il presente accordo si applica dal 1° agosto 1992.
ART. 55 - Condizioni di miglior favore
La retribuzione globale fissata nel presente Contratto è inderogabile - nel senso che il datore di lavoro non potrà corrispondere ai lavoratori agricoli salari globali inferiori a quelli previsti nel presente Contratto -.
Comunque ogni aumento di retribuzione che venisse liberamente concordato tra il datore di lavoro ed il singolo lavoratore a tempo indeterminato non potrà essere conguagliato con qualsiasi altra indennità o prestazione prevista dal presente contratto.
TITOLO VII
Previdenza, assistenza, tutela della salute ART. 56 - Cassa integrazione salari
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla Legge 8 agosto 1972, n. 457 nei casi previsti dalla legge stessa.
Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa Integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 20% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale od integrativo provinciale relativi alla qualifica di appartenenza.
Agli ex salariati fissi di cui all’art.2 1’azienda, invece, corrisponderà ad integrazione della indennità di legge, una somma aggiuntiva sino alla concorrenza del 100 % del salario della rispettiva qualifica di appartenenza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione, in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 1972, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell’anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
ART. 57 - Condizioni di lavoro
Considerata la crescente diffusione in agricoltura di prodotti chimici, le parti convengono sulla necessità di procedere ad un esame sistematico degli effetti di tali prodotti. Tale esame dovrà essere compiuto tramite 1’intervento dei centri di medicina preventiva e di altri enti tecnici e sanitari pubblici esistenti, anche al fine della adozione di misure protettive o preventive e per l’effettuazione di rilievi ambientali atti ad individuare ed a controllare la qualità e la concentrazione dei fattori nocivi cui sono sottoposti i lavoratori. Agli operai a tempo indeterminato adibiti ai lavori nocivi, considerati tali a norma dell’art. 51 del C.P.L., nonché a quelli adibiti alle stalle, saranno concessi permessi
retribuiti per sottoporsi a visita medica due volte all’anno. Le aziende agricole e/o di trasformazione devono adeguarsi al D.L. del 15 agosto 1991, n. 277; a tale scopo saranno realizzate entro il 31 dicembre 1993 apposite convenzioni con i centri di Medicina del lavoro e con le UU.SS.LL.
Fermo restando 1’obbligo delle aziende di fornire adeguati strumenti protettivi e preventivi e il rispetto dell’orario di lavoro, si conviene che i lavoratori adibiti alla preparazione delle miscele e ai trattamenti antiparassitari, non potranno svolgere detta attività per un periodo di tempo non superiore a quello che sarà indicato dalle competenti autorità sanitarie.
Va evitata la contestualità tra operazioni colturali normali e quelle ad alta tossicità durante le giornate fortemente ventose.
Le aziende forniranno informazioni utili circa la tossicità dei prodotti utilizzati dagli operai adibiti a lavori nocivi.
I delegati aziendali hanno il compito di verificare che l’azienda adotti tali
misure.
In attuazione di quanto previsto dal D. lgs. 626/94 e dal verbale di accordo del 18.12.96, le parti decidono la costituzione del Comitato Paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
ART. 58 - Malattia ed infortunio
L’operaio agricolo a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni. Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’I.N.A.I.L., la conservazione del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e, in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’ infortunio.
Trascorso tale periodo e perdurando la infermità e reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della 13a mensilità, della 14a mensilità nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di conservazione del posto, se l’operaio agricolo a tempo indeterminato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento del verificarsi della malattia o dell’infortunio.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’ azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
ART. 59 - Previdenza, assistenza e assegni familiari
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie e gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, al versamento dei contributi relativi alla C.I.A.L.A.-E.B.A.T. di cui all’art. 60.
ART. 60 – Bilateralità CIALA - EBAT (Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli
Ente Bilaterale Agricolo Territoriale)
Per il funzionamento della CIALA-EBAT (Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli-Ente Bilaterale Agricolo Territoriale), in caso di malattia ed infortunio degli operai agricoli della Provincia di Foggia e per l’assistenza contrattuale è stabilità, a decorrenza dal 01/01/2001, una contribuzione pari all’1% del salario denunciato, di cui lo 0,25% a carico del lavoratore.
Rientrano nelle funzioni della CIALA-EBAT:
Riscossione dei contributi assistenziali previsti dai Contratti Xxxxxxxxxx;
a integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavo- ratori nell’ambito del settore agricolo della provincia di Foggia;
a riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia;
a osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del la- voro agricolo della provincia di Foggia, anche con riferimento alle pari opportunità;
a promuovere, indirizzare e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia;
a promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luo- ghi di lavoro nella provincia di Foggia;
a effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
a esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
a svolgere ogni altro compito congiuntamente affidato dalle parti stipu- lanti il presente CPL;
a gestire in via sperimentale forme di accantonamenti, derivanti da intese contrattuali e/o accordi negoziali fra le parti congiuntamente stipulanti di Confagricoltura-Coldiretti-CIA e FAI CISL-FLAI CGIL-UILA UIL territoriali e/o nazionali.
