Common use of Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Clause in Contracts

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella di seguito riportata. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie OG1 diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saranno individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - DESCRIZIONE LAVORI Caratteristic a Categoria ex D.P.R. n. 34 del 2000 Importo € Incidenza % 1 IMPIANTI TECNOLOGICI Prevalente OG11 Importo lavori 449.661,80 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza: 20.086,12 Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, D. Lgs. N. 163/2006, e s.m.i. i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, 2000 e in conformità alla tabella all’allegato «A» del al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 opere: …………………………………………………………. «Impianti Tecnologici» OG…..». 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati sono indicate nella tabella «A», allegata al capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di seguito riportatalavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo dell’importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione un’associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali è vietato il subappalto. 4. I lavori appartenenti a categoria generale categorie generali (serie OG1 diversa «OG») diverse dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavorilavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatorel’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore l’esecutore (sia esso l'appaltatore l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. 5. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo non superiore al 15% dell’importo a base di gara, ma di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette lavorazioni, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In caso di subappalto, ove consentito, questo non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari 6. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell’allegato «A» al D.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, indicati nel bando di gara, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. 7. Fatto salvo quanto specificato al comma 8 (12), i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000. 8. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108 del D.P.R. n. 380 del 2001 e al presente commaregolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991, con i relativi importi, saranno sono individuati nella tabella «A» del allegata al presente capitolato speciale. CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - DESCRIZIONE LAVORI Caratteristic a Categoria ex D.P.R. n. 34 del 2000 Importo € Incidenza % 1 IMPIANTI TECNOLOGICI Prevalente OG11 Importo lavori 449.661,80 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza: 20.086,12 Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, D. Lgs. N. 163/2006, e s.m.i. i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessaricapitolato.

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Samples: Project Financing Agreement

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli 3 dell’art. 84 del D.P.R. D. Lgs. n. 34 del 200050/2016, si individuano le seguenti categorie di lavoro e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamentola relativa classifica di importo: a) che l’appaltatore all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, o le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalenteopere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art.2359 del codice civile, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella di seguito riportata. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categorial’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie OG1 diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea delle società di tipo verticaleimprese o consorzio, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) analoga dichiarazione deve essere in effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessariprescritti dalla vigente normativa per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c) le imprese appaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza (POS). Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di cui al presente commaulteriore subappalto, con pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i relativi importilavori. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, saranno individuati nella tabella «A» per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del presente capitolato specialesub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - DESCRIZIONE LAVORI Caratteristic a Categoria ex D.P.R. n. 34 Il direttore dei lavori e il responsabile del 2000 Importo € Incidenza % 1 IMPIANTI TECNOLOGICI Prevalente OG11 Importo lavori 449.661,80 Oneri procedimento (tramite l’Ufficio Gare e Contratti), nonché il coordinatore della sicurezza non soggetti a ribasso come da indicazioni e prescrizioni in fase esecutiva in materia di sicurezza: 20.086,12 Ai sensi dell’articolo 118, comma 2provvedono a verificare, D. Lgs. N. 163/2006ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e s.m.i. i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessarisubappalto.

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Samples: Maintenance Agreement

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli dell’articolo 3 del D.P.R. d.P.R. n. 34 del 2000, 2000 e in conformità alla tabella all’allegato «A» del al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 stradali «Impianti TecnologiciOG3» (1). 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di seguito riportatalavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale generala (serie OG1 «OG») (2) diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavorilavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore l’appaltatore sia un'associazione un’associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatorel’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore l’esecutore (sia esso l'appaltatore l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saranno sono individuati nella tabella «A» del allegata al presente capitolato specialecon i… numer… ……, ……, ……. CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - DESCRIZIONE LAVORI Caratteristic a Categoria ex D.P.R. n. 34 del 2000 Importo € Incidenza % 1 IMPIANTI TECNOLOGICI Prevalente OG11 Importo lavori 449.661,80 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da indicazioni (3) 4. Le strutture, gli impianti e prescrizioni in materia le opere speciali di sicurezza: 20.086,12 Ai sensi dell’articolo 118cui all’articolo 72, comma 24, D. Lgsdel regolamento generale, di importo non superiore al 15% dell’importo a base di gara, ma di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. N. 163/2006Qualora l’appaltatore, e s.m.idirettamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette lavorazioni, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. i lavori sopra descrittiIn caso di subappalto, appartenenti alla categoria prevalenteove consentito, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese questo non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con i… numer… ……, ……, ……. (4)

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto