Common use of Cauzione provvisoria e cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di offerta è prevista una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base di gara indicato nel presente capitolato, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia fideiussoria di cui sopra, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario. Per tutto quanto non espressamente specificato, si fa’ riferimento all’art. 93 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In sede di stipula contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d’asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del contratto ai sensi del comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. I suddetti depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da primarie compagnie assicuratrici, istituti di credito ed intermediari finanziari a ciò autorizzati. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. Al termine del rapporto l’Amministrazione procederà allo svincolo definitivo della cauzione, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento l’Amministrazione aggiudicherà l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria. La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione del contratto, comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

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Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di offerta è prevista L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria dell’importo dei lavori corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 Euro, la cauzione di gara indicato nel presente capitolatocui al comma 1 dell'art. 30 della legge n. 109/1994 è ridotta alle 0,50%, sotto forma da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 Euro la cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerentenon è richiesta. La cauzione provvisoria dovrà prevedere per la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’agiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 10 per cento dell'importo dei lavori con le modalità di cui sopraal precedente punto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, a scelta dell’offerentetale cauzione sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti l’aumento è di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo un punto percentuale per ogni punto di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaribasso superiore al 20%. La garanzia deve fidejussione, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario. Per tutto quanto non espressamente specificato, si fa’ riferimento all’art. 93 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In sede di stipula contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d’asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del contratto ai sensi del comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. I suddetti depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da primarie compagnie assicuratrici, istituti di credito ed intermediari finanziari a ciò autorizzati. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. Al termine del rapporto l’Amministrazione procederà allo svincolo definitivo della cauzione, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contrattostazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento l’Amministrazione aggiudicherà l'Accordo Quadro revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. La Ditta aggiudicataria cauzione definitiva è l’unica responsabile progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori od analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell’ammontare garantito. L’ammontare residuo di 2/3 è svincolato secondo la norma vigente. La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i danni cagionati ai soggetti casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e alle amministrazioni committentiprescrizioni dei contratti collettivi, nonché ai terzi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in ragione dell’esecuzione del contrattocantiere. L’Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte. In caso di inottemperanza, comprese le attività connesse, sia la reintegrazione si effettuerà a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzativalere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

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Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. Ai I concorrenti alla gara d’appalto dovranno versare una cauzione provvisoria di Euro La garanzia prestata mediante fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti gli associati o associandi, che devono essere espressamente indicati, con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Analogamente, nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, le garanzie da rendersi dovranno essere intestate anche alla/e impresa/e ausiliaria/e. Le imprese partecipanti alla gara, qualora siano in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati, usufruiranno della riduzione al 50% della cauzione di cui all’art. 75 (provvisoria) e 113 (definitiva) del D.Lgs. 163/2006. In tal caso la certificazione di qualità deve essere prodotta, allegandone copia alla cauzione provvisoria. Si precisa che in caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese o di consorzi, già costituiti o costituendi, la riduzione delle garanzie sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate. La cauzione provvisoria verrà svincolata per tutti i concorrenti dopo l’aggiudicazione definitiva, ad esclusione dell’Aggiudicataria. Prima della stipulazione del contratto, l’Aggiudicataria deve provvedere al versamento della cauzione a titolo definitivo, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 93 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede n. 163/2006. In caso di offerta è prevista una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 210% dell’importo a base di gara indicato nel presente capitolato, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La la garanzia fideiussoria è aumentata di cui sopratanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detto deposito potrà essere costituito: - Mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a scelta dell’offerente, può essere norma di legge; - Mediante Polizza Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni; - Mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 D.Lgs. n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giornigaranzia, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve avere efficacia essere presentata in copia unitamente alla polizza ed essere valida per almeno centottanta 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario. Per tutto quanto non espressamente specificato, si fa’ riferimento all’art. 93 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In sede di stipula contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d’asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare cauzione definitiva pari comunque prestata, dovrà contenere, a pena d’esclusione, tutte le clausole di cui al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del contratto ai sensi del comma 2 dell’art. 103 4 dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 50/2016. I suddetti depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da primarie compagnie assicuratrici, istituti di credito ed intermediari finanziari a ciò autorizzati. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. Al termine del rapporto l’Amministrazione procederà allo svincolo definitivo della cauzione, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto163/2006. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento l’Amministrazione aggiudicherà l'Accordo Quadro revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 da parte del Comune, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Nel caso di escussione, anche parziale, della cauzione nel corso del rapporto, l’Appaltatore dovrà provvedere entro il mese successivo a reintegrarla fino all’ammontare originario. La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti cauzione rimane vincolata in favore del Comune per tutta la durata del contratto e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione fino a quando non verrà definita ogni eventuale eccezione e controversia; sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, comprese le attività connessedietro espressa autorizzazione Comunale. Durante il corso del contratto la cauzione definitiva può essere incamerata dal Comune in caso di: • decadenza dal contratto; • risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore; • infrazione degli obblighi contrattuali dopo la terza diffida; Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per il Comune. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, sia a causa da organismi europei, ai sensi delle norme europee della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzatiserie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

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Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.In applicazione a quanto previsto dal DPR 207/2010 smi, l’Impresa, in sede base al decreto legislativo 50/2016 smi è tenuta a corredare l’offerta per affidamento dell’esecuzione dei lavori di offerta è prevista una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui al 2% dell’importo a base bando di gara indicato nel presente capitolato, sotto forma e al disciplinare di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerentegara. La garanzia fideiussoria di cui sopra, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 cauzione copre la mancata sottoscrizione del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del d.lgscontratto medesimo. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaAi non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. La garanzia deve fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedella stazione appaltante. La L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia deve avere efficacia fidejussoria (cauzione definitiva) pari al 10 per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario. Per tutto quanto non espressamente specificato, si fa’ riferimento all’art. 93 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iicento dell’importo degli stessi. In sede caso di stipula contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d’asta e superiore al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del contratto ai sensi del comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. I suddetti depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da primarie compagnie assicuratrici, istituti di credito ed intermediari finanziari a ciò autorizzati. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale10 per cento, la rinuncia all'eccezione garanzia fidejussoria è aumentata di cui all'articolo 1957tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. Al termine del rapporto l’Amministrazione procederà allo svincolo definitivo della cauzione, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contrattol’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento l’Amministrazione aggiudicherà l'Accordo Quadro revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione del 2 per cento di cui sopra della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di tutti i aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committentiderivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché ai terzi a garanzia del rimborso delle somme pagate in ragione dell’esecuzione più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del contrattomaggior danno. La S.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, comprese le attività connessedelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La S.A. può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzativalere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

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