La CIALA-EBAT dovrà attuare in linea di massima, ma non esclusiva, le linee di indirizzo emanate dall’EBAN, in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto dell’EBAN medesima.
La CIALA-EBAT in virtù delle proprie disponibilità economiche, potrà attuare linee di intervento specifiche compatibilmente con gli scopi che le parti congiuntamente stipulanti il presente CPL intenderanno affidargli.
Nota a verbale
Le parti al fine di garantire la corretta funzionalità e fruizione di tutte le prestazioni legate alla CIALA-EBAT, convengono di verificare la tenuta economica della stessa e si impegnano dopo verifica ad ipotizzare rimodulazioni dell’attuale contribuzione.
ART. 61 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro MALATTIA
La integrazione salariale, corrisposta dalla C.I.A.L.A.-E.B.A.T. agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, a partire dal 1° febbraio 1983 dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di legge (nazionali e regionali) ed integrazione, un trattamento minimo pari all’80% della somma dei salari giornalieri tabellari, stabiliti dal presente C.P.L. relativi alla qualifica di appartenenza.
Per gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione salariale da parte della C.I.A.L.A.-E.B.A.T., dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) ed integrazione pari all’80% del salario medio convenzionale previsto dai decreti ministeriali.
INFORTUNI SUL LAVORO
La integrazione salariale corrisposta dalla C.I.A.L.A.-E.B.A.T. agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanta prevista dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 T.U. sugli infortuni approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), a partire dal 1° febbraio 1983, dovrà assicurare un trattamento minino - tra indennità di legge ed integrazione - nella misura dell’80% della somma dei salari giornalieri tabellari, stabiliti dal presente C.P.L. relativi alla qualifica di appartenenza. Il trattamento integrativo dovuto dalla C.l.A.L.A.-E.B.A.T., sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal 150° giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’ I.N.A.l.L., dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, stabiliti dal presente C.P.L. relativi alla categoria di appartenenza.
Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro, la C.l.A.L.A.-E.B.A.T. dovrà assicurare a tali operai, tra indennità di legge ed integrazione, un trattamento minimo pari all’80% del salario medio convenzionale previsto dai decreti ministeriali.
IMPEGNO A VERBALE
In occasione del rendiconto annuale della C.I.A.L.A.-E.B.A.T., le parti verificheranno l’adeguatezza dei contributi in vigore per permettere 1’applicazione del trattamento previsto dall’art. 61.
TITOLO VIII
Sospensione, risoluzione rapporto, provvedimenti disciplinari ART. 62 - Chiamata e richiamo alle armi
Per la chiamata ed il richiamo alle armi degli operai si applicano le norme di legge in materia.
ART. 63 - Trapasso di azienda
Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro; il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidate dal cessante.
ART. 64 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, nelle aziende
soggette alla specifica disciplina prevista dalle leggi n. 604/1996 e n. 300/1970:
1) per licenziamento, che può avvenire:
a) per giusta causa: quando cioè si verificano situazioni circostanze che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro quali: i furti in azienda, le frodi, i danneggiamenti dolosi, le gravissime infrazioni disciplinari, il passaggio a vie di fatto, risse in aziende, reati accertati che comportano detenzione.
Il licenziamento per giusta causa comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.
b) per giustificato motivo: le rilevanti trasformazioni dell’ordinamento produttivo che comportano la inderogabile necessità dell’interruzione del rapporto di lavoro fermo restando che tale interruzione sarà preannunciata dalla direzione aziendale all’atto della presentazione del piano colturale di cui all’art. 11 della legge n. 83/1970; le variazioni della superficie aziendale.
Per il licenziamento per giustificato motivo è dovuto un preavviso di due mesi. Il provvedimento di licenziamento - sia per giusta causa che per giustificato motivo - deve essere comunicato, con la esposizione dei motivi che l’hanno determinato, all’operaio con raccomandata A.R.
La presente disciplina non si applica agli operai in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, salvo quanta previsto dall’art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 convertito nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, per i lavoratori che vogliono continuare a prestare la loro opera sino al raggiungimento dell’ anzianità contributiva massima utile o, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età.
2) per dimissioni, che possono essere date:
a) per giusta causa, quando cioè si verifichino situazioni o circostanze che non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali la mancata corresponsione delle retribuzioni nei termini contrattuali, il passaggio a vie di fatto. In caso di dimissioni per giusta causa, l’operaio è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso di un mese.
b) per motivi personali dell’operaio. In tal caso l’operaio è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso di un mese.
In caso di mancato preavviso, i cui termini decorrono dalla ricezione della comunicazione, sia totale che parziale, è dovuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per la morte dell’operaio.
Per le aziende non soggette alla disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 verrà applicato lo specifico Accordo Nazionale del 15 marzo 1987.
