Categoria prevalente, categorie subappaltabili Clausole campione
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere ………………. «O. » (2).
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
3. Fatto salvo quanto specificato al comma 4 (4), i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con i… numer… ……, ……, …….
4. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con i numeri ……, ……, , e nella tabella «B» allegata al presente capitolato con i numeri ……, ……, …….
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2011 sono state individuate le le seguenti categorie.
1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali «OS12B» , in quanto l’ambito di intervento è un versante in frana costituito da una parete verticale con dislivello di un centinaio di metri, dove le lavorazioni possono essere attuate unicamente utilizzando tecniche alpinistiche da personale appositamente abilitato e addestrato.
2. Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili riconducibili alla categoria prevalente di opere generali «OS19», in quanto è prevista l’installazione di un sistema di monitoraggio delle opere.
3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
4. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, sono i seguenti: NESSUNO
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi del Regolamento generale, i lavori sono classificabili nelle categorie: OG6 “Acquedotti, gasdotti, xxxxxxxxx, opere di irrigazione e di evacuazione” - stimato per l’80% dell’importo complessivo, pari quindi a circa 1.200.000,00 euro - Categoria Prevalente; OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” - stimato per il 20% dell’importo complessivo, pari quindi a circa 300.000,00 euro – Categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e subappaltabile.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. Ai sensi dell’articolo 3 del DPR 34/2000 ed in conformità all’allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG11». Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Generale e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificabili nella categoria di opere specializzate “Costruzione di impianti di telecontrollo e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati” «OS19».
2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti attraverso attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento generale.
3. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.
4. Non sono previste categorie scorporabili.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere specializzate «OG6» - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, in ogni caso per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro il Concorrente dovrà dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti di ordine tecnico- organizzativo in conformità alle disposizioni di cui all’art. 90 del Regolamento generale. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;
b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento generale.
2. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.
3. Non sono previste categorie scorporabili.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Edili «OG1»
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento DPR 207/2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. I lavori appartenenti a categorie generale (serie «OG») diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con il numero 2
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali «OG3». La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010. OG3 I NO 127.794,21 85,44 % Prevalente OG10 I NO 21.773,36 14,56 % Scorporabile Totale lavori: (oltre oneri sulla sicurezza): 149.567,57 100%
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. I lavori sono classificati nelle categorie prevalenti ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’ora in poi DPR n. 34/00) e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento.
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06 - per le categorie di cui al comma 2, lettera b), il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento e in conformità al relativo allegato A, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di «OG3» (strade e relative opere complementari) per un importo pari € 334.133,03 (euro trecentotrentaquattromilacentotrentatre/03)
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili e/o subappaltabili ai sensi degli 107, 108 e 109 del regolamento generale.