Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere edili «OG1» e l’impresa è tenuta all’esecuzione in proprio di tutti i lavori medesimi, salvo una quota massima del 30% subappaltabile ad impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 e previa autorizzazione dell’istituto come indicato all’art. 15.
2. Poiché i lavori comprendono impianti elettrici, idrici e di condizionamento realizzabili esclusivamente da istallatori specializzati, qualora l’impresa non sia in possesso dei requisiti medesimi, è tenuta ad affidarne l’esecuzione in subappalto, previa autorizzazione dell’istituto come indicato al punto precedente, ai sensi del D.P.R. 37/08.
3. Poiché i lavori comprendono impianti telefonici e di trasmissione dati, per i quali si richiede la realizzazione esclusiva da parte di installatori in possesso di “Autorizzazione di secondo grado” ex L. 28.03.91 n. 109 e Regolamento d’attuazione D.M. 23.05.92 n. 314, qualora l’impresa non sia in possesso dei requisiti medesimi è tenuta ad affidarne l’esecuzione in subappalto previa autorizzazione dell’istituto come indicato al punto precedente, ai sensi del D.P.R. 37/08.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere ………………. «O. » (2).
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
3. Fatto salvo quanto specificato al comma 4 (4), i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con i… numer… ……, ……, …….
4. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con i numeri ……, ……, , e nella tabella «B» allegata al presente capitolato con i numeri ……, ……, …….
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi del Regolamento generale, i lavori sono classificabili nelle categorie: OG6 “Acquedotti, gasdotti, xxxxxxxxx, opere di irrigazione e di evacuazione” - stimato per l’80% dell’importo complessivo, pari quindi a circa 1.200.000,00 euro - Categoria Prevalente; OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” - stimato per il 20% dell’importo complessivo, pari quindi a circa 300.000,00 euro – Categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e subappaltabile.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. Ai sensi dell’articolo 3 del DPR 34/2000 ed in conformità all’allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG11». Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere specializzate «OG6» - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, in ogni caso per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro il Concorrente dovrà dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti di ordine tecnico- organizzativo in conformità alle disposizioni di cui all’art. 90 del Regolamento generale. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;
b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento generale.
2. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.
3. Non sono previste categorie scorporabili.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere: IMPIANTI TECNOLOGICI «OG11».
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
3. Fatto salvo quanto specificato al comma 4, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella seguente: OG11 Impianti tecnologici 118.356,00 OG13 Opere di ingegneria naturalistica 1.764,00 OG3 Opere stradali 4.890,64
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi del’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG6 : ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE »
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento e in conformità al relativo allegato A, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di «OG3» (strade e relative opere complementari) per un importo pari € 334.133,03 (euro trecentotrentaquattromilacentotrentatre/03)
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili e/o subappaltabili ai sensi degli 107, 108 e 109 del regolamento generale.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere stradali «OG3».
2. Sono categorie scorporabili, OG6, OG10, 0S1.
3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali «OG3». La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010. OG3 I NO 127.794,21 85,44 % Prevalente OG10 I NO 21.773,36 14,56 % Scorporabile Totale lavori: (oltre oneri sulla sicurezza): 149.567,57 100%