Rapporto di lavoro Clausole campione

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fi...
Rapporto di lavoro. 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore. 2. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha proposto l’attivazione del contratto. 3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo di un apposito registro. 4. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010. 5. I ricercatori a tempo determinato con contratti junior possono variare il regime di impegno assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno. 6. Il ricercatore a tempo determinato che afferisce, in base al contratto individuale di lavoro, ad una struttura convenzionata con il servizio sanitario nazionale, e sia inquadrato in un settore scientifico disciplinare coerente con l’attività clinica, potrà svolgere, nell’ambito della attività di ricerca prevista dal contratto e sulla base di quanto previsto nel bando di selezione, anche attività assistenziale, espletandola nel rispetto degli accordi tra enti convenzionati e Università. In tal caso resta inteso che eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tali attività saranno a totale carico delle strutture sanitarie ospitanti. 7. Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l’attività. Il Dipartimento interessato fornisce al ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico- amministrativi.
Rapporto di lavoro. Altre disposizioni generali- La I.A. deve garantire, l’applicazione per tutto il personale componente l’organico del rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato, con le previste definizioni dell’orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio), regolamentato dai CCNL applicabili. E’ obbligo della I.A.l’applicazione del CCNL, dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperative a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, ecc.). Il personale utilizzato dalla I.A., soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro paga e libro matricola e deve essere garantito il regolare versamento di contributi sociali e assicurativi. Nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la I.A. si obbliga ad applicare integralmente tutte le nome contrattuali di categoria per il personale occupato. La I.A. è obbligato altresì ad applicare il contratto e gli accordi provinciali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. Gli obblighi di cui sopra, vincolano la I.A. anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti della AC di Pisa. L’AC rimane estranea ad ogni controversia dovesse insorgere tra la I.A. ed il personale impiegato nel servizio.
Rapporto di lavoro. CAPO I STRUTTURA DEL RAPPORTO
Rapporto di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che l’incarico in oggetto (ad un medico della sezione E dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale) configura un rapporto di lavoro autonomo.
Rapporto di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che: − nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale) l’incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo secondo i principi dell’A.C.N. per la medicina generale vigente; − nel caso in cui il medico curante sia un medico con diploma di formazione specifica in Medicina Generale (sezioni C e D dell’elenco di cui all’articolo 5 dell’accordo contrattuale) l’incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo; − nel caso in cui il medico curante sia un medico dipendente dell’Azienda ULSS l’incarico in oggetto verrà disciplinato sulla base degli specifici istituti contrattuali.
Rapporto di lavoro. L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati dall’Organismo per l’espletamento del servizio.
Rapporto di lavoro. Nel caso di lavoratori dipendenti, il Concessionario deve attuare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Torino. Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione del Concessionario stesso e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Le imprese concorrenti possono rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro di Torino al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie circa la normativa vigente, applicabile nel corso della concessione, in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro. La Stazione Appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l’intera cauzione definitiva che il Concessionario deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Concessionario si è posto in regola.
Rapporto di lavoro. 1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura. 3. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha proposto l’attivazione del contratto. 4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo del sistema di time sheet di Ateneo. 5. L'autocertificazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene: a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale; b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività connesse alla didattica 6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo.