Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fi...
Rapporto di lavoro. 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore.
Rapporto di lavoro. I rapporti di lavoro che si intendono attivare in forza della presente convenzione saranno regolati dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili agli EE.LL. La sede di lavoro viene fissata presso il Comune di Paceco. La retribuzione è quella prevista per il personale dipendente di categoria D dai vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali con profilo professionale di Istruttore Direttivo - Assistente Sociale con riferimento al trattamento economico fondamentale ed accessorio, oltre ad ogni altro emolumento previsto per legge.
Rapporto di lavoro. Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere dipendente dell’Impresa e quindi indicato nel libro paga dell’Impresa medesima. L’Impresa deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Brescia. Su richiesta del Comune di Sale Marasino, l’Impresa deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. Il Comune di Sale Marasino in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l’intera cauzione definitiva che l’Impresa deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’Impresa si è posta in regola.
Rapporto di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che l’incarico in oggetto (ad un medico della sezione E dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale) configura un rapporto di lavoro autonomo.
Rapporto di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che: − nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale) l’incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo secondo i principi dell’A.C.N. per la medicina generale vigente; − nel caso in cui il medico curante sia un medico con diploma di formazione specifica in Medicina Generale (sezioni C e D dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale) l’incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo; − nel caso in cui il medico curante sia un medico dipendente dell’Azienda ULSS l’incarico in oggetto verrà disciplinato sulla base degli specifici istituti contrattuali.
Rapporto di lavoro. L'esecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato del dipendente in atto, che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, dal contratto individuale, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell’ente senza alcuna discriminazione ai fini del riconoscimento di professionalità e delle progressioni di carriera eventualmente previste (orizzontali e verticali). I dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile mantengono lo stesso trattamento economico e normativo di appartenenza.
Rapporto di lavoro. Capo I Instaurazione del rapporto
Rapporto di lavoro. CAPO I La costituzione del rapporto di lavoro
Rapporto di lavoro. L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.