ART. 65 - Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto concerne il rapporto, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti fra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro o chi per esso debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
ART. 66 - Controversie individuali
In caso di controversie tra lavoratori e datori di lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali, attraverso una commissione paritetica costituita da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia. Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata o erronea applicazione dell’ art. 24 del presente Contratto, la Commissione di cui al primo comma verrà integrata da due esperti, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.
Tale Commissione, così integrata e presieduta da un tecnico scelto di comune accordo tra gli iscritti all’Albo Professionale dei dottori in agraria e dei periti agrari, ha il compito di esaminare la controversia stessa in base agli elementi e alla documentazione fornita dagli interessati ed esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla data in cui le parti hanno chiesto 1’intervento della Commissione stessa.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori a tal fine designeranno, con apposita comunicazione, i nominativi dei loro rappresentanti ed esperti e concorderanno il nome del tecnico preposto per presiedere la Commissione nei casi indicati al 3° comma.
Essi dureranno in carica fino alla loro sostituzione da parte del Organizzazione
che li ha designati.
Detti rappresentanti possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dalle rispettive organizzazioni sindacali mediante lettera raccomandata alle altre parti. La Commissione, in caso di esistenza di controversia, deve riunirsi ogni qualvolta una delle organizzazioni interessate ne faccia richiesta.
Le controversie individuali vengono sollevate mediante comunicazione alla controparte, tramite l’ Organizzazione d’appartenenza.
Quando il tentativo di conciliazione relative al riconoscimento della qualifica non ha esito positivo, le Organizzazioni sindacali possono demandare la controversia all’ Osservatorio provinciale di cui all’art. 4
TITOLO IX
Diritti sindacali
ART. 67 – Delegato/a di azienda
Nelle aziende che occupino più di cinque operai sarà eletto un delegato/a di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni de lavoratori firmatarie del presente Contratto. Nelle aziende che occupino più di 40 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto, con validità limitata alla durata della situazione occupazionale.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 67 del presente Contratto. Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
Qualora, invece, si optasse per una R.S.U., la elezione dovrà avvenire in base al “protocollo di intesa per la costituzione delle R.S.U. operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti” allegato al vigente CCNL.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessati alle Organizzazioni Provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente Contratto), ai delegati stessi e, per conoscenza, alle direzioni aziendali.
I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare o intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare, con la direzione aziendale, le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore;
c) verificare l’ attuazione delle indicazioni contenute nel piano colturale formulato e comunicato dalle aziende. Inoltre, le aziende sono tenute a fornire copia del piano colturale di cui all’art.11 della Legge n. 83/1970.
Le parti con il presente CPL recepiscono i contenuti dell’accordo interconfederale sulla rappresentanza e sulla contrattazione del 28 giugno 2011.
ART. 68 - Tutela del delegate di azienda
Il delegato sindacale aziendale non può essere licenziato o trasferito dall’azienda in cui è eletto, nè colpito da misure disciplinari, da sanzioni di carattere economico, in costanza di rapporto di lavoro per motivi attinenti all’attività sindacale svolta, sino a che nell’azienda stessa siano occupati altri lavoratori della sua stessa categoria e assunti per la stessa fase lavorativa.
Durante il rapporto di lavoro, i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa tra le Organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.
ART. 69 - Permessi sindacali
Ai lavoratori dipendenti da aziende agricole, membri di organismi direttivi nazionali, regionali e provinciali, di Commissioni intercomunali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a 2 giorni mensili per i lavoratori membri di organismi provinciali, regionali, nazionali e delle Commissioni intercomunali e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre. L’eventuale cumulo di incarichi non comporta riduzioni delle ore di permessi di cui sopra.
I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale non inferiore a 10 giorni all’ anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro 24 ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti,
evitando possibilmente che 1’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori o contemporaneamente a più rappresentanti sindacali della stessa azienda.
Fermo restando quanto previsto al 5° e 6° comma dell’art. 67, la notifica dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali e provinciali deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori interessati alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto, ai dirigenti stessi e, per conoscenza, alle direzioni aziendali.
I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati.
ART. 70 - Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda agricola in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’ orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacali e del lavoro
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
ART. 71 - Contributo di assistenza contrattuale
I datori di lavoro ed i lavoratori, a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali stipulanti il Contratto Nazionale ed il presente Contratto Provinciale, un contributo per ogni giornata di lavoro.
L’entità di tale contributo è determinata da appositi accordi nazionali.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria. Le tabelle salariali debbono contemplare, tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.
ART. 72 - Quote sindacali per delega
In base all’art. 26 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente C.P.L., hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono versare loro.
La segretezza del versamento effettuato dai lavoratoriaciascuna Organizzazione Sindacale è garantita dalle modalità stabilite dal seguente regolamento:
Regolamento per la riscossione dei contributi sindacali
1) Le aziende agricole, indipendentemente dal numero degli operai occupati, sono tenute ad effettuare le trattenute per contributi sindacali soltanto nei confronti dei dipendenti che abbiano rilasciato apposita delega, come da modulo allegato.
