CAUZIONE PROVVISORIA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016 e xx.xx, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 8 mesi dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, essa dovrà essere prestata: in contanti, con bonifico, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’Agenzia: in tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UniCredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del Bando di gara; ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi dell’art 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.lgs. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.lgs. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario devono essere inviate alternativamente nei seguenti formati e in conformità a quanto di seguito indicato: A. in formato elettronico: 1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; 2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile; B. in formato cartaceo:
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Samples: Service Agreement
CAUZIONE PROVVISORIA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. LgsD.Lgs. 50/2016 e xx.xxs.m., una cauzione provvisoria pari al 2all’1% dell’importo complessivo di ogni singolo Lotto: Nel caso di partecipazione a base d’astapiù Lotti, la ditta concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano elencati specificamente i Lotti cui si partecipa ed i relativi importi. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 8 mesi 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Fermo Essa dovrà essere prestata: • in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo all’utilizzo del contante di cui all'articolo 49, all’art.49 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, essa dovrà essere prestata: in contanti, con bonificoD.lgs 21/11/2997, con assegno circolare circolare, con bonifico o in titoli di del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso il Tesoriere dell’Agenzia: in tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UniCredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del Bando di gara; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s. m.50/2016; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi dell’art 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., . tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgsD.Lgs. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.lgsD.Lgs. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.lgsD.Lgs. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgsD.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e l’eventuale certificazione del Sistema di qualità devono essere inviate alternativamente nei seguenti formati e in conformità a quanto di seguito indicato:
A. in formato elettronico:
1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.lgsD.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. LgsD.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile;,
B. in formato cartaceo:
1. nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dovranno essere contenute in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER, Xxx xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx entro il medesimo indicato al paragrafo 4 per la scadenza delle offerte. La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni: ▪ l’oggetto della gara d’appalto: “Gara per la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti per le Farmacie Comunali della Regione Xxxxxx-Romagna e per la fornitura di farmaci e parafarmaci/dietetici per approvvigionamenti urgenti delle AUSL e AO di AVEC, AVEN e Azienda USL Romagna; ▪ la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Impresa come disciplinato nel successivo paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi e di reti di impresa”; ▪ l’indirizzo del destinatario; ▪ la dicitura Cauzione provvisoria Lotto 1 e/o Lotto 2 e/o Lotto 3 e/o Lotto 4. La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine perentorio sopra indicato. L’Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive. In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione dell’Accordo quadro/Convenzione per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula dell’Accordo quadro/Convenzione, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Si precisa che: • l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del Sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del Sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il Sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire di tale riduzioni la Ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Nell’ipotesi in cui l’Agenzia deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.
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Samples: Disciplinary Guidelines for Tender
CAUZIONE PROVVISORIA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. LgsD.Lgs. 50/2016 e xx.xxs.m., una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo di ogni singolo Lotto: − Lotto 1: € 140.203,00 − Lotto 2: € 114.463,00 − Lotto 3: € 98.507,00 − Lotto 4: € 104.829,00 − Lotto 5: € 52.007,00 Nel caso di partecipazione a base d’astapiù Lotti, la ditta concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano elencati specificamente i Lotti cui si partecipa ed i relativi importi. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 8 mesi 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Fermo Essa dovrà essere prestata: • in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo all’utilizzo del contante di cui all'articolo 49, all’art.49 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, essa dovrà essere prestata: in contanti, con bonificoD.lgs 21/11/2997, con assegno circolare circolare, con bonifico o in titoli di del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso il Tesoriere dell’Agenzia: in tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UniCredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del Bando di gara; ovvero • mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s. m.50/2016; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi dell’art 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., . tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgsD.Lgs. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.lgsD.Lgs. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.lgsD.Lgs. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgsD.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e l’eventuale certificazione del Sistema di qualità devono essere inviate alternativamente nei seguenti formati e in conformità a quanto di seguito indicato:
A. in formato elettronico:
1. in originale sotto forma di documenti informaticidocumento informatico, ai sensi del D.lgsD.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. LgsD.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile;,
B. in formato cartaceo:
1. nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dovranno essere contenute in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER, Xxx xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx entro il medesimo indicato al paragrafo 4 per la scadenza delle offerte. La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni: ▪ l’oggetto della gara d’appalto: “Gara per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 5”; ▪ la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Impresa come disciplinato nel successivo paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi e di reti di impresa”; ▪ l’indirizzo del destinatario; ▪ la dicitura Cauzione provvisoria Lotto 1 e/o Lotto 2 e/o Lotto 3 e/o Lotto 4 e/0 Lotto 5. La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine perentorio sopra indicato. L’Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive. In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei. La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione dell’Accordo quadro/Convenzione per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula dell’Accordo quadro/Convenzione, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Si precisa che: • l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del Sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del Sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il Sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire di tale riduzioni la Ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Nell’ipotesi in cui l’Agenzia deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.
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CAUZIONE PROVVISORIA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016 n.50/2016 e xx.xxss.mm.ii., una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo di ogni singolo lotto (gara). Nel caso di partecipazione a base d’astapiù lotti, la ditta concorrente può prestare un’unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano elencati specificamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi. La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 8 mesi 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, essa dovrà essere prestata: • in contanti, con bonifico, con assegno circolare o in titoli Titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’Agenzia: in tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UniCredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del Bando di gara; ovvero • mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: − risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, ; − prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c., ; − prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. .. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m.50/2016; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi dell’art 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., ss.mm.ii. tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.lgsD.Lgs. 209/2005n.209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.lgsD.Lgs. 385/1993n.385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgsD.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e l’eventuale certificazione del sistema di qualità devono essere inviate alternativamente nei seguenti formati e in conformità a quanto di seguito indicato:
A. in formato elettronico:
1. in originale sotto forma di documenti informaticidocumento informatico, ai sensi del D.lgsD.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2co.2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di l’apposizione della sua firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile;.
B. in formato cartaceo:
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