Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 42 (Assenze per malattia), 44 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità’ dovute a causa di servizio) e 66 (Codice disciplinare), ha luogo: a) al compimento del limite di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’Azienda o Ente, ai sensi delle norme di legge in vigore; b) per dimissioni del dipendente; c) per decesso del dipendente; d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per l’accesso; e) per recesso unilaterale ai sensi dell’art. 72 del D.L. n. 112/2008. 2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’Azienda o Ente comunica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. 3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il dipendente deve dare comunicazione scritta all’Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.
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Cause di cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 42 (…”Assenze per malattia)”, 44 (…”Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità’ dovute a causa di servizio) ” e 66 (…”Codice disciplinare)”, ha luogo:
a) al compimento del limite di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’Azienda o Ente, ai sensi delle norme di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente;
d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per l’accesso;
e) per recesso unilaterale ai sensi dell’art. 72 del D.L. n. 112/2008.
2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’Azienda o Ente comunica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il dipendente deve dare comunicazione scritta all’Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.
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