2) La delega ha efficacia dall’entrata in vigore del C.P.L.
3) La misura di detta trattenuta è stabilita fra le Organizzazioni Sindacali
provinciali firmatarie del C.P.L.
4) La trattenuta va effettuata mensilmente.
5) L’importo della trattenuta mensile è stabilito dalle Organizzazioni Sindacali ed e unico per tutti i lavoratori che abbiano rilasciato delega.
6) È fatto salvo il diritto di ogni singolo lavoratore a revocare la delega. In tal caso il lavoratore comunicherà, con lettera raccomandata A.R., la revoca al datore di lavoro ed al sindacato cui l’ aveva rilasciata entro il 31 ottobre ed essa sarà operante dal primo gennaio successivo. Nel caso, invece, di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore dovrà rimettere, con lettera raccomandata A.R. da inviare quindici giorni prima del periodo di paga, al datore di lavoro e alla Organizzazione Sindacale di appartenenza la dichiarazione di revoca.
7) Il datore di lavoro provvederà a versare, entro il settimo giorno successivo alla corresponsione della retribuzione, l’ importo dei contributi trattenuti sull’ apposito c/c. che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori (FLAI CGIL - FAI CISL - UILA UIL) provvederanno tempestivamente a segnalare ad ogni azienda interessata.
8) Il datore di lavoro è tenuto a conservare per 2 anni, in distinti raccoglitori intestati a ciascuna delle Organizzazioni sindacali, sia le deleghe che le ricevute di versamento in c/c effettuate.
9) Le Organizzazioni sindacali potranno, previa comunicazione al datore di lavoro, prendere visione delle deleghe e dei versamenti di competenza di ciascuna. Il datore di lavoro deve esibire soltanto la documentazione che riguarda esclusivamente la Organizzazione richiedente e rifiutarsi di mostrare le altre, al fine di garantire la segretezza prevista dall’art. 26 della legge.
ART. 73 - Esclusività di stampa
Così come previsto dall’art. 92 del CCNL, il presente CPL dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia sarà edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme 1’ esclusività a tutti gli effetti di legge, comprese le eventuali richieste di firma per adesione contrattuale.
E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni Stipulanti.
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CIALA-EBAT
CASSA INTEGRAZIONE ASSISTENZA
LAVORATORI AGRICOLI
ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
DAL 1969 UN ENTE AL SERVIZIO
DELL’AGRICOLTURA DELLA CAPITANATA
Uffici in Foggia Xxx Xxxxx x. 00/X
Xxx. 0000.000000
RiscossIone l.N.P.S. - ex S.C.A.U. approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota n. 6/PS/59129/14-B del 29/07/1980. Riscossione tramite Esattorie Imposte Dirette approvata dal Ministero delle Finanze con nota n. 15/4601 del 29/08/1981.
R E G O L A M E N T O
Per l’erogazione del trattamento economico integrativo alle indennità di legge agli Operai Agricoli - Piccoli Coloni - Compartecipanti Fami- liari e del Contributo Assistenza Contrattuale.
Art. 1
Ai lavoratori dipendenti da Enti o Aziende pubbliche e private, tenute alla applicazione del C.C.N.L. e del C.P.L. per gli Operai Agricoli, viene corrisposta dalla C.I.A.L.A., in conformità a quanto previsto dall’Art. 59 del C.CN.L. del 1/1/94, una integrazione economica al trattamento di legge in caso di malattia e/o infortunio sul lavoro, secondo le norme e le procedure previste dal presente regolamento.
Per far fronte agli oneri derivanti da quanto sopra verranno utilizzati i proventi affluiti sull’apposito Fondo Contributi Assistenza Malattia (C.A.M.) in ragione e nella misura di quanto stabilito del vigente Contratto Provinciale di Lavoro.
Alle Organizzazioni Sindacali e Professionali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Provinciale di Lavoro verrà erogato il Contributo Assistenza Contrattuale (C.A.C.) secondo le modalità e nella misura dalle stesse decise in sede Sindacale.
Art. 2
Per aver diritto alia prestazione di cui al 1° comma dell’art. 1 è neces- sario che:
a) Il lavoratore abbia lavorato, nell’ anno a cui si riferisce la richiesta di integrazione, alle dipendenze di Ente o Azienda agricola operante ed iscritta nei ruoli I.N.P.S. (ex S.C.A.U.) della provincia di Foggia.
b) che l’Ente o Azienda, presso cui l’interessato ha prestato lavoro, sia in regola con il versamento dei contributi C.I.A.L.A.-E.B.A.T. Qualora, nello stesso anno, il lavoratore abbia lavorato con più datori di lavoro la domanda si intende accolta anche se uno solo di essi sia in regola con il versamento della contribuzione.
c) alla domanda sia allegata la certificazione I.N.P.S. e/o I.N.A.I.L., in originale o in copia autenticata (l’autenticazione può essere effettua- ta dai funzionari della C.I.A.L.A.-E.B.A.T), comprovante l’avvenuto pagamento delle indennità di legge per i periodi per i quali si chiede l’integrazione.
Art. 3
L’integrazione è corrisposta, agli aventi diritto, per ogni giorno per il quale il richiedente ha percepito l’indennità di malattia a carico dell’I.N.P.S. o, in caso d’infortunio, l’indennità temporanea a carico dell’I.N.A.I.L.
Art. 4
L’importo delle indennità a carico della C.I.A.L.A.-E.B.A.T. sono fissate
nella misura stabilita dai C.C.N.L. e C.P.L. vigenti.
La misura della predetta integrazione giornaliera è deliberata dal Comi- tato di Gestione della C.I.A.L.A.-E.B.A.T., anche in deroga agli importi previsti dal comma precedente in relazione alle risultanze di bilancio del Fondo C.A.M. In occasione del rendiconto economico annuale della C.I.A.L.A.-E.B.A.T., il Comitato di Gestione, verificherà l’adeguatezza dei contributi in vigore per permettere l’applicazione dei trattamenti previsti contrattualmente e ne informerà le Organizzazioni Sindacali e Professionali firmatarie del C.P.L. per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.
Art. 5
Per la richiesta della prestazione il lavoratore deve inoltrare alla C.I.A.L.A.-E.B.A.T., direttamente o tramite Istituto di Patronato, a cui conferisce mandato, la relativa domanda compilando in ogni sua parte l’apposito modulo. La domanda deve essere inoltrata alla C.I.A.L.A.- E.B.A.T., entro un anno dalla data in cui è avvenuta la liquidazione dell’indennità di legge.
Quelle presentate oltre il suddetto termine verranno respinte.
A tutte le domande saranno rilasciate ricevute con riferimento al n. di protocollo.
Art. 6
Per la data d’inizio e termine de lo stato morboso, giorni indennizzabili data di liquidazione della prestazione di legge. fa testo la documenta- zione rilasciata dall’Ente preposto all’atto di pagamento delle predette indennità.
Art. 7
Le domande pervenute che in sede d’esame dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata, rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione richiesta. Gli Uffici della C.I.A.L.A.-E.B.A.T. daranno notizia della sospensione al lavoratore ed all’Istituto di Patronato assegnando un termine di 60 giorni per la integrazione, scaduto inutilmente il quale la domanda si intende archiviata negativamente.
At. 8
La corresponsione delle indennità integrative, ai lavoratori aventi diritto, verrà fatta a mezzo assegno circolare non trasferibile spedito tramite raccomandata a domicilio del beneficiario.
Dell’avvenuta liquidazione verrà, contemporaneamente, informato il Patronato.
Art. 9
Le domande vengono respinte dalla C.I.A.L.A. quando:
a) la presentazione della domanda sia avvenuta oltre i termini;
b) il lavoratore non sia in possesso dei requisiti cu all’art. 2;
c) per la stessa prestazione il lavoratore sia già stato liquidato dalla C.I.A.L.A.-E.B.A.T.
d) la C.I.A.L.A.-E.B.A.T. ravvisi elementi di illegittimità in ordine alla domanda o alla documentazione allegata.
Le domande respinte per carenza del versamento della contribuzione da parte delle Ditte interessate saranno tenute sospese per un periodo massimo di cinque anni dalla data di presentazione per essere eventual- mente riesaminate a seguito di istanza del lavoratore (o suo Patronato) che dia prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione, oppure a seguito di accertamenti positivi eseguiti d’ufficio. Dell’avvenuta reie- zione verrà informato il lavoratore, a mezzo lettera raccomandata, ed il Patronato. Ricevuta la notifica di reiezione della domanda il lavoratore direttamente (o tramite un Istituto di Patronato) può, nel termine di ses- santa giorni, produrre ricorso documentato che sarà oggetto di insinda- cabile giudizio finale del Comitato di Gestione della Cassa.
Art. 10
Per quanto non previsto. o solo parzialmente previsto. dal presente re- golamento ovvero per le modifiche che si rendesse necessario apportare, deciderà con propria delibera il Comitato di Gestione della C.I.A.L.A.- E.B.A.T.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ex art. 17 lett. b) CCNL
L’anno ................... il giorno ............................ del mese di....................................................
TRA
I1 sig, titolare/legale rappresentante dell’azienda
xxxxxxxx, con sede in ........................... xxx (xxxxxx xx xxxxxx)
ED
Il sig......................., nato a......................, il.................. e residente in ............, via...............
(lavoratore)
si conviene e si stipula quanto segue.
1. Il sig .................... assume alle proprie dipendenze il sig , in qua-
lità di operaio agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 17, lett. b) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010.
2. Il rapporto di lavoro ha inizio il ......... e terrnina il senza necessità
di alcuna disdetta o preavviso.
