CAUZIONE A GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. In ragione della stipula dell’Accordo Quadro, l'Affidatario di ciascun lotto è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore dell’ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate a aderire all’Accordo Quadro, a garanzia della relativa esecuzione per un importo complessivo pari al 5% dell'importo del Quadro Economico, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, il cui importo è indicato nell’Accordo Quadro, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta ESTAR e/o delle Amministrazioni Contraenti. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Accordo quadro e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi (Ordinativi di fornitura). In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Per l'applicazione delle penali le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi direttamente o mediante ESTAR sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti di ESTAR a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di ESTAR. In caso di risoluzione, la cauzione sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di ESTAR. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del fornitore dei certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Amministrazioni Contraenti, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni e riserve di cui all’art. 10.7. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, ad ESTAR, ai fini del monitoraggio della cauzione stessa. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ESTAR ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo quadro, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo ai sensi dell’art. 12 del presente Capitolato, fermo restando il risarcimento del danno. In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. In caso di risoluzione del contratto attuativo il fornitore incorre nella escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale della Accordo Quadro sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
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Samples: Appalto Specifico, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Accessori E Protezioni Sterili, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Per Igiene Personale
CAUZIONE A GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. In ragione della stipula dell’Accordo Quadro, dell’accordo quadro l'Affidatario di ciascun lotto è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore dell’ESTAR della ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate a aderire all’Accordo Quadroall’accordo quadro, a garanzia della relativa esecuzione per un importo complessivo pari al 510% dell'importo del Quadro Economico, dell’importo contrattuale al netto dell’IVA. Tale importo è determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti dall’operatore economico per le relative quantità rese disponibili nella Scheda di dettaglio dell'Offerta Economica presentata. Sono fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 dell'art.103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 all'art.93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, il cui importo è indicato nell’Accordo Quadronell’accordo quadro, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta ESTAR e/o delle Amministrazioni Contraenti. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 dell’art.1938 cod. civ., nascenti dalla Accordo nell’accordo quadro e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi (Ordinativi di fornitura). In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Per l'applicazione delle penali le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi direttamente o mediante ESTAR sulla cauzione per l’applicazione delle penalicauzione. La garanzia opera nei confronti di ESTAR a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo dell’accordo quadro e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di ESTAR. In caso di risoluzione, la cauzione sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di ESTAR. ESTAR La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art. 103 all'art.103 comma 5 del D. LgsD.Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del fornitore dei certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Amministrazioni Contraenti, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni e riserve di cui all’art. 10.7. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, ad ESTAREstar, ai fini del monitoraggio della cauzione stessa. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ESTAR ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo l’accordo quadro, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo ai sensi dell’art. 12 dell’art.12 del presente Capitolato, fermo restando il risarcimento del danno. In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro dell’accordo quadro il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. In caso di risoluzione del contratto attuativo il fornitore incorre nella escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale della Accordo Quadro sarà dell’accordo quadro. Sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
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Samples: Accordo Quadro