Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti artt. 23 e 24, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge applicabili nell'ente o agenzia; b) per dimissioni del dirigente; c) per recesso dell'amministrazione; d) per decesso del dirigente. e) per risoluzione consensuale; f) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia. 2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza dei periodo di aspettativa o congedo previsti dal presente CCNL.
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