3. La prestazione lavorativa dovrà essere svolta presumibilmente nei seguenti periodi (e/o fasi lavorative) dell’anno ....:
• ......... ........
• ......... ........
• ......... ........
4. Il datore di lavoro si impegna a far svolgere al lavoratore, nell’arco di 10 mesi, un numero di giornate superiore a 100.
5. Il lavoratore si impegna a garantire la disponibilità a svolgere la propria prestazione negli elencati periodi (e/o fasi lavorative), salvo comprovati casi di impedimento oggettivo. La mancata prestazione nei periodi elencati, senza impedimento oggettivo, comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Il sig, viene assunto con la qualifica/livello professionale
........................... per lo svolgimento delle mansioni di .........................
7. Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai agri- coli e florovivaisti.
8. La retribuzione sarà corrisposta con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. I ratei di 13a e 14a mensilità sono proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.
Il lavoratore Il datore di lavoro
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ex art. 17 lett. b) CCNL
L’anno ................ il giorno .............................. del mese di...................................................
TRA
I1 sig, titolare/legale rappresentante dell’azienda
xxxxxxxx, con sede in ......................... xxx (xxxxxx xx xxxxxx)
ED
Il sig.................................., nato a..........................., il....................... e residente in ,
via................. si conviene e si stipula quanto segue. (lavoratore)
1. Il sig ............................... assume alle proprie dipendenze il sig ,
in qualità di operaio agricolo, con contratto di lavoro a tempo deter- minato, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo, ai sensi dell’art. 17, lett. c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010.
2. Il rapporto di lavoro ha inizio il .......... e terrnina il senza necessità
di alcuna disdetta o preavviso e si svolge per un numero di giornate pari a (indicare un numero di giornate superiore a 180)
3. Il sig................ viene assunto con la qualifica/livello professionale ,
per le svolgimento delle mansioni di ....................
4. Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai agri- coli e florovivaisti.
5. La retribuzione sarà corrisposta con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. I ratei di 13a e 14a mensilità sono proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.
Il lavoratore Il datore di lavoro
Legge Regionale n. 22 del 24-07-2007 REGIONE PUGLIA
Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
n. 105 del 24 luglio 2007 SUPPLEMENTO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 - Finalità
1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni a essa spettanti ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazio- ne, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di so- stanze alimentari e di bevande e promuove l’aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) personale alimentarista: il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, deposito, trasporto, somministra- zione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell’esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell’esercizio stesso, destinato, anche temporaneamente, a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari;
b) responsabile dell’industria alimentare: il titolare, o il responsabi- le specificamente delegato, dell’attività di preparazione, trasfor- mazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e somministrazione di pro- dotti alimentari.
Art. 3 - Soppressione dell’obbligo del libretto di idoneità sanitaria
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l’ob- bligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
2. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall’ar- ticolo 14 della l. 283/1962 e dagli articoli 37, 39 e 40 del regolamen- to di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repub- blica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione secondo la metodica HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l’obbligo di
rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentari- sta in possesso di libretto valido.
4. Le aziende sanitarie locali sono tenute a rilasciare il libretto di ido- neità sanitaria, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3, ai soggetti che prestano attività lavorative nel settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.
Art. 4 - Formazione e obblighi del personale alimentarista
1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamente igienicamente corretti e a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute e ai collegati pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti.
2. La Giunta Regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, definisce con proprio atto regolamentare:
a) le mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del personale te- nuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati epi- demiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;
b) i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale alimentarista di cui all’articolo 2, lettera a), individuando i soggetti autorizzati a effettuare la for- mazione e l’aggiornamento, nonché a rilasciare la relativa atte- stazione;
c) le modalità e i tempi di attivazione dei corsi di formazione e ag- giornamento, al fine di regolare la fase transitoria di sostituzione del libretto di idoneità sanitaria con l’attestato di formazione;
d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la for-
mazione mediante personale qualificato, medici igienisti, tecnolo- gi alimentari, biologi e tecnici della prevenzione, ovvero nell’am- bito dell’applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93 / 43 / CEE e della direttiva 96 / 3 / CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari);
e) la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell’avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).
3. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento, con periodicitàè biennale, in materia di igiene degli alimenti e al possesso del relativo attestato secindo le modalità disci- plinate dal regolamento di cui al comma 2.
4. L’onere della formazione e dell’aggiornamento è a carico dei datori di lavoro.
Art. 5 - Verifica
1. I dipartimenti di pevenzione delle aziende sanitarie locali, nell’am- bito delle proprie competenze, verificano con regolare periodicità l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli ope- ratori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all’uopo impartite.
Art. 6 - Informazione alla popolazione
1. La Giunta Regionale definisce, sentite le associazioni dei consuma- tori, i contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di
adeguate campagne informative rivolte alla popolazione sulle moda-
lità efficaci di prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.
Art. 7 - Obblighi del responsabile dell’industria alimentare
1. Fermo restando quanto previsto dal d. lgs. 155/1997, il responsabile dell’industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all’articolo 4 comma 2, lettera a), il personale alimentarista in pos- sesso dell’attestazione comprovante l’avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta.
Art. 8 - Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, il mancato possesso
dell’attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e la violazione dell’articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000.
2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono all’applicazione della sanzione amministrativa qualora i contravventori non provvedano a eliminare il mancato adempimeto entro il termine indicato dal medesimo soggetto controllore, che co- munque non deve essere superiore a novanta giorni.
3. I proventi rinvenienti dall’azione sanzionatoria devono essere ver-
sati all’ufficio contenzioso della Regione.
Art. 9 - Norma transitoria
1. Nelle more dell’adozione da parte della Giunta Regionale del rego- lamento di cui all’articolo 4, comma 2, le aziende sanitarie locali devono applicare le disposizioni di cui al d. lgs. 155/1997.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L. R. 12 / 05 / 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 luglio 2007
XXXXXXX
ACCORDO NAZIONALE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI IN AGRICOLTURA
Il giorno 5 marzo 1987 in Roma, presso la sede della Confederazione
Generale dell’Agricoltura, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx,000 tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA
con la partecipazione:
della FEDERAZIONE NAZIONALE DEI PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA;
della FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA:
della FEDERAZIONE NAZiONALE DELL’IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE;
la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI; la CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
e
la FEDERBRACCIANTI - CGIL, la FISBA - CISL,
la UISBA- UIL,
Si è stipulato il presente ACCORDO NAZIONALE SUI LICENZIA- MENTI INDIVIDUALI IN AGRICOLTURA, da valere in tutto il ter- ritorio della Repubblica Italiana, che modifica ed integra il precedente Accordo 26 Aprile 1973.
Premesso:
- che per le aziende agricole che rientrano nell’ambito di applicazione delle vigenti Leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, per i licenziamenti vale la disciplina legislativa prevista dalle relative norme;
- che allo scopo di evitare turbamenti nelle aziende per licenziamen- ti individuali, le parti, con il presente Accordo intendono disciplinare la materia dei licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo nelle aziende agricole non soggette alla disciplina di cui alle sopra ri- chiamate leggi;
- che le Organizzazioni contraenti in considerazione:
a) della disciplina introdotta per il rapporto di lavoro a tempo indeter- minato degli operai agricoli;
b) della disciplina delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 in materiadi
licenziamenti individuali;
c) della regolamentazione prevista dal presente Accordo nazionale sulla medesima materia dei licenziamenti individuali;
riconoscono il superamento di fatto delle disposizioni di cui alle leggi n.533/ 1949 e n.1161/1955 sulla durata biennale del rapporto di lavoro dei salariati fissi.
Ciò premesso, si é convenuto quanto segue:
1 ) la premessa, contenente le motivazioni del presente Accordo, ne costituisce parte integrante ed essenziale;
2) nelle aziende agricole non soggette alla disciplina dei licenziamenti di cui alle sopra richiamate leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo.
A) GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
- le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
- le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
- la recidiva nelle mancanze che abbiano gia dato iuogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL o dal CIPL;
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
- il furto in azienda.
B) GIUSTIFICATO MOTIVO
Il licenziamento per giustificato motivo é determinato da un notevoie inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
- le assenze ingiustilicate e ripetute con notevole frequenza;
- la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
- la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione
aziendale;
- la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo
rustico;
- l’adesione deli’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio;
- l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per la aggiunta od il rientro di unità lavorative attive relativamente a familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi;
3) il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore con racco- mandata A.R. e contenere i motivi del provvedimento;
4) per il termine di preavviso in caso di licenziamento non per giusta causa vale quanto disposto dal relativo articolo del vigente CCNL;
5) il lavoratore che ritenga ingiustificato il licenziamento può chiede- re, entro 5 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, alla Organizzazione sindacale provinciate cui é iscritto o a cui conferi- sce apposito mandato, di promuovere il tentativo di conciliazione che sarà effettuato secondo la procedura di cui appresso;
6) l’Organizzazione sindacale dei lavoratori, nei 5 giorni successivi, inviterà con raccomandata A. R., la corrispondente Organizzazione sin- dacale cui aderisce il datore di lavoro od alla quale dallo stesso datore di lavoro sia stato conferito mandato di rappresentanza, ad esperire il tentativo di conciliazione, che deve esaurirsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta dell’esperimento conciliativo;
7) ove il tentativo non riesca o, comunque, trascorsi i termini per la richiesta e per l’espletamento di esso, il lavoratore tramite l’Organizza-
zione sindacale che lo rappresenta può chiedere l’intervento del «Colle- gio di conciliazione ed arbitrato».
La richiesta di convocazione del collegio, diretta al datore di lavoro ed alla Organizzazione che lo rappresenta o alla quale ha conferito man- dato, deve essere inoltrata a pena di decadenza, nel termine di giorni 25 dalla data di ricezione della comunicazione del licenziamento;
8) il Collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale, è composto da un rappresentante dei datori di lavoro, da un rappresentante dei lavoratori e da un Presidente.
I rappresentanti sono nominati dalle rispettive Organizzazioni sinda- cali provinciali. Il Presidente é nominato d’accordo tra le predette Or- ganizzazioni o, in difetto, mediante sorteggio tra i nominativi inclusi in una lista formata di comune intesa tra le Organizzazioni stesse;
9) il Presidente del Collegio, accettato l’incarico, convoca il Collegio e fissa la data ed il luogo per la comparizione delle parti. Il Collegio, sentite le parti ed esperito, se opportuno, tentativo di conciliazione, esprime in forma scritta la propria determinazione, entro 30 giorni dalla richiesta della sua costituzione, ispirandosi a criteri di equità.
Fa carico al datore di lavoro provare le circostanze addotte a motiva- zione del licenziamento.
10) il Collegio, qualora il licenziamento appaia ingiustificato, invita il datore di lavoro a ripristinare il rapporto con ii lavoratore o a revocar- ne il licenziamento entro 5 giorni o, in mancanza, a corrispondere allo stesso lavoratore una indennità, in aggiunta al trattamento previsto per la cessazione del rapporto dai contratti collettivi.
L’importo di questa indennità é determinato, in relazione alle risultan- ze dell’istruttoria, all’anzianità di servizio del lavoratore ed alle dimen- sioni dell’azienda, in misura non inferiore a 26 giornate di retribuzione e non superiore ad 80 giomate dell’ultima retribuzione globale;
11) le eventuali spese per il funzionamento del Collegio sono a carico del datore di lavoro e del lavoratore in parti uguali, per il tramite delle rispettive Organizzazioni sindacali che vi faranno fronte;
12) la presente disciplina non si applica agli operai in possesso dei re- quisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo quanto
previsto dall’art 6 del D.L. 22. 12.1981 n. 791 convertito nella Legge 26.2.1982 n. 54, per i lavoratori che vogliono continuare a prestare la loro opera sino al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima utile, o comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età;
13) il presente Accordo decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà durata sino al 31 dicembre 1989, intendendosi rinnovato successi- vamente di anno in anno ove non disdettato da una delle parti contraenti almeno 4 mesi prima della sua scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R.
Il presente Accordo resta valido e pienamente operante sino al suo rinnovo.
Legge 15 luglio 1966, n. 604. Norme sui licenziamenti individuali. (G.U. 6 agosto 1966, n. 195)
Art. 1
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato. intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici. ove la stabilità non sia assicurata da nor- me di legge di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licen- ziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile o per giustificato motivo.
Art. 2
L’imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al presta- tore di lavoro. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro otto giorni dal- la comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso l’imprenditore deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi é inefficace.
Art. 3
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali dei prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizza- zione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Art. 4
Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religio- sa, dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale é nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 5
L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustifica- to motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
Art. 6
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro ses- santa giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra-giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del la- voratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale di- retto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
A conoscere delle controversie derivanti dall’applicazione della presen- te legge é competente il pretore.
Art. 7
Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure pre- viste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali può promuove- re, entro venti giorni dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.
Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acqui- sta forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.
Il termine di cui al primo comma dell’articolo precedente é sospeso dal giorno della richiesta all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelle- ria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di falli- mento, del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia me- diante arbitrato irrituale.
Art. 8
Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro é tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza a risarcire il danno versando una indennità da un minimo di 5 ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti.
La misura massima della predetta indennità é ridotta a otto mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi e può es- sere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.
In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennità sono ridot-
te alla metà per i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti. Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base della deter- minazione dell’indennità di anzianità.
Art. 9
L’indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 10
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell’articolo 2095 del codice civile e, per quelli assunti in prova, si appli- xxxx dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro (1).
Art. 11
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il sessantacin-
quesimo anno di età, fatte salvo le disposizioni degli articoli 4 e 9 (2). La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale é esclusa dalle disposizioni della presente legge.
Art.12
Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano per la materia disciplinata dalla presente legge, condi- zioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Art. 13
Tutti gli atti e i documenti relativi al giudizio alle procedure di conci- liazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.
(1) la Corte costituzionale, con sentenza 4 febbraio 1970 n. 14 ha di- chiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo «nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. 9».
La stessa Corte, con sentenza 29 novembre 1973 n. 169 ha dichiara- to costituzionalmente illeggittimo lo stesso articolo nella parte in cui esclude gli apprendisti dall’applicabilità nei loro confronti degli art. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1 l, 12 e 13 della medesima legge nel corso del rap- porto di apprendistato.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 14 luglio 1971 n. 174, ha di- chiarato l’illegittimità di questo comma «nella parte in cui esclude l’ap- plicabilità degli artt. 2 e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia abbiano superato il 65° anno di età».